Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Decreto presidenziale 22 ottobre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2025, proposto da
Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S., Lndc Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone, Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri, AR Battaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale- Ministero Dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Anuu Migratoristi, Associazione Nazionale Libera Caccia, Arci Caccia – Associazione Nazionale, Enalcaccia – Unione Nazionale Pesca e Tiro, Italcaccia – Associazione Italiana della Caccia, Ente Produttori Selvaggina (Eps), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della D.G.R. n. 355 del 14/06/2025 (non pubblicata sul B.U.R.A.) avente per oggetto “ART. 43 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2004 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2025-2026” nella parte in cui consente l'attività venatoria alle specie SE e TO SE fino al 31 gennaio 2026 e alla specie TO AC fino al 19 gennaio 2026;
- del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, reso con la nota Masaf prot. n. 0178322 del 17/04/2025, acquisito al protocollo Regione Abruzzo al n. 0177191/25;
- della nota prot. n. 0116209/25 del 21.03.2025 (non nota) della Regione Abruzzo;
- e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Federazione Italiana della Caccia e di Ministero dell'Agricoltura della Sovranita' Alimentare e delle Foreste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AR IE PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il ricorso indicato in epigrafe le ricorrenti chiedono l’annullamento della D.G.R. n. 355 del 14/06/2025 (non pubblicata sul B.U.R.A.) avente per oggetto “ART. 43 DELLA L.R. 28 GENNAIO 2004 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2025-2026” nella parte in cui consente l’attività venatoria alle specie SE e TO SE fino al 31 gennaio 2026 e alla specie TO AC fino al 19 gennaio 2026, nonché del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale- Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, reso con la nota Masaf prot. n. 0178322 del 17/04/2025, acquisito al protocollo Regione Abruzzo al n. 0177191/25.
Il ricorso è sostenuto dai seguenti motivi di diritto:
I) “Violazione del comma 1bis dell’art.18 della legge 152/1992, del comma 4 dell’art.7 della direttiva 2009/147/ce e del comma 1 dell’art.5 della direttiva 2009/147/ce – violazione del c.d. principio di precauzione. Eccesso di potere per lacunosità e illogicità dell’istruttoria. Violazione art. 3 l. N. 241/1990. Difetto di motivazione”;
II) “Violazione degli articoli 5 e 7 comma 4 della direttiva 147/2009/ce -violazione degli artt. 9 e 10 della direttiva 2001/42/ce e dell’art.18 del d.lgs.152/2006”.
Si sono costituiti il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; la Regione Abruzzo e la Federazione italiana della caccia resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza n. 230/25, questo collegio accoglieva la domanda di tutela cautelare proposta dalle ricorrenti.
All’udienza del 3 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. La Regione Abruzzo con nota prot. n. 0116209/25 del 21.03.2025, sottoponeva all’ISPRA la proposta di Calendario Venatorio 2025-2026.
Il 16/04/2025 ISPRA rilasciava il proprio parere, che risultava negativo per le specie SE, TO AC e TO SE in quanto l’ISPRA riteneva opportuna una chiusura anticipata alle tre specie al 10 gennaio rispetto alle date proposte dalla Regione che prevedeva, invece, la chiusura al 19 gennaio per la specie del TO AC e al 31 gennaio per le specie TO SE e SE.
La Regione acquisiva anche il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale che, invece, approvava la proposta per come era stata formulata dall’Ente regionale che approvava con la Delibera qui impugnata il Calendario venatorio confermando le date della proposta iniziale.
Ritenendo le date lesive degli interessi ambientali, le associazioni indicate in epigrafe hanno impugnato la predetta Delibera chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare.
Con l’ordinanza n. 230/25, questo collegio, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente sospendendo la delibera nella parte in cui le date del calendario venatorio eccedevano la data proposta dall’ISPRA.
Ad un approfondimento proprio della presente fase, il collegio ritiene di respingere il ricorso nel merito.
3.§. Con il primo motivo di ricorso le associazioni ricorrenti censurano il CFVR dell’Abruzzo nella parte in cui fissa, rispettivamente al 19 gennaio e al 31 gennaio, la chiusura della caccia alle specie TO SE, SE e TO AC, in quanto la Regione si sarebbe immotivatamente discostata dal parere dell’SP che suggerisce la chiusura generale della caccia a dette specie al 10 gennaio in ragione 1) del divieto di caccia nel periodo di migrazione pre-nuziale e 2) del pericolo di confusione e di uccisione di specie simili.
Secondo parte ricorrente la Regione Abruzzo ha inteso discostarsi da tale parere senza motivazioni oggettive, logiche e verificabili, che considerino lo stato reale e concreto della fauna e dell’attività venatoria nella Regione. Si sostiene, inoltre, che il parere che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema di calendario venatorio quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, costituisce atto obbligatorio, sebbene non vincolante, e la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute solo fornendo congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate , cosa che non sarebbe avvenuta nel caso in decisione.
Lamenta, inoltre, parte ricorrente, che il prolungamento della stagione della caccia potrebbe costituire un rischio per altre specie che potrebbero, in astratto, confondersi con quelle cacciate.
Le censure sono infondate.
In primo luogo è necessario rilevare che parte ricorrente ritiene di dedurre l’illegittimità della delibera impugnata in quanto la stessa si discosta dal parere dell’ISPRA rifacendosi, invece, al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale.
Osserva il collegio che la Direttiva cd. Uccelli 2009/147/CE mira a garantire, all’art. 1, come obiettivo generale sotteso all’intero impianto del provvedimento, “la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente alla stato selvatico ...” e, a tal fine, all’art. 7, obbliga gli Stati membri ad agire affinché “l’attività venatoria ... rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate ...”, provvedendo in particolare “a che le specie ... non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza” e, in relazione alle specie migratrici, “a che le specie ... non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”.
Detta disposizione unionale trova il suo omologo precettivo nel comma 1 bis dell’art. 18 della Legge n. 157/1992.
Con riferimento al citato art. 7 della Direttiva Uccelli, la Commissione Europea elabora i cd. key concepts, vale a dire un documento/linee guida che, sulla scorta dei dati scientifici a sua disposizione trasmessigli dagli Stati membri, definisce il periodo di inizio delle migrazioni e della riproduzione degli uccelli selvatici, incidendo così direttamente sulla redazione dei calendari venatori, che, infatti, devono tener conto di quelle fasi temporali nelle quali, come detto, l’attività venatoria è assolutamente preclusa.
Tali key concepts diventano, quindi, rilevanti all’atto della predisposizione dei calendari venatori di competenza regionale, dal momento che individuano gli archi temporali durante i quali l’esercizio venatorio è interdetto.
L’art. 18 della Legge n. 157/1992 - dopo aver fissato, al comma 1, i periodi di attività venatoria per ciascuna specie e aver consentito, al comma 2, la modifica di tali periodi da parte delle Regioni, previo parere di ISPRA, in relazione alle situazioni ambientali specifiche di ciascun territorio regionale - stabilisce, al comma 4, che le Regioni medesime, sentito l’ISPRA, “pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria”, nel rispetto ovviamente dei limiti e dei divieti fissati dai precedenti commi.
Orbene, sulla scorta di quanto rilevato, è evidente che i key concepts, nonché i pareri forniti da ISPRA e CTFVN sulla predisposizione dei calendari venatori da parte delle Regioni, abbiano una incidenza decisiva nella definizione dei periodi di esercizio venatorio, atteso che proprio l’indicazione circa i tempi di riproduzione o migrazione o nidificazione di una specie di avifauna ne preclude correlativamente l’abbattimento e la cattura.
La Guida interpretativa della Direttiva Uccelli, ai paragrafi 2.7.3 e 2.7.10, consente alle Regioni di discostarsi, nella fissazione dei periodi di caccia, dalle indicazioni dei key concepts e dalle indicazioni degli organi consultivi nazionali, utilizzando dati scientifici aggiornati e specificamente riferiti al proprio territorio ed alle singole specie migratrici.
Ove, quindi, disponibili da parte delle singole Regioni, studi e ricerche supportati da idonei e logici metodi scientifici possono essere legittimamente utilizzati per fissare, nei loro rispettivi calendari venatori, la propria specifica data di durata della caccia alle singole specie di avifauna, disattendendo motivatamente i pareri ISPRA e CTFVN onde addivenire anche ad una sintonia con i calendari venatori degli altri Paesi dell’areale mediterraneo.
Al riguardo non vi è alcuna previsione comunitaria o nazionale che imponga che i dati scientificamente acquisiti dalle Regioni debbano essere validati dall’ISPRA o dal CTFVN, i cui pareri non sono vincolanti, in base alla normativa vigente.
Risulta pertanto evidente che, qualora i pareri offerti da ISPRA o dal CTFVN ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 157/1992 si pongano in contrasto con gli eventualmente più aggiornati e più accurati dati regionali, nonché con i dati unionali, dando così luogo a palesi incongruenze, ben se ne possa prescindere da parte delle Regioni all’atto della emanazione dei calendari venatori, al fine di garantire il legittimo ed uniforme rispetto dell’art. 7 della Direttiva Uccelli.
Nel caso oggetto di giudizio, la Regione Abruzzo ha disatteso il parere dell’ISPRA sposando le conclusioni del parere, sempre obbligatorio e non vincolante, del CTFVN la cui rilevanza scientifica non può essere messa in discussione con un motivo caratterizzato da genericità e con il quale ci si limita a sostenere che il parere sia privo di riferimenti scientifici e tecnici.
L’affermazione delle ricorrenti secondo cui il parere del CTFVN, favorevole nella fattispecie alle scelte di calendarizzazione della Regione Abruzzo, non assumerebbe alcuna rilevanza come possibile elemento di controdeduzione al parere dell’SP perché non avrebbe carattere scientifico, a differenza di quello di SP, è generica e infondata.
In realtà, come riconosciuto dalla giurisprudenza (TAR Marche, Sez. II, 6.09.2024, n. 726), il CTFVN è un organo deputato, al pari di SP, a rendere i parerei sui calendari venatori e gode di una composizione mista e ampiamente rappresentativa delle varie componenti ambientali e scientifiche del settore, facendone parte non solo i rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e dell’Agricoltura ma, altresì, tra gli altri, il Direttore dell’ISPRA, i rappresentanti delle associazioni ambientali e venatorie nonché i rappresentanti delle Regioni.
Già questo basterebbe rendere infondato il motivo di ricorso.
Il parere in esame, infatti, resta informato da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che la valutazione del CTFVN - e conseguentemente la scelta della Regione di optare per le conclusioni del Comitato - è censurabile entro i limiti consentiti dai principi dell’ordinamento giuridico.
Sul punto è necessario sottolineare che a partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio, per il vizio del procedimento applicativo o per l’illogicità delle conseguenze della valutazione stessa.
Nessuna di queste eventualità è riscontrabile nel caso di specie, né il ricorrente dimostra quantomeno l’erroneità dei criteri utilizzati dall’amministrazione nella formulazione del giudizio.
Invero parte ricorrente si limita a contestare la scelta della Regione di uniformarsi al parere del Comitato anziché a quello dell’ISPRA, attribuendo a quest’ultimo una valenza maggiore che non ha riscontro alcuno nell’ordinamento giuridico.
Nel caso oggetto del presente giudizio, parte ricorrente pretende di attribuire ai Key Concept italiani una validità scientifica tale da vincolare la discrezionalità della Regione. Sul punto, però, si rileva che i Key Concetp italiani non possiedono alcun grado di certezza e non costituiscono alcun punto di riferimento scientifico a livello unionale.
Queste considerazioni sarebbero già sufficienti a ritenere infondato il motivo di ricorso.
In ogni caso, si sottolinea che i Key Concepts unionali (“Concetti chiave”) sono un documento tecnico-scientifico elaborato dal comitato Committee ORNIS (Committee for the adaptation to scientific and technical progress of the Birds Directive) in cui vengono indicate — per ciascuna specie dell’Allegato II della Direttiva Uccelli — le fasce temporali entro cui si svolge il periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale, Stato per Stato.
Il documento ha lo scopo di aiutare gli Stati membri e la Commissione europea a verificare se le misure nazionali di caccia (calendari venatori, chiusure della caccia, ecc.) rispettino l’obbligo di protezione delle specie nei periodi sensibili (riproduzione e migrazione).
Nelle cause T‑561/15 e T‑570/15 il Tribunale dell'Unione Europea (TUE) ha sottolineato che i dati contenuti nei Key Concepts non hanno carattere giuridicamente vincolante in quanto tali.
Tuttavia, tali dati possono “costituire, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i lavori del comitato ORNIS e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola nazionale sia conforme alla Direttiva Uccelli”.
In particolare, rispetto all’art. 7, par. 4 della Direttiva — che impone agli Stati membri di vietare la caccia alle specie dell’Allegato II durante i periodi di riproduzione e migrazione prenuziale — il TUE ha chiarito che, pur non essendo automaticamente vincolanti, i Key Concepts offrono una “misura prudenziale”, una base di riferimento, cui lo Stato membro può ricorrere per dimostrare che la sua regolamentazione rispetta la Direttiva.
In ordine ai Key Concepts unionali, appare dirimente per l’odierno giudizio la predisposizione, nel gennaio 2025, di un tavolo istituzionale MASE-MASAF-ISPRA avviato per rivedere il documento, concentrandosi su cinque specie problematiche: alzavola, RD AC, RD SE, cesena e beccaccia.
L'analisi ha confermato la validità della documentazione tecnica esistente, suggerendo aggiornamenti basati su dati recenti dell'Atlante Europeo delle Migrazioni.
Il tavolo tecnico ha proposto di posticipare di una decade le date di inizio della migrazione primaverile per le quattro specie selezionate, riducendo le discrepanze con le date francesi.
La Commissione Europea ha accolto la proposta italiana, riconoscendo che le nuove date sono rappresentative e, comunque, più cautelative rispetto a quelle di altri paesi.
