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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 928/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 928/2017 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] e Persona_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Messina,
[...]
Via Camiciotti n. 102 (studio Avv. Emilia Bonfiglio), rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Starvaggi (C.F.: ) giusta procura agli atti (PEC: C.F._1
; Email_1
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 2977/2016 pubblicata in data 10 novembre 2016 nella causa civile iscritta al n. 4323/2007 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: 1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, dichiararsi e ritenere provata
l'applicazione in corso di rapporto di interessi in violazione della disciplina ex L. 108/96
o comunque interessi ultralegali non dovuti;
3) ritenersi invalido il rapporto di fideiussione attesa la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto imputabile alla banca;
4) in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi ai conti oggetto del rapporto e, in particolare, al fine di ricostruire, sulla base dei movimenti finanziari contenuti negli estratti conto, l'intera partita di dare – avere intercorsa tra le parti;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Persona_1 [...]
, questi ultimi quali fideiussori della società attrice, hanno impugnato Parte_2 davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina –
Seconda Sezione Civile, previa dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto in relazione ai rapporti oggetto di giudizio, ha accertato, per il conto n. 3547699, un saldo negativo per la società correntista di € 32.106,03 e per il conto n. 30003444 un saldo negativo per la società correntista di € 185.572,39 condannando pertanto gli attori – odierni appellanti – in solido, al pagamento in favore dell'istituto bancario convenuto della somma di € 217.678,42 oltre accessori, e condannando altresì i predetti, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, al pagamento della ulteriore somma di € 24.433,15.
Gli appellanti hanno contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne hanno chiesto la totale riforma.
La Corte, rilevata la mancanza, agli atti di causa, del fascicolo di primo grado ha, con ordinanza dell'11.4.2018-8.5.2018, rimesso la causa sul ruolo disponendone l'acquisizione a cura della cancelleria.
Indi, rilevato il mancato adempimento della cancelleria, dovuto allo smarrimento del fascicolo, ha autorizzato parte appellante alla sua ricostruzione, giusta ordinanza del
5–8.10.2018.
Rilevata altresì la mancanza, agli atti di causa, della ricevuta di avvenuta consegna della PEC relativa all'atto di appello notificato all'Avv. Fabrizio Gemelli, difensore in primo grado della società appellata, la Corte, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima, ha invitato parte appellante alla relativa produzione in giudizio, avvenuta regolarmente giusta note di deposito del 30.1.2019 e 4.3.2019.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. la
Corte, ritenuta la necessità di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia denunciato da parte appellante, alla luce dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sez. Unite della S.C. nella sentenza n. 1603 del 20.6.2018, ha disposto una relazione integrativa in adempimento della quale il C.T.U. richiamato ha accertato il mancato superamento dei tassi soglia del TEG e del Tasso effettivo della CMS, non procedendo pertanto ad alcun ricalcolo e confermando in tal modo la validità della relazione contabile disposta in primo grado ed acquisita agli atti.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
Gli appellanti hanno proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo hanno dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante nella valutazione dell'usura applicata al contratto.
In particolare, hanno sollecitato una consulenza contabile finalizzata alla verifica del superamento del tasso soglia, tenendo conto della capitalizzazione degli interessi e della Pt_3
Col secondo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto difetto di motivazione per falsa interpretazione delle domande di primo grado sull'invalidità della garanzia fideiussoria e sulla domanda risarcitoria, quest'ultima da valutarsi in via equitativa ovvero mediante consulenza tecnica, sostenendo che, diversamente da quanto opinato nella sentenza gravata, la banca avrebbe violato i canoni di correttezza e buona fede.
Ed invero, secondo la linea difensiva degli odierni istanti, i fatti accertati in c.t.u., riguardo l'acclarato ricorso all'anatocismo trimestrale, contrattualmente previsto e alla
c.m.s., e per quant'altro sarà accertato nel corso del gravame, sono idonei a sorreggere la richiesta di nullità della fideiussione non potendo ritenere simili attività rispettose dei criteri di cui all'art. 1375 c.c. (atto di appello, pag. 19, rigo 18 e segg.).
In conseguenza di ciò, gli appellanti ritengono di aver diritto ad essere risarciti, in quanto “… La stessa fondatezza dell'azione e la cospicua diminuzione del presunto credito rendono evidente la responsabilità dell'istituto e quindi il diritto del risarcimento atteso che la convenuta, nel corso dei rapporti intrattenuti con il correntista _2
(capitalizzazione trimestrale, CMS, interessi usurari), ha provocato ingenti danni con particolare riguardo all'attività esercitata e per tale motivo dovranno essere anche condannate al relativo risarcimento …” (atto di appello, pag. 23, rigo 2 e segg.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva la mancata costituzione in giudizio della convenuta, sebbene regolarmente evocata, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Quanto al merito, la Corte osserva.
Il primo motivo di doglianza è infondato e va pertanto rigettato.
In seno all'elaborato peritale, come rettificato dalla integrazione effettuata dal C.T.U. in primo grado in data 20 giugno 2012, il saldo finale effettivo del conto corrente n.
3547699, calcolato al netto della capitalizzazione degli interessi con esclusione della c.m.s. ed inserimento dei tassi BOT ex art. 117 d. lgs. n. 385/1993, è stato dal
Consulente tecnico accertato e quantificato in - € 32.106,03.
Tale importo, sommato al conto anticipi n. 30003444 portante un saldo negativo di - €
185.572,39 ha determinato per la correntista un saldo passivo complessivo di - €
217.678,42.
Della correttezza di tali calcoli non è lecito dubitare, anche e soprattutto alla luce della ordinanza del 6.5.2019 con la quale questa Corte, al fine precipuo di verificare
l'eventuale superamento del tasso soglia denunciato da parte appellante, alla luce dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sez. Unite della S.C. nella sentenza n. 1603 del
20.06.2018, ha disposto relazione integrativa.
Ed invero, in adempimento al mandato ricevuto il CTU, con ragionamento esente da vizi, ha avuto modo di accertare il mancato superamento dei tassi soglia.
Pertanto, nessun profilo di usurarietà applicata ai contratti è possibile ravvisare nella fattispecie che ci occupa, con conseguente validità e conferma della esattezza dei dati indicati nella relazione tecnica disposta in primo grado, ovvero la esistenza di un saldo debitore per la correntista pari ad - € 217.678,42. La pronuncia impugnata, pertanto, in parte qua, è meritevole di conferma ed il primo motivo di gravame va pertanto rigettato.
Quanto alla seconda doglianza, la Corte osserva.
Innanzitutto, va evidenziato che non risulta agli atti del fascicolo d'ufficio, né in forma cartacea, né tantomeno in formato digitale, alcun documento contrattuale.
In particolare, non si rinviene il contratto di fideiussione che parte appellante ritiene essere nullo per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Non è stato pertanto possibile, per la Corte, verificare de visu la lamentata inidoneità delle clausole nn. 2, 6, 8 e 9 a sorreggere validamente il contratto fideiussorio, così come denunciato dagli appellanti (comparsa conclusionale, pag. 5, rigo 18 e segg.).
In ogni caso, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle convincenti argomentazioni svolte dal Decidente riguardo la presunta violazione degli artt. 1956 e
1957 C.C., la Corte ritiene infondate le censure ivi mosse.
Ed invero la diminuzione del credito inizialmente vantato dalla convenuta, all'esito della ricostruzione dei rapporti con esclusione della capitalizzazione trimestrale e della CMS, non è di per sé indicativa di alcun vizio afferente alle fideiussioni prestate da Per_1
e .
[...] Parte_2
Come ben argomentato dal Giudice di prima istanza, non sono stati provati i presupposti di operatività dell'art. 1956 C.C.
Incombe infatti sulla parte che invoca l'applicazione della richiamata norma la prova della sussistenza sia del requisito oggettivo, ovvero della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione di garanzia, sia del requisito soggettivo, ovvero la consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti al momento della costituzione del rapporto.
Di tutto ciò non vi è traccia agli atti di causa, come efficacemente evidenziato dal
Tribunale.
Sul punto, pertanto, nessun dubbio può seriamente residuare, anche alla luce dell'orientamento della S.C. secondo cui:
«… Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito …» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34685 del
24/11/2022).
In ogni caso, ed in maniera tranciante, stante la coincidenza in capo a Persona_1
della qualità di rappresentante legale della e di fideiussore, la S.C. ha Parte_1
avuto modo di statuire il seguente principio:
«.. Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice …» (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16822 del 17/06/2024).
