Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 912/2022 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo, C.F. Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda sita in Palazzo Tibi II Tronco S. Parte Anna, sede legale dell' , tel./fax 0964/399652, pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...], CF ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di specifico mandato conferito in atto separato a norma dell'art. 83, secondo comma, del cod. proc. civ., dall'avv. Carmela Fonti (C.F. ) e, in via congiunta e/o disgiunta, dall'avv. Antonio Pelle, C.F._3 entrambi del Foro di OC (c.f. – p.e.c. C.F._4
tel. 096421909 e fax 0964390122), elettivamente Email_3 domiciliati, ai fini del presente atto, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Costantino in via dei Bianchi 3, fax 0964/29394, pec Parte_1
Email_4 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 9/06/2018, il dott. introduceva il Controparte_1 giudizio di merito a seguito all'accoglimento del giudizio cautelare n. RG. 2675/2017, al fine di ottenere l'annullamento della disposizione di servizio n. 71 del 3 ottobre 2017 e la conseguente reintegra nelle funzioni in proroga quale Responsabile della Struttura Semplice PP.EE.TT. SUEM 118 del SUEM 118- con richiesta risarcitoria. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Confermare il provvedimento Cron 5619/2018 del 12/4/2018, non reclamato, emesso in accoglimento delle istanze cautelari;
2) annullare il provvedimento impugnato portante la disposizione di servizio n 71 del 3 ottobre 2017 del
e conseguente reintegra nelle funzioni in proroga;
3) Parte_2 condannare l , in persona del legale rappresentante: a) al pagamento Parte_1 delle spettanze dovute al dr. , sulla scorta della liquidazione già effettuata Controparte_1 dalla sentenza del Tribunale di OC n 796/2017 coperta dal giudicato, come indicato a
pag.42 e seguenti, dal mese di ottobre 2016 al mese di settembre 2017 compreso;
b) al risarcimento dei danni scaturenti dal comportamento pesantemente vessatorio della Dirigenza dell' nei confronti del ricorrente dr Parte_1 Controparte_1 dall'anno 2011 ad oggi, seguendo: - per quanto attiene al danno materiale, le indicazioni da pag 42 e seguenti;
- per quanto attiene al danno non patrimoniale liquidare le somme ex art 1226 cc, tenendo nel debito conto tutti gli aspetti, pesantemente vessatori, del caso concreto, e delle conseguenze negative gravi così psichiche come fisiche, in applicazione del principio di equità giudiziale. 4) Con vittoria di spese e competenze”. Esponeva di aver introdotto un giudizio cautelare ante causam al fine di ottenere declaratoria di annullamento della disposizione di servizio n. 71 del 3 ottobre 2017 e la conseguente reintegra nelle funzioni in proroga quale Responsabile della Struttura Semplice
del - con richiesta risarcitoria del danno patrimoniale e non Controparte_2 CP_2 patrimoniale, nascente da comportamento da o in quello che sarà meglio CP_3 ravvisato. Il menzionato provvedimento, emesso dal Direttore Sanitario, Dott. Per_1
e dal Direttore del Dipartimento, Emergenza dell'
[...] CP_4 Controparte_5
, aveva illegittimamente disposto il trasferimento, con decorrenza dal
[...] giorno 4 ottobre 2017, del dott. dal di OC all'UO SAR Controparte_1 CP_2 dell'Ospedale Spoke di OC. All'esito del giudizio cautelare, con ordinanza n. 5619/2018 del 12.04.2018, il Tribunale di OC aveva accolto il ricorso e, per l'effetto, aveva sospeso l'efficacia della disposizione di servizio n. 71 del 3/10/2017, condannando l , alla rifusione delle Parte_1 spese di lite. La vicenda poteva essere ricostruita come appresso. Nell'anno 2009 il ricorrente aveva partecipato ad una procedura concorsuale interna finalizzata a ricoprire l'incarico, di durata triennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o un periodo più breve, di Responsabile della struttura semplice Controparte_2
, afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza ed Accettazione.
[...] All'esito di tale procedura, risultato vincitore, aveva stipulato, in data 06.10.2009, contratto individuale di lavoro, con l'Asp di competenza che, decorso il triennio, avrebbe dovuto determinarsi nel senso del rinnovo dell'incarico o della cessazione e del successivo reinserimento nella struttura di provenienza. Il ricorrente aveva ottenuto valutazione positiva sul proprio operato ed era stato attivato Part l'iter per il rinnovo che, però, non si era concluso per via della condotta negligente dell' che già il 06.10.2012 aveva, invece, proceduto a rinnovarlo nei confronti di altri due sanitari valutati contestualmente al ricorrente. Nonostante il mancato rinnovo del contratto, il Dott, aveva continuato a CP_1 prestare la propria opera con le stesse modalità previste dall'accordo scaduto. Con DCA n. 57 del 29/03/2017, la Regione Calabria aveva approvato e adottato l'atto aziendale che disciplinava la riorganizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie, con allegata dotazione organica. In data 31.07.2017, con l'ordine di servizio n. 58, il Direttore generale dell'Azienda, Dott. aveva disposto che: “… con l'entrata in vigore dell'atto aziendale Controparte_6 sono revocati gli incarichi dirigenziali relativi a strutture organizzative complesse e semplici dell'azienda, nonché a posizioni organizzative e di coordinamento preesistenti e non più previste nell'Atto aziendale. Tutti gli incarichi che si ripropongono nel nuovo atto in livelli organizzativi identici o comunque omologhi si intendono prorogati quale mero espletamento delle relative funzioni, fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e del comparto in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate allo scopo”. Il 03.10.2017 veniva pubblicata sul sito istituzionale dell'azienda la contestata disposizione di servizio n. 71, con cui veniva disposto “il trasferimento, con decorrenza da giorno 4 ottobre 2017, del dott. dal di OC all'UO SAR Controparte_1 CP_2 3
dell'Ospedale Spoke di OC”. Tale provvedimentonon veniva notificato al ricorrente che ne aveva casualmente conoscenza solo attraverso la lettura sul sito aziendale, costituiva, di fatto, la rimozione dall'incarico ricoperto per lungo tempo rispetto al quale vi erano, invece, tutti i presupposti per procedere al rinnovo. Dato il rifiuto degli organi aziendali di determinarsi diversamente, il ricorrente era costretto ad adire l'autorità giudiziaria. Già in sede cautelare, esitata nell'accoglimento, il ricorrente aveva lamentato vizi da cui era affetto l'atto: incompetenza scaturente dalla violazione e falsa applicazione delle norme contenute nell'art. 3 D. Lgs 502/92 e nell' Atto aziendale dell'Azienda Sanitaria di Reggio Calabria approvato con DCA Regione Calabria n. 57 del 29 marzo 2017 pubblicata sul BUR n.33 del giorno 11 aprile 2017; carenza di motivazione ex art. 3 legge n. 241/90, poiché il ricorrente non faceva parte dell'organico del SAR cui era stato invece destinato;
3. carenza di istruttoria;
palese contraddittorietà con quanto riportato nell'ordine di servizio n 58/2017;.conflitto d'interessi e violazione del principio d'imparzialità dell'azione amministrativa. Tali vizi, erano già stati vagliati dal giudice del lavoro nella fase cautelare del giudizio ed erano ben fotografati nell'ordinanza che sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato. Nel dettaglio, lamentava che il provvedimento impugnato e già sospeso era sorretto da ragioni di natura personale e campanilistica che, negli anni, si erano esplicitate nei suoi confronti attraverso una serie di condotte reiterate in suo danno e finalizzate ad annientare la sua immagine personale e professionale, di tale gravità da integrare la fattispecie di mobbing. A causa di tali illegittimi contegni, assunti dal collega e da alcuni Per_1 rappresentanti sindacali della sigla UIL. era stato addirittura coinvolto in un procedimento penale, all'esito del quale era stato assolto. Costituitasi, l , eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario, poiché la domanda aveva ad oggetto una pronuncia inerente ad un rapporto dirigenziale, di carattere fiduciario, in merito ad una posizione lavorativa non più prevista dall'organigramma. L'incarico del non poteva essere prorogato perché già scaduto, CP_1 né vi era prova della prosecuzione dell'attività dedotta dal ricorrente. Di conseguenza, erano infondate le richieste di risarcimento del danno per le presunte condotte illegittime perpetrate dall'azienda e dai suoi componenti a carico del . CP_1 Chiedeva, in via principale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;
in via gradata, nel merito, rigettare la domanda in quanto sfornita di prova e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 536/2022, pubblicata il 14.06.2022 il Tribunale di OC così statuiva:
“Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accertata l'illegittimità della disposizione di servizio n. 71 del 3 ottobre 2017, dispone la reintegra del ricorrente nelle funzioni in proroga quale Responsabile della , fino Controparte_7 all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste per il conferimento dei nuovi incarichi;
Accoglie la domanda avente ad oggetto la liquidazione delle differenze retributive dal mese di ottobre 2016 al mese di settembre 2017, sulla scorta della liquidazione già effettuata dalla sentenza del Tribunale di OC n. 796/2017, passata in giudicato, e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., a Parte_1 corrispondere, in favore del ricorrente, la somma € 5.779,56, a titolo di retribuzione minima contrattuale e la somma di € 2.825,62, a titolo di indennità di posizione variabile;
Rigetta ogni altra domanda proposta;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti”. Preliminarmente il giudice affrontava l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. nel rispetto della regola del c.d. “petitum sostanziale” a norma della 4
quale se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Viceversa, se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo lesivo del diritto stesso, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Poiché oggetto della pretesa attorea era la censura del trasferimento disposto con un atto del datore di lavoro, previo accertamento del diritto a mantenere la propria posizione lavorativa, nonché del diritto al risarcimento del danno e alla liquidazione di differenze retributive, si trattava di controversia inerente ad un diritto soggettivo reclamato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro. L'incarico del risaliva già all'anno 2009 ed era suscettibile di proroga decorso CP_1 il triennio iniziale. L'iter per il rinnovo aveva avuto inizio, a seguito di valutazione positiva effettuata dagli organi competenti e non si era, però, concluso a causa dell'inerzia del datore di lavoro. Pur non rivestendo più a qualifica formale di Responsabile di CP_7 [...]
, il aveva sostanzialmente esercitato le funzioni ad essa Controparte_7 CP_1 corrispondenti e, tra l'altro, la sua posizione emergeva chiaramente da tutti gli atti aziendali che lo individuavano come responsabile e che non erano stati oggetto di contestazione in giudizio. In particolare, tale circostanza emergeva dalla nota recante prot. n. 226 del 07.07.2015, in risposta alla nota prot. n. 46389, dalla quale era possibile evincere anche la conferma della previsione, all'interno dell'atto organizzativo aziendale, della CP_7
Semplice presieduta dal 2009 dal ricorrente. In ragione di tale circostanza, il trasferimento, nel 2017, alla presunta unità operativa di provenienza (l'U.O. SAR dell'ospedale Spoke di OC) alla quale, tuttavia, non apparteneva più già dall'anno 2009, non era improntata ad esigenze organizzative di pubblico interesse. Infatti, “è stato documentalmente provato che la posizione in parola non Parte è stata soppressa, ma che la è prevista dall'atto aziendale dell' Ne discende CP_2 che il provvedimento del 3/10/2017, ponendo a fondamento del trasferimento le dedotte ragioni di opportunità che imporrebbero il rientro del ricorrente presso l'unità di appartenenza, partono dall'errato assunto dell'appartenenza del ricorrente alla predetta Unità operativa, circostanza documentalmente smentita, emergendo dagli atti che il ricorrente non faceva più parte di tale unità operativa, dal momento in cui ha assunto l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice EE. 118”. Parte_3 Il Tribunale affermava, dunque, essere illegittimo il provvedimento aziendale n. 71 del 3/10/2017, impugnato e, per l'effetto, disponeva la reintegra del ricorrente nel ruolo e nelle funzioni fino all'espletamento della procedura di conferimento disposta dal provvedimento n. 58 del 2017. Di conseguenza, doveva trovare accoglimento anche la domanda di corresponsione delle differenze retributive, limitatamente a quelle maturate e non riscosse successivamente alla mensilità di settembre 2016. Il periodo antecedente, infatti, era stato già liquidato nella sentenza n. 796/2017, emessa dal medesimo Tribunale in altro procedimento e coperta da giudicato. Tali somme venivano quantificate in € 5.779,56, a titolo di retribuzione minima contrattuale e € 2.825,62 a titolo di indennità posizione variabile. In merito alla richiesta di risarcimento del danno asseritamente subìto dal a CP_1 causa della condotta del datore di lavoro, qualificato come mobbing o, nella sua fattispecie meno lesiva, di straining, il Tribunale, richiamando il disposto dell'art 2089 c.c. riteneva la doglianza non adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio, né con riguardo al profilo oggettivo della condotta, né con riguardo al danno alla sfera psicofisica e relazionale del ricorrente. 5
Per queste ragioni, la domanda risarcitoria veniva rigettata. Le spese di lite venivano interamente compensate tra le parti.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne Parte_1 invocava la riforma. Preliminarmente, affermava che il Tribunale aveva erroneamente affermato la giurisdizione dell'A.G.O., posto che il ricorrente aveva richiesto l'annullamento della disposizione di servizio n. 71 del giorno 03.10.2017 del Direttore Sanitario aziendale, con conseguente reinserimento nelle funzioni in proroga. Il Tribunale, pur avendo chiaramente espresso, in motivazione, il principio in base al quale al G.O. non competeva l'annullamento dell'atto amministrativo presuntivamente illegittimo, si era poi contraddetto negli esisti finali della decisione. Con il secondo motivo, censurava la sentenza nella parte in cui aveva qualificato l'atto impugnato come illegittimo e viziato da incompetenza. Invero, l'atto organizzativo aziendale contestato che, a norma degli art. 3, c. 1 – bis, 15 – bis, 15 – ter D.lsg. n. 502/1992, costituiva il presupposto imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione al dirigente del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva;
era stato emanato dal direttore sanitario, soggetto che, secondo la disciplina generale sulla dirigenza, era e, stante l'assenza, nell'organigramma aziendale, della struttura semplice precedentemente diretta dal , CP_1 questi non poteva vantare alcuna pretesa poiché nessuno svolgimento di fatto avrebbe potuto porre in essere il ricorrente su una struttura non prevista in base all'incarico cessato, né per l'intero periodo richiesto. In tale ambito assumeva portata decisiva la disciplina degli incarichi dirigenziali dettata dall'art. 19 D. Lgs. n. 29/93, applicabile al caso di specie in virtù del generale richiamo contenuto nell'art. 3 bis del D. Lgs. n. 502/92, in ragione della quale, gli incarichi in discorso, seppure assoggettati al principio contrattualistico, non potevano ritenersi del tutto cumulabili al rapporto di lavoro privatistico. Sotto tale profilo, assumeva peculiare rilevanza proprio il particolare atteggiarsi della previsione contenuta nell'art. 2103 c.c. con riguardo all'esercizio della c.d. “mobilità territoriale” per ragioni organizzative che costituiva la fattispecie autorizzatoria che autorizza il trasferimento ex art. 2013 c.c. Censurava, ancora, la sentenza con riguardo all'inquadramento della posizione giuridica del ricorrente, erroneamente ricondotta nell'alveo del diritto soggettivo. Il Tribunale aveva riconosciuto le somme a titolo di differenze retributive maturate e non percepite, ponendo a fondamento dalla propria decisione il contratto di lavoro di diritto privato stipulato tra l'Asl e il nell'anno 2009, già scaduto dal 2012 e non prorogato CP_1 Part a causa della condotta presuntivamente inefficiente dell' L'ente, nel non prorogare e/o rinnovare il contratto , aveva esercitato una sua CP_1 legittima prerogativa di riorganizzazione gestionale, nell'ambito della quale rientrava senza dubbio l'istituzione della posizione dirigenziale. Il risultava titolare non già di un CP_1 diritto soggettivo (configurabile nel caso di cessazione anticipata dell'incarico) ma di un interesse legittimo di diritto privato al conferimento del nuovo incarico correlato all'obbligo dell'amministrazione di agire secondo i princìpi sanciti dalla legge e dall'art. 97 Cost. la cui eventuale lesione non legittimava la domanda di attribuzione dell'incarico ma solo quella di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti.
Nondimeno, l'attività dirigenziale a tempo determinato nel settore sanitario, si qualificava per alcune peculiarità: in particolare, l'art. 62 del CCNL del 5 dicembre 1996, come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997, che modificava parzialmente l'art. 16 del CCNL 5 agosto 1997, che disciplinava le assunzioni a tempo determinato, prevedeva, al c. 5, che
“i casi previsti dall'art. 16 disciplinato dal CCNL 5 agosto 1997 in cui le aziende per l'area 6
medico veterinaria possono ricorrere ad assunzioni a tempo determinato sono integrati da quello indicato nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 septies, comma 1”. La disposizione contrattuale alla quale la clausola rinviava, nel fissare i principi a cui le aziende dovevano attenersi con riguardo al trattamento giuridico ed economico, disponeva, al c. 4, che “il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale ovvero anche prima di tale data con il rientro in servizio del Dirigente sostituito. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.” I successivi commi da 7 a 9 dettavano invece la disciplina della proroga e del rinnovo dell'incarico, fissandone le condizioni e sanzionando con la nullità le “assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto”. Così delineato il quadro normativo di riferimento, emergeva con evidenza “che non può essere in alcun modo confuso il termine apposto all'incarico conferito al dirigente medico legato all'azienda sanitaria da contratto a tempo indeterminato, con il termine finale del contratto del dirigente assunto a tempo determinato, perché nel primo caso lo spirare del termine comporta la cessazione dell'incarico ma non del rapporto, mentre nel secondo è lo stesso rapporto che si risolve automaticamente alla scadenza (negli stessi termini quanto alla dirigenza non medica del S.S.N. Cass. n. 20840/2019) ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla rinnovazione, che, seppure consentita nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL, rientra comunque nella facoltà dell'amministrazione, tenuta a valutare la persistenza delle condizioni che legittimano il ricorso alla tipologia contrattuale. Con l'ultimo motivo contestava l'erronea valutazione della documentazione versata in atti e degli istituti contrattuali. Il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'identità funzionale delle strutture prese a riferimento al fine di verificare la legittimità del provvedimento adottato e della disposta reintegra giudiziale e conseguente condanna della azienda. A seguito dell'emanazione dell'atto aziendale n. 133/2017 era stata ridisegnata la geografia aziendale ed era stata prevista una sola struttura semplice SSD, che però non afferiva al Dipartimento, ma alla struttura complessa denominata e, tra l'altro, non vi CP_2 era neppure identità funzionale tra le strutture preesistenti e quelle risultanti dalla riorganizzazione avvenuta nel 2017. Ed ancora, dal provvedimento emesso dal Tribunale, non era possibile evincere se il diritto riconosciuto al ricorrente riguardasse la struttura a la S.S.D. o la S.S. e/o su quale delle due strutture era stata disposta la reintegra come proroga nelle funzioni. Era incerto su quali parametri fossero state determinate le somme di cui alla condanna al pagamento, cioè sulla scorta della non più prevista SSD di cui al cessato incarico o sulla S.S. allo stato non carata. La cessazione della S.S.D., infatti, non consentiva di disporre una proroga né tantomeno di riconoscere delle differenze retributive determinate nella misura dell'incarico già da tempo cessato. Il contratto individuale di lavoro del ricorrente aveva validità triennale ed era scaduto, la struttura dipartimentale era stata soppressa e, nel nuovo atto aziendale era stata prevista una struttura semplice insistente sul territorio di . Parte_1 Il ricorrente non poteva quindi vantare un diritto soggettivo al rinnovo dell'incarico di direttore della struttura dipartimentale, così come non aveva diritto a vedersi conferiti altri incarichi di analoga natura. L'istituto della proroga si palesava chiaramente incompatibile con le caratteristiche della struttura per come risultante dal provvedimento di riorganizzazione e solo per questo motivo erano stata disposte l'assegnazione e la successiva del ad altra unità CP_1 operativa. La pretesa del ricorrente era carente sotto il profilo probatorio, non avendo dimostrato le ragioni poste a fondamento della pretesa reintegra. La mera valutazione positiva ricevuta 7
rispetto al proprio operato non poteva, da sola, costituire il presupposto per il rinnovo dell'incarico, non contemplato nemmeno nel contratto individuale di lavoro del 2009. Da ultimo, lamentava l'erronea valutazione dell'an e del quantum debeatur e la carenza dei presupposti per la compensazione spese giudiziali, posto che dalle censure mosse al provvedimento di primo grado era evidente l'errore in cui era incorso il giudice nel riconoscere il diritto azionato e condannare la azienda. Chiedeva la modifica della statuizione relativa alle spese di giudizio chiedendo la condanna dell'appellato alla corresponsione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Si costituiva in giudizio il dott. che, preliminarmente, eccepiva Controparte_1 l'inammissibilità del gravame per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., n. 1 e 2. Il percorso logico giuridico ed argomentativo del tribunale era corretto e sorretto da adeguato compendio documentale, sia con riguardo alla decisione inerente alla giurisdizione del g.o., sia con riguardo al merito della controversia sottoposta alla sua attenzione. I fatti dedotti avevano trovato riscontro in alcuni procedimenti che si erano già conclusi presso il Tribunale di OC: due distinti procedimenti cautelari R.G.L. n. 4003/2016 (sul tema compiti e funzioni del ricorrente) e n. 2675/2017 (ordine di servizio sospeso d'urgenza prima e dichiarato illegittimo dalla sentenza appellata), esitati in provvedimenti mai impugnati ed un procedimento di merito recante R.G.L. n. 4118/2014 definito con la sentenza n. 796/17 coperta dal giudicato, che aveva liquidato, per specifico periodo, le dovute spettanze relative alle medesime funzioni, illegittimamente non corrisposte. Ed ancora, ulteriore fondamento della pretesa del poteva rintracciarsi nella CP_1 sentenza del Tribunale di OC, sez. civile n. 282/2020, pronunciata nelle more del giudizio di prime cure, che aveva condannato per diffamazione aggravata ai danni del , CP_1 Con
sindacalista , rappresentante del comparto presso il Presidio ospedaliero CP_8 locrese. La questione relativa alla legittimità dell'operato svolto dal era emersa anche CP_1 nel giudizio penale che lo aveva visto imputato e poi assolto con formula piena dal G.U.P. di OC (sent. n. 217/2017) dalle accuse di usurpazione di funzione pubblica e le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego continuando a qualificarsi ed esercitando le funzioni di Responsabile della struttura semplice dipartimentale dell' CP_2 Parte_4 9 di OC… proprio per avere legittimamente svolto le funzioni in proroga per come disposto
[...] nell'atto aziendale ed anche nel provvedimento di proroga contenuto nella nota del Direttore Parte Generale del 5/4/2017 che se non c'è stato l'abuso, le funzioni sono legittimamente esercitate ed in pieno svolgimento. Risultavano prive di sostanza anche le censure relative alla presunta riorganizzazione aziendale in virtù della quale il sarebbe stato legittimamente trasferito ad altra unità, CP_1 data la scadenza del contratto dirigenziale a tempo determinato. Infatti, il “comando” diretto trovava fondamento, non già nell'atto di riorganizzazione aziendale, ma nel provvedimento n. 58/2017 in seguito al quale, con il successivo provvedimento n. 4/2017 era stato disposto il trasferimento immotivato “con decorrenza da giorno 4 ottobre 2017, del dott. CP_1
dal di OC all'U.O. dell'ospedale spok di OC”.
[...] CP_2 Proprio in ragione del summenzionato provvedimento n. 58/2017, il doveva CP_1 proseguire la sua attività fino allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate al conferimento del nuovo incarico. Sotto tale profilo risultavano completamente prive di pregnanza le argomentazioni dell'appellante che richiamavano il principio rotazione delle cariche e degli incarichi poiché il non aveva mai avanzato alcuna pretesa o “diritto all'incarico” né alcuna CP_1 rinnovazione dello stesso ma solo ed esclusivamente la richiesta di permanere nelle funzioni per come previsto espressamente dalla disposizione n. 58 del 31 luglio 2017, che prorogava gli incarichi fino all'espletamento della nuova procedura selettiva. 8
Part Differentemente da quanto sostenuto dall' l'atto aziendale prevedeva una struttura Semplice di appartenente alla inserita nella tabella di CP_2 CP_10 dotazione organica del DEU. Né poteva valere a sconfessare la natura delle funzioni svolte ininterrottamente - dal 2009, con la stipula del contratto, al 3 ottobre 2017, data dell'estromissione vessatoria - la circostanza che la non è più Controparte_7 dipartimentale a motivo della successione/accorpamento dell' conferita nell' Pt_5 [...]
(avvenuta nel 2010 – dunque in epoca antecedente la prima della scadenza Parte_1 originaria del contratto). D'altronde, anche a seguito dell'accorpamento, il aveva CP_1 svolto la funzione di Responsabile di struttura fino alla nota del 4 ottobre 2017. Altrettanto prive di contenuto risultavano le censure relative alla liquidazione delle differenze retributive per le funzioni svolte dal , peraltro, già coperte da giudicato. CP_1 Vi era chiaramente, da parte appellante, un abuso del processo che aveva ulteriormente gravato il bilancio economico del , costretto a difendersi in un giudizio CP_1 tendenziosamente iscritto e, per questo, fonte di ulteriore patimento risarcibile monetariamente. L'appello doveva quindi essere dichiarato inammissibile e/o rigettato nel merito perché infondato, con conferma integrale della sentenza appellata, con condanna dell'appellante risarcimento, in favore dell'appellato, dei danni, quantificati equitativamente, da responsabilità aggravata per abuso del processo, nonché condanna alla rifusione delle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. È infondata l'eccezione, proposta dal , di inammissibilità dell'appello in CP_1 quanto non conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c.. Gli oneri di chiarezza e specificità dell'impugnazione possono intendersi soddisfatti allorquando, al di là della forma, nella sostanza è possibile comprendere, grazie alla lettura dell'atto di appello, quale sia la parte della sentenza contro la quale si appuntano le censure e quali esattamente siano tali censure, in fatto e/o in diritto (Corte d'Appello di Perugia, Sez. lav., 04 settembre 2014, n. 91). In tal senso, si è ritenuto “ammissibile l'atto d'appello nel quale l'appellante non ha omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sottoponendo a una critica sufficientemente specifica le argomentazioni a sostegno della decisione impugnata, ciò anche previa trascrizione dei passi non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze specificamente richiamate, imporrebbero una diversa decisione” (Corte appello Napoli sez. IX, 09/04/2024, n.1542). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, hanno inoltre affermato il seguente principio
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199). Il proposto gravame risponde ai dettami della citata giurisprudenza emergendo chiaramente le ragioni delle doglianze a mezzo delle quali è stato avversato il provvedimento impugnato, potendosi chiaramente evincere il c.d. “quantum appellatum” e 9
le ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale e decisorio adottato dal primo giudice.
5. Procedendo all'esame della questione, prospettata dall'appellante, relativa alla carenza di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del G.A., conformemente con quanto affermato dal Tribunale, occorre evidenziare che “il riparto tra giudice ordinario e amministrativo avviene non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione, bensì alla stregua dei "petitum sostanziale", da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo, in particolare, ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata, così da essere devoluta alla cognizione del giudice che sul medesimo rapporto ha giurisdizione” (Cass. civ., sez. un., 10 giugno 1998, n. 5762; Id. 8 luglio 1998, n. 6626; Id. 10 marzo 1998, n. 2643; Id. 25 settembre 1997, n. 9429; Cass. civ., sez. un., 7 maggio 2010 n. 11084). Anche di recente, cfr. Cass. civ. sez. lav., 20/03/2024, n. 7492, la Suprema Corte ha confermato che: “deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè "della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (ex multis, Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500, Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. n. 33212, Cass. Sez. Un. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323). Al fine di stabilire i rispettivi ambiti di giurisdizione occorre, infatti, verificare quale sia, nella sostanza, la qualificazione giuridica da attribuire alla pretesa che il soggetto reclama in sede giurisdizionale. La regola del c.d. “petitum sostanziale” quale “intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo” (Cass. SS. UU. n. 7032/2021) impone la summenzionata valutazione sostanziale della domanda del ricorrente che, nel caso di specie, è costituita dall'invocata reintegra nelle funzioni dirigenziali in proroga e nella corresponsione delle differenze retributive per la relativa attività prestata. Per conseguenza, così come già affermato dal Tribunale, il motivo di appello avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario è infondato, richiamandosi la posizione di vertice rivestita dal soggetto appartenente al comparto sanitario, le cui norme sulle posizioni dirigenziali sono dettate dal D.lgs. n. 509/1992, integrate dalle generali previsioni del D.lgs. n. 165/2001, il cui art. 5 prescrive che le pubbliche amministrazioni agiscono, nel rispetto delle leggi e nell'ambito degli atti organizzativi disciplinati dall'art. 2 del medesimo decreto, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.
6. Nel prosieguo, si osserva che il dott. , contrariamente da quanto sostenuto CP_1 dall'appellante, non ha mai richiesto l'annullamento dell'atto di riorganizzazione aziendale adottato con DCA n. 57 del 29/03/2017, né ha preteso che fosse a lui assegnato il ruolo dirigenziale della Struttura Semplice presieduta per lungo tempo, chiedendo, invece, il rispetto del provvedimento datoriale, Dott. n. 58/2017 a norma del quale “… con CP_6 l'entrata in vigore dell'atto aziendale sono revocati gli incarichi dirigenziali relativi a strutture organizzative complesse e semplici dell'azienda, nonché a posizioni organizzative e di coordinamento preesistenti e non più previste nell'Atto aziendale. Tutti gli incarichi che si ripropongono nel nuovo atto in livelli organizzativi identici o comunque omologhi si intendono 10
prorogati quale mero espletamento delle relative funzioni, fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e del comparto in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate allo scopo”. Egli, dunque, si è rivolto al Tribunale per ottenere tutela rispetto al successivo ordine di servizio, il n. 4 del 03.10.2017 che, in spregio a quanto stabilito dal menzionato provvedimento n. 58/2017 ed in contrasto con il provvedimento presupposto (la Delibera n. 133/2017 del 3 marzo 2017), aveva disposto il suo immediato trasferimento ad altra unità operativa senza che, nelle more, fosse stata attivata la regolare procedura per il conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. Part L' ha sostenuto in giudizio che la , presieduta dal Controparte_7
ininterrottamente dal 2009 al 2017, non era più presente nell'organigramma CP_1 aziendale. Incidentalmente si osserva che tale affermazione non sembra ricevere conforto dall'esame dei citati atti, posto che la Delibera del Commissario straordinario n. CP_6 133/2017, detta le linee guida per la riorganizzazione aziendale e prevede, al capitolo 5.2. la disciplina delle Strutture Semplici e delle Strutture Complesse che dettaglia al capitolo 5.9., che istituisce, per la Rete Emergenza – Urgenza, il Dipartimento Emergenza - Urgenza nel cui ambito di competenza viene individuata proprio la Struttura SUEM 118 nelle sue varie articolazioni. (pagg. 50 ss. della delibera). Appare, dunque, priva di pregnanza l'affermazione dell'appellante rispetto all'inesistenza, nella nuova struttura aziendale, di struttura funzionalmente analoga a quella presieduta dal ricorrente. Ciò che, tuttavia, è dirimente e rende inconferente il rilievo dell'appellante è che la delibera n. 133/2017, ai capitoli 4 e 5 prevede “con l'entrata in vigore del presente atto aziendale si intendono revocati tutti gli incarichi dirigenziali relative a strutture organizzative complesse e semplici nonché a posizioni organizzative e di coordinamento preesistenti e non più previste dal presente atto aziendale;
gli stessi si intendono comunque prorogati fino al conferimento di nuovi incarichi di dirigenti e del comparto interessati. Essa onera l'azienda sanitaria, entro i successivi 30 giorni dall'esecutività dell'atto aziendale approvato con la deliberazione, di adottare “con specifico atto deliberativo, un piano attuativo di massima che preveda le azioni, i provvedimenti e gli adempimenti tra loro coordinati e correlati, essenziali per portare a compimento la progressiva implementazione del nuovo assetto aziendale, ivi comprese le procedure per l'affidamento ex novo di tutti gli incarichi dirigenziali previsti”. Sembra conseguenziale a tale prescrizione la disposizione di servizio n. 58 del 31.07.2017 che, come prima affermato, prorogava le funzioni delle strutture e del personale fino all'espletamento della nuova procedura concorsuale. Ne consegue che quest'ultimo era l'unico evento che avrebbe potuto determinare la cessazione dell'incarico in proroga. Ripercorrendo le tappe principali della vicenda, risulta che l'odierno ricorrente già dal 2009, in virtù di contratto individuale di lavoro di durata triennale con possibilità di rinnovo alla scadenza in seguito all'esito positivo della valutazione svolta dal datore di lavoro, aveva svolto le funzioni di dirigente della Struttura Semplice CP_2 Parte
Tale valutazione positiva giungeva all'esito del triennio e, tuttavia, l' non provvedeva a rinnovare la posizione contrattuale del ricorrente che, però, continuava a svolgere, fino all'ottobre del 2017, le funzioni di Responsabile di struttura semplice. Tralasciando le altre vicende (tutte documentate in atti) che non costituiscono oggetto del presente gravame, sotto l'aspetto strettamente professionale, è dimostrato che il dott.
abbia continuato a svolgere, con profitto e diligenza, le proprie mansioni e tale CP_1 circostanza risulta acclarata anche dai menzionati provvedimenti giurisdizionali non 11
impugnati e, quindi, non oggetto di contestazione con riguardo agli accertamenti in essi contenuti. Part L'inerzia dell' rispetto al mancato rinnovo della posizione contrattuale del ricorrente, non trova fondamento e giustificazione nel nuovo assetto organizzativo aziendale, essendosi protratta immotivatamente sin dalla prima scadenza del contratto, che aveva durata triennale, in assenza di ragioni ostative al rinnovo, posto che come previsto, dopo il primo triennio era stata effettuata dai competenti Organi aziendali la valutazione dell'attività svolta dal dott. quale responsabile della S.O.S. dipartimentale Controparte_1
SUEM 118 area OC, esitata in giudizio positivo (cfr. doc. 7, sub 4, fascicolo di primo grado del ricorrente). È, dunque, incontroverso che, pur essendo decorsi numerosi anni dalla prima scadenza, nonostante l'esito positivo conseguito e nonostante i solleciti, le richieste e due diffide del 2014 e 2015 con invito a formalizzare la prosecuzione del rapporto inoltrate, l'Ente sia rimasto inerte. Ci si trova di fronte ad un comportamento datoriale che non può trovare titolo causale Parte nelle prospettazioni rassegnate nell'atto di appello, balzando all'evidenza che l non abbia provveduto, immotivatamente (almeno sotto il profilo giuridico) a rinnovare il contratto alla scadenza e, tuttavia, abbia lasciato il dott. nell'esercizio di quelle medesime CP_1 funzioni di cui al contratto scaduto, avvalendosi dell'operato del dott. quale CP_1 Responsabile della Struttura, così riconosciuto in tutti gli atti amministrativi e rapporti intrattenuti fino ad ottobre 2017. Il divario temporale di inerzia datoriale sicuramente non può trovare origine del provvedimento di riorganizzazione aziendale, poiché ad esso ampiamente antecedente, né risulta che si siano svolte le procedure ad evidenza pubblica da indire per il rinnovo degli incarichi. Sebbene risulti chiaramente da tutti gli atti del giudizio, avuto riguardo alle disquisizioni sulle quali si è soffermato dell'appellante, appare utile ribadire che il ricorrente/odierno appellato non ha giammai invocato una pronuncia attributiva dell'incarico né ex novo né in rinnovazione. Egli ha lamentato, a ragione, il diritto a permanere nell'incarico, che già l'Azienda gli aveva conferito e nel cui espletamento, in proroga, aveva diritto di permanere come previsto dalla disposizione che ne aveva espressamente disposto la proroga fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e del comparto in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate allo scopo, a tutt'oggi non esperite. Peraltro, deve ulteriormente porsi in rilievo a fronte del contestato provvedimento di trasferimento dal 118 di OC all'UO SAR dell'Ospedale Spoke di OC, che presso CP_2 tale struttura il non risultava più in organico già dall'anno 2009, dal momento in cui CP_1 aveva assunto l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice . EE. 118. CP_2 Pt_3
Il provvedimento lesivo di fatto aveva, quindi, operato un'assegnazione ad altro ruolo e altre funzioni, pur nella vigenza di un provvedimento (il n. 58/2017) che aveva prorogato le mansioni e le funzioni fino all'espletamento delle procedure per l'assegnazione dei nuovi incarichi, evenienza non verificatasi. Vanno, dunque, confermate tutte le corrette ragioni esposte dal Tribunale, secondo cui
“ … il provvedimento con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente dal CP_2
di OC all'UO SAR dell'Ospedale Spoke di OC, lungi dal rappresentare il venir meno
[...] della posizione ricoperta, dedotto dall'azienda solo nella memoria di costituzione, richiama, a sostegno del trasferimento stesso, non meglio specificate ragioni di opportunità che imporrebbero il “rientro” del ricorrente presso l'U.O. di appartenenza SAR dell'Ospedale Spoke di OC. Tuttavia, appare documentalmente provato che, dal mese di dicembre 2009 al mese di settembre 2017, il ricorrente non era presente nell'organico SAR, né in altre SOC del 12
Presidio Ospedaliero di OC (si veda, ad esempio, la nota del 9/10/2017 a firma del Direttore Sanitario dell'Ospedale di OC, Dott. ). Persona_2 Dunque, non è pertinente parlare di rientro, atteso che emerge con chiarezza dalla nota del 9/10/2017 (atto peraltro proveniente dal datore di lavoro e dallo stesso non contestato) che, dal dicembre del 2009 al settembre 2017 (fino all'adozione del provvedimento di trasferimento), il ricorrente non faceva parte dell'organico SAR, né dell'organico di altre SOC del Presidio Ospedaliero di OC. Inoltre, è stato documentalmente provato che la posizione in parola non è stata Parte soppressa, ma che la è prevista dall'atto aziendale dell' CP_2 Ne discende che il provvedimento del 3/10/2017, ponendo a fondamento del trasferimento le dedotte ragioni di opportunità che imporrebbero il rientro del ricorrente presso l'unità di appartenenza, partono dall'errato assunto dell'appartenenza del ricorrente alla predetta Unità operativa, circostanza documentalmente smentita, emergendo dagli atti che il ricorrente non faceva più parte di tale unità operativa, dal momento in cui ha assunto l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice EE. 118. Parte_3 Risultando, dunque, confutato l'assunto su cui si fonda il provvedimento censurato, lo stesso appare illegittimo e immotivato, avendo l'azienda soltanto nella memoria di costituzione dedotto il venir meno della posizione ricoperta, circostanza non menzionata nel provvedimento che ha repentinamente disposto il trasferimento e concretamente smentita (e sconfessata da documenti provenienti dall'azienda stessa) poiché il ricorrente, fino all'emissione del provvedimento impugnato, ha continuato a svolgere l'incarico in parola, avendo anche rappresentato tale circostanza al datore di lavoro, che ha, dunque, beneficiato della prestazione lavorativa svolta, rimanendo inerte dinanzi ad una situazione consolidata. Nondimeno, a fronte di quanto allegato con l'anzidetta nota a firma del dott.
[...] l'azienda non ha allegato documenti di segno contrario, né ha allegato di aver Per_3 svolto, nelle more, le previste procedure di conferimento. Le considerazioni che precedono rivestono carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente. Ne discende che la prima domanda va accolta e, dunque, l'Azienda convenuta va condannata, stante l'illegittimità della disposizione di servizio n. 71 del 3/10/2017, a reintegrare il ricorrente nella funzione in proroga, fino all'espletamento delle previste procedure di conferimento” (così sentenza pagg. 17 – 19). Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
7. Infondata è l'ulteriore doglianza, avente ad oggetto la condanna al pagamento disposta dal giudice a quo, rispetto alla quale l'appellante ha affermato che era incerto su quali parametri fossero state determinate le somme di cui alla condanna al pagamento, cioè sulla scorta della non più prevista SSD di cui al cessato incarico o sulla S.S. allo stato non carata. All'uopo è sufficiente prestare attenzione a quanto affermato alle pagg. 19 – 20 dell'impugnata sentenza: “Con riferimento alla seconda domanda formulata, parte ricorrente deduce che la sentenza n. 796/2017, emessa da questo Tribunale e passata in giudicato, avrebbe disposto la liquidazione, sulla scorta di una CTU contabile, delle differenze retributive mensili dovute fino al mese di settembre 2016 e che, dunque, può essere chiesta la liquidazione per il periodo successivo, fino all'effettivo svolgimento delle mansioni, applicando i conteggi operati dal CTU. A sostegno della propria pretesa, parte ricorrente ha depositato la summenzionata CTU unitamente a 4 buste paga, dalle quali si evince quanto percepito fino all'emissione dell'atto impugnato”. … 13
“Nella specie, è incontestato che il ricorrente abbia svolto le mansioni accertate dalla summenzionata sentenza, fino all'emissione dell'atto impugnato nel corso del presente giudizio, che ne ha disposto il trasferimento. Inoltre, osserva il giudicante che l'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende, tuttavia, all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione in ordine a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti (Sez. L, Sentenza n. 7577 del 15/05/2003; Sez. L, Sentenza n. 7411 del 19/04/2004; Sez. L, Sentenza n. 28142 del 20/12/2005) Pertanto, incontestato il perdurate svolgimento delle mansioni già accertate con sentenza n. n. 796/2017 (emessa da questo Tribunale e passata in giudicato, che ha disposto la liquidazione delle differenze retributive fino al mese di settembre 2016) e non avendo l'ente resistente allegato di aver esattamente adempiuto all'obbligazione retributiva derivante dal rapporto di lavoro, con la corresponsione delle differenze retributive riconosciute, anche per il periodo successivo, a parità di situazione di fatto, lo stesso va condannato alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle medesime differenze retributive anche per il periodo successivo. In particolare, in accoglimento della seconda domanda proposta, avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive per il periodo successivo alla sentenza n. 796/2017, recependo i conteggi ivi accertati a mezzo di CTU contabile e non espressamente contestati, essendo rimasta immutata la situazione di fatto, l va condannata a Parte_1 corrispondere, in favore del ricorrente, la somma di € 5.779,56, a titolo di retribuzione minima contrattuale e di € 2.825,62 a titolo di indennità posizione variabile”. È infondato, quindi, l'ultimo motivo di appello, con cui è stato lamentato l'errore del giudice nel valutare l'an ed il quantum debeatur e, avuto riguardo alla soccombenza reciproca, correttamente il Tribunale ha disposto la compensazione fra le parti delle spese di lite. La sentenza appellata va, dunque, integralmente confermata.
8. Sebbene appaia che l'appellante non abbia adeguatamente confutato le effettive ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, non può trovare accoglimento la condanna invocata dall'appellato ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., posto che la relativa applicazione richiede la ricorrenza di specifici presupposti. L'istituto in esame è stato introdotto con l'articolo 45, comma 12, della I. 69/2009, che prevede “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 139/2019 ha stabilito che il contrasto all'abuso del processo, va sanzionato, in particolare, con la condanna della parte soccombente a favore della parte vittoriosa al pagamento di una somma equitativamente determinata dal giudice. Questa obbligazione ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa. 14
Tuttavia, la Corte Costituzionale ha chiarito che la condanna non può prescindere dall'accertamento della ricorrenza dei presupposti soggettivi del dolo o quantomeno della colpa grave a carico della parte soccombente. Il Giudice di legittimità ha poi affermato che “la condanna ex art. 96, comma 3, cod.proc.civ. deve giungere all'esito di un accertamento che il giudicante è chiamato a compiere caso per caso, anche tenendo conto della fase in cui si trova il giudizio e del comportamento complessivo della parte soccombente, onde verificare se essa abbia esercitato le sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile. Detto ' abuso del processo non richiede che il giudice indaghi, nel senso che normalmente si attribuisce a tale espressione, la eventuale riprovevolezza del comportamento del soggetto agente, ma non lo esonera dalla necessità di ricavare detta riprovevolezza in termini oggettivi dagli atti del processo perché la colpa o il dolo rilevanti sono quelli che si manifestano proprio attraverso il compimento dei suddetti atti processuali o attraverso l'adozione di certe condotte processuali e non sono percepibili separatamente da essi. Deve escludersi, pertanto, che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. L'esercizio delle prerogative processuali, costituendo esplicazione del diritto costituzionalmente garantito del diritto di azione e di difesa, merita la sanzione di cui all'art. 96, comma 3, cod.proc.civ. quando il suo concreto atteggiarsi, nonostante il rispetto in senso stretto della legge processuale, a seguito di una indefettibile valutazione secondo correttezza, si connoti in concreto in termini di antigiuridicità. Pur potendo attingere elementi di valutazione dall'assunzione di comportamenti processuali sleali, il giudice deve tener conto che il comportamento scorretto non coincide con quello processualmente non leale, essendo la correttezza un parametro di valutazione esclusivamente giuridico ed ex ante imposto all'agente”. (Cass. Civ. III sez. n. 26545/2021). Consegue dai principi sopra riportati che viene richiesto al giudice di tener conto del comportamento processuale complessivamente tenuto dalla parte soccombente caso per caso, valutando l'eventuale esercizio abusivo del diritto sempre alla luce dei criteri del dolo e della colpa. Nel caso di specie, l'appellante ha rispettato la legge processuale e non può addivenirsi alla conclusione che, seppur abbia proposto un appello totalmente infondato, abbia posto in essere condotte connotate a termini di antigiuridicità. Pertanto, la richiesta formulata ai sensi dell'art. 96, III comma, pc non può trovare accoglimento.
L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio. Ai fini della liquidazione deve darsi atto che il valore della controversia non può essere quello indicato nell'atto di appello: € 5.500,00, posto che tale importo è inferiore persino all'ammontare della condanna che il Tribunale ha pronunciato: € 5.779,56, a titolo di retribuzione minima contrattuale e € 2.825,62, a titolo di indennità di posizione variabile. Inoltre, l'oggetto della lite non era costituito dalla sola condanna al pagamento di somme di denaro, avendo ad oggetto il più complesso thema decidendum costituito dall'accertamento dell'illegittimità della disposizione di servizio n. 71 del 3 ottobre 2017 e della reintegra del ricorrente nelle funzioni in proroga quale Responsabile della Struttura Semplice PP.EE.TT. SUEM 118, fino all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica previste per il conferimento dei nuovi incarichi. Essendo questo il complesso tema di decisione il valore della controversia deve essere individuato quale valore indeterminabile, complessità media. 15
Le spese di questo grado di giudizio, al cui pagamento l'appellante deve esser condannata in favore dell'appellato, vanno, dunque, liquidate in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , avverso la sentenza n. 536/2022 emessa Parte_1 dal Tribunale di OC, pubblicata in data 14.06.2022, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 10.860,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti