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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.303 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
[...]
[...]
Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di . Pt_1
- Appellanti - C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Controparte_1
Fasano e Stefania Fasano.
- Appellata - Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi. FATTO Con sentenza n.850/2023 il Tribunale di Palermo G.L., in accoglimento della domanda proposta da condannava il Controparte_1 Parte_1
“a riconoscere alla ricorrente la preferenza per cure continuative (art.13 CCNI mobilità 2022/23, 2023/24, 2024/25) per la mobilità 2022/23 ed a trasferire di conseguenza la ricorrente in mobilità nella provincia di , su posto nella classe Pt_1 di concorso A046, con decorrenza dal 1.09.2022”. Per la riforma della predetta sentenza hanno interposto gravame, con ricorso depositato il 7 aprile 2023 le amministrazioni indicate in epigrafe, lamentando:
- la disintegrità del contraddittorio, con conseguente declaratoria di annullamento della sentenza de qua, per non essere stato convenuto in giudizio, quale
Pag.1 litisconsorte necessario, docente assegnatario, all'esito delle CP_2 operazioni di mobilità interprovinciali per l'a.s. 2022/2023, della cattedra, unica all'epoca disponibile in Provincia di per la classe di concorso A046, presso Pt_1
l'Istituto “G. Salerno” di Gangi;
- l'insufficienza, per la concessione del beneficio richiesto, della documentazione medica allegata dalla alla domanda del 14.03.2022 di CP_1 trasferimento per mobilità interprovinciale ex art.13, co.1 punto III, lett. E del CCNI, in quanto non conteneva “nessun riferimento alla gravità della patologia in atto, né al numero di cicli di terapia da effettuare e alla loro eventuale durata ed assiduità”;
- l'insussistenza dei posti disponibili per la classe di concorso A046 nel Comune di , per avere l'Amministrazione documentato, attraverso la Pt_1 produzione del relativo bollettino dei trasferimenti, sia il diritto di precedenza, ex art.18 L.265/1999, del docente con riferimento alla mobilità CP_2 interprovinciale (c.d. FASE III), sia l'integrale assegnazione delle cattedre disponibili per la propedeutica mobilità comunale (FASE I) e provinciale (FASE II);
- l'erroneità dell'assunto del decidente per il quale il non avrebbe Parte_1 comprovato se i posti “siano rimasti vacanti ed assegnati a supplenze temporanee”, trattandosi di un profilo assolutamente estraneo al thema decidendum;
- la piena efficacia probatoria dei bollettini e delle graduatorie prodotti dall'Amministrazione, come riconosciuta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, all'uopo richiamata. Ha resistito in giudizio, con memoria del 28.02.2025, Controparte_1 variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 13.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI In accoglimento del primo motivo di appello deve essere dichiarata la nullità della sentenza di prime cure per disintegrità del contraddittorio. Sul punto si è pronunciata, in termini, la Suprema Corte di legittimità (sent. n.36356 del 23/11/2021), per la quale “In tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito
o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti
Pag.2 i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito”. Riprendendo il percorso argomentativo fatto proprio dalla Cassazione, la pretesa della , finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé di CP_1 uno dei posti disponibili presso l'ambito di , ha sicuramente la natura propria Pt_1 di un'azione di adempimento, in quanto preordinata ad ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione della graduatoria coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. Tanto premesso – una volta rilevato come il vincolato numero dei posti disponibili per la mobilità abbia l'effetto di comportare che se uno di questi sia attribuito ad uno del partecipanti necessariamente il medesimo non potrà essere confermato in capo al candidato già destinatario dello stesso - è evidente che, rispetto a quest'ultimo, la pretesa della docente, assertivamente pretermessa illegittimamente, sia foriera della costituzione di un litisconsorzio necessario, non potendosi giuridicamente ammettere che uno specifico posto spetti a più persone contemporaneamente. In altri termini, l'attribuzione del posto disponibile per la mobilità interprovinciale rivendicato dalla ricorrente non potrebbe che avere quale effetto la perdita del medesimo in capo all'attuale assegnatario ), nei cui CP_2 riguardi pertanto la pronuncia deve essere inevitabilmente emessa. Invero, come già affermato da Cass. n.14914/2008 (ma in senso conforme, Cass. n.28766/2018; Cass. n.988/2017), in presenza di “rapporti sostanziali di carattere plurisoggettivo” rispetto ai quali “la realizzazione dell'utilità pretesa … (assegnazione di sede) richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario”, deve darsi per acquisito il consequenziale principio per cui “in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati”. Integrazione che non è, invece, necessaria, “quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione» (Cass. 12489/2020). Nel caso di specie - avendo la domandato espressamente la CP_1 condanna del convenuto “a trasferire la ricorrente in mobilità in una Parte_1
Pag.3 Istituzione scolastica del Comune di come da posti liberi prima dei Pt_1 movimenti, ed assegnarle ivi la sede di servizio” - il litisconsorzio non è stato evidentemente realizzato in primo grado. Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato, qui non ricorrente, (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrale instaurazione del contraddittorio;
per l'effetto, le parti vanno rimesse avanti al primo giudice, ex art.354 c.p.c. affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio. La natura della pronuncia, meramente di rito, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, dichiara la nullità della sentenza n.850/2023 pronunciata il 13.03.2023 dal Tribunale di Palermo, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo entro tre mesi dalla notifica della presente sentenza. Compensa le spese del doppio grado del giudizio. Così deciso in Palermo il 13 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Cinzia Alcamo
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