Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 141-1/2025 Ruolo P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunito in camera di consiglio in data 27.03.2025 nelle persone dei giudici: dott.ssa Luisa Vasile Presidente dott. Luca Giani Giudice relatore dott.ssa Vincenza Agnese Giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.03.2025 celebrata avanti al giudice delegato per l'istruttoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento
P.U. n. 141-1/2025 promosso con ricorso depositato in data 05.02.2025
DA
SPORTITUDO S.R.L. con sede in =20145= Milano, Via Mascheroni 1, C.F. 09701320963, in persona dell'Amministratore Unico dott. Renato Viero, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Pavan (C.F.: [...]) di Treviso, P.E.C.: giulianopavan@pec.ordineavvocatitreviso.it e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Treviso, Piazza Crispi n. 8, giusta procura agli atti
RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
ACTIVE KIDS SRL IN LIQUIDAZIONE (P.IVA n. 07330610960), con sede legale, dal
25.07.2024, in Macerata, Via Velluti 118, in persona del Liquidatore pro tempore, sig. Avv.
Alessandro Peca, in proprio ed in qualità di procuratore costituito della resistente, con studio in
Macerata, partita iva n. 01560590430, indirizzo pec avvalessandropeca@cnfpec.it, giusta procura agli atti RESISTENTE
****
Il Tribunale premesso che nel ricorso introduttivo sono state formulate le seguenti conclusioni:
“chiede che codesto Ill.mo Tribunale, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni di cui all'art. 268 e seguenti del D.Lgs. 14/2019 nei confronti di ACTIVE KIDS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in
=62100= Macerata (MC), Via Velluti 11, C.F. e n. iscrizione al R.I. 07330610960 in persona del liquidatore pro tempore signor Alessandro Peca, con conseguente nomina di un Liquidatore. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere probatorio:
assumersi ogni informazione presso l'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail circa l'esistenza e l'entità di eventuali debiti;
SEZIONE II CIVILE
ordinare a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ad Anima SGR S.p.A. di esibire in giudizio l'estratto conto aggiornato di tutti i conti e/o depositi di titolarità di Active Kids S.r.l. in liquidazione;
disporsi, ove occorra, CTU contabile tesa ad accertare la situazione debitoria della società, anche mediante acquisizione dei bilanci qui prodotti”;
parte resistente, difesa come in epigrafe, si è costituita con comparsa di costituzione in data 19.03.2025, formulando le seguenti conclusioni: “Si chiede, pertanto, che il Tribunale voglia:
• Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano e disporre il trasferimento del procedimento al Tribunale di Macerata;
• In subordine, rigettare la richiesta di apertura della liquidazione controllata;
• Accertare che la situazione economico-finanziaria della resistente non rientra nei presupposti per l'accesso alla procedura concorsuale;
• Adottare ogni ulteriore provvedimento che riterrà opportuno ai fini della tutela dei diritti della resistente;
• Condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite;
• Dichiarare l'antistatarietà del difensore della resistente ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, come da domanda svolta da parte ricorrente, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che il debitore ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano e, segnatamente, in Milano;
deve infatti osservarsi che il trasferimento della sede legale da Milano a Macerata, come da visura camerale agli atti, è avvenuto in data 25.07.2024; pertanto, trattandosi di trasferimento infrannuale rispetto al ricorso che qui ci occupa (iscritto in data 05.02.2025) permane la competenza del Tribunale adito ex art. 28 CCII.
Tanto premesso, il Collegio osserva essere infondate le argomentazioni spese da parte resistente in sede di costituzione, ove ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Macerata, deducendo che anche prima del trasferimento riferito (25.07.2024) il
COMI fosse da individuarsi a Macerata, affermando quindi essere meramente formale-fittizia la sede milanese.
E' pur vero che, come indirizzo di Sezione, la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale dell'impresa risultante dal RI non debba intendersi come assoluta, ben potendo emergere dall'istruttoria elementi volti a dimostrare una diversa localizzazione
Nella specie, l'eccezione di parte resistente deve, però, essere respinta in quanto formulata in maniera del tutto generica e priva di qualsivoglia evidenze a conforto.
All'esito del procedimento è emerso, piuttosto, che:
-l'impresa veniva esercitata nei locali di proprietà della ricorrente (Cfr. contratto di locazione sub doc. 1, fasc. ricorrente), con conseguente conoscibilità anche nei confronti di terzi del luogo in cui veniva svolta e tanto sino alla liquidazione intervenuta nel luglio 2024, epoca in cui i locali sono stati rilasciati;
-i bilanci depositati presso il R.I., quanto al triennio qui in esame, ossia il bilancio al
31.12.2021 (Cfr. verbale dell'assemblea dei soci del 25.01.2023), il bilancio al 31.12.2022 (Cfr. verbale dell'assemblea dei soci del 02.01.2024) sono stati approvati a Milano;
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soltanto il bilancio al 31.12.2023 è stato approvato a Macerata in data 30.09.2024, il che appare coerente con la ricostruzione che precede in quanto nel luglio 2024 la società resistente si è trasferita a Macerata e conseguentemente veniva ivi approvato il predetto bilancio.
Conclusivamente non vi è nessuno elemento che consenta di ritenere fittizia la sede di
Milano sino all'intervenuto recente trasferimento a Macerata e permane, quindi, la competenza del
Tribunale adito in ordine alla domanda di liquidazione controllata che qui ci occupa.
B) il contraddittorio è stato regolarmente instaurato mediante notifica alla parte convenuta di ricorso e decreto, avvenuta mediante pec in data 11.02.2025 a cura della Cancelleria;
notifica alla quale è seguita la costituzione di parte debitrice come in epigrafe;
C) parte ricorrente è legittimata a chiedere l'apertura della liquidazione controllata risultando creditrice nei confronti della società resistente, ai fini del presente vaglio, per euro
35.447,76 in forza di precetto su d.i.;
D) sussiste la legittimazione passiva del resistente ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), CCII in quanto il debitore (impresa, ora in liquidazione, avente il seguente oggetto commerciale: “gestioni di servizi e strutture coordinate in centri medici, sanitari , diagnostici e terapeutici”, come da visura camerale agli atti) non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
si osserva, infatti, emerge il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII:
E segnatamente, si consideri che:
-i bilanci sopra richiamati sono sotto-soglia;
-anche le risultanze di cui al “progetto di bilancio” depositato da parte resistente e non oggetto ex adverso di contestazioni confermano trattarsi di impresa minore;
nel contempo, deve ritenersi superata la condizione di procedibilità di cui all'art. 268 co. 2 CCII (che, come noto, statuisce che “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000,00”); in tema si deve infatti constatare che:
-l'ultimo bilancio depositato presso il R.I. esponeva totale debiti di euro 71.244,00;
- la bozza di bilancio-stato patrimoniale depositata dalla stessa parte debitrice riporta debiti, aggiornati all'attualità, per oltre euro 58.000,00 (Cfr. sul punto anche verbale di udienza del
25.03.2025), come, in particolare, si evince dalla lettura delle voci “debiti commerciali, debiti verso l'Erario e altri debiti”; poste debitorie rispetto alle quali parte resistente non ha peraltro prodotto alcun eventuale piano di rientro e quanto al debito verso l'Erario non risultando alcuna rateizzazione, come da informativa agli atti.
Dal contesto che precede deve, quindi, ritenersi meritevole di accoglimento il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, sussistendo la condizione di procedibilità ut supra ed essendo conclamato lo stato di insolvenza, non avendo parte resistente onorato il debito di parte ricorrente, né fornendo la dimostrazione di avere entrate e risorse proprie per far fronte alle restanti passività.
F) non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non sono richieste la allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC, prescritta dell'art. 269
CCII e risulta inconferente l'assunto di parte convenuta in ordine alla asserita mancanza di “utilità
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della procedura” in difetto di poste attive, non operando la predetta disciplina prevista, invero, per il sovraindebitato;
deve infatti rammentarsi che la previsione di cui all'art. 268 co. 3 CCII, dettata per il solo debitore persona fisica, presuppone che al Tribunale venga sottoposta specifica attestazione resa dall'OCC, che nella specie, in ogni caso, difetta;
peraltro, l'assunto di parte debitrice è contraddetto dalle restanti asserzioni di cui in comparsa, riferendo la società resistente di vantare un credito verso terzi di euro 25.000,00, così ammettendo la sussistenza di un attivo, seppur contenuto, che possa essere oggetto di attività liquidatoria e distribuito ai creditori;
G) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non risultando depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
H) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile:
- dal mancato pagamento dei crediti di parte ricorrente;
- dal precetto vanamente intimato;
-dalla liberazione dei locali ove veniva esercitata l'attività, per intervenuto sfratto su iniziativa della proprietà, odierna parte ricorrente;
-dalla conseguente inattività dell'impresa;
- dal pignoramento presso terzi negativo, tentato nel settembre 2024;
si consideri, infatti, che, che nel caso in esame, non mai stata prodotta ed anzi, fornendo parte resistente argomentazione difensiva contraddittoria ove, nella medesima comparsa, senza invero allegazioni a corredo, ha dedotto di dare corso ad un “proprio piano industriale che dovrebbe consentire di realizzare utili nel prossimo futuro”.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
PQM
visti gli artt. 2, 268 e 270 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata di ACTIVE KIDS SRL IN LIQUIDAZIONE (P.IVA n. 07330610960), con sede legale, dal 25.07.2024, in Macerata, via Velluti 118;
NOMINA
Giudice delegato il dott. Luca Giani;
NOMINA Liquidatore l'OCC-Ordine degli Avvocati di Milano, in persona dell'avv. GIANNINO
BETTAZZI; ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché́ dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo
10, comma 3;
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ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non si ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, svolgendo il debitore attività d'impresa, la pubblicazione deve essere altresì effettuata presso il registro delle imprese;
autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al liquidatore, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile il 27.03.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Luca Giani dott.ssa Luisa Vasile
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