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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2024, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. 9812/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N...................../.Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9812/2023 promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre 19/10, presso lo studio Avv. Michela Sarcletti (C.F.: ) che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Genova, Largo San Giuseppe n.3/16, presso lo studio degli Avv.ti Elena Garzoglio (C.F.:
) e Maurizio Poretti Massucco (C.F.: ) che lo C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Genova, visti gli artt, 473 bis 12 nonché 473 bis 40 e ss., fissata l'udienza di comparizione personale delle parti differita e senza confronto congiunto, Voglia contraiis reiectis codesto Tribunale Ordinario di Genova, previa convocazione dei coniugi e Parte_1 voglia emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni, in Controparte_1 conformità alle seguenti domande avanti a sé, voglia cosi statuire: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1) PRONUNCIARE ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in Genova in data15/2/2020 tra la signora e il Signor Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1 della sentenza;
2) CONFERMARE e ASSEGNARE l'abitazione coniugale, sita in Genova via Donghi 13/11, alla moglie in quanto genitore collocatario del figlio minore;
3) DISPORRE, alla luce dei gravi fatti narrati in parte espositiva, l'affido esclusivo alla madre del figlio minore , con collocazione e residenza Per_1 anagrafica presso la stessa;
4) PREVEDERE che gli incontri padre-figlio avvengano secondo le modalità stabilite dal Tribunale;
5) PORRE a carico del resistente, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio la somma di €. 600,00 somma adeguabile ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Verbale della Sezione Famiglia del 15/9/2016; assegno unico confermato alla signora;
6) CONDANNARE il resistente alla refusione delle spese ed onorari di Parte_1 giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni - pronunciare Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 15 febbraio 2020 in Genova tra la Signora e il Signor e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Genova Atto n. 23 P.I S. Vol. Anno 2020 Ufficio 1, alle seguenti condizioni: nonché, in via preliminare,
- licenziare apposita CTU finalizzata a verificare il miglior regime di affidamento del minore e le modalità di frequentazione ai sensi dell'art. 473 bis nn. 4 e 6.
- All'esito di tali incombenti, prendere atto, e recepire nell'emanando provvedimento, che il Ricorrente: In via Principale: si dichiara sin d'ora disponibile ad assumere la piena genitorialità sul minore Persona_2 nelle forme meglio ritenute, ovvero la sua prevalente collocazione presso di sé, in modo da seguire in maniera più partecipata , con la previsione di un assegno di mantenimento del figlio da parte della Signora Per_1
in misura non inferiore ad euro 250,00 mensili;
Parte_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, dagli adempimenti citati venisse confermata l'attuale collocazione di ed il regime di affidamento condiviso, il Signor chiede che vengano Per_1 CP_1 quantomeno confermate le condizioni di separazione in ordine alle modalità di mantenimento e frequentazione: disponendo, se possibile in accordo con la madre, ai sensi dell'art. 473 bis, n. 26, l'intervento di una figura professionale per fornire ausilio a al fine di agevolarne una serena crescita e sviluppo, ad un educatore Per_1
o altra figura professionale;
Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti sicché non vi è luogo alla corresponsione di reciproci contributi per alcun titolo.
Con ogni ulteriore provvedimento conseguente e/o connesso e con vittoria delle spese di lite e di eventuali Consulenze, anche di Parte, che si rendessero necessarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30/10/2023 la signora allegava che in data Parte_1
15/02/2020 aveva contratto matrimonio, con rito civile, in Genova con il signor CP_1
che dall'unione, in data 11/10/2020, era nato il figlio;
che i coniugi si
[...] Persona_2 erano consensualmente separati alle condizioni di cui al relativo Verbale omologato da questo Tribunale con Decreto del 12/04/2023; che la ricorrente svolge la professione di truccatrice ed estetista e percepisce un reddito mensile di circa euro 700,00; che è rimasta a vivere nella ex casa coniugale sita in Genova, Via Donghi 13/11 condotta in locazione con canone di euro 550,00 mensili e scadenza a febbraio 2024; che durante gli anni di convivenza aveva subito violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, ma non aveva mai denunciato i fatti per paura delle sue reazioni;
che il convenuto, in una occasione l'aveva minacciata di morte;
che in seguito a tali comportamenti la ricorrente si era rivolta al Centro Antiviolenza Mascherona nonché ai SS ATS 46; che la situazione era poi degenerata in data 19/09/2023 quando in seguito alle percosse subite dal marito la signora si era recata al PS e la Polizia presso l'Ospedale Galliera aveva trasmesso gli atti alla Parte_1
Procura della Repubblica;
che risultava tuttora pendente un procedimento ex art 572 c.p. a carico del convenuto.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio articolato in ricorso, la signora Parte_2
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in calce
[...] all'atto.
Con Comparsa del 29/01/2024 si costituiva il signor l quale si associava alla Controparte_1 domanda di divorzio ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni: in particolare si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio alla madre;
allegava che durante il periodo di convivenza matrimoniale la signora era solita assumere bevande Parte_1 alcoliche;
che in più di un'occasione il figlio aveva trovato la madre riversa sul pavimento;
che “Il 23 ottobre 2022 il Resistente, riaccompagnando a casa il figlio, si era accorto che la moglie si trovava, ancora una volta, in evidente e preoccupante stato di alterazione da alcool, tanto che ella prendeva il bambino in braccio urlando e barcollando, facendogli sbattere la testa contro il muro, suscitando in lui paura e pianto”; che tra i coniugi non esisteva alcuna forma di comunicazione e le criticità esistenti si erano talmente accentuate nel tempo da rendere impossibile qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse del figlio;
che la moglie era solita screditare in pubblico il marito, urlando contro di lui frasi offensive e incolpandolo falsamente di vessarla con ogni maltrattamento;
che tutti questi episodi avvenivano alla presenza del figlio minore e avevano ripercussioni preoccupanti sul suo benessere psicologico;
che la signora non era assolutamente adeguata a svolgere il suo ruolo di genitore a Parte_1 causa della sua condotta egoistica, della dipendenza da alcool e delle sue problematiche psicologiche;
che oltre ad aver intrapreso un'opera di denigrazione nei confronti della figura paterna aveva iniziato ad assumere un atteggiamento ostile anche nei confronti della famiglia di origine del coniuge;
che la predetta lavorava come tatuatrice in un centro estetico con un compenso medio a prestazione oscillante fra i 220,00 e i 260,00 euro e i suoi rilevanti guadagni non giustificavano la richiesta di un contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre pari al doppio di quello concordato appena sei mesi prima in sede di separazione.
All'udienza del 30/01/2024 comparivano le parti con i rispettivi avvocati: l'attrice dichiarava di essere in procinto di cambiare casa;
di lavorare come estetista con partita IVA in regime forfettario dal giugno 2023 all'interno di un centro estetico in cui pagava circa 230,00 euro mensili per l'affitto della postazione lavorativa;
di percepire per l'attività svolta un fisso mensile oltre ad una somma in percentuale su ogni cliente per un totale di circa 1.000,00 euro mensili;
che il marito vedeva il figlio secondo il calendario concordato in sede di separazione e stava versando regolarmente la somma di euro 375,00 mensili;
che grazie all'intervento dei SS il bambino vedeva più volentieri il padre;
che si dichiarava disponibile a sottoporsi agli accertamenti presso il Ser.D. a condizione che lo facesse anche il marito;
che si era vista costretta a sporgere denuncia nei confronti del predetto poiché in una occasione le aveva riportato il figlio in ritardo e in un'altra l'aveva picchiata;
che, inoltre, nel precedente mese di agosto il marito era andato sotto casa sua e l'aveva minacciata di morte.
Parte convenuta dichiarava che, dopo la separazione, aveva lavorato come carpentiere con stipendio mensile di circa 1.400,00/1.500,00 euro;
che durante il matrimonio aveva lavorato come montatore di mobili e manovale e aveva percepito per un breve periodo la somma di euro 90,00 pari alla metà dell'assegno unico;
dichiarava di vedere il figlio come concordato in sede di separazione;
che abitava in un appartamento condotto in locazione, unitamente alla madre e contribuiva alle spese con la somma di euro 200,00 mensili;
che per il mantenimento del figlio stava versando la somma di euro 375,00 mensili;
che il bambino nel mese di gennaio gli avrebbe detto “aiutami papà io voglio vivere con te perché la mamma è sempre arrabbiata e mi picchia”; che aveva, a propria volta, denunciato la moglie perché in più di un'occasione l'aveva trovata ubriaca e perché il figlio quando doveva far rientro presso la madre manifestava segni di disagio;
che si rendeva disponibile a sottoporsi ai controlli presso il Ser.D per dimostrare di non abusare di alcool e non usare droghe;
che inoltre la moglie lo aveva accusato ingiustamente di averla picchiata.
Con Ordinanza resa in pari data il GD confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione invitando i SS e il CF a proseguire nel monitoraggio del nucleo e invitando il competente Ser.D. a convocare le parti per i controlli di sangue ed urine.
All'udienza del 23/04/2024 parte ricorrente dichiarava che il figlio vedeva il padre lunedì e giovedì dopo l'asilo di tutte le settimane e poi a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dell'asilo fino alla domenica sera;
che, in almeno una occasione, dopo essere stato con il padre, il bambino aveva pianto ininterrottamente senza riuscire a spiegare il motivo del proprio malessere;
che il giorno prima quando il marito le aveva riportato il figlio aveva sentito sui suoi vestiti un forte odore di alcool.
Il convenuto dichiarava di vedere regolarmente il figlio senza particolari problemi;
che il bambino gli aveva peraltro riferito di non voler stare con la madre perché lo picchiava, come aveva anche dichiarato alla nonna paterna;
che aveva affrontato l'argomento con la moglie, ma quest'ultima aveva negato ogni circostanza.
Con Ordinanza del 23/04/2024 il GD invitava il SS ATS 46, il CF ed il SER.D ad inviare le rispettive relazioni di aggiornamento/ referti, nonché invitava i SS a valutare la possibilità di un'educativa domiciliare presso ciascuno dei genitori. Con successiva Ordinanza del 7/05/2024, il GD, letto l'avviso ex art. 415 bis c.p.c. notificato al signor il quale risultava quindi indagato C.F._6 per i reati di maltrattamenti e lesioni commessi nei confronti della ex compagna anche alla presenza del figlio, invitava il SS ATS 46 ad intensificare il monitoraggio sul nucleo familiare e a verificare lo stato di benessere psico fisico del minore, valutando la possibilità di organizzare le frequentazioni con il padre in forma protetta, nonché chiedeva di porre in essere ogni altro intervento ritenuto idoneo alla protezione del minore, alla luce delle condotte penalmente rilevanti contestate al padre.
All'udienza del 16/09/2024 parte attrice evidenziava che la situazione tra le parti era divenuta piuttosto critica e ravvisava l'utilità di un affidamento del minore ai SS;
le parti si richiamavano ai rispettivi atti rinunciando alle difese finali onde il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio: Devesi in primo luogo osservare che è documentalmente provato che e Parte_1 si sposarono in data 15/02/2020 in Genova e che i predetti si sono poi alle Controparte_1 condizioni del verbale omologato da questo Tribunale in data 12/04/2023.
Inoltre va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
[...]
Sul regime di affidamento del figlio minore, collocazione abitativa e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario
In merito al regime di affidamento del figlio minore – nato il [...] – Persona_2 va anzitutto osservato che, in base all'art. 337 ter c.c., anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, che il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento.
Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, il quale può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore.
Nella fattispecie vanno anzitutto evidenziate le risultanze dell'ultima relazione del Servizio Sociale di Genova ATS n. 46 (del 26/08 - 02/09/2024) ove è scritto che in tutti i colloqui è emersa una difficoltà di comunicazione tra i genitori dovuta alla loro persistente conflittualità; da ultimo è stato affrontato anche l'aspetto del ruolo rivestito dalla nonna paterna: “in data 12/08/2024 i SS con il supporto della psicologa Dr.ssa hanno tenuto un colloquio con il padre e la propria madre per ribadire Tes_1
a quest'ultima l'importanza di attenersi alle indicazioni fornite dalle operatrici ai genitori i quali stanno seguendo e si stanno impegnando nel suddetto percorso, il cui obiettivo è definire modalità utili a comunicare tra loro e prendere decisioni per il bene di in un clima sufficientemente disteso. In tale occasione è stata Per_1 ribadita l'importanza del rispetto dei ruoli, distinguendo tra quello dei genitori e quello dei nonni. La signora si è scusata pur affermando le proprie buone intenzioni rispetto al prendersi cura del nipote, le è CP_2 stata esplicitata l'opportunità di confrontarsi sempre prima con il signor e in caso di sua assenza CP_1 con la signora in merito a Filipp”. Parte_1
Il minore viene descritto come un bambino sereno, intraprendente e capace di relazionarsi con gli adulti di riferimento;
frequenta con piacere la scuola dell'infanzia e il centro estivo, svolge un corso di judo e con la madre sono soliti frequentare una fitta rete sociale composta da amiche della signora
, anch'esse con figli della medesima età di . Nel rapporto con il padre, “ Parte_1 Per_1 Per_1 appare sereno e entusiasta e reagisce bene ai limiti che gli vengono imposti dal genitore;
il bambino appare invece più insofferente alla richieste fatte dalla nonna, molto affettiva nei confronti del nipote ma a tratti intrusiva nelle attività svolte dal bambino con il padre”. I referti del SER.D. sono negativi per la ricorrente, mentre evidenziano un “utilizzo non di alcool non assente, ma comunque contenuto” per il signor motivo per il quale il predetto dovrà CP_1 continuare ad essere monitorato.
Giusto tutto quanto sopra, allo stato attuale, persistendo tra i coniugi una forte conflittualità si ritiene maggiormente tutelante per il benessere psico-fisico di , l'affidamento al SS, con Per_1 mantenimento della collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre – la quale nel frattempo ha lasciato la ex casa familiare onde la relativa domanda di assegnazione va rigettata - e mantenendo l'attuale regime di frequentazione con il padre: il lunedì dall'uscita dell'asilo fino al martedì mattina con riaccompagnamento all'asilo; il giovedì dall'uscita dell'asilo fino a dopo cena ore 20,00 e a week end alternati dal venerdì dall'uscita dell'asilo fino a domenica sera ore 20,00 dopo cena.
Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
Aspetti economici: sul contributo paterno per il mantenimento del figlio minore
Sugli aspetti economici va anzitutto precisato che il ricorrente ha lavorato quale manovale edile con vari contratti a tempo determinato fino al 31/12/2023 ed ha successivamente presentato domanda all'INPS per ottenere l'indennità di disoccupazione. In sede di udienza ha dichiarato di vivere con la propria madre con la quale divide le spese correnti della casa.
Dalla documentazione reddituale prodotta emerge quanto segue:
-MOD CU/2021: reddito da lavoro dipendente (per la Mesa Cemento snc) euro 2.585,77 per 57 giornate lavorative con decorrenza dal 1/10/2020; reddito da lavoro dipendente ( della Geco Costruzioni I) euro 5.402,55 per 225 giornate lavorative dal 19/01/2019 al 30/09/2020; oltre euro 1.847,22 erogati da INPS per 23 giorni dal 9/03/2020 al 9/05/2020;
-MOD CU/2022: reddito da lavoro dipendente (per la Roman Group srls) euro 1.114,61 per 38 giornate lavorative con decorrenza dal 24/11/2021; reddito euro 5.918,24 dall'8/05/2021 al 14/11/2021 erogati da INPS;
reddito imponibile da lavoro dipendente (per la Mesa Cemento snc) euro 2.294,47 per 66 giornate lavorative dal 1/10/2020 al 30/04/2021;
Contro CU/2023: reddito imponibile da lavoro dipendente (per la Roman Group srls) euro 13.317,80 per 316 giornate lavorative, dal 24/11/2021 al 23/11/2022, oltre euro 473,28 erogati da INPS.
Dalla relazione del SS ATS n. 42 del 02.09.2024 emerge che il convenuto lavora con contratto a chiamata per IKEA come montatore mobili e che sarebbe in procinto di aprire una partita IVA.
Per quanto riguarda la resistente, la medesima svolge attività lavorativa come estetista presso un centro estetico con partita I.V.A in regime forfettario ed entrate mensili - secondo quanto dalla medesima dichiarato in udienza - pari a circa euro 1.000,00. Nelle more del procedimento la stessa ha cambiato residenza ed ora vive sempre nel quartiere di S. Fruttuoso ma in via Berno n. 63, in una casa condotta in locazione con canone mensile di euro 440,00. All'udienza del 30.01.2024 la ricorrente aveva infatti dichiarato: “Dopo la separazione consensuale del marzo 2023 ho trovato un lavoro e sto cambiando casa. La casa familiare era in affitto il contratto era intestato a mio marito il canone era di euro 550,00 mensili, durante la convivenza coniugale lo pagava mio marito poi ho iniziato a pagarlo io. Io sto ancora vivendo lì poi mi trasferirò a fine febbraio essendo scaduto il contratto;
sto valutando tra due appartamenti, il canone sarà sui 440,00, una delle due abitazioni è sempre nel quartiere di S. Fruttuoso l'altra è a Sampierdarena, probabilmente andrò nella prima.”
Giusto tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, delle relative esigenze del figlio connesse all'età, della circostanza per cui non sono stati allegati particolari cambiamenti rispetto al momento in cui le parti hanno sottoscritto gli accordi separativi del 2023, si conferma la somma ivi prevista, pari ad euro 375,00 mensili quale contributo paterno per il mantenimento del figlio mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra il signor nato a [...] Controparte_1
(Ucraina) il 28/03/1980 e la signora nata in [...] il [...] coniugi per Parte_1 matrimonio contratto in Genova il 15/02/2020;
b) Visto l'art. 5 bis della l. 183/84, DISPONE l'affidamento del figlio minore Persona_2 nato a [...] il [...] al servizio sociale del Comune di GENOVA 6 per la durata di Pt_3 anni due a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Sentenza;
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
DISPONE
a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso la madre signora nata Parte_1 il 20.02.1992;
b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
5) individuazione del calendario di frequentazione con il padre, secondo il calendario di cui sopra ovvero variandolo a seconda delle esigenze del minore e mantenimento del servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
c) DICHIARA TENUTO il signor versare entro il giorno dieci di ogni mese, Controparte_1 in favore della signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore, la somma di euro 375,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it);
d) Assegno unico come per legge;
e) COMENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Genova, nella camera di Consiglio del 08.11.2024
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente Sentenza ai SS del ATS n. 46 ed al G.T. SEDE per la vigilanza ex art 337 c.c. con Parte_4 contestuale apertura di fascicolo da assegnarsi al Giudice Relatore della presente sentenza.
I SS invieranno quindi relazioni periodiche semestrali di aggiornamento sul nucleo al GT medesimo.
Stante, infine, la pur debole positività del signor ll'alcool, INVITA il competente CP_1
SER.D. a convocare il predetto nato in [...] il [...] domiciliato CodiceFiscale_7 in via MARSANO n. 3/14 per proseguire i controlli di sangue e urine al fine di verificare eventuali, ulteriori, positività all'alcool ad intervalli non più lunghi di venti giorni ed in date non prevedibili, trasmettendo i relativi esiti al SS ATS n. 46 – che, in caso di positività valuterà una eventuale sospensione delle frequentazioni con il figlio - ed al Giudice Tutelare.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini
N......................Sent.
N......................Cron.
N...................../.Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9812/2023 promossa da:
(C.F.: elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 C.F._1
Via XX Settembre 19/10, presso lo studio Avv. Michela Sarcletti (C.F.: ) che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Genova, Largo San Giuseppe n.3/16, presso lo studio degli Avv.ti Elena Garzoglio (C.F.:
) e Maurizio Poretti Massucco (C.F.: ) che lo C.F._4 C.F._5 rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE CONVENUTA E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Genova, visti gli artt, 473 bis 12 nonché 473 bis 40 e ss., fissata l'udienza di comparizione personale delle parti differita e senza confronto congiunto, Voglia contraiis reiectis codesto Tribunale Ordinario di Genova, previa convocazione dei coniugi e Parte_1 voglia emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni, in Controparte_1 conformità alle seguenti domande avanti a sé, voglia cosi statuire: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia 1) PRONUNCIARE ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto in Genova in data15/2/2020 tra la signora e il Signor Parte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1 della sentenza;
2) CONFERMARE e ASSEGNARE l'abitazione coniugale, sita in Genova via Donghi 13/11, alla moglie in quanto genitore collocatario del figlio minore;
3) DISPORRE, alla luce dei gravi fatti narrati in parte espositiva, l'affido esclusivo alla madre del figlio minore , con collocazione e residenza Per_1 anagrafica presso la stessa;
4) PREVEDERE che gli incontri padre-figlio avvengano secondo le modalità stabilite dal Tribunale;
5) PORRE a carico del resistente, a titolo di contributo ordinario per il mantenimento del figlio la somma di €. 600,00 somma adeguabile ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Verbale della Sezione Famiglia del 15/9/2016; assegno unico confermato alla signora;
6) CONDANNARE il resistente alla refusione delle spese ed onorari di Parte_1 giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni - pronunciare Sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in data 15 febbraio 2020 in Genova tra la Signora e il Signor e trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di Genova Atto n. 23 P.I S. Vol. Anno 2020 Ufficio 1, alle seguenti condizioni: nonché, in via preliminare,
- licenziare apposita CTU finalizzata a verificare il miglior regime di affidamento del minore e le modalità di frequentazione ai sensi dell'art. 473 bis nn. 4 e 6.
- All'esito di tali incombenti, prendere atto, e recepire nell'emanando provvedimento, che il Ricorrente: In via Principale: si dichiara sin d'ora disponibile ad assumere la piena genitorialità sul minore Persona_2 nelle forme meglio ritenute, ovvero la sua prevalente collocazione presso di sé, in modo da seguire in maniera più partecipata , con la previsione di un assegno di mantenimento del figlio da parte della Signora Per_1
in misura non inferiore ad euro 250,00 mensili;
Parte_1
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui, dagli adempimenti citati venisse confermata l'attuale collocazione di ed il regime di affidamento condiviso, il Signor chiede che vengano Per_1 CP_1 quantomeno confermate le condizioni di separazione in ordine alle modalità di mantenimento e frequentazione: disponendo, se possibile in accordo con la madre, ai sensi dell'art. 473 bis, n. 26, l'intervento di una figura professionale per fornire ausilio a al fine di agevolarne una serena crescita e sviluppo, ad un educatore Per_1
o altra figura professionale;
Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti sicché non vi è luogo alla corresponsione di reciproci contributi per alcun titolo.
Con ogni ulteriore provvedimento conseguente e/o connesso e con vittoria delle spese di lite e di eventuali Consulenze, anche di Parte, che si rendessero necessarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 30/10/2023 la signora allegava che in data Parte_1
15/02/2020 aveva contratto matrimonio, con rito civile, in Genova con il signor CP_1
che dall'unione, in data 11/10/2020, era nato il figlio;
che i coniugi si
[...] Persona_2 erano consensualmente separati alle condizioni di cui al relativo Verbale omologato da questo Tribunale con Decreto del 12/04/2023; che la ricorrente svolge la professione di truccatrice ed estetista e percepisce un reddito mensile di circa euro 700,00; che è rimasta a vivere nella ex casa coniugale sita in Genova, Via Donghi 13/11 condotta in locazione con canone di euro 550,00 mensili e scadenza a febbraio 2024; che durante gli anni di convivenza aveva subito violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, ma non aveva mai denunciato i fatti per paura delle sue reazioni;
che il convenuto, in una occasione l'aveva minacciata di morte;
che in seguito a tali comportamenti la ricorrente si era rivolta al Centro Antiviolenza Mascherona nonché ai SS ATS 46; che la situazione era poi degenerata in data 19/09/2023 quando in seguito alle percosse subite dal marito la signora si era recata al PS e la Polizia presso l'Ospedale Galliera aveva trasmesso gli atti alla Parte_1
Procura della Repubblica;
che risultava tuttora pendente un procedimento ex art 572 c.p. a carico del convenuto.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio articolato in ricorso, la signora Parte_2
chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in calce
[...] all'atto.
