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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/09/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 827 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati CALANDRA Parte_1
GIROLAMO e NAPOLI GIUSEPPE
- Appellante - C O N T R O
[...]
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARINELLI MASSIMILIANO
- Appellata - All'udienza dell'11/09/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 425 del 10 febbraio 2023 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da con ricorso depositato il 2 Parte_1 settembre 2020 tendente ad ottenere la condanna dell'
[...]
[...]
(d'ora Controparte_1 innanzi, al pagamento in suo favore della somma di €. 10.328,00 a CP_1 titolo di compenso (maturato nell'anno 2018 e nei primi quattro mesi del 2019) per l'avvenuto espletamento dell'incarico di “Medico Responsabile per la sicurezza della gestione medica” dell'impianto per Risonanza Magnetica ad uso diagnostico della GE Medical System Italia spa, installato fin dal mese di giugno 2006 presso il presidio ospedaliero “M. Ascoli” dell' ha, in particolare, rilevato CP_1
l'omessa prospettazione da parte del ricorrente (se non in sede di note di
1 trattazione scritta ex artt. 221, comma 4, del D.L. n. 34/2020 conv. nella L. n. 77/2020 e 127-ter c.p.c., destinate alla sola illustrazione delle istanze e conclusioni) del carattere aggiuntivo dell'incarico indicato rispetto a quello di cui era già titolare quale dirigente medico (le cui mansioni comprendono anche quella di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro) nonché il difetto di prova della “circostanza che le prestazioni di cui si discute siano state espletate «al di fuori dell'impegno di servizio»” e che
“l'attività espletata abbia comportato il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale”; ha, dunque, ricondotto le prestazioni espletate nell'ambito delle mansioni dirigenziali ritenendo non dovuto il compenso richiesto in virtù del principio dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti;
ha, inoltre, aggiunto che non poteva condurre a diverse conclusioni il riferimento all'atto di nomina del 30/6/2006, atteso che “nell'impiego pubblico contrattualizzato, qualora il datore di lavoro attribuisca al lavoratore un determinato trattamento economico di derivazione contrattuale, l'atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, occorrendo anche la conformità alle previsioni della contrattazione collettiva, in assenza della quale l'atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità violata (cfr. Cass. n. 3826/2016, Cass. 16088/2016 e Cass. n. 25018/2017, Cass. n. 13479/2018). Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la Parte_1 riforma. Ha resistito al gravame l' CP_1
All'udienza dell'11/09/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con il primo (e terzo) motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che lo stesso non avesse adeguatamente allegato (né chiesto di provare), con il ricorso introduttivo del giudizio, la circostanza che l'incarico di medico responsabile per la sicurezza della gestione medica (ex art. 3 dpr n. 542/1994) del nuovo impianto di risonanza magnetica installato nel 2006, conferitogli dall' il 30.06.2006, comportasse CP_1
l'espletamento di mansioni aggiuntive rispetto a quelle già dallo stesso dovute in virtù dell'incarico dirigenziale (di medico radiologo) dallo stesso ricoperto, nonché che tali prestazioni fossero state rese al di fuori dell'orario ordinario di servizio;
deduce, al contrario, di avere già puntualmente indicato in ricorso, mediante una elencazione neppure esaustiva, ben 11 adempimenti richiesti dal suddetto incarico
2 (in ogni caso desumibili dalla normativa specifica) e trasmodanti l'ambito delle prestazioni richieste in virtù del proprio ruolo di dirigente medico radiologo, come tale responsabile soltanto della correttezza delle prestazioni diagnostiche, ma non della sicurezza dell'impianto; soggiunge che tale ulteriore incarico non rientrerebbe tra quelli di cui all'art. 27 del CCNL, tant'è che può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, come dallo stesso precisato con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione nel giudizio di primo grado, ove aveva altresì aggiunto essersi trattato di prestazioni professionali aggiuntive che lo stesso aveva svolto in regime di intra moenia, come emergeva dalle buste paga prodotte, evidenzianti il pagamento dei relativi compensi;
ribadisce, infine, che, rinvenendo siffatte prestazioni, ed il correlativo diritto al compenso, la propria fonte nell'atto di conferimento dell'incarico del 30.06.2006, nessun ulteriore onere probatorio doveva ritenersi gravare a suo carico.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per erronea applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, a suo dire qui non applicabile, comportando l'incarico di che trattasi l'esercizio di funzioni e compiti non connessi a quelli del proprio ufficio. Soggiunge (con il quarto motivo) che doveva costituire chiara prova della debenza del compenso rivendicato il fatto che l' lo avesse regolarmente CP_1 corrisposto per ben 11 anni, apparendone, dunque, ingiustificata l'interruzione a partire dal 2018, lamentando altresì che, ritenendo indebito il pagamento del compenso per il periodo pregresso, il giudice era andato ultra petita (settimo motivo); si duole ancora (con il quinto motivo) di non essere stato messo nelle condizioni di provare (non essendo stata ammessa la relativa prova per testi) che l'incarico era stato svolto al di fuori dell'orario di servizio. I motivi di appello che, per comodità espositiva, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Va anzitutto precisato che, benché l'allegazione dell'esorbitanza delle funzioni di medico responsabile della sicurezza dell'impianto di radiologia rispetto a quelle proprie dell'incarico dirigenziale di medico radiologo, non fosse stata accuratamente esposta nel ricorso introduttivo (nel quale esse erano state meramente elencate, senza alcuna specifica deduzione in ordine al loro carattere aggiuntivo), le successive precisazioni rese dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado consentono l'esame del merito della domanda, che si rivela comunque infondata. L'incarico in virtù del cui espletamento il dott. chiede riconoscersi Pt_1 gli emolumenti per cui è causa - conferitogli con “atto di diritto privato” n. 42 del
3 30.06.2006, a firma del Direttore Generale dell' – trova il proprio CP_1 riferimento normativo nella disposizione contenuta all'art. 3 del Dpr n. 542/1994 (“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale”) secondo cui siffatte apparecchiature devono operare “sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza. Le linee isomagnetiche a 0,5 milliTesla (5 Gauss) debbono essere comprese in ogni loro parte all'interno del locale in cui è installata l'apparecchiatura. Il locale deve considerarsi zona ad accesso controllato, con: divieto di accesso a persone non autorizzate;
approntamento di idonea segnaletica che interdica l'accesso ai portatori di pace-makers ed alle altre categorie di persone per cui esiste controindicazione alla esposizione al campo magnetico;
divieto di introduzione di oggetti ferromagnetici mobili.” Nel citato atto del 30.06.2006 si specifica che l'incarico de quo contempla
“tutto ciò che riguarda le condizioni per l'effettuazione in sicurezza di un corretto esame diagnostico” (v. atto citato), dovendosi, dunque, per l'individuazione di dettaglio dei compiti specifici inerenti tale incarico, avere riguardo a quanto la normativa di riferimento prevede in proposito, al fine di garantire che gli esami diagnostici effettuati per il tramite dell'apparecchiatura di R.M. vengano svolti in sicurezza, sia per i pazienti che per gli operatori sanitari che tale apparecchiatura utilizzano. L'individuazione del quale destinatario dell'incarico medesimo, Pt_1 inoltre, risulta - sempre nell'atto sopra menzionato - espressamente motivata dal possesso, da parte sua, dei necessari “requisiti professionali”, consistenti nella sua elevata esperienza di medico radiologo, in gran parte acquisita, peraltro, proprio presso la medesima struttura conferente l'incarico. Alla luce di tali premesse in fatto, non può che trovare applicazione il principio di cui all'art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001 che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi quanto al trattamento accessorio alle funzioni attribuite, ed al comma 3 ha fissato il principio di onnicomprensività, stabilendo che «Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza».
4 Va qui anzitutto ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “anche nella dirigenza medica il richiamato principio di onnicomprensività implica che le prestazioni, seppure eccedenti l'impegno ordinario, siano di norma destinate a rifluire nella disciplina della retribuzione per obiettivi, salvo che si tratti di «prestazioni aggiuntive», specificamente previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, come tali remunerabili ma solo in presenza delle condizioni richieste dalla fonte attributiva del diritto” (cfr. Cass. n. 32264/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata;
si veda anche Cass. n. 6153/2022, Cass. n. 13391/2023). Orbene, al di là dell'indicazione della fonte normativa che richiede, al fine dell'autorizzazione all'uso di apparecchiature radiomagnetiche, la supervisione ed il controllo di un medico radiologo, l'appellante non ha indicato in base a quale norma, legale o pattizia, tale incarico dovrebbe essere separatamente remunerato e secondo quali parametri. In difetto delle predette condizioni, va dunque applicata la regola generale dell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, dei cui requisiti – connessione dell'incarico con l'ufficio già ricoperto dal dirigente e, comunque, conferimento dello stesso da parte dell'amministrazione di appartenenza – sussiste certamente quanto meno il secondo, essendo pacifico che l'incarico de quo sia stato conferito al dalla medesima amministrazione con cui già pendeva il suo Pt_1 rapporto di lavoro, non apparendo, conseguentemente decisivo che le mansioni ad esso inerenti fossero o meno comprese o connesse con quelle proprie del suo ruolo di dirigente medico radiologo in servizio presso l'UO di Radiodiagnostica dell' (bensì allo stesso conferite soltanto a motivo dei suoi requisiti CP_1 professionali). A tale stregua risulta altresì inconferente la deduzione secondo cui, potendo l'incarico de quo essere attribuito anche ad uno specialista in radiologia estraneo all'azienda, da ciò deriverebbe l'estraneità delle funzioni ad esso connesse rispetto a quelle inerenti al ruolo della dirigenza medica;
la deduzione, infatti, si fonda su una mera ipotesi che, in concreto, non si è verificata;
piuttosto, la normativa speciale sopra menzionata non esclude affatto che il responsabile per la sicurezza della gestione medica dell'impianto possa essere individuato proprio in un dirigente medico già in servizio presso la medesima unità operativa, in possesso delle necessarie competenze, così come è accaduto nel caso di specie, con conseguente concentrazione, in capo allo stesso, anche di tali funzioni. Sotto altro concorrente profilo, deve ancora osservarsi che nessuna prova il ricorrente ha articolato con riferimento allo svolgimento delle funzioni di responsabile della sicurezza al di fuori dell'orario di lavoro, circostanza, questa,
5 neppure tempestivamente dedotta (e peraltro, deve aggiungersi, scarsamente rilevante, dal momento che, per principio consolidato “Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva” – Cass. n. 32617 del 04/11/2022). Né, ancora, può condividersi l'assunto – anch'esso non dimostrato - secondo cui lo stesso sarebbe stato autorizzato a svolgere siffatte mansioni in regime di A.L.P.I. (intramoenia). A tal proposito, in disparte l'inammissibilità di ogni tardiva deduzione sul punto, in quanto destinata ad ampliare in questo grado il thema decidendum, vale la pena di osservare che non risulterebbero comunque integrati, secondo la stessa prospettazione di parte, i requisiti tipici di siffatta tipologia di prestazioni professionali. Infatti il legislatore, nell'intento di incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e di potenziare, al tempo stesso, le capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività (così Corte Cost. n. 54/2015 alla cui motivazione si rinvia quanto alla ricostruzione della normativa succedutasi nel tempo), ha dettato in proposito una serie di prescrizioni, volte principalmente ad impedire che l'intramoenia possa pregiudicare l'attività istituzionale (Cass. n. 13391/2023), prevedendo precisi oneri a carico degli enti del servizio sanitario nazionale (es.: autorizzazione con atto scritto) e rimettendone alla contrattazione collettiva la specificazione di alcune condizioni;
tra le altre, che si tratti di attività richiesta ed effettuata in favore dell'utenza, ossia di soggetti terzi rispetto all'amministrazione (v. artt. 54 e 55 CCNL dirigenza medica 8.06.2000); requisito fondamentale, quest'ultimo, all'evidenza qui del tutto assente. Né ovviamente, come ben argomentato dal primo giudice, la circostanza che per lungo tempo l'azienda abbia riconosciuto e corrisposto un compenso per tale attività ne comporta ex se la legittimità: sul punto il primo giudice ha correttamente evidenziato che, in ogni momento del rapporto, l'amministrazione è anzi tenuta ad eliminare gli effetti di negozi dei quali rilevi la contrarietà alla legge;
in ciò nessun vizio di ultrapetizione è ravvisabile nella sentenza impugnata, non avendo il Tribunale emesso alcuna statuizione ulteriore a quanto domandato in giudizio, essendosi limitato a rilevare l'ininfluenza dei pregressi pagamenti al fine di affermare la legittimità della pretesa azionata dal . Pt_1
L'appello va pertanto rigettato.
6 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 425/2023 resa il 10.02.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali che liquida per compensi in € 1.984,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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