Tale ultimo principio assume una rilevanza ancora maggiore nella fattispecie che ci occupa, in considerazione del fatto che il non era un semplice socio di Per_1
minoranza ma addirittura il legale rappresentante della società garantita e, pertanto, pienamente in grado di conoscere la reale situazione patrimoniale della società da sé rappresentata e gestita.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare sul punto il gravame, con conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
Infine, riguardo al presunto diritto al risarcimento dei danni asseritamente subìti dagli istanti, la Corte osserva.
Sostengono gli appellanti che “La stessa fondatezza dell'azione e la cospicua diminuzione del presunto credito rendono evidente la responsabilità dell'istituto e quindi il diritto del risarcimento, atteso che la convenuta, nel corso dei rapporti _2
intrattenuti con il correntista (capitalizzazione trimestrale, CMS, interessi usurari), ha provocato ingenti danni con particolare riguardo all'attività esercitata e per tale motivo dovranno essere anche condannate al relativo risarcimento” (atto di appello, pag. 23, rigo 2 e segg.). Tale argomentazione appare francamente incomprensibile perché pretende di far discendere il diritto ad essere risarciti dal mero accertamento della debenza di somme comunque dovute, seppure in misura inferiore per la esclusione dal conteggio delle voci illegittimamente applicate (capitalizzazione trimestrale e CMS).
Somme che, fra l'altro, sono state accertate in un importo piuttosto consistente, pari ad
€ 217.678,42 relativamente ai conti nn. 3547699 e 30003444 e ad € 24.433,15 in relazione al contratto derivato n. 8391, non oggetto di gravame.
Nessun profilo risarcitorio può pertanto trovare spazio nel caso de quo, sia riguardo l'an, per le argomentazioni già svolte, sia riguardo il quantum, quest'ultimo fra l'altro mai specificato ed addirittura devoluto alla valutazione equitativa della Corte ovvero ad apposita C.T.U. (comparsa conclusionale, pag. 9, quintultimo rigo e segg.).
Anche tale motivo di gravame va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti, totalmente soccombenti, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio di controparte.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 928/2017 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Persona_1
contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., così statuisce:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 22 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 928/2017 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
nato a [...] il [...] e Persona_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Messina,
[...]
Via Camiciotti n. 102 (studio Avv. Emilia Bonfiglio), rappresentati e difesi dall'Avv.
Paolo Starvaggi (C.F.: ) giusta procura agli atti (PEC: C.F._1
; Email_1
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: ; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile
n. 2977/2016 pubblicata in data 10 novembre 2016 nella causa civile iscritta al n. 4323/2007 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: 1)”Preliminarmente, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, dichiararsi e ritenere provata
l'applicazione in corso di rapporto di interessi in violazione della disciplina ex L. 108/96
o comunque interessi ultralegali non dovuti;
3) ritenersi invalido il rapporto di fideiussione attesa la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto imputabile alla banca;
4) in via istruttoria, disporsi C.T.U. contabile al fine di accertare tassi, condizioni, modalità di calcolo, costi di commissioni relativi ai conti oggetto del rapporto e, in particolare, al fine di ricostruire, sulla base dei movimenti finanziari contenuti negli estratti conto, l'intera partita di dare – avere intercorsa tra le parti;
5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Persona_1 [...]
, questi ultimi quali fideiussori della società attrice, hanno impugnato Parte_2 davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina –
Seconda Sezione Civile, previa dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto in relazione ai rapporti oggetto di giudizio, ha accertato, per il conto n. 3547699, un saldo negativo per la società correntista di € 32.106,03 e per il conto n. 30003444 un saldo negativo per la società correntista di € 185.572,39 condannando pertanto gli attori – odierni appellanti – in solido, al pagamento in favore dell'istituto bancario convenuto della somma di € 217.678,42 oltre accessori, e condannando altresì i predetti, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, al pagamento della ulteriore somma di € 24.433,15.
Gli appellanti hanno contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne hanno chiesto la totale riforma.
La Corte, rilevata la mancanza, agli atti di causa, del fascicolo di primo grado ha, con ordinanza dell'11.4.2018-8.5.2018, rimesso la causa sul ruolo disponendone l'acquisizione a cura della cancelleria.
Indi, rilevato il mancato adempimento della cancelleria, dovuto allo smarrimento del fascicolo, ha autorizzato parte appellante alla sua ricostruzione, giusta ordinanza del
5–8.10.2018.
Rilevata altresì la mancanza, agli atti di causa, della ricevuta di avvenuta consegna della PEC relativa all'atto di appello notificato all'Avv. Fabrizio Gemelli, difensore in primo grado della società appellata, la Corte, stante la mancata costituzione in giudizio di quest'ultima, ha invitato parte appellante alla relativa produzione in giudizio, avvenuta regolarmente giusta note di deposito del 30.1.2019 e 4.3.2019.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. la
Corte, ritenuta la necessità di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia denunciato da parte appellante, alla luce dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sez. Unite della S.C. nella sentenza n. 1603 del 20.6.2018, ha disposto una relazione integrativa in adempimento della quale il C.T.U. richiamato ha accertato il mancato superamento dei tassi soglia del TEG e del Tasso effettivo della CMS, non procedendo pertanto ad alcun ricalcolo e confermando in tal modo la validità della relazione contabile disposta in primo grado ed acquisita agli atti.
Indi, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
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Gli appellanti hanno proposto due distinti motivi di censura.
Col primo motivo hanno dedotto l'errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Giudicante nella valutazione dell'usura applicata al contratto.
In particolare, hanno sollecitato una consulenza contabile finalizzata alla verifica del superamento del tasso soglia, tenendo conto della capitalizzazione degli interessi e della Pt_3
Col secondo motivo di gravame gli appellanti hanno dedotto difetto di motivazione per falsa interpretazione delle domande di primo grado sull'invalidità della garanzia fideiussoria e sulla domanda risarcitoria, quest'ultima da valutarsi in via equitativa ovvero mediante consulenza tecnica, sostenendo che, diversamente da quanto opinato nella sentenza gravata, la banca avrebbe violato i canoni di correttezza e buona fede.
Ed invero, secondo la linea difensiva degli odierni istanti, i fatti accertati in c.t.u., riguardo l'acclarato ricorso all'anatocismo trimestrale, contrattualmente previsto e alla
c.m.s., e per quant'altro sarà accertato nel corso del gravame, sono idonei a sorreggere la richiesta di nullità della fideiussione non potendo ritenere simili attività rispettose dei criteri di cui all'art. 1375 c.c. (atto di appello, pag. 19, rigo 18 e segg.).
In conseguenza di ciò, gli appellanti ritengono di aver diritto ad essere risarciti, in quanto “… La stessa fondatezza dell'azione e la cospicua diminuzione del presunto credito rendono evidente la responsabilità dell'istituto e quindi il diritto del risarcimento atteso che la convenuta, nel corso dei rapporti intrattenuti con il correntista _2
(capitalizzazione trimestrale, CMS, interessi usurari), ha provocato ingenti danni con particolare riguardo all'attività esercitata e per tale motivo dovranno essere anche condannate al relativo risarcimento …” (atto di appello, pag. 23, rigo 2 e segg.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva la mancata costituzione in giudizio della convenuta, sebbene regolarmente evocata, di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Quanto al merito, la Corte osserva.
Il primo motivo di doglianza è infondato e va pertanto rigettato.
In seno all'elaborato peritale, come rettificato dalla integrazione effettuata dal C.T.U. in primo grado in data 20 giugno 2012, il saldo finale effettivo del conto corrente n.
3547699, calcolato al netto della capitalizzazione degli interessi con esclusione della c.m.s. ed inserimento dei tassi BOT ex art. 117 d. lgs. n. 385/1993, è stato dal
Consulente tecnico accertato e quantificato in - € 32.106,03.
Tale importo, sommato al conto anticipi n. 30003444 portante un saldo negativo di - €
185.572,39 ha determinato per la correntista un saldo passivo complessivo di - €
217.678,42.
Della correttezza di tali calcoli non è lecito dubitare, anche e soprattutto alla luce della ordinanza del 6.5.2019 con la quale questa Corte, al fine precipuo di verificare
l'eventuale superamento del tasso soglia denunciato da parte appellante, alla luce dei criteri di calcolo stabiliti dalle Sez. Unite della S.C. nella sentenza n. 1603 del
20.06.2018, ha disposto relazione integrativa.
Ed invero, in adempimento al mandato ricevuto il CTU, con ragionamento esente da vizi, ha avuto modo di accertare il mancato superamento dei tassi soglia.
Pertanto, nessun profilo di usurarietà applicata ai contratti è possibile ravvisare nella fattispecie che ci occupa, con conseguente validità e conferma della esattezza dei dati indicati nella relazione tecnica disposta in primo grado, ovvero la esistenza di un saldo debitore per la correntista pari ad - € 217.678,42. La pronuncia impugnata, pertanto, in parte qua, è meritevole di conferma ed il primo motivo di gravame va pertanto rigettato.
Quanto alla seconda doglianza, la Corte osserva.
Innanzitutto, va evidenziato che non risulta agli atti del fascicolo d'ufficio, né in forma cartacea, né tantomeno in formato digitale, alcun documento contrattuale.
In particolare, non si rinviene il contratto di fideiussione che parte appellante ritiene essere nullo per violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Non è stato pertanto possibile, per la Corte, verificare de visu la lamentata inidoneità delle clausole nn. 2, 6, 8 e 9 a sorreggere validamente il contratto fideiussorio, così come denunciato dagli appellanti (comparsa conclusionale, pag. 5, rigo 18 e segg.).
In ogni caso, alla luce degli elementi acquisiti agli atti e delle convincenti argomentazioni svolte dal Decidente riguardo la presunta violazione degli artt. 1956 e
1957 C.C., la Corte ritiene infondate le censure ivi mosse.
Ed invero la diminuzione del credito inizialmente vantato dalla convenuta, all'esito della ricostruzione dei rapporti con esclusione della capitalizzazione trimestrale e della CMS, non è di per sé indicativa di alcun vizio afferente alle fideiussioni prestate da Per_1
e .
[...] Parte_2
Come ben argomentato dal Giudice di prima istanza, non sono stati provati i presupposti di operatività dell'art. 1956 C.C.
Incombe infatti sulla parte che invoca l'applicazione della richiamata norma la prova della sussistenza sia del requisito oggettivo, ovvero della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione di garanzia, sia del requisito soggettivo, ovvero la consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti al momento della costituzione del rapporto.
Di tutto ciò non vi è traccia agli atti di causa, come efficacemente evidenziato dal
Tribunale.
Sul punto, pertanto, nessun dubbio può seriamente residuare, anche alla luce dell'orientamento della S.C. secondo cui:
«… Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito …» (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 34685 del
24/11/2022).
In ogni caso, ed in maniera tranciante, stante la coincidenza in capo a Persona_1
della qualità di rappresentante legale della e di fideiussore, la S.C. ha Parte_1
avuto modo di statuire il seguente principio:
«.. Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice …» (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 16822 del 17/06/2024).
Tale ultimo principio assume una rilevanza ancora maggiore nella fattispecie che ci occupa, in considerazione del fatto che il non era un semplice socio di Per_1
minoranza ma addirittura il legale rappresentante della società garantita e, pertanto, pienamente in grado di conoscere la reale situazione patrimoniale della società da sé rappresentata e gestita.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare sul punto il gravame, con conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
Infine, riguardo al presunto diritto al risarcimento dei danni asseritamente subìti dagli istanti, la Corte osserva.
Sostengono gli appellanti che “La stessa fondatezza dell'azione e la cospicua diminuzione del presunto credito rendono evidente la responsabilità dell'istituto e quindi il diritto del risarcimento, atteso che la convenuta, nel corso dei rapporti _2
intrattenuti con il correntista (capitalizzazione trimestrale, CMS, interessi usurari), ha provocato ingenti danni con particolare riguardo all'attività esercitata e per tale motivo dovranno essere anche condannate al relativo risarcimento” (atto di appello, pag. 23, rigo 2 e segg.). Tale argomentazione appare francamente incomprensibile perché pretende di far discendere il diritto ad essere risarciti dal mero accertamento della debenza di somme comunque dovute, seppure in misura inferiore per la esclusione dal conteggio delle voci illegittimamente applicate (capitalizzazione trimestrale e CMS).
Somme che, fra l'altro, sono state accertate in un importo piuttosto consistente, pari ad
€ 217.678,42 relativamente ai conti nn. 3547699 e 30003444 e ad € 24.433,15 in relazione al contratto derivato n. 8391, non oggetto di gravame.
Nessun profilo risarcitorio può pertanto trovare spazio nel caso de quo, sia riguardo l'an, per le argomentazioni già svolte, sia riguardo il quantum, quest'ultimo fra l'altro mai specificato ed addirittura devoluto alla valutazione equitativa della Corte ovvero ad apposita C.T.U. (comparsa conclusionale, pag. 9, quintultimo rigo e segg.).
Anche tale motivo di gravame va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti, totalmente soccombenti, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio di controparte.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 928/2017 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Persona_1
contro in persona del legale Parte_2 Controparte_1
rappresentante p.t., così statuisce:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 22 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini