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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 136/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 136/2025, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MORINO STEFANIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
26/12/1974, con l'Avv. ROBBA SERENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune UZ in data
04.10.2008 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UZ di procedere alla
1 trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a) i figli, affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, e dapprima conviventi con la madre
, così vivranno abitualmente: il figlio maggiore presso la casa della madre Parte_1 R_
in Agliano Terme, Regione n.59, il figlio minore presso la casa del Parte_1 Pt_1 Per_2
padre in UZ, Via Grosso n.12. A tal proposito si specifica che il minore Controparte_1
vive stabilmente col padre già dal mese di aprile 2024, ma non si è ancora provveduto a Per_2
cambiare lo stato di residenza dello stesso. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte in comune accordo da entrambi i genitori i quali avranno l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione. Al fine di rendere concretamente operativo
l'affidamento congiunto dagli ex coniugi oggi stabilito, sia la madre che il padre avranno la facoltà di vedere i figli non conviventi ogni qualvolta lo desiderano durante la settimana, compatibilmente con le necessità lavorative dei genitori e con gli impegni scolastici dei figli stessi, previa comunicazione ed accordo fra i medesimi coniugi;
i week-end e le festività scolastiche durante
l'anno verranno suddivise tra i coniugi con il principio dell'alternanza, così come le vacanze estive
e quelle invernali (comprese le vacanze pasquali, natalizie ed altresì il giorno del 25 dicembre), fatta salva ogni diversa modalità di realizzazione del predetto affidamento congiunto e tenendo sempre conto del desiderio dei figli stessi;
i genitori si impegnano in ogni caso a mantenere un costante, solido e continuo rapporto di frequentazione settimanale non solo fra figli e genitori oltreché fra figli ed i nonni ma anche tra i fratelli stessi;
si impegnano altresì a sostenere i figli nell'espletamento delle attività ludico-sportive secondo le inclinazioni e desideri dei figli stessi;
b) il IG. si occuperà per l'intero del mantenimento del figlio con lui Controparte_1 Per_2
convivente, e verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese sul c/c alla medesima intestata, la somma di euro 600,00 mensili, di cui: - euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiore convivente con la madre R_
(somma annualmente indicizzata in conformità agli indici I.S.T.A.T. ) - euro 250,00 quale rateo di rientro del pregresso debito per omesso versamento del contributo al mantenimento. Il IG. _1
a causa di problemi economici dovuti ad una diminuzione significativa del proprio lavoro – specialmente nel lungo periodo del covid - non sempre è riuscito a versare l'intero importo del contributo di mantenimento pari ad euro 600,00 per i figli e pertanto riconosce di dovere alla sig.
, a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli, la complessiva somma di € 14.000,00 Pt_1
2 che si impegna a restituire con le seguenti modalità: euro 1.500,00 al momento della sottoscrizione del presente ricorso euro 1.500,00 entro la data di comparizione dei coniugi (ovvero deposito note in sostituzione di udienza) euro 11.000,00 con n 44 rate mensili da euro 250,00 mensili Il mancato versamento anche solo parziale dell'importo nei termini pattuiti, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità immediata da parte della sig. del Pt_1
residuo credito. Qualora il figlio volesse tornare a vivere con la madre in Agliano Terme, Per_2 il IG. corrisponderà l'ulteriore somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento per il figlio _1
, in egual misura a quella già versata per l'altro figlio , fermo restando l'importo di Per_2 R_
euro 250,00 sino ad estinzione del residuo debito più sopra riconosciuto. c) entrambi i genitori sono tenuti in egual misura al versamento delle spese straordinarie in favore dei figli ivi comprese quelle scolastiche, sportive, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., attività ludico-ricreativa.
Dette spese dovranno essere preventivamente concordate e saranno rimborsate previa esibizione di ogni documentazione fiscale idonea ad appurare l'entità della spesa medesima sostenuta. d) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra eventuale questione di carattere economico e patrimoniale e, conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere per il futuro per qualsivoglia titolo, ragione e causa. e) i coniugi si concedono fin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, autorizzando altresì reciprocamente l'emissione di qualsivoglia documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore ”. Persona_3
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24 gennaio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 4 ottobre 2008 in UZ (AT), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Acqui Terme (AL) il figlio , in R_
data 29 novembre 2006, maggiorenne, e il figlio minore , in data 18 settembre 2009. Per_2
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria in data 26 gennaio 2015, nella procedura R.G.N. 4515/2014.
Le parti rappresentavano che era loro intenzione regolamentare i rapporti tra di loro tenendo prioritariamente conto del benessere e della serenità dei figli, ritenendo che gli stessi debbano conservare il loro principale centro di interessi e la residenza presso la casa materna, così come già stabilito in separazione, con domicilio, per il minore , presso la casa paterna in UZ Per_2
(AT) e stabilendo che il diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio , come quello R_
di con la madre, saranno modulati tenendo in debito conto gli impegni scolastici e ricreativi Per_2
3 dei figli e l'attività lavorativa dei genitori. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 26 gennaio 2015, nella procedura R.G.N. 4515/2014, mentre il ricorso del presente giudizio
è stato depositato in data 24 gennaio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono Per_2
venire recepiti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a UZ (AT), il 4 ottobre 2008 (Anno 2008 Parte I Serie
N. 2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UZ (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone che i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
affida il figlio ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso;
i Per_2
figli dapprima conviventi con la madre così vivranno abitualmente: il figlio Parte_1
maggiore presso la casa della madre in Agliano Terme (AT), Regione R_ Parte_1
Bologna n. 59, il figlio minore presso la casa del padre in Per_2 Controparte_1
UZ (AT), Via Grosso n. 12. A tal proposito si specifica che il minore vive Per_2
stabilmente col padre già dal mese di aprile 2024, ma non si è ancora provveduto a cambiare
4 lo stato di residenza dello stesso;
dispone che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte in comune accordo da entrambi i genitori,
i quali avranno l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che, al fine di rendere concretamente operativo l'affidamento congiunto, sia la madre che il padre avranno la facoltà di vedere il figlio minorenne ogni qualvolta lo desiderano durante la settimana, compatibilmente con le necessità lavorative dei genitori e con gli impegni scolastici dei figli stessi, previa comunicazione ed accordo fra i medesimi coniugi;
i week-end e le festività scolastiche durante l'anno verranno suddivise tra i coniugi con il principio dell'alternanza, così come le vacanze estive e quelle invernali (comprese le vacanze pasquali, natalizie ed altresì il giorno del 25 dicembre), fatta salva ogni diversa modalità di realizzazione del predetto affidamento congiunto e tenendo sempre conto del desiderio dei figli stessi;
i genitori si impegneranno in ogni caso a mantenere un costante, solido e continuo rapporto di frequentazione settimanale non solo fra figli e genitori oltreché fra figli ed i nonni ma anche tra i fratelli stessi;
si impegneranno altresì a sostenere i figli nell'espletamento delle attività ludico-sportive secondo le inclinazioni e desideri dei figli stessi;
dispone che il IG. si occuperà per l'intero del mantenimento del figlio con lui _1 Per_2
convivente, e verserà alla IG.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni Pt_1
mese sul c/c alla medesima intestata, la somma di € 600,00 mensili, di cui: - € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiore convivente con la madre R_
(somma annualmente indicizzata in conformità agli indici I.S.T.A.T. ) - € 250,00 quale rateo di rientro del pregresso debito per omesso versamento del contributo al mantenimento.
Dà atto che il IG. a causa di problemi economici dovuti ad una diminuzione significativa _1
del proprio lavoro – specialmente nel lungo periodo del covid - non sempre è riuscito a versare l'intero importo del contributo di mantenimento pari ad € 600,00 per i figli e pertanto riconosce di dovere alla IG.ra a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli, la Pt_1 complessiva somma di € 14.000,00 che si impegnerà a restituire con le seguenti modalità: €
1.500,00 al momento della sottoscrizione del ricorso, € 1.500,00 entro la data di comparizione dei coniugi (ovvero deposito note in sostituzione di udienza), € 11.000,00 con n 44 rate mensili da € 250,00 mensili. Il mancato versamento, anche solo parziale, dell'importo nei termini pattuiti, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente
5 esigibilità immediata da parte della IG.ra del residuo credito. Pt_1
Qualora il figlio volesse tornare a vivere con la madre in Agliano Terme (AT), il IG. Per_2 corrisponderà l'ulteriore somma di € 350,00 a titolo di mantenimento per il figlio _1
, in egual misura a quella già versata per l'altro figlio , fermo restando Per_2 R_
l'importo di € 250,00 sino ad estinzione del residuo debito più sopra riconosciuto;
dispone che entrambi i genitori saranno tenuti in egual misura al versamento delle spese straordinarie in favore dei figli ivi comprese quelle scolastiche, sportive, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., attività ludico-ricreativa. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate e saranno rimborsate previa esibizione di ogni documentazione fiscale idonea ad appurare l'entità della spesa medesima sostenuta;
dà atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra eventuale questione di carattere economico e patrimoniale e, conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel ricorso, di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere per il futuro per qualsivoglia titolo, ragione e causa;
dà atto che i coniugi si concedono fin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, autorizzando altresì reciprocamente l'emissione di qualsivoglia documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore . Per_2
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 136/2025, in materia di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MORINO STEFANIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
26/12/1974, con l'Avv. ROBBA SERENA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato nel Comune UZ in data
04.10.2008 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UZ di procedere alla
1 trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a) i figli, affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, e dapprima conviventi con la madre
, così vivranno abitualmente: il figlio maggiore presso la casa della madre Parte_1 R_
in Agliano Terme, Regione n.59, il figlio minore presso la casa del Parte_1 Pt_1 Per_2
padre in UZ, Via Grosso n.12. A tal proposito si specifica che il minore Controparte_1
vive stabilmente col padre già dal mese di aprile 2024, ma non si è ancora provveduto a Per_2
cambiare lo stato di residenza dello stesso. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte in comune accordo da entrambi i genitori i quali avranno l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione. Al fine di rendere concretamente operativo
l'affidamento congiunto dagli ex coniugi oggi stabilito, sia la madre che il padre avranno la facoltà di vedere i figli non conviventi ogni qualvolta lo desiderano durante la settimana, compatibilmente con le necessità lavorative dei genitori e con gli impegni scolastici dei figli stessi, previa comunicazione ed accordo fra i medesimi coniugi;
i week-end e le festività scolastiche durante
l'anno verranno suddivise tra i coniugi con il principio dell'alternanza, così come le vacanze estive
e quelle invernali (comprese le vacanze pasquali, natalizie ed altresì il giorno del 25 dicembre), fatta salva ogni diversa modalità di realizzazione del predetto affidamento congiunto e tenendo sempre conto del desiderio dei figli stessi;
i genitori si impegnano in ogni caso a mantenere un costante, solido e continuo rapporto di frequentazione settimanale non solo fra figli e genitori oltreché fra figli ed i nonni ma anche tra i fratelli stessi;
si impegnano altresì a sostenere i figli nell'espletamento delle attività ludico-sportive secondo le inclinazioni e desideri dei figli stessi;
b) il IG. si occuperà per l'intero del mantenimento del figlio con lui Controparte_1 Per_2
convivente, e verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di Parte_1
ogni mese sul c/c alla medesima intestata, la somma di euro 600,00 mensili, di cui: - euro 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiore convivente con la madre R_
(somma annualmente indicizzata in conformità agli indici I.S.T.A.T. ) - euro 250,00 quale rateo di rientro del pregresso debito per omesso versamento del contributo al mantenimento. Il IG. _1
a causa di problemi economici dovuti ad una diminuzione significativa del proprio lavoro – specialmente nel lungo periodo del covid - non sempre è riuscito a versare l'intero importo del contributo di mantenimento pari ad euro 600,00 per i figli e pertanto riconosce di dovere alla sig.
, a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli, la complessiva somma di € 14.000,00 Pt_1
2 che si impegna a restituire con le seguenti modalità: euro 1.500,00 al momento della sottoscrizione del presente ricorso euro 1.500,00 entro la data di comparizione dei coniugi (ovvero deposito note in sostituzione di udienza) euro 11.000,00 con n 44 rate mensili da euro 250,00 mensili Il mancato versamento anche solo parziale dell'importo nei termini pattuiti, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente esigibilità immediata da parte della sig. del Pt_1
residuo credito. Qualora il figlio volesse tornare a vivere con la madre in Agliano Terme, Per_2 il IG. corrisponderà l'ulteriore somma di euro 350,00 a titolo di mantenimento per il figlio _1
, in egual misura a quella già versata per l'altro figlio , fermo restando l'importo di Per_2 R_
euro 250,00 sino ad estinzione del residuo debito più sopra riconosciuto. c) entrambi i genitori sono tenuti in egual misura al versamento delle spese straordinarie in favore dei figli ivi comprese quelle scolastiche, sportive, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., attività ludico-ricreativa.
Dette spese dovranno essere preventivamente concordate e saranno rimborsate previa esibizione di ogni documentazione fiscale idonea ad appurare l'entità della spesa medesima sostenuta. d) i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra eventuale questione di carattere economico e patrimoniale e, conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso, di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere per il futuro per qualsivoglia titolo, ragione e causa. e) i coniugi si concedono fin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, autorizzando altresì reciprocamente l'emissione di qualsivoglia documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore ”. Persona_3
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24 gennaio 2025, le parti in epigrafe indicate domandavano lo scioglimento del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile il 4 ottobre 2008 in UZ (AT), optando in tale sede per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Acqui Terme (AL) il figlio , in R_
data 29 novembre 2006, maggiorenne, e il figlio minore , in data 18 settembre 2009. Per_2
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria in data 26 gennaio 2015, nella procedura R.G.N. 4515/2014.
Le parti rappresentavano che era loro intenzione regolamentare i rapporti tra di loro tenendo prioritariamente conto del benessere e della serenità dei figli, ritenendo che gli stessi debbano conservare il loro principale centro di interessi e la residenza presso la casa materna, così come già stabilito in separazione, con domicilio, per il minore , presso la casa paterna in UZ Per_2
(AT) e stabilendo che il diritto di visita e frequentazione del padre con il figlio , come quello R_
di con la madre, saranno modulati tenendo in debito conto gli impegni scolastici e ricreativi Per_2
3 dei figli e l'attività lavorativa dei genitori. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 26 gennaio 2015, nella procedura R.G.N. 4515/2014, mentre il ricorso del presente giudizio
è stato depositato in data 24 gennaio 2025. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
Quanto agli accordi raggiunti dai genitori in ordine all'affido, visite e mantenimento del figlio
, detti accordi, rispettosi della bigenitorialità, appaiono nell'interesse del minore e possono Per_2
venire recepiti.
Spese compensate stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a UZ (AT), il 4 ottobre 2008 (Anno 2008 Parte I Serie
N. 2);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UZ (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone che i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
affida il figlio ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso;
i Per_2
figli dapprima conviventi con la madre così vivranno abitualmente: il figlio Parte_1
maggiore presso la casa della madre in Agliano Terme (AT), Regione R_ Parte_1
Bologna n. 59, il figlio minore presso la casa del padre in Per_2 Controparte_1
UZ (AT), Via Grosso n. 12. A tal proposito si specifica che il minore vive Per_2
stabilmente col padre già dal mese di aprile 2024, ma non si è ancora provveduto a cambiare
4 lo stato di residenza dello stesso;
dispone che le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte in comune accordo da entrambi i genitori,
i quali avranno l'onere di tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli minori.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che, al fine di rendere concretamente operativo l'affidamento congiunto, sia la madre che il padre avranno la facoltà di vedere il figlio minorenne ogni qualvolta lo desiderano durante la settimana, compatibilmente con le necessità lavorative dei genitori e con gli impegni scolastici dei figli stessi, previa comunicazione ed accordo fra i medesimi coniugi;
i week-end e le festività scolastiche durante l'anno verranno suddivise tra i coniugi con il principio dell'alternanza, così come le vacanze estive e quelle invernali (comprese le vacanze pasquali, natalizie ed altresì il giorno del 25 dicembre), fatta salva ogni diversa modalità di realizzazione del predetto affidamento congiunto e tenendo sempre conto del desiderio dei figli stessi;
i genitori si impegneranno in ogni caso a mantenere un costante, solido e continuo rapporto di frequentazione settimanale non solo fra figli e genitori oltreché fra figli ed i nonni ma anche tra i fratelli stessi;
si impegneranno altresì a sostenere i figli nell'espletamento delle attività ludico-sportive secondo le inclinazioni e desideri dei figli stessi;
dispone che il IG. si occuperà per l'intero del mantenimento del figlio con lui _1 Per_2
convivente, e verserà alla IG.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni Pt_1
mese sul c/c alla medesima intestata, la somma di € 600,00 mensili, di cui: - € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiore convivente con la madre R_
(somma annualmente indicizzata in conformità agli indici I.S.T.A.T. ) - € 250,00 quale rateo di rientro del pregresso debito per omesso versamento del contributo al mantenimento.
Dà atto che il IG. a causa di problemi economici dovuti ad una diminuzione significativa _1
del proprio lavoro – specialmente nel lungo periodo del covid - non sempre è riuscito a versare l'intero importo del contributo di mantenimento pari ad € 600,00 per i figli e pertanto riconosce di dovere alla IG.ra a titolo di arretrati per il mantenimento dei figli, la Pt_1 complessiva somma di € 14.000,00 che si impegnerà a restituire con le seguenti modalità: €
1.500,00 al momento della sottoscrizione del ricorso, € 1.500,00 entro la data di comparizione dei coniugi (ovvero deposito note in sostituzione di udienza), € 11.000,00 con n 44 rate mensili da € 250,00 mensili. Il mancato versamento, anche solo parziale, dell'importo nei termini pattuiti, comporterà la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente
5 esigibilità immediata da parte della IG.ra del residuo credito. Pt_1
Qualora il figlio volesse tornare a vivere con la madre in Agliano Terme (AT), il IG. Per_2 corrisponderà l'ulteriore somma di € 350,00 a titolo di mantenimento per il figlio _1
, in egual misura a quella già versata per l'altro figlio , fermo restando Per_2 R_
l'importo di € 250,00 sino ad estinzione del residuo debito più sopra riconosciuto;
dispone che entrambi i genitori saranno tenuti in egual misura al versamento delle spese straordinarie in favore dei figli ivi comprese quelle scolastiche, sportive, mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., attività ludico-ricreativa. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate e saranno rimborsate previa esibizione di ogni documentazione fiscale idonea ad appurare l'entità della spesa medesima sostenuta;
dà atto che i coniugi dichiarano di aver regolato ogni altra eventuale questione di carattere economico e patrimoniale e, conseguentemente, all'adempimento di quanto stabilito nel ricorso, di non aver più nulla reciprocamente a che pretendere per il futuro per qualsivoglia titolo, ragione e causa;
dà atto che i coniugi si concedono fin d'ora il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, autorizzando altresì reciprocamente l'emissione di qualsivoglia documento valido per l'espatrio relativo al figlio minore . Per_2
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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