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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 258/2023 del R.A.C.C. in data 02 febbraio 2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 26 gennaio 2023
d a
- P.IVA , in persona del legale rappresentante e amministratore Parte_1 P.IVA_1
unico Sig. con sede in Pordenone, Via San Giuliano n. 37, rappresentato e Parte_2
difeso dagli avvocati Nicola De Stefano, C.F. , ed Elisa De Stefano, C.F. C.F._1
con domicilio eletto presso il loro studio sito in Pordenone, Corso Vittorio C.F._2
Emanuele II n. 54, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 11 ottobre 2023,
attrice
c o n t r o
- C.F. , con sede in Piombino Dese (PD), Via Fermi 27/A, in CP_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Cecioni del Foro
di Udine, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ubicato in C.F._3
p.tta Antonini n. 3 a Udine, giusto mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,
convenuta
pagina 1 di 11 avente per oggetto: Accertamento negativo del credito, trattenuta in decisione all'udienza di data 13 dicembre 2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127
ter c.p.c., nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza dell'asserito credito rivendicato da CP_2
[... e che pertanto non sussiste alcuna obbligazione di pagamento di nei confronti della prima. Pt_3
2)Respingersi la domanda riconvenzionale avversaria.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Ammettersi la testimonianza del teste in relazione al capitolo 6 di cui alla Testimone_1
memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice.
Disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell' territorialmente competente dei CP_3
cedolini, delle buste paga e dei contributi versati in riferimento alle posizioni debitorie dei dipendenti
“ ” riferibili al periodo luglio-agosto 2022. CP_1
A prova contraria ed a confutazione delle allegazioni avversarie, nonché della documentazione
fotografica esibita da parte convenuta (cfr. disconoscimento di cui alla terza memoria attorea), si
chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) ''vero che l'acquisto del fabbricato da parte di è avvenuto dopo che Parte_1
l'aggiudicatario aveva palesato l'indisponibilità economica al pagamento del Controparte_4
residuo prezzo ed a fronte della garanzia da parte di quest'ultimo che il bene sarebbe stato ceduto a terzi''.
2) “vero che nel luglio '22 il comunicava al dott. la disponibilità ad CP_4 Parte_2
occuparsi in prima persona delle attività di asporto di alcuni alberi, rovinati in seguito alla tromba
d'aria, e materiale vegetale posti all'interno dell'area adiacente il fabbricato al fine di favorire la definizione dell'acquisto da parte di soggetti terzi''.
3) “vero che a tale stessa disponibilità si riferisce la dichiarazione del sig. sub doc. 1 Tes_2
fasc. attoreo, che si rammostra al teste”.
pagina 2 di 11 4) “vero che i rapporti con sono stati intrattenuti esclusivamente dal sig. Persona_1
, il dott. non avendo mai avuto contatti con lo stesso”. Controparte_4 Parte_2
5) “vero che in seguito alle opere eseguite da Agrosystem srl senza versamento di corrispettivo
monetario il dott. inviava al sig. il messaggio di cui al doc. 5 fasc. convenuta, Parte_2 CP_4
che si rammostra al teste”.
Testi: . Testimone_3 Testimone_4
Disporsi l'esibizione da parte della convenuta dei Formulari Rifiuti aventi ad oggetto il
materiale conforme asseritamente asportato/movimentato, nonché la documentazione avente ad
oggetto lo smaltimento del medesimo.
Ammettersi all'occorrenza, ovvero in riferimento alla domanda “in via riconvenzionale subordinata” della convenuta, consulenza tecnica avente ad oggetto il valore di mercato delle
lavorazioni asseritamente eseguite da che dovessero ritenersi legittimamente, ovvero in CP_1
presenza dei presupposti ex lege, eseguite e provate, con quantificazione del relativo corrispettivo”.
Per parte convenuta:
“NEL MERITO: in via principale respingersi le domande ed eccezioni tutte formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi al pagamento della somma di euro Parte_1
18.300,00 oltre interessi moratori dalla scadenza di pagamento della fattura al saldo per le ragioni
esposte in narrativa e nella denegata ipotesi in cui venisse respinta la domanda riconvenzionale svolta
in via principale condannarsi al pagamento della somma di euro 18.300,00 ovvero la Parte_1
maggiore e/o minore che dovesse accertarsi anche in via equitativa per l'indebito arricchimento a
danno del convenuto per le ragioni esposte in narrativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla
domanda al saldo.
In Istruttoria: ammettersi la prova per testi capitolate e non ammesse con i testimoni già
indicati.
Si chiede la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 11 Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4
c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
***
In data 20/01/2023 venivano emessi dalla società nei confronti della società CP_1 Pt_1
i seguenti documenti:
[...]
- fattura n. 1 per l'importo totale di € 18.300,00, avente ad oggetto “lavori di sfalcio erba, pulizia area, rimozione alberi con macinazione presso vs/stabilimento Via Pordenone, n. 31 a S.
NO (PN)”;
- nota di credito con oggetto “storno fatt. n. 1 del 20 gennaio 2023 per descrizione lavori incompleta”;
- fattura n. 2 del medesimo importo di complessivi € 18.300,00 avente ad oggetto “lavori effettuati nell'ex ossidazione anodica in San NO (PN) Via Pordenone 31: asporto materiali ferrosi, plastica ed erba. Pulizia di ferro e legno. Raccolta di tutti i detriti eternit finiti nei campi di Cimolais causa del temporale del 25/07/2022 e appoggiati ai bordi della proprietà Parte_1
(v. all. 1 – . Parte_1
Con atto di data 26 gennaio 2023 la società in persona del legale rappresentante e Parte_1
amministratore unico citava in giudizio la società per vedere Parte_2 CP_1
accertata l'insussistenza del credito da essa vantata in ragione delle menzionate fatture.
Nello specifico, parte attrice adduceva che non vi fosse mai stato alcun rapporto giuridico tra la stessa e la convenuta, né per contratto, né per facta concludentia e che, comunque, le attività asserite in fattura non fossero mai state realizzate.
Peraltro, aggiungeva come fosse del tutto “surreale” la descrizione delle asserite attività nella parte in cui si faceva riferimento a dei materiali e detriti che dal Comune di San NO (PN) sarebbero finiti nel Comune montano di Cimolais, distante dal primo svariate decine di chilometri e situato alla fine della Val Cellina (v. all. 2 – . Parte_1
Con comparsa di data 20/02/2023 si costituiva la società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, la quale contestava in toto il contenuto dell'atto di citazione in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto della richiesta avversaria e, in via riconvenzionale, la pagina 4 di 11 condanna di al pagamento della complessiva somma di € 18.300,00, oltre interessi moratori Parte_1
dalla scadenza di pagamento della fattura al saldo.
Specificamente, la difesa di parte convenuta rilevava da un lato il ruolo di Controparte_4
(definito in un passaggio “socio di fatto di ), originario aggiudicatario dell'immobile ove Parte_1
erano state svolte le lavorazioni di cui alla fattura contestata - salvo poi cederlo a -, già socio Parte_1
di in altra società e prossimo a diventarlo anche in al quale era stato dato Parte_2 Parte_1
l'incarico, da parte dell'attrice, di procedere alla pulizia dell'area esterna del capannone industriale, con taglio della vegetazione e degli alberi che erano all'interno della proprietà e con la rimozione di tutti i rifiuti all'interno dell'area.
Dall'altro, sosteneva che il aveva concordato con di incaricare la CP_4 Parte_2
per svolgere i lavori sull'immobile, trattandosi di società che svolge professionalmente CP_1
attività di lavorazione di rottami ferrosi provenienti da demolizioni di beni immobili, nonché attività di pulizia di edifici ed aree verdi.
Sulla base di ciò, tra la fine di luglio ed i primi 10 giorni di agosto 2022 la società convenuta aveva eseguito su incarico dell'attrice i lavori descritti nella fattura contestata, come riportati nei rapportini di lavoro (v. all. 2 – , e precisamente: raccolta delle lastre di eternit colate a CP_1
seguito della tromba d'aria nella proprietà adiacente dei Sig.ri (a nulla c'entrando il Comune di Pt_4
Cimolais), il taglio di alberi con le motoseghe, la raccolta di plastiche e legno, la macinazione dei tronchi, l'asporto del legname e lo sfalcio dell'erba, nonché la pulizia del piazzale del complesso immobiliare.
A sostegno di ciò, evidenziava la difesa della che si era presentato CP_1 Parte_2
più volte nell'area, formulando complimenti per come erano state eseguite le lavorazioni. A ulteriore dimostrazione venivano prodotte le fotografie di parte dei lavori eseguiti e un video illustrativo dell'attività svolta (v. all. 3-4 – , nonché una serie di messaggi WhatsApp intercorsi tra il CP_1
e il (v. all. 5 – . Parte_2 CP_4 CP_1
Concludeva poi parte convenuta sostenendo che, anche qualora non fosse riconosciuta in corso di causa la stipula di un contratto tra la società e la essendo provato che i lavori Parte_1 CP_1
pagina 5 di 11 sono stati eseguiti e non avendo provato di averne pagato il prezzo, l'attrice avrebbe dovuto Parte_1
comunque rispondere ai sensi dell'articolo 2041 cc per l'arricchimento senza giusta causa ricevuto.
Veniva successivamente depositata da parte della società in data 28/02/2023, CP_1
istanza ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., volta alla pronuncia di ordinanza di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva della somma di euro 18.300,00, oltre interessi di mora dalla data di pagamento della fattura al saldo, nei confronti della società Parte_1
Successivamente, con comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 09/03/2023, venivano riprese da parte attrice tutte le argomentazioni di cui all'atto di citazione, integrate con le seguenti specifiche relative alle opere menzionate alla fattura n. 2 di data 20/01/2023:
- i lavori di sfalcio erba, pulizia, rimozione alberi erano stati svolti non dalla convenuta, bensì
dalla ditta specializzata Agro System S.r.l. di LI & C. (all. 1), per conto peraltro di altra persona, Sig. ; Controparte_4
- lo smaltimento dei detriti eternit, per il quale era necessaria apposita autorizzazione della quale la società risulta priva, era stato eseguito dalla ditta specializzata di CP_1 Controparte_5
San Donà di Piave su incarico di (all. 2); Parte_1
- l'asporto di altri rifiuti “ferrosi, plastica” era stato eseguito direttamente da Parte_1
Inoltre, veniva aggiunto, da un lato, che i rapportini allegati a sostegno della fattura vedevano impegnati come dipendenti della persone che, quantomeno con riferimento a CP_1 CP_4
, non lo erano affatto.
[...]
Dall'altro, che i messaggi WhatsApp allegati alla comparsa di costituzione della convenuta si riferivano all'offerta del di occuparsi della macinazione gratuita degli alberi in Controparte_4
cambio della possibilità di trattenere gratuitamente il legno. Tale accordo fu effettivamente siglato, ma alcun elemento specificava che rapporto vi fosse tra questa persona e l'ingiungente e su che basi potesse perciò pretendere un compenso da CP_1 Parte_1
Con successiva comparsa di data 11/10/2023 si costituivano per parte attrice due nuovi difensori, i quali facevano proprie le domande, eccezioni, conclusioni, istanze e deduzioni svolte in corso di causa dai precedenti procuratori.
pagina 6 di 11 A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di comparizione, con ordinanza di data
27/09/2023 il Giudice Istruttore dott.ssa Elisa Tesco rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dalla società concedeva i termini per le memorie istruttorie e rinviava il procedimento CP_1
all'udienza del 23/02/2024 per i provvedimenti istruttori.
Alla successiva udienza di data 23/02/2024, il Giudice dott. Francesco Tonon – riassegnatario del procedimento – disponeva in merito alle istanze istruttorie, ammettendo la prova testimoniale su alcuni dei capitoli di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate dalle parti, fissando per l'assunzione delle prove per testimoni ammesse di parte attrice, sia a prova diretta che contraria,
l'udienza del 18/06/2024, e per l'assunzione delle prove per testimoni ammesse di parte convenuta, sia a prova diretta che contraria, l'udienza del 21/06/2024.
In data 18/06/2024 venivano dunque escussi come testi , socio della società Testimone_4
Agrosystem S.r.l., e , dipendente della società Tes_5 Parte_5
Successivamente, all'udienza del 21/06/2024 veniva escusso come teste l'Avv. Francesco
Silvestri, all'epoca dei fatti legale di parte attrice per la gestione di alcune pratiche societarie, mentre veniva dichiarata l'incapacità del testimone in quanto legale rappresentante della società Persona_1
All'esito il Giudice si riservava. CP_1
A scioglimento della riserva assunta, ritenuta la causa adeguatamente istruita alla luce delle allegazioni delle parti, delle produzioni documentali e dell'esame dei testi ammessi, con ordinanza di data 24/06/2024 il Giudice Istruttore fissava per precisazione delle conclusioni l'udienza del
13/12/2024, disponendo lo svolgimento della stessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza di data 13/12/2024 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda avanzata da parte attrice è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
***
In un giudizio volto all'accertamento negativo del credito, quale quello di cui è causa, la questione principale riguarda certamente la prova delle prestazioni per le quali viene richiesto il pagamento.
pagina 7 di 11 Seguendo la regola generale di cui all'articolo 2697 del codice civile, “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tale assunto non trova deroga neppure quando, come nel caso di specie, la domanda viene avanzata “negativamente”, ovverosia per ottenere la declaratoria di insussistenza del credito: anche in tal caso, infatti, vale il brocardo “ei incumbit probatio qui dicit”, pertanto spetterà nel caso concreto al convenuto – che si afferma creditore – provare l'esistenza del proprio diritto.
Un tanto è stato confermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, laddove è stato espressamente sancito che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma
titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22862 del 10/11/2010; v. conformi Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
28984 del 18/10/2023, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).
Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che dagli atti di causa non emerge alcun contratto scritto intercorrente tra le parti con previsione delle effettive prestazioni da eseguire. La richiesta di pagamento, infatti, si fonda documentalmente sulla fattura n. 2 del 20 gennaio 2023 emessa dalla società nei confronti di oltre che dai rapportini di intervento allegati (all. 2 - CP_1 Parte_1
. CP_1
Tali documenti, tuttavia, non possono da soli considerarsi prova dell'asserito rapporto tra le parti. Come espressamente sancito dalla suprema Corte di Cassazione, infatti, “la fattura commerciale,
avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente
elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un
rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento
di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del
12/01/2016; v. conforme Sez. 3, Ordinanza n. 34831 del 29/12/2024).
Allo stesso modo, di formazione unilaterale sono i rapportini allegati dalla società contenuta, sicché anche gli stessi non possono di per sé costituire elemento di prova dell'esistenza di un rapporto giuridico tra le parti.
pagina 8 di 11 Ciò premesso, anche analizzando le ulteriori allegazioni di parte convenuta non risulta provata l'esistenza del rapporto tra le parti, né la circostanza che l'esecuzione delle opere di cui alla fattura 2
del 23/01/2023 sia stata effettivamente effettuata da parte della società in particolare: CP_1
• le foto e i video (all. 3 e 4 – prodotti non risultano dirimenti, in quanto dagli stessi CP_1
non è possibile né identificare di chi siano i mezzi impiegati per le lavorazioni, né ove e quando gli stessi stiano operando;
• i messaggi whatsapp allegati (all. 5 – nulla aggiungono in merito alla prova delle CP_1
lavorazioni, atteso che da una parte non risulta identificabile compiutamente il destinatario
(Rubricato come “Renato commercialista Pri…”), dall'altra non è constatabile la riconducibilità di quanto scritto nei messaggi agli eventi di cui è causa, data l'assenza di alcun concreto riferimento spazio-temporale.
Al contrario, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione depositata da parte dell'attrice risulta provato che le attività per cui viene richiesto il corrispettivo siano state svolte da terzi.
Procedendo analiticamente, per quanto riguarda la gestione (asporto/pulizia) del legname, detta attività risulta attribuibile alla società Agrosystem S.r.l., un tanto risulta provato da molteplici elementi:
1) la fattura n. 27 del 31/01/2023 emessa da nei confronti della menzionata società, Parte_1
con descrizione “per carico e movimentazione legno vergine // eseguito nel mese di gennaio 2023”;
2) la dichiarazione a firma del legale rappresentante di Agro System S.r.l. di data 08/03/2023,
nella quale lo stesso dichiara “di non aver mai svolto lavorazioni a favore della , Tes_2 CP_1
“di aver cippato della biomassa legnosa presente nell'immobile di Via Pordenone 31 San NO per conto del Sig. (presentatosi come proprietario dell'area)” e “di non aver richiesto Controparte_4
corrispettivo per detta operazione ma compensato il servizio con la cessione del legno di risulta,
poiché si trattava di quantità minime e ci trovavamo già in zona per altri cantieri”;
3) rapportino di cantiere n. 37 di data 11/08/2022 dimesso dalla parte convenuta (all. 2 - CP_1
, ove si legge espressamente - tra le attività elencate - “macinazione alberi impresa LI
[...]
Morsano al Tagliamento”;
pagina 9 di 11 4) la testimonianza del legale rappresentante di Agro System S.r.l., , il quale Testimone_4
espressamente ha dichiarato che la sua società ha eseguito la cippatura di materiale legnoso di legno vergine di risulta.
In merito poi alla questione dell'”asporto di materiali ferrosi, plastica”, la teste , Tes_5
dipendente della società ha affermato che “la società Parte_5 Parte_5
nell'aprile 2023, ha portato via alcuni imballaggi relativi a rifiuti tossici pericolosi che
[...]
erano presenti presso lo stabilimento di San NO (PN)”.
Per quanto riguarda la raccolta dei detriti eternit, da un lato non è emerso in fase istruttoria che la società avesse i requisiti per procedere con l'asporto e la movimentazione, trattandosi di CP_1
rifiuti pericolosi per i quali era [è] richiesta specifica autorizzazione.
Dall'altro, è stato ex contrariis dimostrato che detta attività è stata svolta da altra società, la come emerso dal documento di “notifica bonifico amianto (art. 250 d.lgs. 81/2008)” Controparte_5
allegato da parte attorea, nonché dalla testimonianza di , dipendente della società Tes_5 [...]
la quale, interrogata sul punto, ha dichiarato che “il cliente della società Parte_5 [...]
, cioè ci aveva commissionato anche la raccolta e lo smaltimento di Parte_5 Parte_3
detriti contenenti amianto. Tale attività era stata dalla subappaltata Parte_5
alla società di San Donà di Piave, in quanto tale società era dotata delle autorizzazioni CP_5
necessarie allo smaltimento dell'amianto. Ricordo che l'attività in oggetto si era svolta nel mese di febbraio 2023”.
In merito, infine, all'altra lavorazione genericamente citata nella fattura n. 2 del 23/01/2023, ossia la pulizia del ferro, alcuna prova in merito all'espletamento della stessa da parte della società
è emersa in corso di causa. CP_1
***
Provato che le attività per le quali viene richiesto il pagamento sono state effettuate da soggetti diversi di va da ultimo rilevato in questa sede come la convenuta abbia intrattenuto – a suo CP_1
dire - i propri rapporti con (definito come “socio di fatto della ) per nome Controparte_4 Parte_1
e/o per conto della società nessun elemento emerso dagli atti di causa e/o dall'istruttoria ha Parte_1
fornito, però, fornito la prova della sua legittimazione ad agire per nome e/o per conto della società
pagina 10 di 11 attrice, non essendogli stato mai conferito alcun ruolo – diretto o indiretto - nella compagine societaria ovvero alcun incarico idoneo a impegnare contrattualmente Parte_1
***
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1) accerta, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'inesistenza del credito rivendicato da CP_1
nei confronti di
[...] Parte_1
2) respinge, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda riconvenzionale avanzata dalla società ; CP_1
3) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
rifondere alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del Parte_1
presente procedimento che si liquidano in € 264,00 (duecentosessantaquattro/00) per esborsi e in €
5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 11 di 11