Per l’effetto, per queste quattro specie per le quali è stato previsto l’aggiornamento, la data di inizio della migrazione è stata posticipata di una decade e quindi, i calendari venatori possono essere estesi al 20 gennaio per il RD AC e al 31 gennaio per le altre tre specie.
La Regione Abruzzo, pertanto, si è discostata dal parere dell’ISPRA in piena adesione dei Key Concept unionali.
Circa il rischio di confusione tra le specie deve ricordarsi che il RD AC è di gran lunga la specie di tordi maggiormente presente in Abruzzo e in Italia ed è quindi ampiamente conosciuta dai cacciatori abruzzesi.
È, inoltre, dato acquisito che ogni titolare di licenza di caccia in Italia ha dovuto sostenere un esame di abilitazione che prevede il riconoscimento delle specie oggetto di caccia e di quelle invece protette.
Non è ammissibile che sia preclusa la caccia a delle specie cacciabili in determinati periodi, per il rischio che il cacciatore non sappia distinguere gli animali ai quali spara.
La stessa "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", relativamente al tema della possibile confusione tra specie simili non prevede l’imposizione di divieti o restrizioni generalizzate alla caccia, bensì un’analisi sito per sito e soprattutto l’istruzione dei cacciatori come metodo per evitare gli abbattimenti per errore di identificazione.
3.§. Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono che la Regione Abruzzo non disporrebbe di dati per discostarsi dal parere dell’SP in quanto non avrebbe dato corso ai piani di monitoraggio delle specie oggetto di prelievo venatorio previsti dal PFVR.
La censura è priva di pregio.
In disparte la genericità della censura, dalla relazione depositata dalla Regione Abruzzo, si evince che “…gran parte degli indicatori richiamati dai ricorrenti come non monitorati dalla Regione, non sono in alcun modo riferibili alle tre specie oggetto di ricorso.
Infatti gli indicatori riportati al numero 1, 2, 3, 5 e 6 non possono essere riferiti all’Avifauna migratrice (come appunto i turdidi), come si può dedurre con facilità prestando attenzione all’unità di misura dell’indicatore riportata nella medesima tabella e come di seguito illustrato.
L’indicatore Variazione consistenze delle specie mediante censimenti, alla luce l’unità di misura prevista (n° capi/kmq), si riferisce necessariamente solo alle specie di fauna stanziale (cinghiale, cervidi, lagomorfi e galliformi) per le quali si effettua una tipologia di monitoraggio che restituisce il dato nella forma richiesta. Per le specie di avifauna migratrice, le metodiche di censimento normalmente applicate possono restituire solo dati puntiformi (indici di abbondanza relativa, presenza/assenza, etc...) e non riferibili ad una superficie territoriale.
In merito all’indicatore Realizzazione monitoraggio della popolazione, alla luce dell’unità di misura prevista (superficie campionata/superficie utile alla specie), se ne deduce che sia riferito esclusivamente per le specie stanziali per le quali il PFVR ha definito le “aree idonee”. Su tali specie sono reperibili sul sito della Regione Abruzzo numerosi dati all’indirizzo https://www2.regione.abruzzo.it/content/monitoraggio-fauna-selvatica. L’unica eccezione riguarda la beccaccia (Scolopax rusticola) per la quale è stato possibile organizzare il censimento in quanto gli ATC abruzzesi hanno provveduto ad individuare le “aree idonee” a questa specie. I monitoraggi della beccaccia vengono effettuati appena dopo la chiusura della caccia alla specie e prima dell’inizio della migrazione pre-nuziale, dunque restituiscono un dato certo, affidabile e comparabile negli anni.
In merito all’indicatore Aggiornamento cartografia aree vocate del PFVR, anche questo indicatore non può essere riferito ai turdidi non esistendo nel PFVR alcuna cartografia di aree vocate per tali specie”.
In relazione alle specie oggetto del giudizio, dal sito internet di ISPRA è possibile constatare che la Regione Abruzzo raccoglie ed invia all’Ente i dati sugli abbattimenti delle specie in esame. Nello specifico, in base ai dati elaborati da SP e depositati in giudizio, emerge che, con riferimento ad esempio alla specie TO AC, l’indice cinegetico è pressoché stabile. In ogni caso, la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratorie e, conseguentemente, la sostenibilità del prelievo, è una valutazione che si registra non su base regionale, bensì avendo riguardo a livello globale alla tendenza delle popolazioni, alla classificazione dello stato di conservazione, giacché si tratta di specie la cui diffusione viene riscontrata in una vasta zona geografica e la cui gestione deve essere effettuata su scala internazionale o al massimo nazionale.
4.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso indicato in epigrafe;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 6000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in parti uguali alla Regione Abruzzo, al Ministero costituito in giudizio e alla Federazione italiana per la caccia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
AR IE PE, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IE PE | NA ZI |
IL SEGRETARIO