Con Comparsa del 29/01/2024 si costituiva il signor l quale si associava alla Controparte_1 domanda di divorzio ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni: in particolare si opponeva alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio alla madre;
allegava che durante il periodo di convivenza matrimoniale la signora era solita assumere bevande Parte_1 alcoliche;
che in più di un'occasione il figlio aveva trovato la madre riversa sul pavimento;
che “Il 23 ottobre 2022 il Resistente, riaccompagnando a casa il figlio, si era accorto che la moglie si trovava, ancora una volta, in evidente e preoccupante stato di alterazione da alcool, tanto che ella prendeva il bambino in braccio urlando e barcollando, facendogli sbattere la testa contro il muro, suscitando in lui paura e pianto”; che tra i coniugi non esisteva alcuna forma di comunicazione e le criticità esistenti si erano talmente accentuate nel tempo da rendere impossibile qualsiasi forma di collaborazione nell'interesse del figlio;
che la moglie era solita screditare in pubblico il marito, urlando contro di lui frasi offensive e incolpandolo falsamente di vessarla con ogni maltrattamento;
che tutti questi episodi avvenivano alla presenza del figlio minore e avevano ripercussioni preoccupanti sul suo benessere psicologico;
che la signora non era assolutamente adeguata a svolgere il suo ruolo di genitore a Parte_1 causa della sua condotta egoistica, della dipendenza da alcool e delle sue problematiche psicologiche;
che oltre ad aver intrapreso un'opera di denigrazione nei confronti della figura paterna aveva iniziato ad assumere un atteggiamento ostile anche nei confronti della famiglia di origine del coniuge;
che la predetta lavorava come tatuatrice in un centro estetico con un compenso medio a prestazione oscillante fra i 220,00 e i 260,00 euro e i suoi rilevanti guadagni non giustificavano la richiesta di un contributo di mantenimento per il figlio a carico del padre pari al doppio di quello concordato appena sei mesi prima in sede di separazione.
All'udienza del 30/01/2024 comparivano le parti con i rispettivi avvocati: l'attrice dichiarava di essere in procinto di cambiare casa;
di lavorare come estetista con partita IVA in regime forfettario dal giugno 2023 all'interno di un centro estetico in cui pagava circa 230,00 euro mensili per l'affitto della postazione lavorativa;
di percepire per l'attività svolta un fisso mensile oltre ad una somma in percentuale su ogni cliente per un totale di circa 1.000,00 euro mensili;
che il marito vedeva il figlio secondo il calendario concordato in sede di separazione e stava versando regolarmente la somma di euro 375,00 mensili;
che grazie all'intervento dei SS il bambino vedeva più volentieri il padre;
che si dichiarava disponibile a sottoporsi agli accertamenti presso il Ser.D. a condizione che lo facesse anche il marito;
che si era vista costretta a sporgere denuncia nei confronti del predetto poiché in una occasione le aveva riportato il figlio in ritardo e in un'altra l'aveva picchiata;
che, inoltre, nel precedente mese di agosto il marito era andato sotto casa sua e l'aveva minacciata di morte.
Parte convenuta dichiarava che, dopo la separazione, aveva lavorato come carpentiere con stipendio mensile di circa 1.400,00/1.500,00 euro;
che durante il matrimonio aveva lavorato come montatore di mobili e manovale e aveva percepito per un breve periodo la somma di euro 90,00 pari alla metà dell'assegno unico;
dichiarava di vedere il figlio come concordato in sede di separazione;
che abitava in un appartamento condotto in locazione, unitamente alla madre e contribuiva alle spese con la somma di euro 200,00 mensili;
che per il mantenimento del figlio stava versando la somma di euro 375,00 mensili;
che il bambino nel mese di gennaio gli avrebbe detto “aiutami papà io voglio vivere con te perché la mamma è sempre arrabbiata e mi picchia”; che aveva, a propria volta, denunciato la moglie perché in più di un'occasione l'aveva trovata ubriaca e perché il figlio quando doveva far rientro presso la madre manifestava segni di disagio;
che si rendeva disponibile a sottoporsi ai controlli presso il Ser.D per dimostrare di non abusare di alcool e non usare droghe;
che inoltre la moglie lo aveva accusato ingiustamente di averla picchiata.
Con Ordinanza resa in pari data il GD confermava in via provvisoria ed urgente le condizioni della separazione invitando i SS e il CF a proseguire nel monitoraggio del nucleo e invitando il competente Ser.D. a convocare le parti per i controlli di sangue ed urine.
All'udienza del 23/04/2024 parte ricorrente dichiarava che il figlio vedeva il padre lunedì e giovedì dopo l'asilo di tutte le settimane e poi a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita dell'asilo fino alla domenica sera;
che, in almeno una occasione, dopo essere stato con il padre, il bambino aveva pianto ininterrottamente senza riuscire a spiegare il motivo del proprio malessere;
che il giorno prima quando il marito le aveva riportato il figlio aveva sentito sui suoi vestiti un forte odore di alcool.
Il convenuto dichiarava di vedere regolarmente il figlio senza particolari problemi;
che il bambino gli aveva peraltro riferito di non voler stare con la madre perché lo picchiava, come aveva anche dichiarato alla nonna paterna;
che aveva affrontato l'argomento con la moglie, ma quest'ultima aveva negato ogni circostanza.
Con Ordinanza del 23/04/2024 il GD invitava il SS ATS 46, il CF ed il SER.D ad inviare le rispettive relazioni di aggiornamento/ referti, nonché invitava i SS a valutare la possibilità di un'educativa domiciliare presso ciascuno dei genitori. Con successiva Ordinanza del 7/05/2024, il GD, letto l'avviso ex art. 415 bis c.p.c. notificato al signor il quale risultava quindi indagato C.F._6 per i reati di maltrattamenti e lesioni commessi nei confronti della ex compagna anche alla presenza del figlio, invitava il SS ATS 46 ad intensificare il monitoraggio sul nucleo familiare e a verificare lo stato di benessere psico fisico del minore, valutando la possibilità di organizzare le frequentazioni con il padre in forma protetta, nonché chiedeva di porre in essere ogni altro intervento ritenuto idoneo alla protezione del minore, alla luce delle condotte penalmente rilevanti contestate al padre.
All'udienza del 16/09/2024 parte attrice evidenziava che la situazione tra le parti era divenuta piuttosto critica e ravvisava l'utilità di un affidamento del minore ai SS;
le parti si richiamavano ai rispettivi atti rinunciando alle difese finali onde il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio: Devesi in primo luogo osservare che è documentalmente provato che e Parte_1 si sposarono in data 15/02/2020 in Genova e che i predetti si sono poi alle Controparte_1 condizioni del verbale omologato da questo Tribunale in data 12/04/2023.
Inoltre va rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004, n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che alla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/70; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
[...]
Sul regime di affidamento del figlio minore, collocazione abitativa e modalità di frequentazione con il genitore non collocatario
In merito al regime di affidamento del figlio minore – nato il [...] – Persona_2 va anzitutto osservato che, in base all'art. 337 ter c.c., anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, che il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento.
Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, il quale può essere escluso solo in presenza di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore.
Nella fattispecie vanno anzitutto evidenziate le risultanze dell'ultima relazione del Servizio Sociale di Genova ATS n. 46 (del 26/08 - 02/09/2024) ove è scritto che in tutti i colloqui è emersa una difficoltà di comunicazione tra i genitori dovuta alla loro persistente conflittualità; da ultimo è stato affrontato anche l'aspetto del ruolo rivestito dalla nonna paterna: “in data 12/08/2024 i SS con il supporto della psicologa Dr.ssa hanno tenuto un colloquio con il padre e la propria madre per ribadire Tes_1
a quest'ultima l'importanza di attenersi alle indicazioni fornite dalle operatrici ai genitori i quali stanno seguendo e si stanno impegnando nel suddetto percorso, il cui obiettivo è definire modalità utili a comunicare tra loro e prendere decisioni per il bene di in un clima sufficientemente disteso. In tale occasione è stata Per_1 ribadita l'importanza del rispetto dei ruoli, distinguendo tra quello dei genitori e quello dei nonni. La signora si è scusata pur affermando le proprie buone intenzioni rispetto al prendersi cura del nipote, le è CP_2 stata esplicitata l'opportunità di confrontarsi sempre prima con il signor e in caso di sua assenza CP_1 con la signora in merito a Filipp”. Parte_1
Il minore viene descritto come un bambino sereno, intraprendente e capace di relazionarsi con gli adulti di riferimento;
frequenta con piacere la scuola dell'infanzia e il centro estivo, svolge un corso di judo e con la madre sono soliti frequentare una fitta rete sociale composta da amiche della signora
, anch'esse con figli della medesima età di . Nel rapporto con il padre, “ Parte_1 Per_1 Per_1 appare sereno e entusiasta e reagisce bene ai limiti che gli vengono imposti dal genitore;
il bambino appare invece più insofferente alla richieste fatte dalla nonna, molto affettiva nei confronti del nipote ma a tratti intrusiva nelle attività svolte dal bambino con il padre”. I referti del SER.D. sono negativi per la ricorrente, mentre evidenziano un “utilizzo non di alcool non assente, ma comunque contenuto” per il signor motivo per il quale il predetto dovrà CP_1 continuare ad essere monitorato.
Giusto tutto quanto sopra, allo stato attuale, persistendo tra i coniugi una forte conflittualità si ritiene maggiormente tutelante per il benessere psico-fisico di , l'affidamento al SS, con Per_1 mantenimento della collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre – la quale nel frattempo ha lasciato la ex casa familiare onde la relativa domanda di assegnazione va rigettata - e mantenendo l'attuale regime di frequentazione con il padre: il lunedì dall'uscita dell'asilo fino al martedì mattina con riaccompagnamento all'asilo; il giovedì dall'uscita dell'asilo fino a dopo cena ore 20,00 e a week end alternati dal venerdì dall'uscita dell'asilo fino a domenica sera ore 20,00 dopo cena.
Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale.
Durante il periodo estivo il minore potrà trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
Aspetti economici: sul contributo paterno per il mantenimento del figlio minore
Sugli aspetti economici va anzitutto precisato che il ricorrente ha lavorato quale manovale edile con vari contratti a tempo determinato fino al 31/12/2023 ed ha successivamente presentato domanda all'INPS per ottenere l'indennità di disoccupazione. In sede di udienza ha dichiarato di vivere con la propria madre con la quale divide le spese correnti della casa.
Dalla documentazione reddituale prodotta emerge quanto segue:
-MOD CU/2021: reddito da lavoro dipendente (per la Mesa Cemento snc) euro 2.585,77 per 57 giornate lavorative con decorrenza dal 1/10/2020; reddito da lavoro dipendente ( della Geco Costruzioni I) euro 5.402,55 per 225 giornate lavorative dal 19/01/2019 al 30/09/2020; oltre euro 1.847,22 erogati da INPS per 23 giorni dal 9/03/2020 al 9/05/2020;
-MOD CU/2022: reddito da lavoro dipendente (per la Roman Group srls) euro 1.114,61 per 38 giornate lavorative con decorrenza dal 24/11/2021; reddito euro 5.918,24 dall'8/05/2021 al 14/11/2021 erogati da INPS;
reddito imponibile da lavoro dipendente (per la Mesa Cemento snc) euro 2.294,47 per 66 giornate lavorative dal 1/10/2020 al 30/04/2021;
Contro CU/2023: reddito imponibile da lavoro dipendente (per la Roman Group srls) euro 13.317,80 per 316 giornate lavorative, dal 24/11/2021 al 23/11/2022, oltre euro 473,28 erogati da INPS.
Dalla relazione del SS ATS n. 42 del 02.09.2024 emerge che il convenuto lavora con contratto a chiamata per IKEA come montatore mobili e che sarebbe in procinto di aprire una partita IVA.
Per quanto riguarda la resistente, la medesima svolge attività lavorativa come estetista presso un centro estetico con partita I.V.A in regime forfettario ed entrate mensili - secondo quanto dalla medesima dichiarato in udienza - pari a circa euro 1.000,00. Nelle more del procedimento la stessa ha cambiato residenza ed ora vive sempre nel quartiere di S. Fruttuoso ma in via Berno n. 63, in una casa condotta in locazione con canone mensile di euro 440,00. All'udienza del 30.01.2024 la ricorrente aveva infatti dichiarato: “Dopo la separazione consensuale del marzo 2023 ho trovato un lavoro e sto cambiando casa. La casa familiare era in affitto il contratto era intestato a mio marito il canone era di euro 550,00 mensili, durante la convivenza coniugale lo pagava mio marito poi ho iniziato a pagarlo io. Io sto ancora vivendo lì poi mi trasferirò a fine febbraio essendo scaduto il contratto;
sto valutando tra due appartamenti, il canone sarà sui 440,00, una delle due abitazioni è sempre nel quartiere di S. Fruttuoso l'altra è a Sampierdarena, probabilmente andrò nella prima.”
Giusto tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, delle relative esigenze del figlio connesse all'età, della circostanza per cui non sono stati allegati particolari cambiamenti rispetto al momento in cui le parti hanno sottoscritto gli accordi separativi del 2023, si conferma la somma ivi prevista, pari ad euro 375,00 mensili quale contributo paterno per il mantenimento del figlio mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra il signor nato a [...] Controparte_1
(Ucraina) il 28/03/1980 e la signora nata in [...] il [...] coniugi per Parte_1 matrimonio contratto in Genova il 15/02/2020;
b) Visto l'art. 5 bis della l. 183/84, DISPONE l'affidamento del figlio minore Persona_2 nato a [...] il [...] al servizio sociale del Comune di GENOVA 6 per la durata di Pt_3 anni due a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Sentenza;
Dispone conseguentemente la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
DISPONE
a) che la residenza abituale del minore sia fissata presso la madre signora nata Parte_1 il 20.02.1992;
b) che il servizio sociale affidatario possa direttamente compiere nell'interesse del minore, i seguenti atti:
1) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
2) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
3) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
4) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
5) individuazione del calendario di frequentazione con il padre, secondo il calendario di cui sopra ovvero variandolo a seconda delle esigenze del minore e mantenimento del servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
c) DICHIARA TENUTO il signor versare entro il giorno dieci di ogni mese, Controparte_1 in favore della signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore, la somma di euro 375,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it);
d) Assegno unico come per legge;
e) COMENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Genova, nella camera di Consiglio del 08.11.2024
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente Sentenza ai SS del ATS n. 46 ed al G.T. SEDE per la vigilanza ex art 337 c.c. con Parte_4 contestuale apertura di fascicolo da assegnarsi al Giudice Relatore della presente sentenza.
I SS invieranno quindi relazioni periodiche semestrali di aggiornamento sul nucleo al GT medesimo.
Stante, infine, la pur debole positività del signor ll'alcool, INVITA il competente CP_1
SER.D. a convocare il predetto nato in [...] il [...] domiciliato CodiceFiscale_7 in via MARSANO n. 3/14 per proseguire i controlli di sangue e urine al fine di verificare eventuali, ulteriori, positività all'alcool ad intervalli non più lunghi di venti giorni ed in date non prevedibili, trasmettendo i relativi esiti al SS ATS n. 46 – che, in caso di positività valuterà una eventuale sospensione delle frequentazioni con il figlio - ed al Giudice Tutelare.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini