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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 410/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Nella seguente composizione dott. Nicola Del Vecchio Presidente
dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Rossana Marcadella Giudice Relatore
dott. Giovanni Sartori Esperto
dott. Andrea Dal Bianco Esperto
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°. 410/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del
9.5.2025 vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
), Parte_4 C.F._4 Parte_5
), ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
), Parte_7 C.F._7 Parte_8
), ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
), Parte_10 C.F._10 Parte_11 ), ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
),
[...] C.F._13 Parte_14
), ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
), Parte_16 C.F._16 Parte_17
), ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
), ),
[...] C.F._19 Parte_20 C.F._20
), con il patrocinio dell'Avv. Franco Parte_21 C.F._21
Portesan, elettivamente domiciliati presso il suo studio.
RICORRENTE
E
), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Controparte_1 C.F._22
Vianello, elettivamente domiciliato presso il suo studio.
RESISTENTE
Oggetto: Azione di nullità del contratto di affitto agrario.
Conclusioni: all'udienza del 9.5.2025 le parti concludevano come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Pt_18
, , , (nel
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
prosieguo, per brevità, solo “i ricorrenti” o “parte ricorrente”), hanno convenuto in giudizio , deducendo: Controparte_1
a) di essere parenti, di vario grado, in linea collaterale di , deceduto Persona_1
vedovo e senza figli in data 24.06.2019;
b) che, con atto pubblico del 19.07.2019 a rogito del Notaio veniva pubblicato Per_2
testamento olografo del de cuius, datato 31.01.2019, con il quale quest'ultimo aveva istituito erede universale il nipote, ; Parte_22 c) che veniva instaurato separato giudizio per l'accertamento della nullità del testamento in morte di , e conseguente accertamento della propria qualità di Persona_1
eredi legittimi, con condanna di al rilascio dei beni oggetto Parte_22
dell'asse ereditario;
d) che la causa veniva definita con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 874/2023, pubblicata l'11.10.2023, la quale dichiarava la nullità del testamento olografo del
31.01.2019, pubblicato dal Notaio in data 17.07.2019 ai nn. Rep. E racc. Per_2
70276/14962 e condannava alla restituzione, nei propri Parte_22
confronti, dei beni immobili relitti dal de cuius;
e) che in seguito alla definizione del giudizio di I grado, si avvedevano come, sempre in data 31.01.2019, avesse sottoscritto con il nipote, Persona_1 CP_1
(figlio di ) un contratto di affittanza agraria,
[...] Parte_22
registrato ad Adria il 6.02.2019, avente ad oggetto i fondi agricoli di sua proprietà, siti a
Fasana, in via Ramalto n. 58, così catastalmente identificati: N.C.T. del Comune di Adria
Fg. 40 particella 807 (Ha 0,01.20); Fg. 19 particella 10 (Ha 1,41.66); Fg. 19 particella 141
(Ha 0,05.25); Fg. 19 particella 42 (Ha 0,46.80); Fg. 19 particella 81 (Ha 0,62.00); Fg. 20 particella 14 (Ha 3,59.00); Fg. 20 particella 155 (Ha 2,09.11); Fg. 20 particella 251 (Ha
0,14.56); Fg. 20 particella 253 (Ha 11,10.03); Fg. 20 particella 258 (Ha 10,02.63), nonché il trasferimento, in favore del conduttore, dei titoli ordinari PAC e il comodato gratuito di tutti i trattori e attrezzi agricoli aziendali;
f) che tale contratto è solo apparentemente riconducibile a , come Persona_1
documentato dalla consulenza grafologica di parte depositata agli atti, la quale conclude inequivocabilmente per la natura apocrifa della sottoscrizione apposta in calce;
g) che, inoltre, il negozio presenta delle irregolarità formali e sostanziali: in particolar modo, esso viene qualificato come “contratto di affitto di fondi rustici in deroga, ai sensi dell'art. 45 l. 203/1982”, e dunque con durata inferiore a quindici anni, tuttavia in assenza della partecipazione e assistenza delle associazioni professionali agricole, prescritta dal medesimo articolo 45 cit.; inoltre, il canone pattuito, pari ad euro 10.000,00= annui, a fronte della cessione di n. 29 titoli ordinari PAC (dal 000009842624 al 000009842652), ciascuno del valore di euro 210,37= e del titolo ordinario PAC numero 000009842653 del valore unitario di euro 98,87, appare vile;
h) di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 d. lgs.
150/2011, con esito negativo.
Per i motivi sopra esposti, i ricorrenti hanno concluso domandando di accertare e dichiarare la nullità del contratto di affitto di fondi rustici in deroga del 31.01.2019, registrato ad Adria il 7 febbraio 2019 Serie 3T n. 235, in quanto la sottoscrizione apparentemente riconducibile a è in realtà apocrifa, e conseguentemente Persona_1
di condannare il resistente al rilascio degli immobili, come sopra descritti, liberi da persone e\o cose, nella piena disponibilità degli odierni ricorrenti. Con conseguente ulteriore condanna del convenuto alla restituzione dei 29 titoli ordinari PAC con numero progressivo dal 000009842624 al 000009842652 del valore unitario di euro 210,37 e del titolo ordinario numero 000009842653 del valore unitario di euro 98,87 nonché dei trattori modello Case Tg. RO30580, modello Carraro tg RO27417 e di tutti gli attrezzi agricoli di proprietà del de cuius. Con vittoria di spese e competenze della presente lite.
* * *
Con comparsa di risposta depositata il 10.06.2024, si è costituito in giudizio CP_1
deducendo:
[...]
a) di essere imprenditore agricolo e di esercitare la propria attività dal 2015, grazie anche agli aiuti del de cuius, che gli aveva concesso in comodato d'uso propri attrezzi agricoli;
b) che a inizio 2019, , consapevole del proprio precario stato di Persona_1
salute, si determinava ad affittare i propri terreni, in modo da poter proseguire nell'attività di semina, nonché nelle altre lavorazioni agricole prodromiche al raccolto;
c) che decideva di concedere in affitto i terreni al nipote, con il Persona_1
quale vi era da anni uno stretto rapporto di collaborazione, cosicché la gestione dell'attività imprenditoriale potesse rimanere all'interno del contesto familiare;
d) che appaiono generiche, oltre che infondate, le eccezioni sulla durata del contratto, nonché sull'ammontare del canone pattuito, posto che, da un lato, la durata minima di tali contratti è stabilita in quindici anni, dall'altro non sono stati offerti parametri su cui misurare la dedotta natura vile del canone;
e) che la firma apposta dal de cuius al contratto di affitto 31.01.2019 è di _1
, come attestato dalla propria consulenza di parte depositata agli atti;
[...]
f) che, in ogni caso, la domanda restitutoria appare illegittima, in quanto volta ad aggirare parte della sentenza del Tribunale di Rovigo, n. 874/2023, nonché la corretta sequenza procedimentale, atteso che il convenuto è anch'esso erede e legittimo possessore dei fondi;
g) in via preliminare, l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la citata sentenza.
Per questi motivi
, il convenuto ha concluso domandando, previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2 c.p.c. - considerata la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa della nullità del testamento olografo di _1
e della relativa qualità di eredi legittimi degli attori- il rigetto delle domande
[...]
proposte nei confronti di perché infondate. Con vittoria di spese Controparte_1
di lite.
* * *
All'esito dell'udienza del 21.06.2024, il Collegio, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 337, comma 2 c.p.c., ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte resistente nel ricorso introduttivo, rinviando all'udienza del 30.10.2024 per la sua assunzione. Assunte le prove testimoniali, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per discussione ex art. 429 c.p.c. innanzi al Collegio all'udienza in data 9.05.2025, in cui, precisate le conclusioni e discussa la causa, veniva data lettura del dispositivo.
§ § §
In rito, va ritenuta la proponibilità della domanda. Posto che, in sede di controversie agrarie, grava sull'attore l'adempimento della condizione di proponibilità del previo tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 150 del
2011, risulta documentalmente dal fascicolo di parte ricorrente il rituale svolgimento del tentativo di conciliazione, svoltosi dinanzi all'AVEPA - sportello unico agricolo interprovinciale di Venezia e Rovigo - sede di Rovigo, essendo stato prodotto in atti il verbale negativo per mancata presentazione della parte chiamata, datato 18.01.2024 (dal quale si evince l'invito riferibile allo specifico contratto oggetto della presente controversia
-PEC del 3.01.2024-). La domanda va pertanto ritenuta proponibile. Nel merito, la domanda proposta dai ricorrenti è infondata.
Parte ricorrente ha fatto valere, quale unico motivo di ricorso, la nullità del contratto di affitto agrario stipulato tra e , in data Persona_1 Controparte_1
31.01.2019, per asserito difetto di volontà, allegando la natura apocrifa della sottoscrizione del de cuius.
Le ulteriori deduzioni di parte ricorrente sulla durata del canone di locazione, nonché sulla natura vile del canone, non solo appaiono generiche e sfornite di qualsivoglia argomentazione - essendosi i ricorrenti, da un lato, limitati ad allegare l'inoperatività della deroga a causa della mancata partecipazione delle organizzazioni sindacali, dall'altro ad affermare la natura vile del canone pattuito, senza tuttavia fornire alcun parametro dal quale evincere detta iniquità-, ma le medesime allegazioni non hanno neppure trovato riscontro nelle conclusioni formulate, nelle quali è stato domandato al Tribunale esclusivamente l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di affitto, per apocrifia della sottoscrizione e conseguente condanna al rilascio dei fondi e restituzione titoli PAC. Tali questioni appaio pertanto irrilevanti ai fini del decidere.
Oggetto della controversia è dunque la autenticità del contratto di affitto, stipulato tra e , in data 31.01.2019, dei fondi rustici di Persona_1 Controparte_1
proprietà del primo, siti a Fasana, in via Ramalto n. 58, così catastalmente identificati:
N.C.T. del Comune di Adria Fg. 40 particella 807 (Ha 0,01.20); Fg. 19 particella 10 (Ha
1,41.66); Fg. 19 particella 141 ( Ha 0,05.25); Fg. 19 particella 42 (Ha 0,46.80); Fg. 19 particella 81 (Ha 0,62.00); Fg. 20 particella 14 (Ha 3,59.00); Fg. 20 particella 155 (Ha
2,09.11); Fg. 20 particella 251 (Ha 0,14.56); Fg. 20 particella 253 (Ha 11,10.03); Fg. 20 particella 258 (Ha 10,02.63), nonché il trasferimento, in favore del conduttore, dei titoli ordinari PAC e il comodato gratuito di tutti i trattori e attrezzi agricoli aziendali.
A fondamento della domanda di nullità del contratto, parte ricorrente ha allegato una perizia grafologica, a firma della dott.ssa , in cui si conclude per la natura apocrifa Per_3
della sottoscrizione, attesa la: “diversa espressione del livello grafomotorio;
diversa costruzione grafo- dinamica delle unità letterali;
diversi valori ritmici e dinamici della sottoscrizione;
diversa fluidità vergativa;
diversa modulazione delle movenze di fondo;
diverse gestualità fuggitive;
diverso rilascio pressorio. Inoltre, nella firma in verifica sono stati oggettivati segni di rallentamento grafico, eseguiti in assenza di naturale e spontanea resa grafica, all'opposto quindi del modus scribendi spontaneo, naturale e automatizzato del defunto (doc. 6 ricorso introduttivo). Inoltre, i ricorrenti hanno inferito la Persona_1
falsità della sottoscrizione altresì dalla circostanza per cui il contratto sia stato sottoscritto dal de cuius lo stesso giorno in cui veniva redatto il testamento olografo, in seguito dichiarato nullo per falsità della firma.
Tale circostanza fattuale appare suggestiva e di per sé non prova che la firma apposta al documento contrattuale non appartenga al de cuius . Persona_1
Il documento negoziale consiste infatti in un dattiloscritto datato 31.01.2019, sottoscritto in calce da entrambe le parti, registrato in data 06.02.2019.
Sul punto, ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese da e Testimone_1
consentano di ritenere raggiunta la prova dell'autenticità della Testimone_2
sottoscrizione apposta dal de cuius al contratto di affitto agrario del 31.01.2019.
, zio dell'odierno resistente, esercitava l'attività di imprenditore Persona_1
agricolo, e risultava proprietario di alcuni immobili, tra cui i fondi agricoli oggetto del contratto di affitto del 31.01.2019 sopra meglio identificati.
Pacifica e non contestata dai ricorrenti è la circostanza per cui, nel corso del 2018, il de cuius si fosse trasferito presso l'abitazione del nipote, , con il Parte_22
quale convivevano i figli e . Controparte_1 _2
Non risulta neppure contestato quanto allegato dal resistente sulle condizioni di salute del de cuius, che lo avrebbero condotto alla morte nell'estate del 2019 (doc. 11 comparsa di costituzione).
Parte resistente ha documentato di svolgere l'attività di imprenditore agricolo a partire dal
2016, e di aver ricevuto in comodato d'uso dallo zio , nel corso del Persona_1
2017, numerosa strumentazione per esercitare detta attività (doc. 7 comparsa di risposta), tra cui aratro, erpice, estirpatore, sarchiatrice, nonché la trattrice agricola (doc. 8 comparsa di risposta).
Da tale complesso di circostanze, appare pertanto verosimile che il de cuius, ormai in età avanzata e consapevole della difficoltà della gestione dell'attività imprenditoriale, si fosse determinato a concedere in affitto i propri terreni al nipote, con il quale coabitava, e che era esperto del settore, gestendo in proprio un'attività agricola. Risalta, inoltre, come tale “affidamento” non sia avvenuto di fatto, ma mediante la stipulazione di un regolare contratto di affitto, atteso che le parti erano evidentemente solite a regolare i propri rapporti per iscritto, attraverso precisi accordi, e di ciò ne sono dimostrazione i contratti di comodato d'uso degli attrezzi agricoli del 2017.
La circostanza ha inoltre trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e , la cui attendibilità non può essere negata per la sola
[...] Testimone_2
sussistenza del vincolo di parentela con il resistente. Le testimonianze sono apparse infatti univoche, sufficientemente specifiche e dettagliate nella ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla stipula del contratto di affitto del 31.01.2019.
In particolare, ha affermato di aver predisposto il contratto, in Testimone_1
seguito firmato da de cuius e da e, interrogata sul punto, ha reso Controparte_1
dichiarazioni tra loro pertinenti, affermando “dopo cena io ho acceso il computer e scritto il contratto di mio pugno. Poi l'ho stampato in duplice copia perché so che l'Agenzia delle Entrate ne chiede una duplice copia ed entrambi hanno sottoscritto entrambe le copie che ho stampato. Ho tenuto io entrambe le copie perché mi sono occupata io della registrazione e poi le ho inserite nella cartellina perché abitavamo tutti insieme (…) Ho trovato una bozza di contratto in internet, lo ho utilizzato e lo ho compilato con i dati. Ho compilato il contratto raccogliendo i dati dalla documentazione che lo stesso zio aveva _1
portato con sé quando era venuto ad abitare da noi.” (cfr. verbale dell'udienza del 30.10.2024).
Tale ricostruzione risulta invero confermata dalla testimonianza di _2
, che ha dichiarato come: “quella sera di fine gennaio 2019 abbiamo cenato in sala e
[...]
dopo cena ricordo che mia mamma si è messa al computer a scrivere il contratto, non ricordo se qualcuno glielo abbia dettato”. Pur se non presente nel preciso momento della sottoscrizione, il teste ricorda che si era discusso in famiglia della possibile conduzione dei terreni dello zio da parte del fratello “queste occasioni di confronto tra noi nipoti e lo zio si sono avute CP_1 _1
spesso, sia nel periodo in cui lui abitava da noi sia precedentemente, perché andavamo spesso a trovarlo considerandolo come un nonno;
all'epoca mio fratello aveva una sua azienda agricola già da CP_1
qualche anno ed era anche comodatario di beni dello zio tra cui anche macchinari per l'uso agricolo;
anche io oggi ho una mia azienda agricola ma l'ho aperta di recente, nel gennaio 2019 non ce l'avevo ma aiutavo comunque mio fratello;
tali incontri avevano ad oggetto consigli sull'attività da svolgere, sui terzisti da scegliere, sui prezzi da applicare, e mio zio ha manifestato spesso la volontà che potessimo essere noi a proseguire l'attività sui suoi terreni” (cfr. verbale dell'udienza del 30.10.2024).
Le risultanze dell'esame testimoniale effettuato consentono di ritenere raggiunta la prova della genuinità della sottoscrizione apposta da , determinando Persona_1
pertanto la superfluità della disposizione di CTU grafologica, domandata dal ricorrente da ultimo con memoria conclusiva del 18.04.2025.
La consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta;
dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana. Difatti, al di fuori delle prove legali, non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, la verifica dell'irripetibilità della forma della scrittura, fondata sulla -pur pregevole- umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di più limitata consistenza.
Ne è riprova il fatto che la consulenza grafologica di parte resistente conclude in senso diametralmente opposto, rispetto a quella attorea, sulla riconducibilità della sottoscrizione alla grafomotricità di , affermandone con certezza la natura Persona_1
autentica.
Di talché, in un simile contesto probatorio, va sicuramente dato rilievo alle risultanze della prova testimoniale, le quali, per specificità, grado di chiarezza e univocità consentono di affermare la validità del contratto di affitto stipulato tra e Persona_1
il 31.01.2019. Controparte_1
Va infatti considerato quanto la teste ha riferito, ossia che, dopo aver Tes_1
predisposto il documento negoziale in duplice copia, lo ha Persona_1 sottoscritto alla sua presenza, mentre il teste , pur non avendo Testimone_2
assistito all'apposizione della sottoscrizione da parte dello zio, ha confermato in toto le circostanze fattuali in cui l'evento si è verificato.
Le dichiarazioni dei testi, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti parentela con il de cuius, sono pienamente attendibili, poiché logiche, coerenti, precise e circostanziate, nonché del tutto concordi tra loro e riscontrate dalla documentazione prodotta.
Le risultanze probatorie documentali e testimoniali sono quindi univocamente significative del fatto che il contratto di affitto tra le parti sia stato stipulato il 31.01.2019,
e che le parti abbiano effettivamente sottoscritto il relativo documento contrattuale.
Così rigettata la domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, nei valori medi per quanto concerne la fase di studio, e di istruttoria e trattazione, nei valori minimi la fase introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente, che liquida in € 5.562,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Così deciso il 09/05/2025.
IL GIUDICE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Marcadella Dott. Nicola Del Vecchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Nella seguente composizione dott. Nicola Del Vecchio Presidente
dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Rossana Marcadella Giudice Relatore
dott. Giovanni Sartori Esperto
dott. Andrea Dal Bianco Esperto
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°. 410/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del
9.5.2025 vertente
TRA
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
), Parte_4 C.F._4 Parte_5
), ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
), Parte_7 C.F._7 Parte_8
), ), C.F._8 Parte_9 C.F._9
), Parte_10 C.F._10 Parte_11 ), ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Pt_13
),
[...] C.F._13 Parte_14
), ), C.F._14 Parte_15 C.F._15
), Parte_16 C.F._16 Parte_17
), ), C.F._17 Parte_18 C.F._18 Pt_19
), ),
[...] C.F._19 Parte_20 C.F._20
), con il patrocinio dell'Avv. Franco Parte_21 C.F._21
Portesan, elettivamente domiciliati presso il suo studio.
RICORRENTE
E
), con il patrocinio dell'Avv. Riccardo Controparte_1 C.F._22
Vianello, elettivamente domiciliato presso il suo studio.
RESISTENTE
Oggetto: Azione di nullità del contratto di affitto agrario.
Conclusioni: all'udienza del 9.5.2025 le parti concludevano come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Pt_15
, , ,
[...] Parte_16 Parte_17 Pt_18
, , , (nel
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
prosieguo, per brevità, solo “i ricorrenti” o “parte ricorrente”), hanno convenuto in giudizio , deducendo: Controparte_1
a) di essere parenti, di vario grado, in linea collaterale di , deceduto Persona_1
vedovo e senza figli in data 24.06.2019;
b) che, con atto pubblico del 19.07.2019 a rogito del Notaio veniva pubblicato Per_2
testamento olografo del de cuius, datato 31.01.2019, con il quale quest'ultimo aveva istituito erede universale il nipote, ; Parte_22 c) che veniva instaurato separato giudizio per l'accertamento della nullità del testamento in morte di , e conseguente accertamento della propria qualità di Persona_1
eredi legittimi, con condanna di al rilascio dei beni oggetto Parte_22
dell'asse ereditario;
d) che la causa veniva definita con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 874/2023, pubblicata l'11.10.2023, la quale dichiarava la nullità del testamento olografo del
31.01.2019, pubblicato dal Notaio in data 17.07.2019 ai nn. Rep. E racc. Per_2
70276/14962 e condannava alla restituzione, nei propri Parte_22
confronti, dei beni immobili relitti dal de cuius;
e) che in seguito alla definizione del giudizio di I grado, si avvedevano come, sempre in data 31.01.2019, avesse sottoscritto con il nipote, Persona_1 CP_1
(figlio di ) un contratto di affittanza agraria,
[...] Parte_22
registrato ad Adria il 6.02.2019, avente ad oggetto i fondi agricoli di sua proprietà, siti a
Fasana, in via Ramalto n. 58, così catastalmente identificati: N.C.T. del Comune di Adria
Fg. 40 particella 807 (Ha 0,01.20); Fg. 19 particella 10 (Ha 1,41.66); Fg. 19 particella 141
(Ha 0,05.25); Fg. 19 particella 42 (Ha 0,46.80); Fg. 19 particella 81 (Ha 0,62.00); Fg. 20 particella 14 (Ha 3,59.00); Fg. 20 particella 155 (Ha 2,09.11); Fg. 20 particella 251 (Ha
0,14.56); Fg. 20 particella 253 (Ha 11,10.03); Fg. 20 particella 258 (Ha 10,02.63), nonché il trasferimento, in favore del conduttore, dei titoli ordinari PAC e il comodato gratuito di tutti i trattori e attrezzi agricoli aziendali;
f) che tale contratto è solo apparentemente riconducibile a , come Persona_1
documentato dalla consulenza grafologica di parte depositata agli atti, la quale conclude inequivocabilmente per la natura apocrifa della sottoscrizione apposta in calce;
g) che, inoltre, il negozio presenta delle irregolarità formali e sostanziali: in particolar modo, esso viene qualificato come “contratto di affitto di fondi rustici in deroga, ai sensi dell'art. 45 l. 203/1982”, e dunque con durata inferiore a quindici anni, tuttavia in assenza della partecipazione e assistenza delle associazioni professionali agricole, prescritta dal medesimo articolo 45 cit.; inoltre, il canone pattuito, pari ad euro 10.000,00= annui, a fronte della cessione di n. 29 titoli ordinari PAC (dal 000009842624 al 000009842652), ciascuno del valore di euro 210,37= e del titolo ordinario PAC numero 000009842653 del valore unitario di euro 98,87, appare vile;
h) di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 d. lgs.
150/2011, con esito negativo.
Per i motivi sopra esposti, i ricorrenti hanno concluso domandando di accertare e dichiarare la nullità del contratto di affitto di fondi rustici in deroga del 31.01.2019, registrato ad Adria il 7 febbraio 2019 Serie 3T n. 235, in quanto la sottoscrizione apparentemente riconducibile a è in realtà apocrifa, e conseguentemente Persona_1
di condannare il resistente al rilascio degli immobili, come sopra descritti, liberi da persone e\o cose, nella piena disponibilità degli odierni ricorrenti. Con conseguente ulteriore condanna del convenuto alla restituzione dei 29 titoli ordinari PAC con numero progressivo dal 000009842624 al 000009842652 del valore unitario di euro 210,37 e del titolo ordinario numero 000009842653 del valore unitario di euro 98,87 nonché dei trattori modello Case Tg. RO30580, modello Carraro tg RO27417 e di tutti gli attrezzi agricoli di proprietà del de cuius. Con vittoria di spese e competenze della presente lite.
* * *
Con comparsa di risposta depositata il 10.06.2024, si è costituito in giudizio CP_1
deducendo:
[...]
a) di essere imprenditore agricolo e di esercitare la propria attività dal 2015, grazie anche agli aiuti del de cuius, che gli aveva concesso in comodato d'uso propri attrezzi agricoli;
b) che a inizio 2019, , consapevole del proprio precario stato di Persona_1
salute, si determinava ad affittare i propri terreni, in modo da poter proseguire nell'attività di semina, nonché nelle altre lavorazioni agricole prodromiche al raccolto;
c) che decideva di concedere in affitto i terreni al nipote, con il Persona_1
quale vi era da anni uno stretto rapporto di collaborazione, cosicché la gestione dell'attività imprenditoriale potesse rimanere all'interno del contesto familiare;
d) che appaiono generiche, oltre che infondate, le eccezioni sulla durata del contratto, nonché sull'ammontare del canone pattuito, posto che, da un lato, la durata minima di tali contratti è stabilita in quindici anni, dall'altro non sono stati offerti parametri su cui misurare la dedotta natura vile del canone;
e) che la firma apposta dal de cuius al contratto di affitto 31.01.2019 è di _1
, come attestato dalla propria consulenza di parte depositata agli atti;
[...]
f) che, in ogni caso, la domanda restitutoria appare illegittima, in quanto volta ad aggirare parte della sentenza del Tribunale di Rovigo, n. 874/2023, nonché la corretta sequenza procedimentale, atteso che il convenuto è anch'esso erede e legittimo possessore dei fondi;
g) in via preliminare, l'opportunità di procedere alla sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello avverso la citata sentenza.
Per questi motivi
, il convenuto ha concluso domandando, previa sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2 c.p.c. - considerata la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa della nullità del testamento olografo di _1
e della relativa qualità di eredi legittimi degli attori- il rigetto delle domande
[...]
proposte nei confronti di perché infondate. Con vittoria di spese Controparte_1
di lite.
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All'esito dell'udienza del 21.06.2024, il Collegio, rigettata l'istanza di sospensione ex art. 337, comma 2 c.p.c., ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte resistente nel ricorso introduttivo, rinviando all'udienza del 30.10.2024 per la sua assunzione. Assunte le prove testimoniali, ritenuta la causa matura per la decisione, essa veniva rinviata per discussione ex art. 429 c.p.c. innanzi al Collegio all'udienza in data 9.05.2025, in cui, precisate le conclusioni e discussa la causa, veniva data lettura del dispositivo.
§ § §
In rito, va ritenuta la proponibilità della domanda. Posto che, in sede di controversie agrarie, grava sull'attore l'adempimento della condizione di proponibilità del previo tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 150 del
2011, risulta documentalmente dal fascicolo di parte ricorrente il rituale svolgimento del tentativo di conciliazione, svoltosi dinanzi all'AVEPA - sportello unico agricolo interprovinciale di Venezia e Rovigo - sede di Rovigo, essendo stato prodotto in atti il verbale negativo per mancata presentazione della parte chiamata, datato 18.01.2024 (dal quale si evince l'invito riferibile allo specifico contratto oggetto della presente controversia
-PEC del 3.01.2024-). La domanda va pertanto ritenuta proponibile. Nel merito, la domanda proposta dai ricorrenti è infondata.
Parte ricorrente ha fatto valere, quale unico motivo di ricorso, la nullità del contratto di affitto agrario stipulato tra e , in data Persona_1 Controparte_1
31.01.2019, per asserito difetto di volontà, allegando la natura apocrifa della sottoscrizione del de cuius.
Le ulteriori deduzioni di parte ricorrente sulla durata del canone di locazione, nonché sulla natura vile del canone, non solo appaiono generiche e sfornite di qualsivoglia argomentazione - essendosi i ricorrenti, da un lato, limitati ad allegare l'inoperatività della deroga a causa della mancata partecipazione delle organizzazioni sindacali, dall'altro ad affermare la natura vile del canone pattuito, senza tuttavia fornire alcun parametro dal quale evincere detta iniquità-, ma le medesime allegazioni non hanno neppure trovato riscontro nelle conclusioni formulate, nelle quali è stato domandato al Tribunale esclusivamente l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di affitto, per apocrifia della sottoscrizione e conseguente condanna al rilascio dei fondi e restituzione titoli PAC. Tali questioni appaio pertanto irrilevanti ai fini del decidere.
Oggetto della controversia è dunque la autenticità del contratto di affitto, stipulato tra e , in data 31.01.2019, dei fondi rustici di Persona_1 Controparte_1
proprietà del primo, siti a Fasana, in via Ramalto n. 58, così catastalmente identificati:
N.C.T. del Comune di Adria Fg. 40 particella 807 (Ha 0,01.20); Fg. 19 particella 10 (Ha
1,41.66); Fg. 19 particella 141 ( Ha 0,05.25); Fg. 19 particella 42 (Ha 0,46.80); Fg. 19 particella 81 (Ha 0,62.00); Fg. 20 particella 14 (Ha 3,59.00); Fg. 20 particella 155 (Ha
2,09.11); Fg. 20 particella 251 (Ha 0,14.56); Fg. 20 particella 253 (Ha 11,10.03); Fg. 20 particella 258 (Ha 10,02.63), nonché il trasferimento, in favore del conduttore, dei titoli ordinari PAC e il comodato gratuito di tutti i trattori e attrezzi agricoli aziendali.
A fondamento della domanda di nullità del contratto, parte ricorrente ha allegato una perizia grafologica, a firma della dott.ssa , in cui si conclude per la natura apocrifa Per_3
della sottoscrizione, attesa la: “diversa espressione del livello grafomotorio;
diversa costruzione grafo- dinamica delle unità letterali;
diversi valori ritmici e dinamici della sottoscrizione;
diversa fluidità vergativa;
diversa modulazione delle movenze di fondo;
diverse gestualità fuggitive;
diverso rilascio pressorio. Inoltre, nella firma in verifica sono stati oggettivati segni di rallentamento grafico, eseguiti in assenza di naturale e spontanea resa grafica, all'opposto quindi del modus scribendi spontaneo, naturale e automatizzato del defunto (doc. 6 ricorso introduttivo). Inoltre, i ricorrenti hanno inferito la Persona_1
falsità della sottoscrizione altresì dalla circostanza per cui il contratto sia stato sottoscritto dal de cuius lo stesso giorno in cui veniva redatto il testamento olografo, in seguito dichiarato nullo per falsità della firma.
Tale circostanza fattuale appare suggestiva e di per sé non prova che la firma apposta al documento contrattuale non appartenga al de cuius . Persona_1
Il documento negoziale consiste infatti in un dattiloscritto datato 31.01.2019, sottoscritto in calce da entrambe le parti, registrato in data 06.02.2019.
Sul punto, ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese da e Testimone_1
consentano di ritenere raggiunta la prova dell'autenticità della Testimone_2
sottoscrizione apposta dal de cuius al contratto di affitto agrario del 31.01.2019.
, zio dell'odierno resistente, esercitava l'attività di imprenditore Persona_1
agricolo, e risultava proprietario di alcuni immobili, tra cui i fondi agricoli oggetto del contratto di affitto del 31.01.2019 sopra meglio identificati.
Pacifica e non contestata dai ricorrenti è la circostanza per cui, nel corso del 2018, il de cuius si fosse trasferito presso l'abitazione del nipote, , con il Parte_22
quale convivevano i figli e . Controparte_1 _2
Non risulta neppure contestato quanto allegato dal resistente sulle condizioni di salute del de cuius, che lo avrebbero condotto alla morte nell'estate del 2019 (doc. 11 comparsa di costituzione).
Parte resistente ha documentato di svolgere l'attività di imprenditore agricolo a partire dal
2016, e di aver ricevuto in comodato d'uso dallo zio , nel corso del Persona_1
2017, numerosa strumentazione per esercitare detta attività (doc. 7 comparsa di risposta), tra cui aratro, erpice, estirpatore, sarchiatrice, nonché la trattrice agricola (doc. 8 comparsa di risposta).
Da tale complesso di circostanze, appare pertanto verosimile che il de cuius, ormai in età avanzata e consapevole della difficoltà della gestione dell'attività imprenditoriale, si fosse determinato a concedere in affitto i propri terreni al nipote, con il quale coabitava, e che era esperto del settore, gestendo in proprio un'attività agricola. Risalta, inoltre, come tale “affidamento” non sia avvenuto di fatto, ma mediante la stipulazione di un regolare contratto di affitto, atteso che le parti erano evidentemente solite a regolare i propri rapporti per iscritto, attraverso precisi accordi, e di ciò ne sono dimostrazione i contratti di comodato d'uso degli attrezzi agricoli del 2017.
La circostanza ha inoltre trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e , la cui attendibilità non può essere negata per la sola
[...] Testimone_2
sussistenza del vincolo di parentela con il resistente. Le testimonianze sono apparse infatti univoche, sufficientemente specifiche e dettagliate nella ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla stipula del contratto di affitto del 31.01.2019.
In particolare, ha affermato di aver predisposto il contratto, in Testimone_1
seguito firmato da de cuius e da e, interrogata sul punto, ha reso Controparte_1
dichiarazioni tra loro pertinenti, affermando “dopo cena io ho acceso il computer e scritto il contratto di mio pugno. Poi l'ho stampato in duplice copia perché so che l'Agenzia delle Entrate ne chiede una duplice copia ed entrambi hanno sottoscritto entrambe le copie che ho stampato. Ho tenuto io entrambe le copie perché mi sono occupata io della registrazione e poi le ho inserite nella cartellina perché abitavamo tutti insieme (…) Ho trovato una bozza di contratto in internet, lo ho utilizzato e lo ho compilato con i dati. Ho compilato il contratto raccogliendo i dati dalla documentazione che lo stesso zio aveva _1
portato con sé quando era venuto ad abitare da noi.” (cfr. verbale dell'udienza del 30.10.2024).
Tale ricostruzione risulta invero confermata dalla testimonianza di _2
, che ha dichiarato come: “quella sera di fine gennaio 2019 abbiamo cenato in sala e
[...]
dopo cena ricordo che mia mamma si è messa al computer a scrivere il contratto, non ricordo se qualcuno glielo abbia dettato”. Pur se non presente nel preciso momento della sottoscrizione, il teste ricorda che si era discusso in famiglia della possibile conduzione dei terreni dello zio da parte del fratello “queste occasioni di confronto tra noi nipoti e lo zio si sono avute CP_1 _1
spesso, sia nel periodo in cui lui abitava da noi sia precedentemente, perché andavamo spesso a trovarlo considerandolo come un nonno;
all'epoca mio fratello aveva una sua azienda agricola già da CP_1
qualche anno ed era anche comodatario di beni dello zio tra cui anche macchinari per l'uso agricolo;
anche io oggi ho una mia azienda agricola ma l'ho aperta di recente, nel gennaio 2019 non ce l'avevo ma aiutavo comunque mio fratello;
tali incontri avevano ad oggetto consigli sull'attività da svolgere, sui terzisti da scegliere, sui prezzi da applicare, e mio zio ha manifestato spesso la volontà che potessimo essere noi a proseguire l'attività sui suoi terreni” (cfr. verbale dell'udienza del 30.10.2024).
Le risultanze dell'esame testimoniale effettuato consentono di ritenere raggiunta la prova della genuinità della sottoscrizione apposta da , determinando Persona_1
pertanto la superfluità della disposizione di CTU grafologica, domandata dal ricorrente da ultimo con memoria conclusiva del 18.04.2025.
La consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta;
dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana. Difatti, al di fuori delle prove legali, non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, la verifica dell'irripetibilità della forma della scrittura, fondata sulla -pur pregevole- umana valutazione recata da una consulenza grafologica, inevitabilmente affidata ad elementi (pressioni, curve, lunghezze, altezze) allo stato non matematicamente ponderabili, assume, oggettivamente, un rilievo probatorio di più limitata consistenza.
Ne è riprova il fatto che la consulenza grafologica di parte resistente conclude in senso diametralmente opposto, rispetto a quella attorea, sulla riconducibilità della sottoscrizione alla grafomotricità di , affermandone con certezza la natura Persona_1
autentica.
Di talché, in un simile contesto probatorio, va sicuramente dato rilievo alle risultanze della prova testimoniale, le quali, per specificità, grado di chiarezza e univocità consentono di affermare la validità del contratto di affitto stipulato tra e Persona_1
il 31.01.2019. Controparte_1
Va infatti considerato quanto la teste ha riferito, ossia che, dopo aver Tes_1
predisposto il documento negoziale in duplice copia, lo ha Persona_1 sottoscritto alla sua presenza, mentre il teste , pur non avendo Testimone_2
assistito all'apposizione della sottoscrizione da parte dello zio, ha confermato in toto le circostanze fattuali in cui l'evento si è verificato.
Le dichiarazioni dei testi, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti parentela con il de cuius, sono pienamente attendibili, poiché logiche, coerenti, precise e circostanziate, nonché del tutto concordi tra loro e riscontrate dalla documentazione prodotta.
Le risultanze probatorie documentali e testimoniali sono quindi univocamente significative del fatto che il contratto di affitto tra le parti sia stato stipulato il 31.01.2019,
e che le parti abbiano effettivamente sottoscritto il relativo documento contrattuale.
Così rigettata la domanda, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue, liquidazione operata in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 e dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, nei valori medi per quanto concerne la fase di studio, e di istruttoria e trattazione, nei valori minimi la fase introduttiva e decisionale, in ragione dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del resistente, che liquida in € 5.562,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo.
Così deciso il 09/05/2025.
IL GIUDICE Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Marcadella Dott. Nicola Del Vecchio