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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 577/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(CF , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Forgione;
Ricorrente
E
(C.F. ) nata il [...] in [...] [Romania], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Albanese;
Resistente riconveniente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_1
18.05.2013 . All'uopo, il ricorrente esponeva: - che dalla unione coniugale non erano nati figli;
- che, a seguito della crisi familiare, il Tribunale di Avellino, con sentenza non definitiva n.
1159/2022 del 15/06/2022, depositata il 23/06/2022, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, e, di seguito, con sentenza n. 121/2024 del 17/01/2024, depositata il 19/01/2024, nel decidere sulle questioni accessorie, poneva a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento in favore di della somma di € 350,00 CP_1 mensili;
- che, dall'epoca della separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione spirituale e materiale tra i coniugi, essendo peraltro decorso il termine previsto dalla legge per la pronuncia del divorzio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di Avellino di accogliere le seguenti conclusioni: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), legge 1.12.1970, N. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto, tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sturno (AV): atto n. 2, anno CP_1
2013, parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza. - Dichiarare che nulla il Sig. deve a titolo di Parte_1 contributo mantenimento dell'ex coniuge, avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica.
- Vinte le spese di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 09.05.2024 si costituiva in giudizio la quale, dopo aver contestato le avverse deduzioni in particolare inerenti la CP_2 propria condizione di indipendenza economica, sottolineava di avere diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, sia in ragione del lavoro prestato prima della separazione in ambito familiare, così contribuendo alla formazione del patrimonio personale del ricorrente, sia per la condizione di indigenza successiva alla separazione, allorquando per sopravvivere era costretta a svolgere lavori occasionali, non avendo mai avuto un lavoro stabile, diversamente dal ricorrente.
Deduceva, inoltre, che il si era appropriato di tutti i beni (mobilio ed accessori vari) Parte_1 esistenti nella casa coniugale ed acquistati in costanza di matrimonio. Evidenziava che il
, all'atto dell'abbandono del domicilio coniugale avvenuto prima della separazione in Parte_1 agosto 2020, aveva lasciato la moglie priva di sostanze economiche, sottraendole finanche i propri risparmi dal conto corrente in modo da non consentirle neppure l'acquisto di beni di prima necessità, e di era appropriato furtivamente di un buono fruttifero cointestato con la , CP_1 costringendo quest'ultima all'introduzione di autonomo giudizio per lo scioglimento della comunione.
Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di divorzio e, al contempo, chiedeva riconoscere in suo favore un assegno divorzile mensile nella misura di € 350,00. Vinte le spese.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente Delegato emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con cui confermava quanto statuito con la sentenza di separazione n. 121/2024.
2 All'esito dell'udienza del 26.11.2024, disposta con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi pronunciata con sentenza non definitiva n. 1159/2022 del 15/06/2022, passata in giudicato.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2022 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale – previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
2.- Va quindi esaminata la domanda riconvenzionale con cui la resistente ha chiesto riconoscersi in suo favore un assegno divorzile.
La resistente, invero, fonda la propria pretesa sulla inadeguatezza delle sue condizioni economiche, che giustificherebbe il riconoscimento in proprio favore di un assegno in funzione assistenziale, nonché sul contributo dato, nel corso del matrimonio, alla conduzione del patrimonio del ricorrente.
In proposito, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della Cassazione n.
11504/2017.
Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia.
Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno.
Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990),
l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente
3 determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è poi contrapposto quello affermato dalla sentenza n.
11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile.
In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione.
Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della
Suprema Corte di segno contrastante.
Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in
4 funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo- compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
Evidenzia, in proposito, il Collegio che – pur sussistendo disparità economica tra le parti giacchè la resistente svolge lavori occasionali e dispone di una collocazione abitativa precaria, mentre il ricorrente lavora stabilmente e dispone della ex casa coniugale, di proprietà del padre (come peraltro già rilevato con ordinanza del 5.9.2024) – tale disparità non è da sola sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, ove la parte istante non comprovi, pur essendone onerata, sia “l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza” sia
“l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” .
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo- perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera. (Cass. n. 13420/2023)
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato che la resistente, per sua stessa ammissione, svolge attività lavorativa, sia pure occasionale, “come commessa, barista” e guadagna circa 100,00 euro a settimana. Ella dispone inoltre di un alloggio concessole in comodato d'uso, pur dovendo provvedere al pagamento delle utenze. Orbene, pur ravvisandosi la disponibilità di risorse economiche alquanto ridotte, rileva il Collegio che la non ha provato né chiesto di provare CP_1 in alcun modo, neppure in via presuntiva, la sussistenza di ragioni oggettive che le impediscono di implementare la propria attività lavorativa nel contesto in cui vive.
In merito, va evidenziato che la resistente ha 39 anni, è pienamente abile al lavoro e, soprattutto, come dalla stessa dedotto, ha sviluppato plurime competenze in ambito lavorativo, giacchè prima del matrimonio ha svolto l'attività di badante (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.6.2024), durante il matrimonio ha svolto attività agricola in ambito familiare e dopo la separazione lavora come commessa e barista.
Va, dunque, escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
5 Parimenti va escluso il diritto all'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa.
Ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte fatte durante il matrimonio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, verificando, in particolare, se il coniuge economicamente più debole abbia rinunciato a realistiche opportunità professionali-reddituali oppure abbia contribuito, con il suo apporto personale o economico, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge e ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. 32354/2024)
Nel caso di specie, la resistente deduce, a fondamento della sua pretesa, di essersi occupata, durante il matrimonio, della cura e del mantenimento “sia della casa, sia della persona del marito, consentendogli di vivere dignitosamente, ma nel contempo ha cooperato con i familiari del nella conduzione dell'azienda agricola familiare, curando sia l'allevamento Parte_1 degli animali da cortile, sia l'orto, sia la lavorazione del grano e la raccolta delle olive”; secondo la sua prospettazione, “La dedizione alla famiglia nel corso del matrimonio non le ha consentito di avere il tempo necessario per acquisire un'adeguata professionalità o un titolo di studio idoneo a favorirne lo stabile inserimento nel mondo del lavoro per cui all'attualità la stessa riesce occasionalmente e saltuariamente a svolgere qualche lavoretto insufficiente a garantirle una dignitosa sopravvivenza”.
Ora, premesso che non vi è alcuna evidenza del fatto che il ricorrente disponga di un “patrimonio personale” realizzato, durante il matrimonio, con il contributo della resistente e che vi sia, tra le parti, un divario patrimoniale-reddituale riconducibile causalmente all'organizzazione familiare
(il , invero, svolge l'attività di operaio e percepisce un reddito mensile di circa 1.300 Parte_1 euro;
egli è inoltre proprietario di 3 ettari di terreno, oltre che di una abitazione acquistata in comproprietà con la moglie), il Collegio ritiene che la resistente si è limitata ad allegare di non aver avuto il tempo di acquisire una più qualificata professionalità durante il matrimonio ma, sul punto, l'allegazione è stata estremamente generica, non avendo la resistente indicato le realistiche occasioni professionali-reddituali cui avrebbe rinunciato durante gli anni di vita matrimoniale in ragione dell'organizzazione familiare, occasioni che, per pacifica giurisprudenza, il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 23583/2022).
Invero, deve ribadirsi anche nella presente sede il giudizio di inammissibilità e irrilevanza delle prove orali articolate sul punto da parte resistente con la memoria depositata in data 30.5.2024; in particolare, sono irrilevanti le circostanze di cui ai capitoli 1 e 2 (1) “vero che nel corso del matrimonio la , quale casalinga, ha sempre cooperato nell'interesse del proprio nucleo CP_1 familiare adempiendo a tutto quanto necessario per la cura ed il mantenimento della casa e della sua persona”; 2) “vero che nel corso del matrimonio la ha cooperato con i suoi CP_1 familiari nella conduzione dell'azienda agricola, curando sia l'allevamento degli animali da cortile, sia l'orto, sia la lavorazione del grano e la raccolta delle olive”) in quanto dirette a comprovare un contributo chiaramente riconducibile ai doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia che incombono su entrambi i coniugi durante la
6 comunione di vita coniugale, mentre la circostanza di cui al capitolo 3) ( “vero che nel corso del matrimonio la non ha mai svolto alcun lavoro alle dipendenze di terzi e non ha acquisito CP_1 alcun titolo di studio qualificante in aggiunta a quello posseduto”) risulta inammissibile per genericità con riferimento alla mancata specifica indicazione delle occasioni formative o lavorative cui la avrebbe rinunciato ed, in ogni caso, irrilevante, non avendo la parte CP_1 chiesto di comprovare il nesso causale tra la circostanza dedotta e le modalità dell'organizzazione familiare.
Resta inteso che ogni altra questione relativa allo scioglimento della comunione legale ovvero alla richiesta di rimborso di somme che si assumono indebitamente percepite vanno risolte nell'ambito del procedimento autonomamente introdotto a tal fine.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
4. - Valutate le ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 577/2024 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 18.5.2013 (Registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] CP_1 di Sturno: atto n. 2, anno 2013, parte II serie A);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da e, per l'effetto, revoca CP_1
l'assegno riconosciuto con ordinanza del 5.9.2024 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite;
4) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 577/2024 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(CF , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Forgione;
Ricorrente
E
(C.F. ) nata il [...] in [...] [Romania], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Albanese;
Resistente riconveniente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.02.2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data CP_1
18.05.2013 . All'uopo, il ricorrente esponeva: - che dalla unione coniugale non erano nati figli;
- che, a seguito della crisi familiare, il Tribunale di Avellino, con sentenza non definitiva n.
1159/2022 del 15/06/2022, depositata il 23/06/2022, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, e, di seguito, con sentenza n. 121/2024 del 17/01/2024, depositata il 19/01/2024, nel decidere sulle questioni accessorie, poneva a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere un assegno di mantenimento in favore di della somma di € 350,00 CP_1 mensili;
- che, dall'epoca della separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione spirituale e materiale tra i coniugi, essendo peraltro decorso il termine previsto dalla legge per la pronuncia del divorzio.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di Avellino di accogliere le seguenti conclusioni: “- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), legge 1.12.1970, N. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto, tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sturno (AV): atto n. 2, anno CP_1
2013, parte II serie A, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Sentenza. - Dichiarare che nulla il Sig. deve a titolo di Parte_1 contributo mantenimento dell'ex coniuge, avendo la stessa raggiunto l'indipendenza economica.
- Vinte le spese di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 09.05.2024 si costituiva in giudizio la quale, dopo aver contestato le avverse deduzioni in particolare inerenti la CP_2 propria condizione di indipendenza economica, sottolineava di avere diritto al riconoscimento di un assegno divorzile, sia in ragione del lavoro prestato prima della separazione in ambito familiare, così contribuendo alla formazione del patrimonio personale del ricorrente, sia per la condizione di indigenza successiva alla separazione, allorquando per sopravvivere era costretta a svolgere lavori occasionali, non avendo mai avuto un lavoro stabile, diversamente dal ricorrente.
Deduceva, inoltre, che il si era appropriato di tutti i beni (mobilio ed accessori vari) Parte_1 esistenti nella casa coniugale ed acquistati in costanza di matrimonio. Evidenziava che il
, all'atto dell'abbandono del domicilio coniugale avvenuto prima della separazione in Parte_1 agosto 2020, aveva lasciato la moglie priva di sostanze economiche, sottraendole finanche i propri risparmi dal conto corrente in modo da non consentirle neppure l'acquisto di beni di prima necessità, e di era appropriato furtivamente di un buono fruttifero cointestato con la , CP_1 costringendo quest'ultima all'introduzione di autonomo giudizio per lo scioglimento della comunione.
Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di divorzio e, al contempo, chiedeva riconoscere in suo favore un assegno divorzile mensile nella misura di € 350,00. Vinte le spese.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente Delegato emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti con cui confermava quanto statuito con la sentenza di separazione n. 121/2024.
2 All'esito dell'udienza del 26.11.2024, disposta con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi pronunciata con sentenza non definitiva n. 1159/2022 del 15/06/2022, passata in giudicato.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2022 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale – previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
2.- Va quindi esaminata la domanda riconvenzionale con cui la resistente ha chiesto riconoscersi in suo favore un assegno divorzile.
La resistente, invero, fonda la propria pretesa sulla inadeguatezza delle sue condizioni economiche, che giustificherebbe il riconoscimento in proprio favore di un assegno in funzione assistenziale, nonché sul contributo dato, nel corso del matrimonio, alla conduzione del patrimonio del ricorrente.
In proposito, vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, che, con la sentenza n. 18278/2018, sono intervenute a risolvere il contrasto insorto in giurisprudenza in tema di assegno divorzile a seguito della sentenza della Cassazione n.
11504/2017.
Appare opportuno rammentare che nell'originaria legge sul divorzio era previsto che il Tribunale disponesse l'assegno periodico in favore di un coniuge tenendo conto delle condizioni economiche degli stessi, delle ragioni della decisione, dei redditi dell'altro, e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla famiglia.
Con la riforma del 1987 venne introdotto il profilo dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarsi gli stessi per ragioni oggettive quale presupposto per il riconoscimento del diritto all'assegno.
Con diverse pronunce della Cassazione, anche a Sezioni Unite (n. 11490 e 11492 del 1990),
l'inadeguatezza dei mezzi venne poi collegata, in funzione prettamente assistenziale, al mantenimento del tenore di vita assunto durante la convivenza matrimoniale. Si precisò altresì che i criteri indicati nella prima parte della norma avevano funzione esclusivamente
3 determinativa dell'assegno, da attribuirsi, invece, sulla base dell'esclusivo parametro dell'inadeguatezza dei mezzi.
A questo consolidato orientamento si è poi contrapposto quello affermato dalla sentenza n.
11504 del 2017 che, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato, come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso, così superando definitivamente il criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita in favore del coniuge più debole, fino ad allora alla base dell'assegno divorzile.
In particolare, con questo nuovo orientamento l'assegno è stato ancorato all'accertamento circa l'autosufficienza economica del soggetto in base ad indici precipuamente indicati, quali il possesso di redditi propri, il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità e la possibilità effettiva di lavoro, la stabile disponibilità di un'abitazione.
Sulla base di tale nuovo indirizzo, si sono susseguite pronunce di giudici di merito e della
Suprema Corte di segno contrastante.
Sono, dunque, intervenute le Sezioni Unite a dirimere e chiarire definitivamente il quadro dei principi inerenti l'assegno divorzile.
La Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma
6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in
4 funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
E' dunque necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo- compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
In tale ottica, la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
Evidenzia, in proposito, il Collegio che – pur sussistendo disparità economica tra le parti giacchè la resistente svolge lavori occasionali e dispone di una collocazione abitativa precaria, mentre il ricorrente lavora stabilmente e dispone della ex casa coniugale, di proprietà del padre (come peraltro già rilevato con ordinanza del 5.9.2024) – tale disparità non è da sola sufficiente a giustificare il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, ove la parte istante non comprovi, pur essendone onerata, sia “l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza” sia
“l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” .
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo- perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera. (Cass. n. 13420/2023)
Orbene, nel caso di specie, va evidenziato che la resistente, per sua stessa ammissione, svolge attività lavorativa, sia pure occasionale, “come commessa, barista” e guadagna circa 100,00 euro a settimana. Ella dispone inoltre di un alloggio concessole in comodato d'uso, pur dovendo provvedere al pagamento delle utenze. Orbene, pur ravvisandosi la disponibilità di risorse economiche alquanto ridotte, rileva il Collegio che la non ha provato né chiesto di provare CP_1 in alcun modo, neppure in via presuntiva, la sussistenza di ragioni oggettive che le impediscono di implementare la propria attività lavorativa nel contesto in cui vive.
In merito, va evidenziato che la resistente ha 39 anni, è pienamente abile al lavoro e, soprattutto, come dalla stessa dedotto, ha sviluppato plurime competenze in ambito lavorativo, giacchè prima del matrimonio ha svolto l'attività di badante (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 12.6.2024), durante il matrimonio ha svolto attività agricola in ambito familiare e dopo la separazione lavora come commessa e barista.
Va, dunque, escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione assistenziale.
5 Parimenti va escluso il diritto all'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa.
Ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte fatte durante il matrimonio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, verificando, in particolare, se il coniuge economicamente più debole abbia rinunciato a realistiche opportunità professionali-reddituali oppure abbia contribuito, con il suo apporto personale o economico, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge e ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (cfr. Cass. 32354/2024)
Nel caso di specie, la resistente deduce, a fondamento della sua pretesa, di essersi occupata, durante il matrimonio, della cura e del mantenimento “sia della casa, sia della persona del marito, consentendogli di vivere dignitosamente, ma nel contempo ha cooperato con i familiari del nella conduzione dell'azienda agricola familiare, curando sia l'allevamento Parte_1 degli animali da cortile, sia l'orto, sia la lavorazione del grano e la raccolta delle olive”; secondo la sua prospettazione, “La dedizione alla famiglia nel corso del matrimonio non le ha consentito di avere il tempo necessario per acquisire un'adeguata professionalità o un titolo di studio idoneo a favorirne lo stabile inserimento nel mondo del lavoro per cui all'attualità la stessa riesce occasionalmente e saltuariamente a svolgere qualche lavoretto insufficiente a garantirle una dignitosa sopravvivenza”.
Ora, premesso che non vi è alcuna evidenza del fatto che il ricorrente disponga di un “patrimonio personale” realizzato, durante il matrimonio, con il contributo della resistente e che vi sia, tra le parti, un divario patrimoniale-reddituale riconducibile causalmente all'organizzazione familiare
(il , invero, svolge l'attività di operaio e percepisce un reddito mensile di circa 1.300 Parte_1 euro;
egli è inoltre proprietario di 3 ettari di terreno, oltre che di una abitazione acquistata in comproprietà con la moglie), il Collegio ritiene che la resistente si è limitata ad allegare di non aver avuto il tempo di acquisire una più qualificata professionalità durante il matrimonio ma, sul punto, l'allegazione è stata estremamente generica, non avendo la resistente indicato le realistiche occasioni professionali-reddituali cui avrebbe rinunciato durante gli anni di vita matrimoniale in ragione dell'organizzazione familiare, occasioni che, per pacifica giurisprudenza, il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (Cass. 23583/2022).
Invero, deve ribadirsi anche nella presente sede il giudizio di inammissibilità e irrilevanza delle prove orali articolate sul punto da parte resistente con la memoria depositata in data 30.5.2024; in particolare, sono irrilevanti le circostanze di cui ai capitoli 1 e 2 (1) “vero che nel corso del matrimonio la , quale casalinga, ha sempre cooperato nell'interesse del proprio nucleo CP_1 familiare adempiendo a tutto quanto necessario per la cura ed il mantenimento della casa e della sua persona”; 2) “vero che nel corso del matrimonio la ha cooperato con i suoi CP_1 familiari nella conduzione dell'azienda agricola, curando sia l'allevamento degli animali da cortile, sia l'orto, sia la lavorazione del grano e la raccolta delle olive”) in quanto dirette a comprovare un contributo chiaramente riconducibile ai doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia che incombono su entrambi i coniugi durante la
6 comunione di vita coniugale, mentre la circostanza di cui al capitolo 3) ( “vero che nel corso del matrimonio la non ha mai svolto alcun lavoro alle dipendenze di terzi e non ha acquisito CP_1 alcun titolo di studio qualificante in aggiunta a quello posseduto”) risulta inammissibile per genericità con riferimento alla mancata specifica indicazione delle occasioni formative o lavorative cui la avrebbe rinunciato ed, in ogni caso, irrilevante, non avendo la parte CP_1 chiesto di comprovare il nesso causale tra la circostanza dedotta e le modalità dell'organizzazione familiare.
Resta inteso che ogni altra questione relativa allo scioglimento della comunione legale ovvero alla richiesta di rimborso di somme che si assumono indebitamente percepite vanno risolte nell'ambito del procedimento autonomamente introdotto a tal fine.
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.
4. - Valutate le ragioni della decisione, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 577/2024 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 18.5.2013 (Registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] CP_1 di Sturno: atto n. 2, anno 2013, parte II serie A);
2) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da e, per l'effetto, revoca CP_1
l'assegno riconosciuto con ordinanza del 5.9.2024 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
3) compensa le spese di lite;
4) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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