Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01914/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1914 del 2024, proposto da:
TO IM De MA, GE Di LE, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini, Concetta Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 12052/2024 di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 18 del 27.04.2020 a firma del Responsabile dell’Area Edilizia Privata del Comune di Positano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente epigrafato, avendone la piena disponibilità, realizzava su un fondo di proprietà della madre, Sig.ra Di LE, un fabbricato destinato ad abitazione di famiglia.
Apprendeva che il Comune di Positano, con ordinanza n. 18/2020, ingiungeva alla Di LE (proprietaria dell’area) la più grave sanzione edilizia della demolizione del fabbricato preordinata all’acquisizione del bene e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001.
Con provvedimento, n. 12052 del 21.08.2024, il Comune accertava l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 18/2020 ed irrogava la sanzione pecuniaria a carico della sig.ra Di LE.
Avverso l’ordinanza demolitoria nonché l’atto accertativo dell’inottemperanza insorge il ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001; ART. 21 BIS L. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI FATTO)
Il ricorrente rimarca di avere la disponibilità giuridica e materiale del bene controverso e di essere l’autore dell’abuso; per cui a suo dire l’ingiunzione di ripristino deve essere notificata necessariamente non solo al proprietario del bene, ma anche al responsabile dell’abuso che ha diritto ad attivarsi per rimuovere le opere abusive ed evitare l’effetto acquisitivo. L’ingiunzione di demolizione ed il provvedimento di acquisizione gratuita non sono stati notificati al ricorrente e, dunque, sono inefficaci.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001; ART. 21 BIS L. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – PERPLESSITÀ – SVIAMENTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ERRORE DI FATTO)
Secondo l’assunto attoreo, l’inefficacia della ordinanza di demolizione travolge, in via derivata, la determina di inottemperanza per deficit del presupposto. A dire della parte ricorrente, l’accertamento di inottemperanza sarebbe illegittimo per indeterminatezza e perplessità della determina dirigenziale per mancata puntuale individuazione del bene e dell’area di sedime che integra il titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
Si controverte della legittimità o meno dell'ordine demolitorio e dell’atto accertativo dell’inottemperanza.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, i gravati atti si appalesano al Collegio legittimi, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Sono prive di pregio, in quanto infondate, le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com'è noto, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, ossia attengono alla cosa e non hanno carattere personale.
L'ordinanza di demolizione è, infatti, rivolta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito, per cui, pur restando ferma la possibilità di dimostrare l'estraneità rispetto all'abuso e di rivalersi nei riguardi del dante causa, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa (T.A.R. Ancona, sez. I, 04/11/2020, n. 637).
L'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene. Diverso discorso vale per l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, che ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria).
La notificazione costituisce poi una condizione legale di efficacia dell'ordinanza demolitoria (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell'art. 21 bis, l. n. 241 del 1990), vale a dire un presupposto di operatività dell'atto nei confronti dei suoi diretti destinatari, con la conseguenza che la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta. Tanto in ragione della funzione assolta dall'istituto, consistente nell'esigenza di portare a conoscenza dell'atto del suo destinatario, onde ottenere la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 08/11/2017, n.5245).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, ne discende la piena legittimità dell’ordinanza demolitoria gravata ed, in via derivata, dell’atto accertativo dell’inottemperanza.
Il ricorrente non prova, mediante specifiche evidenze documentali, di essere il responsabile dell’abuso e dall’atto di inottemperanza risulta che solo la madre ha presentato domanda di sanatoria.
Per cui l’ordinanza demolitoria è stata correttamente notificata alla proprietaria ed, in ragione della sua efficacia, costituisce il presupposto legittimante il conseguenziale atto accertativo dell’inottemperanza.
Stanti queste premesse, il gravame è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Michele Di MA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO