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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 500/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 500/2023, promossa da:
cf Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti MOIRA BACCHIEGA, BARBARA MARANGONI, RICCARDO
GIANDILETTI e GUIDO PREVIATELLO
-attore-
Contro cf e cf Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con l'avv. MARINO DESTEFANI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o inefficacia della revoca del contributo ex lege n. 13/1989 attribuito al Sig.
nato a [...] il [...] e residente in [...]
(RO), Via Foro Boario, 138; Accertarsi e dichiararsi il corretto adempimento
pagina 1 di 11 da parte del Sig. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Badia Polesine (RO), Via Foro Boario, 138 di tutte le disposizioni previste dalla L. n. 13/89 per l'ottenimento dei contributi per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
Di contro, accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento dell'obbligo del di pagare la Controparte_1 somma corrispondente all'importo del contributo ex lege n. 13/1989; Per
l'effetto, condannarsi il , in persona del Sindaco, Controparte_1
Dott. al pagamento della somma di € 22.379,35, oltre agli CP_2 interessi e rivalutazione, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, in favore di al Sig. nato a [...] il Parte_1
15.04.1953 e residente in [...]. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
A sostengo della propria domanda così deduceva: Parte_1
-di aver depositato in data 28.02.2011 presso il Comune di Badia Polesine richiesta di concessione di contributo per superamento e eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/1989 in merito all'immobile sito in Badia Polesine Via Malopera Nord 2587;
-che l'istanza prevedeva una spesa di euro 66.586,54;
-che all'epoca dell'istanza l'attore risiedeva presso l'immobile in oggetto;
-che la richiesta veniva approvata con la determinazione di un fabbisogno complessivo in favore del richiedente per euro 22.379,35;
-che l'attore provvedeva ad effettuare i lavori e al deposito presso il Comune delle relative fatture;
-che dopo tre anni dalla richiesta trasferiva la propria residenza sempre in
Badia Polesine ma in via Foro Boario 138;
-che presso l'immobile di Via Malopera Nord continuava a recarsi quotidianamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
-che dopo sette anni dalla domanda e approvazione del contributo, con
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1468/2018 venivano assegnate ai Comuni le somme complessive dei contributi che gli enti locali dovevano pagina 2 di 11 provvedere a liquidare in ordine cronologico di graduatoria fino ad esaurimento;
-che con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione
Veneto si procedeva al riparto ed alla assegnazione ai singoli Comuni delle predette somme;
-che al Comune di Badia Polesine venivano assegnati 21.167,24 euro;
-che con comunicazione di cui prot 14331 del 19.07.2019 il Comune di Badia
Polesine negava all'attore l'erogazione delle somme corrispondenti al fabbisogno già determinato;
-che a motivo di detto diniego il Comune di Badia Polesine assumeva la perdita in capo all'istante del presupposto soggettivo e ciò per effetto del trasferimento della residenza;
-che in data 14.08.2019 il Badia Polesine interrogava in merito CP_1 agli effetti del trasferimento dopo aver eseguito i lavori, la Regione Veneto la quale in data 04.09.2019 confermava la decisione del istante;
CP_1
-che l'attore a mezzo propri legali inviava PEC tanto alla Regione Veneto quanto al assumendo che il diniego era contra Controparte_1 legem e di provvedere dunque alla erogazione del contributo dovuto;
-parimenti il Responsabile del Settore dell'ente locale inoltrava la diffida predetta alla chiedendo di riscontrarla e di indicare come CP_3 procedere;
-che la Regione Veneto non è più intervenuta direttamente sulla questione;
-che in data 02.07.2021 l'Ufficio del Comune di Badia Polesine competente chiedeva, nel caso in cui si dovesse procedere al pagamento, la trasmissione delle fatture quietanzate riferite alla spesa sostenuta dal sig. ; Parte_1
-che a richiesta telefonica del convenuto, veniva anche trasmesso CP_1
l'IBAN ove effettuare il versamento;
-che il pagamento non avveniva ed anzi in data 23.07.2021 il Comune convenuto riceveva nuova comunicazione dalla Regione Veneto che veniva interpretata quale divieto di procedere con il pagamento;
pagina 3 di 11 -che di tale comunicazione l'attore ne veniva a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti del 20.09.2021;
-che l'attore inviava comunicazione di invito alla negoziazione assistita;
-che il convenuto rispondeva negativamente all'invito; CP_1
-che il diniego è illegittimo in quanto il diritto al contributo è sorto, ammesso, riconosciuto e quantificato;
-che gli artt. 8 e 9 della legge 13/1989 precisano che “hanno diritto ai contributi … i portatori di menomazioni o limitazioni funzionale permanenti” nell'immobile di residenza;
-che l'art. 10 comma 5 della medesima legge prevede che il contributo dovrebbe essere erogato entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture;
-che l'art. 10 comma 4 della medesima legge prevede che “… le domanda non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi …”;
-che la Circolare Ministeriale del 22.06.1989 al paragrafo 4.8. afferma che il diritto sorge se il portatore di handicap ha stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui occorre intervenire e al paragrafo 4.17 che, una volta sorto il diritto soggettivo al contributo, l'eventuale insufficienza di fondi farà restare valida la domanda per gli anni a venire “senza necessità di nuova verifica di ammissibilità”;
-che la legge 13/1989 non contempla alcuna decadenza o il venire meno del contributo per il caso di trasferimento di residenza avvenuto dopo il sorgere del diritto;
-che l'inciso nella circolare per cui le domande di contributo “… perdono efficacia qualora vengono meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora …” non può che riferirsi al diverso caso in cui il trasferimento di residenza avvenga, dopo aver presentato l'istanza e prima di aver effettuato i lavori.
*
Si costituiva il contestando la tesi e domanda Controparte_1 avversaria così concludendo:
pagina 4 di 11 “- In via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. - Nel merito: Rigettare integralmente le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. Con ogni più ampia riserva istruttoria”
A sostegno della tesi difensiva il affermava: Controparte_1
-che nel caso di specie vi è difetto di giurisdizione in quanto la causa andava proposta al Giudice Amministrativo;
-che nessuna comunicazione di assegnazione del contributo è stata effettuata nel rispetto del punto 4.15 della circolare del 1989 e che pertanto nessun diritto soggettivo è stato acquisito da parte attrice;
-che l'atto conclusivo del procedimento è la comunicazione del 19.07.2019 con cui è stato negato il contributo e che tale atto non è riconducibile al novero degli atti paritetici, ma all'opposto a quello degli atti aventi natura autoritativa rispetto ai quali è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo;
-che comunque la domanda di parte attrice è infondata;
-che l'ammissione della domanda e l'inclusione nella graduatoria sconta una causa di esclusione e, quindi, di decadenza dalla graduatoria, nel momento in cui vanga meno la ragione stessa per cui l'attore ha chiesto il beneficio finanziario e cioè la residenza di un disabile all'interno dello stabile nel quale sono stati eseguiti i lavori;
-che la circolare 1669 del 22.06.1989 al paragrafo 4.17 sostiene che le domande “… perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempi: trasferimento dell'istante in altra dimora)”;
-che l'attore non ha mai maturato la consistenza del diritto soggettivo di carattere patrimoniale dato che tale qualità richiede l'adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune a favore del richiedente;
-che la citata circolare ministeriale al paragrafo 4.5 concede agli interessati di realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, purchè a presentazione di domanda avvenuta pagina 5 di 11 “… Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo”;
-che tale possibilità costituisce esplicazione di un principio del tutto coerente con il sistema, dato che la domanda contributiva deve riguardare, normalmente, opere non ancora realizzate;
-che non è illogico né contro lo spirito della legge che una volta accertato che l'avente diritto non ha più la stabile dimora nell'immobile oggetto di adeguamento, tenuto conto della carenza dei fondi a disposizione, si ritiene più idonea a realizzare l'interesse pubblico la decisione di non assegnare il contributo al fine di erogare le risorse scarse disponibili a coloro che ancora ne abbiano bisogno;
-che il fatto che Regione Piemonte segue altra previsione amministrativa, non è di alcuna rilevanza, in quanto Regione Veneto ha seguito l'interpretazione della legge fornita dalla sopra richiamata Circolare
Ministeriale;
-che la interpretazione in merito alla stabile, abituale e effettiva dimora nell'immobile cui afferisce l'opera tesa a superare le barriere architettoniche e dunque al diniego, in caso contrario, alla erogazione del contributo è stata anche sostenuta da . Parte_2
*
Il Giudice dott.ssa GANCITANO a scioglimento della riserva assunta in prima udienza rigettava la eccezione di difetto di giurisdizione e concedeva i termini per memorie ex art. 183 comma VI cpc.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma VI cpc, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni ove le parti così previsavano: parte attrice:
““Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o inefficacia della revoca del contributo ex lege n. 13/1989 attribuito al Sig.
pagina 6 di 11 nato a [...] il [...] e residente in [...]
(RO), Via Foro Boario, 138; Accertarsi e dichiararsi il corretto adempimento da parte del Sig. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Badia Polesine (RO), Via Foro Boario, 138 di tutte le disposizioni previste dalla L. n. 13/89 per l'ottenimento dei contributi per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
Di contro, accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento dell'obbligo del di pagare la Controparte_1 somma corrispondente all'importo del contributo ex lege n. 13/1989; Per
l'effetto, condannarsi il , in persona del Sindaco, Controparte_1
Dott. al pagamento della somma di € 22.379,35, oltre agli CP_2 interessi e rivalutazione, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, in favore di al Sig. nato a [...] il Parte_1
15.04.1953 e residente in [...]. Con vittoria di spese, diritti ed onorai di lite” parte convenuta:
“In via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. - Nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero pagina 7 di 11 superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE – INFONDATEZZA
Parte convenuta sostiene che la presente controversia, non avendo come riferimento diritti soggettivi, dovrebbe essere decisa dal Giudice
Amministrativo.
Tale eccezione è infondata in quanto sul punto come correttamente già affermato in ordinanza datata 26.10.2023 dal Giudice dott.ssa GANCITANO
“secondo la giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi in un caso simile:
“si osserva, che nella fattispecie concreta per cui è causa, la posizione soggettiva azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha consistenza di diritto soggettivo, ed è devoluta, come tale, alla giurisdizione dell'A.G.O. (non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva del G.A.)”
(TAR Puglia Lecce, sent. n. 847 del 28.07.2020). Infatti, la L. 9 gennaio
1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli privati", prevede all'art. 9, comma 1, che "Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi
a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap" e, al comma 3, che "Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari"; - La consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata dal ricorrente trova, del resto, conferma, oltreché nel dato letterale
pagina 8 di 11 della norma di legge sopra richiamata e nell'assenza di margini di discrezionalità amministrativa della P.A., anche nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale ha "già affermato che l'esistenza di "ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata"..."
(Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.3691)”
Si condivide in toto quanto affermato nella sopra estesa ordinanza.
Nel caso di specie infatti non si tratta di una attività discrezionale della PA, ma esplicazione di attività vincolata.
SUL DIRITTO A RICEVERE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO -
INFONDATEZZA
La domanda attorea è infondata.
Non vi è alcuna precedente determina (e/o concessione) del
[...]
che abbia riconosciuto il diritto ad ottenere il contributo. CP_1
Vi è solo il controllo iniziale della domanda, sotto il profilo dell'ammissibilità,
e la formazione di un elenco di persone che hanno richiesto il contributo, elenco poi inviato dal convenuto alla Regione Veneto per CP_1
l'ottenimento degli eventuali fondi, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il diritto alla erogazione del contributo in oggetto, viene ad esistenza solo se, al momento della stessa erogazione, rimangono mantenuti (rispetto alla domanda) e sussistano i requisiti per ottenere il contributo, altrimenti il contributo non è erogabile.
Come è anche bene evidenziato dalla Circolare n. 1669/2019 del Ministero dei LLPP la domanda per il contributo deve riguardare opere non ancora realizzate, ma peraltro “Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del
pagina 9 di 11 procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.”
Di nessuna rilevanza dunque che le opere siano state eseguite, mentre il sig.
risiedeva nell'immobile in oggetto. Parte_1
Il punto 4.17 della predetta circolare afferma che “Le domanda non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istanze in altra dimora);”
Ed ancora “Affinchè sia concedibile il contributo occorrerà sempre che
l'handicappato abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi. …”
Proprio il trasferimento in altra residenza, fa venir meno uno dei requisiti fondamentali per l'erogazione del contributo stabilito dalla “dimora, stabile, abituale ed effettiva” da parte di , e legittimamente il Parte_1
Comune di BADIA POLESINE lo ha negato, perché appunto la domanda ha perso di qualsivoglia efficacia.
La domanda attorea è dunque infondata in fatto e in diritto perché la domanda aveva perso efficacia avendo lo stesso trasferito la propria residente in altro immobile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza ma vanno determinate nei minimi della fascia di riferimento, considerando l'oggetto della causa, il limitatissimo numero di udienza, la istruttoria documentale, e quanto in complessivi euro
2.540,00 oltre accessori di legge (Spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, confermata la giurisdizione nel caso di specie del Giudice Ordinario
pagina 10 di 11 RIGETTA la domanda di perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto per le motivazioni sopra esposte.
CONDANNA a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro
[...]
2.450,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 25 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. R.G. 500/2023, promossa da:
cf Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti MOIRA BACCHIEGA, BARBARA MARANGONI, RICCARDO
GIANDILETTI e GUIDO PREVIATELLO
-attore-
Contro cf e cf Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 con l'avv. MARINO DESTEFANI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o inefficacia della revoca del contributo ex lege n. 13/1989 attribuito al Sig.
nato a [...] il [...] e residente in [...]
(RO), Via Foro Boario, 138; Accertarsi e dichiararsi il corretto adempimento
pagina 1 di 11 da parte del Sig. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Badia Polesine (RO), Via Foro Boario, 138 di tutte le disposizioni previste dalla L. n. 13/89 per l'ottenimento dei contributi per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
Di contro, accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento dell'obbligo del di pagare la Controparte_1 somma corrispondente all'importo del contributo ex lege n. 13/1989; Per
l'effetto, condannarsi il , in persona del Sindaco, Controparte_1
Dott. al pagamento della somma di € 22.379,35, oltre agli CP_2 interessi e rivalutazione, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, in favore di al Sig. nato a [...] il Parte_1
15.04.1953 e residente in [...]. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
A sostengo della propria domanda così deduceva: Parte_1
-di aver depositato in data 28.02.2011 presso il Comune di Badia Polesine richiesta di concessione di contributo per superamento e eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della legge 13/1989 in merito all'immobile sito in Badia Polesine Via Malopera Nord 2587;
-che l'istanza prevedeva una spesa di euro 66.586,54;
-che all'epoca dell'istanza l'attore risiedeva presso l'immobile in oggetto;
-che la richiesta veniva approvata con la determinazione di un fabbisogno complessivo in favore del richiedente per euro 22.379,35;
-che l'attore provvedeva ad effettuare i lavori e al deposito presso il Comune delle relative fatture;
-che dopo tre anni dalla richiesta trasferiva la propria residenza sempre in
Badia Polesine ma in via Foro Boario 138;
-che presso l'immobile di Via Malopera Nord continuava a recarsi quotidianamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
-che dopo sette anni dalla domanda e approvazione del contributo, con
Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1468/2018 venivano assegnate ai Comuni le somme complessive dei contributi che gli enti locali dovevano pagina 2 di 11 provvedere a liquidare in ordine cronologico di graduatoria fino ad esaurimento;
-che con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione
Veneto si procedeva al riparto ed alla assegnazione ai singoli Comuni delle predette somme;
-che al Comune di Badia Polesine venivano assegnati 21.167,24 euro;
-che con comunicazione di cui prot 14331 del 19.07.2019 il Comune di Badia
Polesine negava all'attore l'erogazione delle somme corrispondenti al fabbisogno già determinato;
-che a motivo di detto diniego il Comune di Badia Polesine assumeva la perdita in capo all'istante del presupposto soggettivo e ciò per effetto del trasferimento della residenza;
-che in data 14.08.2019 il Badia Polesine interrogava in merito CP_1 agli effetti del trasferimento dopo aver eseguito i lavori, la Regione Veneto la quale in data 04.09.2019 confermava la decisione del istante;
CP_1
-che l'attore a mezzo propri legali inviava PEC tanto alla Regione Veneto quanto al assumendo che il diniego era contra Controparte_1 legem e di provvedere dunque alla erogazione del contributo dovuto;
-parimenti il Responsabile del Settore dell'ente locale inoltrava la diffida predetta alla chiedendo di riscontrarla e di indicare come CP_3 procedere;
-che la Regione Veneto non è più intervenuta direttamente sulla questione;
-che in data 02.07.2021 l'Ufficio del Comune di Badia Polesine competente chiedeva, nel caso in cui si dovesse procedere al pagamento, la trasmissione delle fatture quietanzate riferite alla spesa sostenuta dal sig. ; Parte_1
-che a richiesta telefonica del convenuto, veniva anche trasmesso CP_1
l'IBAN ove effettuare il versamento;
-che il pagamento non avveniva ed anzi in data 23.07.2021 il Comune convenuto riceveva nuova comunicazione dalla Regione Veneto che veniva interpretata quale divieto di procedere con il pagamento;
pagina 3 di 11 -che di tale comunicazione l'attore ne veniva a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti del 20.09.2021;
-che l'attore inviava comunicazione di invito alla negoziazione assistita;
-che il convenuto rispondeva negativamente all'invito; CP_1
-che il diniego è illegittimo in quanto il diritto al contributo è sorto, ammesso, riconosciuto e quantificato;
-che gli artt. 8 e 9 della legge 13/1989 precisano che “hanno diritto ai contributi … i portatori di menomazioni o limitazioni funzionale permanenti” nell'immobile di residenza;
-che l'art. 10 comma 5 della medesima legge prevede che il contributo dovrebbe essere erogato entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture;
-che l'art. 10 comma 4 della medesima legge prevede che “… le domanda non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi …”;
-che la Circolare Ministeriale del 22.06.1989 al paragrafo 4.8. afferma che il diritto sorge se il portatore di handicap ha stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui occorre intervenire e al paragrafo 4.17 che, una volta sorto il diritto soggettivo al contributo, l'eventuale insufficienza di fondi farà restare valida la domanda per gli anni a venire “senza necessità di nuova verifica di ammissibilità”;
-che la legge 13/1989 non contempla alcuna decadenza o il venire meno del contributo per il caso di trasferimento di residenza avvenuto dopo il sorgere del diritto;
-che l'inciso nella circolare per cui le domande di contributo “… perdono efficacia qualora vengono meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora …” non può che riferirsi al diverso caso in cui il trasferimento di residenza avvenga, dopo aver presentato l'istanza e prima di aver effettuato i lavori.
*
Si costituiva il contestando la tesi e domanda Controparte_1 avversaria così concludendo:
pagina 4 di 11 “- In via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. - Nel merito: Rigettare integralmente le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite. Con ogni più ampia riserva istruttoria”
A sostegno della tesi difensiva il affermava: Controparte_1
-che nel caso di specie vi è difetto di giurisdizione in quanto la causa andava proposta al Giudice Amministrativo;
-che nessuna comunicazione di assegnazione del contributo è stata effettuata nel rispetto del punto 4.15 della circolare del 1989 e che pertanto nessun diritto soggettivo è stato acquisito da parte attrice;
-che l'atto conclusivo del procedimento è la comunicazione del 19.07.2019 con cui è stato negato il contributo e che tale atto non è riconducibile al novero degli atti paritetici, ma all'opposto a quello degli atti aventi natura autoritativa rispetto ai quali è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo;
-che comunque la domanda di parte attrice è infondata;
-che l'ammissione della domanda e l'inclusione nella graduatoria sconta una causa di esclusione e, quindi, di decadenza dalla graduatoria, nel momento in cui vanga meno la ragione stessa per cui l'attore ha chiesto il beneficio finanziario e cioè la residenza di un disabile all'interno dello stabile nel quale sono stati eseguiti i lavori;
-che la circolare 1669 del 22.06.1989 al paragrafo 4.17 sostiene che le domande “… perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempi: trasferimento dell'istante in altra dimora)”;
-che l'attore non ha mai maturato la consistenza del diritto soggettivo di carattere patrimoniale dato che tale qualità richiede l'adozione del provvedimento di concessione del contributo da parte del Comune a favore del richiedente;
-che la citata circolare ministeriale al paragrafo 4.5 concede agli interessati di realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, purchè a presentazione di domanda avvenuta pagina 5 di 11 “… Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo”;
-che tale possibilità costituisce esplicazione di un principio del tutto coerente con il sistema, dato che la domanda contributiva deve riguardare, normalmente, opere non ancora realizzate;
-che non è illogico né contro lo spirito della legge che una volta accertato che l'avente diritto non ha più la stabile dimora nell'immobile oggetto di adeguamento, tenuto conto della carenza dei fondi a disposizione, si ritiene più idonea a realizzare l'interesse pubblico la decisione di non assegnare il contributo al fine di erogare le risorse scarse disponibili a coloro che ancora ne abbiano bisogno;
-che il fatto che Regione Piemonte segue altra previsione amministrativa, non è di alcuna rilevanza, in quanto Regione Veneto ha seguito l'interpretazione della legge fornita dalla sopra richiamata Circolare
Ministeriale;
-che la interpretazione in merito alla stabile, abituale e effettiva dimora nell'immobile cui afferisce l'opera tesa a superare le barriere architettoniche e dunque al diniego, in caso contrario, alla erogazione del contributo è stata anche sostenuta da . Parte_2
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Il Giudice dott.ssa GANCITANO a scioglimento della riserva assunta in prima udienza rigettava la eccezione di difetto di giurisdizione e concedeva i termini per memorie ex art. 183 comma VI cpc.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183 comma VI cpc, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni ove le parti così previsavano: parte attrice:
““Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o l'inammissibilità e/o l'invalidità e/o inefficacia della revoca del contributo ex lege n. 13/1989 attribuito al Sig.
pagina 6 di 11 nato a [...] il [...] e residente in [...]
(RO), Via Foro Boario, 138; Accertarsi e dichiararsi il corretto adempimento da parte del Sig. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 in Badia Polesine (RO), Via Foro Boario, 138 di tutte le disposizioni previste dalla L. n. 13/89 per l'ottenimento dei contributi per il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
Di contro, accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento dell'obbligo del di pagare la Controparte_1 somma corrispondente all'importo del contributo ex lege n. 13/1989; Per
l'effetto, condannarsi il , in persona del Sindaco, Controparte_1
Dott. al pagamento della somma di € 22.379,35, oltre agli CP_2 interessi e rivalutazione, o quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, in favore di al Sig. nato a [...] il Parte_1
15.04.1953 e residente in [...]. Con vittoria di spese, diritti ed onorai di lite” parte convenuta:
“In via preliminare: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. - Nel merito: rigettare integralmente le domande formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero pagina 7 di 11 superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
SULLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE – INFONDATEZZA
Parte convenuta sostiene che la presente controversia, non avendo come riferimento diritti soggettivi, dovrebbe essere decisa dal Giudice
Amministrativo.
Tale eccezione è infondata in quanto sul punto come correttamente già affermato in ordinanza datata 26.10.2023 dal Giudice dott.ssa GANCITANO
“secondo la giurisprudenza amministrativa, pronunciatasi in un caso simile:
“si osserva, che nella fattispecie concreta per cui è causa, la posizione soggettiva azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha consistenza di diritto soggettivo, ed è devoluta, come tale, alla giurisdizione dell'A.G.O. (non vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva del G.A.)”
(TAR Puglia Lecce, sent. n. 847 del 28.07.2020). Infatti, la L. 9 gennaio
1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli privati", prevede all'art. 9, comma 1, che "Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi
a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap" e, al comma 3, che "Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari"; - La consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata dal ricorrente trova, del resto, conferma, oltreché nel dato letterale
pagina 8 di 11 della norma di legge sopra richiamata e nell'assenza di margini di discrezionalità amministrativa della P.A., anche nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione, la quale ha "già affermato che l'esistenza di "ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata"..."
(Cassazione civile sez. III, 13/02/2020, n.3691)”
Si condivide in toto quanto affermato nella sopra estesa ordinanza.
Nel caso di specie infatti non si tratta di una attività discrezionale della PA, ma esplicazione di attività vincolata.
SUL DIRITTO A RICEVERE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO -
INFONDATEZZA
La domanda attorea è infondata.
Non vi è alcuna precedente determina (e/o concessione) del
[...]
che abbia riconosciuto il diritto ad ottenere il contributo. CP_1
Vi è solo il controllo iniziale della domanda, sotto il profilo dell'ammissibilità,
e la formazione di un elenco di persone che hanno richiesto il contributo, elenco poi inviato dal convenuto alla Regione Veneto per CP_1
l'ottenimento degli eventuali fondi, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Il diritto alla erogazione del contributo in oggetto, viene ad esistenza solo se, al momento della stessa erogazione, rimangono mantenuti (rispetto alla domanda) e sussistano i requisiti per ottenere il contributo, altrimenti il contributo non è erogabile.
Come è anche bene evidenziato dalla Circolare n. 1669/2019 del Ministero dei LLPP la domanda per il contributo deve riguardare opere non ancora realizzate, ma peraltro “Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del
pagina 9 di 11 procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.”
Di nessuna rilevanza dunque che le opere siano state eseguite, mentre il sig.
risiedeva nell'immobile in oggetto. Parte_1
Il punto 4.17 della predetta circolare afferma che “Le domanda non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istanze in altra dimora);”
Ed ancora “Affinchè sia concedibile il contributo occorrerà sempre che
l'handicappato abbia dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e che non possa superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diversi. …”
Proprio il trasferimento in altra residenza, fa venir meno uno dei requisiti fondamentali per l'erogazione del contributo stabilito dalla “dimora, stabile, abituale ed effettiva” da parte di , e legittimamente il Parte_1
Comune di BADIA POLESINE lo ha negato, perché appunto la domanda ha perso di qualsivoglia efficacia.
La domanda attorea è dunque infondata in fatto e in diritto perché la domanda aveva perso efficacia avendo lo stesso trasferito la propria residente in altro immobile.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza ma vanno determinate nei minimi della fascia di riferimento, considerando l'oggetto della causa, il limitatissimo numero di udienza, la istruttoria documentale, e quanto in complessivi euro
2.540,00 oltre accessori di legge (Spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, confermata la giurisdizione nel caso di specie del Giudice Ordinario
pagina 10 di 11 RIGETTA la domanda di perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto per le motivazioni sopra esposte.
CONDANNA a rimborsare al Parte_1 Controparte_1 le spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro
[...]
2.450,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 25 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
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