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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente rappresentati e difesi dall'avv. SAMMARTANO FABIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 13.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/06/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto in data 23/12/1997
[...]
matrimonio concordatario in Erice con , Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice (TP), nr. 1, parte 2, serie A, dell'anno 1998.
Rappresentava che dalla loro unione sono nati due figli: in Per_1
Erice il 01.08.1998, e in Erice il 01.09.2008. Persona_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
In data 26.11.2024 si costituiva che, Controparte_1
aderendo alla domanda avanzata dalla ricorrente, rappresentava di essere pervenuto congiuntamente alla Sig.ra alla Parte_1
definizione consensuale della controversia nei seguenti termini:
“ 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi da lavoro;
3. stabilire che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute e sempre tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore, quando avrà con sé i figli, eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
4. assegnare all'odierno deducente la casa coniugale stante
l'allontanamento della moglie unitamente alla prole ed al contempo porre a carico dello stesso l'onere del pagamento mensile di €. 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
5. stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e lavorativi dei genitori, ovvero secondo quanto esposto in narrativa in mancanza di accordo con l'altro coniuge”.
Indi, sollecitato parere del Pm, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti che, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale ogni altra istanza eccezione difesa disattesa e/o assorbita
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , contratto in Erice in
[...] Controparte_1
data 23/12/1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice (TP), nr. 1, parte 2, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni richiamate in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 927/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Ricorrente
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente rappresentati e difesi dall'avv. SAMMARTANO FABIO
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 13.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/06/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto in data 23/12/1997
[...]
matrimonio concordatario in Erice con , Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice (TP), nr. 1, parte 2, serie A, dell'anno 1998.
Rappresentava che dalla loro unione sono nati due figli: in Per_1
Erice il 01.08.1998, e in Erice il 01.09.2008. Persona_2
Avanzava domanda di separazione personale, essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
In data 26.11.2024 si costituiva che, Controparte_1
aderendo alla domanda avanzata dalla ricorrente, rappresentava di essere pervenuto congiuntamente alla Sig.ra alla Parte_1
definizione consensuale della controversia nei seguenti termini:
“ 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, giuste le ragioni riportate in narrativa;
2. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi da lavoro;
3. stabilire che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute e sempre tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore, quando avrà con sé i figli, eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione;
4. assegnare all'odierno deducente la casa coniugale stante
l'allontanamento della moglie unitamente alla prole ed al contempo porre a carico dello stesso l'onere del pagamento mensile di €. 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
5. stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e lavorativi dei genitori, ovvero secondo quanto esposto in narrativa in mancanza di accordo con l'altro coniuge”.
Indi, sollecitato parere del Pm, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale previste nell'art.151 c.c. e dell'assetto condiviso tra le parti che, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio, stante l'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale ogni altra istanza eccezione difesa disattesa e/o assorbita
- pronuncia la separazione personale tra Parte_1
e , contratto in Erice in
[...] Controparte_1
data 23/12/1997, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Erice (TP), nr. 1, parte 2, serie A, dell'anno 1998, alle condizioni richiamate in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 26/03/2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo