TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1982/2022 vertente tra
, C.F. IN PROPRIO E NELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
QUALITA' DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SULLA FIGLIA
MINORE , nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Libertà n. 39 per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 con sede in Controparte_1 Controparte_1
Via Palmiro Togliatti n. 2, in persona del Sindaco pro- tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: spese trasporto disabili
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il chiedendone la Controparte_1
condanna al rimborso delle spese sostenute per il trasporto effettuato in favore della figlia minore , affetta da disabilità grave, da e per i Parte_2
centri di fisioterapia e riabilitazione, da liquidarsi nella misura prevista dal
Decreto dell'Assessore della Regione Sicilia agli Enti Locali del 25.06.2006.
Il convenuto, regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in CP_1
questa sede se ne dichiara la contumacia.
La causa istruita a mezzo CTU contabile all'udienza del 15.04.2024 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.
2 La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
La Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui “Ai
sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia hanno
l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per
la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo -
3 riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è
subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli art. 5 e 6
della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento
degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il
pagamento da parte del del corrispettivo per il trasporto effettuato da un CP_1
privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento
del contributo regionale” (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1235/2000; sentenza n.
8345/2017).
L'art. 6 L.R. Sicilia n° 68/81 prevede che i comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione dei seguenti servizi: - comma 1, lett. c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.
E' evidente la natura assistenziale della prestazione di cui si discute, che emerge chiaramente ovi si rilevi che con i servizi sociali di cui alle disposizioni contenute nell'art. 6 L.R. 68/81, il legislatore ha voluto garantire la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un rapporto assicurativo, correlazione di per
4 sé idonea alla definizione di una prestazione come di natura assistenziale,
intesa alla tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38 Cost.) e, più in generale,
all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale finalizzati, ai sensi dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili della persona.
In applicazione di detti principi deve ritenersi che il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia non possa gravare sulle famiglie dei disabili, sicché il comune, ove non organizzi servizi di trasporto gratuiti, sarà
obbligato a rimborsare le spese a tal fine sostenute dalla famiglia.
Rilevato che è risultato provato che il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della minore in Via Gamillo n. 3 alla sede del Controparte_1
Centro di riabilitazione AIAS sito in Palermo, Via Paruta n. 47 è pari a Km. 32 (il percorso A/R sarà pari a Km 64/die Km) (v. CTU replica osservazioni in atti) e che ha frequentato il Centro, dal mese di aprile 2019 al Parte_2
mese di settembre 2020 nelle giornate indicate dalle certificazioni prodotte agli atti, va dichiarato che il è obbligato al Controparte_1
rimborso nei confronti della ricorrente della spesa sostenuta per il trasporto della figlia disabile in relazione ad un percorso giornaliero di Km 64 die per il totale delle giornate risultanti dalle certificazioni del Centro di riabilitazione
AIAS per il periodo 2019/2020 depositate in atti.
Quanto alla liquidazione del rimborso, nel caso in esame, deve trovare
5 applicazione l'art. 8 della L.R. 219/78 che fissa la misura dell'indennità
kilometrica di cui all'art. 15 della L. n. 863/73 in 1/5 del costo di un litro di benzina, come già stabilito da questo Tribunale nella sentenza n. 640/2018.
Ciò posto il CTU nominato, Dr. esaminata la Persona_1
documentazione versata in atti, in replica alle osservazioni di parte ricorrente,
ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….Nell'affermare il criterio scelto per
l'elaborazione dei conteggi eseguiti, il CTU elabora un calcolo alternativo, che tiene
conto delle osservazioni di parte, per fornire al G.I. elementi ulteriori per poter decidere
la causa. Considerato quanto affermato dalla parte “km percorsi = 64”: “L'importo
dovuto dal alla ricorrente, calcolato ai sensi dell'art. 8 Controparte_1
della L.R. n. 219/1978, come si evince dall'allegato 2, è pari ad € 4.902,55.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni contabili (v.
relazione ed integrazione in atti).
Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e tenuto conto che il giudice,
così come previsto dall'art. 112 c.p.c., non può pronunciare oltre i limiti della domanda che parte ricorrente ha contenuto in € 4.902,11, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente
[...]
nella spiegata qualità della somma di € 4.902,11 oltre interessi Parte_1
come per legge.
6 Precisa questo decidente che ha ritenuto maggiormente attendibile, per calcolare il tragitto percorso dalla ricorrente per raggiungere dal proprio luogo di residenza in il centro riabilitativo sito in Palermo, Controparte_1
l'itinerario calcolato dal CTU nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente,
utilizzando quale parametro la strada statale 624, anziché la strada provinciale
5, che risulta fortemente dissestata e di difficile percorrenza (cfr. osservazioni alla CTU di parte ricorrente) (in senso conforme sentenza Tribunale di Termini
Imerese n. 640/2018 del 12.09.2018).
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e Controparte_1
vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si pongono ad integrale carico del le spese Controparte_1
della CTU liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in proprio e nella qualità di genitore della figlia minore Parte_1 Parte_2
della somma di € 4.902,11, oltre interessi come per legge;
[...]
7 - condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e oltre rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino;
- pone ad integrale carico del le spese di CTU Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 13 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1982/2022 vertente tra
, C.F. IN PROPRIO E NELLA Parte_1 CodiceFiscale_1
QUALITA' DI GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SULLA FIGLIA
MINORE , nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Via Libertà n. 39 per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
1 con sede in Controparte_1 Controparte_1
Via Palmiro Togliatti n. 2, in persona del Sindaco pro- tempore
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: spese trasporto disabili
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 07.07.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il chiedendone la Controparte_1
condanna al rimborso delle spese sostenute per il trasporto effettuato in favore della figlia minore , affetta da disabilità grave, da e per i Parte_2
centri di fisioterapia e riabilitazione, da liquidarsi nella misura prevista dal
Decreto dell'Assessore della Regione Sicilia agli Enti Locali del 25.06.2006.
Il convenuto, regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in CP_1
questa sede se ne dichiara la contumacia.
La causa istruita a mezzo CTU contabile all'udienza del 15.04.2024 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione.
2 La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più
liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può
esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n.
12002 del 28 maggio 2014).
La Corte di Cassazione Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui “Ai
sensi dell'art. 6 della Legge reg. siciliana n. 68 del 1981, i comuni della Sicilia hanno
l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, i servizi di trasporto gratuito per
la frequenza di asili, scuole, corsi di formazione professionale e centri educativo -
3 riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno;
l'effettuazione di tale servizio non è
subordinata alla concessione da parte della Regione del contributo di cui agli art. 5 e 6
della legge reg. n. 16 del 1986, essendo la provvidenza svincolata dall'adempimento
degli obblighi imposti agli enti locali;
pertanto la controversia avente ad oggetto il
pagamento da parte del del corrispettivo per il trasporto effettuato da un CP_1
privato di soggetti disabili all'interno del territorio comunale appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario, non essendo la pretesa condizionata dal versamento
del contributo regionale” (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 1235/2000; sentenza n.
8345/2017).
L'art. 6 L.R. Sicilia n° 68/81 prevede che i comuni, singoli o associati, sono tenuti all'istituzione dei seguenti servizi: - comma 1, lett. c) servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili - nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.
E' evidente la natura assistenziale della prestazione di cui si discute, che emerge chiaramente ovi si rilevi che con i servizi sociali di cui alle disposizioni contenute nell'art. 6 L.R. 68/81, il legislatore ha voluto garantire la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona, a prescindere dalla sua occupazione lavorativa e dalla costituzione di un rapporto assicurativo, correlazione di per
4 sé idonea alla definizione di una prestazione come di natura assistenziale,
intesa alla tutela dei diritti sociali dei cittadini (art. 38 Cost.) e, più in generale,
all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale finalizzati, ai sensi dell'art. 2 Cost., alla garanzia dei diritti inviolabili della persona.
In applicazione di detti principi deve ritenersi che il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia non possa gravare sulle famiglie dei disabili, sicché il comune, ove non organizzi servizi di trasporto gratuiti, sarà
obbligato a rimborsare le spese a tal fine sostenute dalla famiglia.
Rilevato che è risultato provato che il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della minore in Via Gamillo n. 3 alla sede del Controparte_1
Centro di riabilitazione AIAS sito in Palermo, Via Paruta n. 47 è pari a Km. 32 (il percorso A/R sarà pari a Km 64/die Km) (v. CTU replica osservazioni in atti) e che ha frequentato il Centro, dal mese di aprile 2019 al Parte_2
mese di settembre 2020 nelle giornate indicate dalle certificazioni prodotte agli atti, va dichiarato che il è obbligato al Controparte_1
rimborso nei confronti della ricorrente della spesa sostenuta per il trasporto della figlia disabile in relazione ad un percorso giornaliero di Km 64 die per il totale delle giornate risultanti dalle certificazioni del Centro di riabilitazione
AIAS per il periodo 2019/2020 depositate in atti.
Quanto alla liquidazione del rimborso, nel caso in esame, deve trovare
5 applicazione l'art. 8 della L.R. 219/78 che fissa la misura dell'indennità
kilometrica di cui all'art. 15 della L. n. 863/73 in 1/5 del costo di un litro di benzina, come già stabilito da questo Tribunale nella sentenza n. 640/2018.
Ciò posto il CTU nominato, Dr. esaminata la Persona_1
documentazione versata in atti, in replica alle osservazioni di parte ricorrente,
ha concluso la sua relazione ritenendo che: “….Nell'affermare il criterio scelto per
l'elaborazione dei conteggi eseguiti, il CTU elabora un calcolo alternativo, che tiene
conto delle osservazioni di parte, per fornire al G.I. elementi ulteriori per poter decidere
la causa. Considerato quanto affermato dalla parte “km percorsi = 64”: “L'importo
dovuto dal alla ricorrente, calcolato ai sensi dell'art. 8 Controparte_1
della L.R. n. 219/1978, come si evince dall'allegato 2, è pari ad € 4.902,55.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni contabili (v.
relazione ed integrazione in atti).
Sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il CTU e tenuto conto che il giudice,
così come previsto dall'art. 112 c.p.c., non può pronunciare oltre i limiti della domanda che parte ricorrente ha contenuto in € 4.902,11, il Controparte_1
deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente
[...]
nella spiegata qualità della somma di € 4.902,11 oltre interessi Parte_1
come per legge.
6 Precisa questo decidente che ha ritenuto maggiormente attendibile, per calcolare il tragitto percorso dalla ricorrente per raggiungere dal proprio luogo di residenza in il centro riabilitativo sito in Palermo, Controparte_1
l'itinerario calcolato dal CTU nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente,
utilizzando quale parametro la strada statale 624, anziché la strada provinciale
5, che risulta fortemente dissestata e di difficile percorrenza (cfr. osservazioni alla CTU di parte ricorrente) (in senso conforme sentenza Tribunale di Termini
Imerese n. 640/2018 del 12.09.2018).
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e Controparte_1
vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si pongono ad integrale carico del le spese Controparte_1
della CTU liquidate con separato decreto,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in proprio e nella qualità di genitore della figlia minore Parte_1 Parte_2
della somma di € 4.902,11, oltre interessi come per legge;
[...]
7 - condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e oltre rimborso contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino;
- pone ad integrale carico del le spese di CTU Controparte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 13 luglio 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
8