Ordinanza cautelare 2 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/12/2025, n. 9940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9940 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09940/2025REG.PROV.COLL.
N. 02770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2025, proposto dal Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Comune Di Castellabate, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consac Gestioni Idriche S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Caroccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00147/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Consac Gestioni Idriche S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. UC ER e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota n. 17316 del 01 agosto 2024 il Comune di Castellabate ha chiesto alla locale Soprintendenza il rilascio del parere prescritto ai sensi dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, in applicazione del procedimento semplificato disciplinato dal d.P.R. n. 31 del 2017, in relazione all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Consac Gestioni Idriche S.p.a. (d’ora innanzi Consac s.p.a.) necessaria per eseguire l’intervento avente ad oggetto “ Opere infrastrutturali impianto di sollevamento località San Marco Porto ”, in variante all’intervento di “ Completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria comunale e di collettamento – Comune di Castellabate ” in località Frazione San Marco del Comune di Castellabate (SA) (Foglio n. 17 - particella 249 sub 26).
Con p.e.c. prot. n. 21169-P del 4 settembre 2024 la Soprintendenza rappresentava al Comune l’incompletezza della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa a corredo della richiesta di parere, segnalando che il termine di venti giorni entro cui era tenuta ad esprimere il parere di competenza non poteva ritenersi decorso; pertanto chiedeva di integrare la trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa con tutti gli elaborati e tutti i documenti mancanti ed evidenziati nella richiamata nota, nonché di fornire i necessari chiarimenti e gli approfondimenti istruttori.
Con nota prot. n. 19918 del 10 settembre 2024, il Responsabile del procedimento comunale riscontrava la diffida ad adempiere con cui la Società istante chiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per decorrenza del termine di cui all’art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31/2017, considerato che l’istanza di autorizzazione paesaggistica risultava acquisita al numero di protocollo comunale 8491 del 22 aprile 2024.
Con la predetta nota n. 19918 del 10 settembre 2024 il Responsabile del procedimento comunale comunicava all’istante che dal tenore della nota della Soprintendenza prot. n. 21169-P del 4 settembre 2024 si evinceva l’irricevibilità dell’istanza dovuta alla carenza di idonea documentazione necessaria all’espletamento di una regolare istruttoria; inoltre, rappresentava che dalla verifica degli atti trasmessi – attraverso il portale digitale del Comune – due delle tavole grafiche inviate risultavano effettivamente illeggibili. Pertanto, comunicava l’insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’art. 17- bis della legge n. 241/90 e, pur ritenendo tardiva la nota della Soprintendenza, richiedeva all’interessato di riscontrare la medesima nota e di trasmettere le integrazioni ed i chiarimenti richiesti nel termine di dieci giorni, al fine di inoltrarli successivamente alla Soprintendenza stessa, per concludere il procedimento con l’emissione dell’autorizzazione paesaggistica.
Con la nota n. 24458-P del 14 ottobre 2024 la Soprintendenza riscontrava la nota comunale n. 19918 del 10 settembre 2024, precisando che con la nota n. 21169-P del 04 settembre 2024 non era stata formulata alcuna richiesta di “integrazione documentale”, ma era stato evidenziato che la documentazione tecnico-amministrativa a corredo del progetto in questione non era stata trasmessa in maniera completa, per cui il termine di venti giorni per l’espressione del parere non poteva ritenersi decorso e tanto meno il parere poteva ritenersi acquisito per silenzio assenso.
Con la medesima nota, inoltre, la Soprintendenza chiedeva al Responsabile del procedimento comunale di dichiarare l’improcedibilità dell’istanza in oggetto, in conformità a quanto disposto dall’art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 31/2017.
Nonostante la predetta nota, il Responsabile del procedimento comunale rilasciava l’autorizzazione paesaggistica n. 50 del 18 ottobre 2024 sulla scorta della ritenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17 bis della Legge n. 241/90, aderendo alle considerazioni contenute in un’ulteriore diffida trasmessa dalla società istante.
Con ricorso al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, il Ministero della Cultura ha impugnato la predetta autorizzazione paesaggistica n. 50/2024 rilasciata dal Comune di Castellabate.
Il T.a.r. con sentenza n. 147 del 2025 ha respinto il ricorso per le seguenti motivazioni:
- la procedura semplificata prevista dall’articolo 11 del d.p.r. n. 31 del 2017 stabilisce termini tassativi e la richiesta di integrazione documentale può interrompere il termine solo se formulata entro la scadenza a tal fine prevista. Poiché tuttavia nel caso di specie la comunicazione della Soprintendenza è giunta tardivamente, il silenzio assenso sul parere doveva intendersi già formato e il Comune era legittimato a rilasciare l’autorizzazione;
- anche il secondo motivo, relativo alla presunta carenza di istruttoria, sarebbe infondato perché le difficoltà nell’acquisizione della documentazione avrebbero dovuto essere segnalate tempestivamente, nel termine di legge.
Avverso la predetta sentenza il Ministero della Cultura ha proposto appello articolando n. 2 motivi di gravame.
1. Con il primo motivo di appello hanno dedotto: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.p.r. n. 31/07 in combinato disposto con l’art. 17 bis della legge n. 241/90 ”.
Ritiene erronea l’affermazione del T.a.r. sulla formazione del silenzio assenso poiché, la Soprintendenza non aveva chiesto integrazioni, ma rilevato l’incompletezza originaria della documentazione trasmessa dal Comune. In questo caso il termine di venti giorni previsto dall’articolo 11 del d.p.r. n. 31/2017 non poteva iniziare a decorrere.
Secondo l’appellante, il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che il termine di venti giorni previsto dall’articolo 11 del d.p.r. n. 31/2017 decorre solo dal momento in cui la Soprintendenza riceve non soltanto lo schema di provvedimento, ma anche l’intera documentazione istruttoria allegata all’istanza. In assenza di tale corredo documentale, la richiesta di parere è giuridicamente inidonea e il termine non inizia a decorrere.
Il T.a.r. avrebbe errato nel qualificare la comunicazione della Soprintendenza come “richiesta di integrazione”, trattandosi invece di una segnalazione di incompletezza originaria che impediva la stessa formazione del silenzio assenso sicchè l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata rilasciata illegittimamente dal Comune, poiché il presupposto del parere favorevole per silentium non si era perfezionato.
2. Con il secondo motivo ha dedotto: “ Inconferenza della motivazione rispetto al secondo motivo di ricorso (violazione di legge; difetto di motivazione e difetto di istruttoria). Motivazione apparente ”.
Lamenta che la motivazione del T.a.r. resa sul secondo motivo di ricorso sarebbe inconferente, avendo omesso di considerare il deficit istruttorio denunciato.
Richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il silenzio assenso non equivale a un parere positivo della Soprintendenza, ma consente all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento solo previa adeguata istruttoria e ponderazione degli interessi sensibili. In questo caso, l’istruttoria comunale era carente e non rispettava l’obbligo di trasmettere una proposta motivata e completa, come richiesto dall’articolo 11 del d.p.r. n. 31/2017.
Si è costituita in giudizio la società Consac S.p.a. per resistere all’appello, contrastando i motivi di gravame e concludendo per la loro reiezione nel merito in quanto infondati, con conferma integrale della sentenza appellata.
Con ordinanza n. 1582/2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora , rimettendo al merito del giudizio l’esame dei motivi di appello.
Alla udienza pubblica del 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
Il Collegio è dell’avviso che, nel caso di specie, si sia formato il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata presentata dalla società appaltatrice incaricata dal Comune della realizzazione dei lavori di adeguamento dell’acquedotto.
Giova rammentare che questa Sezione con sentenza 2 ottobre 2023, n. 8610 ha chiarito, in via generale, che “ Nell’ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, va esteso anche al parere, da rendersi da parte della Soprintendenza, il meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 17-bis della L. n. 241/90, applicabile anche in seno a una conferenza di servizi. Tutti i pareri vincolanti partecipano alla formazione di un provvedimento finale pluri-strutturato, in quanto la decisione dell’amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra amministrazione. Si evidenzia, infatti, al riguardo che il parere della Soprintendenza è “espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico. A tali pareri si applicherebbe pertanto l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, diversamente che ai pareri consultivi (non vincolanti), che restano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 16 e 17. Dunque, alla stregua di tale ricostruzione, la formulazione testuale del comma 3 dell’art. 17-bis consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso. Di conseguenza il parere della Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi è da considerarsi tamquam non esset ”.
Nel caso di specie invero, trova applicazione l’articolo 11 del d.p.r. n. 31 del 2017 il quale contiene tuttavia una previsione espressa sull’applicabilità dell’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 ai pareri della Soprintendenza, in caso di autorizzazione paesaggistica semplificata, che avvalora il principio di diritto espresso, in via generale, dalla Sezione.
Nella vicenda per cui è causa il termine di legge di 20 giorni è pacificamente decorso senza che la Soprintendenza si sia espressa sulla proposta favorevole del Comune né abbia chiesto chiarimenti o documentazione integrativa.
L’eventuale incompletezza dell’istanza doveva essere eccepita tempestivamente dalla Soprintendenza entro il termine di 20 giorni previsto dalla legge mentre la Soprintendenza è rimasta inerte.
L’art. 17 bis , comma 1, della legge n. 241 del 1990 è inequivoco nel chiarire che se le richieste di integrazioni documentali o i rilievi dell’autorità tutoria non sono trasmessi all’autorità regionale o a quella delegata (il Comune nel caso di specie), nel termine di legge, il silenzio assenso si forma in ogni caso.
La motivazione del T.a.r., nella applicazione della richiamata disposizione di normativa e dell’art. 11 del d.P.R. n. 31 del 2017, sviluppa un piano sillogismo giudiziale che resiste alle critiche mosse dal MIC e deve essere confermata.
La correttezza della soluzione recepita dal T.a.r. trova conferma anche sul piano della interpretazione sistematica delle norme che vengono in rilievo nel caso di specie.
Ancora di recente con sentenza n. 88 del 2025 la Corte costituzionale, soffermandosi sull’evoluzione delle relazioni tra privato e pubblica amministrazione, ha evidenziato che “ Il potere amministrativo, originariamente concepito come espressione di assoluta “supremazia” (salvi i limiti segnati dalla legge) e caratterizzato dalla sua “inesauribilità”, nel suo ancoraggio costituzionale è, piuttosto, una situazione soggettiva conferita al servizio degli interessi della collettività nazionale (art. 98 Cost.).
Dal descritto passaggio dalla logica della preminenza a quella del servizio deriva che la norma che attribuisce il potere per la realizzazione di uno specifico interesse pubblico fa di questo non solo il fine, ma la causa stessa del potere: proprio in quanto il potere è strumentale, va esercitato nella misura in cui serve al soddisfacimento dell’interesse pubblico ed è proporzionatamente occorrente a tal fine, quindi con il minimo sacrificio dell’interesse del privato, ma anche degli altri interessi pubblici. La sede delle relazioni tra gli interessi è il procedimento amministrativo: in questa sede, l’interesse pubblico primario, che giustifica il potere, si confronta con gli altri interessi pubblici coinvolti e con gli interessi dei privati, i quali non solo possono avere consistenza oppositiva rispetto al potere che ne invade la sfera soggettiva, ma spesse volte hanno consistenza di pretesa al suo esercizio, volto ad ampliare la sfera soggettiva, pretesa che in molti casi ha fondamento nelle previsioni costituzionali. Il corretto confronto di questi interessi, secondo la conformazione datane dalla legge, è garanzia di legittimità della decisione amministrativa, così formatasi, con la quale si esaurisce quel potere ”.
Da tale premessa ha fatto discendere, proprio nella materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici, alcune rilevanti conseguenze in termini di consumazione del potere pubblico:
-“ “il tempo” costituisce un fattore determinante della sicurezza giuridica ormai non solo nei rapporti tra privati, ma anche nelle relazioni tra privati e amministrazione, concorrendo a realizzare il descritto mutamento di paradigma di tali relazioni, incise dall’attuale concezione del potere pubblico nel suo ancoraggio costituzionale .”;
- la previsione di termini di decadenza (nella specie con riferimento al potere di autotutela) “ lungi dal porsi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, rappresentino uno strumento volto, sia pure indirettamente, ad accrescere l’efficienza dell’azione amministrativa ”.
Sempre la Corte costituzionale, occupandosi dei poteri di controllo “postumi” riservati alla PA in caso di SCIA nel termine e alle condizioni di cui all’art. 21- nonies (art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990), si è espressa nel senso che la decorrenza del relativo termine determina l’«effetto estintivo di tale potere» e il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell’interessato nei confronti dell’amministrazione «ormai priva di poteri» e dei terzi controinteressati (sentenza n. 45 del 2019).
Infine la giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la tutela dell’affidamento è «ricaduta e declinazione “soggettiva”» della certezza del diritto, la quale, a propria volta, integra un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto», connaturato sia all’ordinamento nazionale, sia al sistema giuridico sovranazionale (sentenze n. 88 del 2025, n. 36 del 2025, n. 70 del 2024 e n. 210 del 2021): un tale affidamento verrebbe inevitabilmente leso se la Soprintendenza, dopo la scadenza del termine concesso dalla legge per muovere rilievi circa la completezza della domanda o di altra natura e, comunque, dopo il decorso del termine concesso per esprimere il parere obbligatorio - cui si riconnette la formazione del silenzio assenso - potesse unilateralmente rimettere in discussione l’assetto di interessi, per come definito dall’autorità procedente, mediante l’adozione del titolo autorizzatorio, cui si ricollega l’esercizio di diritti anche di rilevanza costituzionale (nella specie quello sulla libertà d’impresa ex art. 41 Cost.).
Nello specifico l’articolo 11 del d.P.R. n. 31 del 2017 prevede, al comma 5, che, in caso di valutazione positiva, la Soprintendenza debba esprimere il proprio parere vincolante entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta; al comma 9 il regolamento prevede che, in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17 bis della legge numero 241 del 1990 e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; la legge sul procedimento amministrativo, all’articolo 17- bis , comma 1, per il caso in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nullaosta comunque denominati di amministrazioni pubbliche per l’adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, prescrive che le amministrazioni debbano comunicare il proprio assenso, concerto o nullaosta entro un determinato termine, che è interrotto qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso, concerto o nullaosta rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso; al comma 2 è previsto che, decorsi i termini di cui al comma precedente senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nullaosta, lo stesso si intende acquisito; infine, al successivo comma 3, si stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nullaosta comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
Il superamento della teorica sulla inesauribilità del potere pubblico è oggi confermata, anche con specifico riferimento all’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, dalla previsione di cui all’art. 2, comma 8- bis della l. n. 241 del 1990 secondo cui: “ Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecu-zione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizio ni”.
Ciò significa che: “ Una volta decorso il termine, il potere primario di provvedere si consuma … residuando in capo all’amministrazione la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di
interessi formatosi “silenziosamente ”” (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459).
Nel caso di specie, acquisita l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, il Comune di Castellabate ha trasmesso la richiesta di parere alla Soprintendenza in data 2 agosto 2024; scaduto il termine di 20 giorni per l’espressione del parere, la Soprintendenza, soltanto il 4 settembre 2024, ha comunicato che la documentazione sarebbe risultata incompleta.
Essendo scaduto il termine tassativamente fissato dall’articolo 11 del d.p.r. n. 31 del 2017 al momento in cui la Soprintendenza ha reso noto il proprio avviso sulla incompletezza della documentazione, tale comunicazione è da ritenersi tardiva e inidonea a impedire la formazione del silenzio assenso in quanto nei rapporti tra amministrazioni pubbliche il termine per la formazione del silenzio assenso può essere interrotto, per integrazioni documentali o per la richiesta di chiarimenti, soltanto prima della scadenza del termine stesso.
Non vale opporre che “ il termine di venti giorni per l’adozione del parere di competenza della Soprintendenza comincia a decorrere solo e soltanto a condizione che quest’ultima abbia ricevuto dall’Amministrazione procedente non soltanto lo schema di provvedimento (la motivata proposta di accoglimento), ma anche la domanda e tutta la documentazione istruttoria in suo possesso e che l’istante ha presentato a corredo dell’istanza ” poiché una tale condizione non è prevista dall’art. 11, comma 5 che ricollega l’obbligo di provvedere della Soprintendenza alla trasmissione di una “ motivata proposta di accoglimento unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso ” adempimenti assolti dal Comune.
Il fatto che la Soprintendenza, per ragioni tecniche, non abbia potuto accedere al server per la consultazione della documentazione allegata alla domanda e la asserita illegibilità di due tavole di progetto rappresentano circostanze che comunque avrebbero dovuto essere segnalate al Comune tempestivamente, al fine di impedire la formazione del silenzio assenso.
Il Ministero lamenta di non aver potuto svolgere alcuna valutazione sulla compatibilità paesaggistica delle opere, trovandosi nell’assoluta impossibilità di farlo a causa delle carenze imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale ed alla società istante.
Sul punto era sufficiente rappresentare tempestivamente al Comune ed alla società, nel termine di legge, la sussistenza di carenze documentali, come pure la difficoltà di accedere al server che non necessariamente è circostanza imputabile alla società istante la quale ha replicato sul punto in modo puntuale, rappresentando che la documentazione era stata trasmessa integralmente mediante piattaforma WeTransfer già in sede di presentazione dell’istanza, e che l’impossibilità di acquisirla sarebbe dipesa unicamente dal comportamento negligente dell’organo statale, il quale avrebbe tentato di accedere ai file quando il link di trasferimento era ormai scaduto, per propria tardiva iniziativa
Il fatto che l’Ente locale abbia inizialmente ammesso che due tavole allegate a corredo dell’istanza fossero risultate “illegibili” non è circostanza decisiva poichè non è dimostrato che si trattasse di tavole “strettamente indispensabili” per assicurare la completezza dell’istruttoria, secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 11, comma 5 e, in ogni caso, anche il Comune ha dovuto prendere atto che il termine di dieci giorni dalla presentazione dell’istanza previsto sempre dal comma 5 per richiedere “ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili” era ormai spirato da tempo. In mancanza di una tempestiva richiesta, giammai avrebbe potuto dichiarare l’istanza improcedibile come invece ritenuto dalla Soprintendenza.
In sostanza, per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 11, comma 9, sono indispensabili unicamente una motivata proposta di accoglimento da parte dell’amministrazione procedente e il decorso del termine di 20 giorni dal momento in cui la Soprintendenza riceve la proposta dell’amministrazione procedente, a meno che il termine sia stato interrotto tempestivamente dalla richiesta di integrazioni documentali o dalla comunicazione del preavviso di rigetto di cui al comma 7, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
Da altra angolazione non vale opporre che il silenzio assenso ex art. 17 bis non riguarderebbe la fase istruttoria del procedimento amministrativo – che rimane regolata dalla pertinente disciplina positiva – influendo soltanto sulla fase decisoria, attraverso la formazione di un atto di assenso per silentium poiché il parere della Soprintendenza, avendo natura obbligatoria, ha valenza sostanzialmente codecisoria, concorrendo ad una decisione c.d. pluristrutturata, come tale pacificamente soggetta alla disciplina dell’art. 17 bis della legge n. 241 del 1990, ferma la portata dirimente ed assorbente del richiamo in tal senso operato dall’art. 11, comma 9 del d.P.R. n. 31 del 2017.
Del tutto inconferente è poi il richiamo alla inapplicabilità dell’istituto del silenzio assenso in materia di condono edilizio, non sussistenza alcuna eadem ratio per estendere al caso di specie un tale principio, peraltro di recente superato da Cons. Stato, sez. VII, 9 aprile 2025, n. 3051.
Infondato è anche il secondo motivo con il quale il MIC ha lamentato che il T.a.r. avrebbe eluso l’analisi del motivo di gravame incentrato sulla impossibilità per il Comune di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in presenza di una istruttoria carente, dal momento che dalla verifica degli atti trasmessi – attraverso il portale digitale del Comune – due delle tavole grafiche inviate risultavano illeggibili.
Ed infatti se vi erano motivi per ritenere l’istruttoria comunale carente, era onere della Soprintendenza richiedere gli elementi integrativi mancanti, nel termine di legge di 20 giorni.
E’ dunque corretta la statuizione del T.a.r. secondo cui “ qualora avesse riscontrato difficoltà per l’esame della documentazione allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza avrebbe dovuto comunicare tali difficoltà prima della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso; con la censura in esame, in effetti, l’amministrazione ricorrente non dimostra la illegittimità del provvedimento rilasciato dal Comune per carenza di istruttoria, deducendo soltanto la difficoltà da essa incontrata nell’acquisire tutta la documentazione necessaria per l’espressione del parere ”.
Non essendosi a tal fine attivata, non può contestare una presunta carenza istruttoria che era onerata di palesare nel termine assegnatole dalla legge.
A fronte della propria proposta favorevole e del silenzio assenso formatosi sul parere della Soprintendenza, il Comune non poteva che rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.
La Soprintendenza non può contestare l’autorizzazione paesaggistica per ottenere in via surrettizia una remissione in termini, atteso che, essendo chiamata a rendere un parere obbligatorio (oltre che vincolante), la sede per evidenziare eventuali carenze istruttorie o motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, era quella procedimentale.
Resta naturalmente ferma la possibilità di attivare il procedimento di autotutela, in presenza dei presupposti di legge, secondo quanto espressamente previsto dal richiamato art. 2, comma 8- bis della legge n. 241 del 1990.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della società Consac S.p.A., dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il Ministero della Cultura alla rifusione, in favore della società Consac Gestioni Idriche S.p.A., delle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
UC ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC ER | UC BE |
IL SEGRETARIO