Decreto cautelare 2 novembre 2024
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza breve 13 maggio 2025
Decreto cautelare 13 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 13/05/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01747/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2024, proposto da -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Licia Claps, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- – -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
con richiesta di adozione di misure cautelari anche ex art. 56 c.p.a.,
della determinazione del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca delle autorizzazioni nr. -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-, rilasciate alla -OMISSIS-per la -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS- (Sa);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale n. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-;
Relatore nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS- la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
che col presente ricorso la -OMISSIS- a r.l (d’ora in poi “ -OMISSIS- ”) ha impugnato la determinazione del -OMISSIS- -OMISSIS-. -OMISSIS- con cui sono state revocate le autorizzazioni nr. -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS- rilasciate alla -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- (Sa), nonchè gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe;
Considerato
che la gravata determinazione fa seguito ad una articolata vicenda contenziosa incardinata dinanzi al -OMISSIS- -OMISSIS- - all’epoca proprietario dell’immobile concesso in locazione alla -OMISSIS- e da questa alla -OMISSIS- - nei confronti del -OMISSIS- (sito nel comune di -OMISSIS-, alla -OMISSIS-) (vd. sentenza n. -OMISSIS-resa il -OMISSIS-nel giudizio recante -OMISSIS-);
che la predetta vicenda è proseguita con un giudizio di ottemperanza dinanzi a questo Tribunale, instaurato dai Sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di condomini del condominio suddetto, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-ed esitato con sentenza di inammissibilità del ricorso emessa da questa sezione (sent. n.-OMISSIS-);
che, successivamente, i Sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- (intervenienti ad opponendum nel presente giudizio), hanno agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’-OMISSIS- -OMISSIS- in relazione all’istanza di ritiro delle rilasciate autorizzazioni in favore della -OMISSIS-, nonché della sussistenza dell’obbligo di tale Consorzio di definire il procedimento con provvedimento espresso;
che, all’esito di tale ultimo giudizio, conclusosi con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata in data -OMISSIS- è stata accolta l’ actio contra silentium e per l’effetto, è stato disposto che: “ l’amministrazione dovrà adottare nel termine sopraindicato provvedimento espresso e motivato con riferimento alla perdurante sussistenza o meno in capo alla controinteressata dei requisiti di cui al regolamento regionale n. 4/2014 ed all’incidenza o meno del giudicato promanante dalla sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-; in caso di accertata insussistenza dei relativi presupposti l’amministrazione sarà poi tenuta ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 13 del predetto regolamento regionale; nel caso in cui debbano essere adottati questi ultimi provvedimenti l’amministrazione, ai sensi del comma 5 della predetta disposizione ed alla luce della delicatezza degli interessi in gioco, dovrà considerare le eventuali criticità presenti (ad esempio relative alla tempistica per il trasferimento della struttura gestita dalla controinteressata presso altro immobile) e individuare le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto ”;
Considerato
che il ricorso oggetto dell’odierno esame è affidato ai seguenti motivi di censura:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE - IRRAZIONALITA’ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN RELAZIONE ALLA LEGGE 241/90 – VIOLAZIONE DELL’ART. 2909 C.C. – VIOLAZIONE DELL’ART. 114 DEL C.P.A. con cui la ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti, sviamento e violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, sostenendo l’insussistenza di un obbligo gravante sul Consorzio di porre in esecuzione la sentenza del -OMISSIS- n.-OMISSIS-, unico motivo di revoca, non essendo stato lo stesso Consorzio parte del giudizio all’esito del quale la sentenza citata è stata emessa;
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE - IRRAZIONALITA’ – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO IN RELAZIONE ALLA LEGGE 241/90 –– VIOLAZIONE DELL’ART. 92 comma 1 e 114 DEL C.P.A. con cui la deducente, lamentando che il decisum contenuto nella sentenza n.-OMISSIS- (di inammissibilità) emessa all’esito del giudizio di ottemperanza dinanzi a questo TAR sarebbe divenuto inoppugnabile, per omessa impugnazione nei termini, intende negare che l’amministrazione avrebbe potuto adottare la revoca dell’autorizzazione, restando piuttosto vincolata al giudicato di inammissibilità, a cagione dell’effetto conformativo da esso promanante, rispetto alle attività successive di competenza dell’amministrazione;
Considerato
che il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio mentre si sono costituiti gli intervenienti ad opponendum articolando le proprie difese e chiedendo la reiezione del gravame;
che con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ atteso che la prosecuzione dei servizi sociali, in assenza della sospensione dell’efficacia della disposta revoca dei titoli abilitativi, comporterebbe lo svolgimento abusivo delle attività, con conseguente sottoposizione dei responsabili alle sanzioni, anche penali, previste dall’ordinamento;
Ritenuto, pertanto, onde addivenire alla decisione in sede collegiale della domanda cautelare re adhuc integra, di poter accogliere l’istanza ex art. 56 c.p.a., fino alla pubblicazione dell’esito della camera di consiglio del -OMISSIS-; ”
che con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini di un remand , affinchè il Consorzio “ riesaminata la situazione nel suo complesso, si determini per individuare la soluzione in fase esecutiva più adeguata per i minori e le madri ospiti della struttura ”;
che alla camera di consiglio del-OMISSIS-, dopo aver dato atto di possibile definizione della controversia con sentenza breve, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto
di dover rigettare il ricorso, non condividendosi i motivi di doglianza prospettati, avendo piuttosto l’amministrazione correttamente operato sulla scorta della sentenza di questa sezione n. -OMISSIS- pubblicata in data -OMISSIS-;
che, sotto il profilo processuale, non può condividersi quanto opinato in ricorso circa l’effetto conformativo che la sentenza di inammissibilità del ricorso resa all’esito del giudizio di ottemperanza provocherebbe sulla successiva attività amministrativa e ciò per la semplice ragione che la revoca gravata rappresenta il segmento terminale di un iter autonomo, avviato su istanza di parte e, segnatamente, provocato dall’invito/diffida al ritiro dell’autorizzazione e dell’accreditamento, inoltrata dai ricorrenti all’amministrazione in data -OMISSIS-;
che, per quanto emerge dagli atti di causa, il Consorzio aveva già avviato le attività di verifica della permanenza dei requisiti in capo alla -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività (come da comunicazione n.-OMISSIS- del-OMISSIS-), verifiche poi sospese e riprese in conformità a quanto disposto con la citata sentenza n. -OMISSIS- con riferimento all’accertato obbligo del Consorzio di concludere il procedimento con provvedimento espresso;
che a tale deduzione non osta la circostanza dedotta dalla ricorrente che il Consorzio non fosse parte del giudizio dinanzi al -OMISSIS- -OMISSIS- assumendo che, pertanto, il giudicato non produrrebbe effetti nei suoi confronti e che nulla gli imporrebbe di tener conto della predetta decisione;
che, in contrario, osserva il Collegio, trattandosi di un procedimento autonomamente avviato (e successivamente riavviato) rientrava tra le facoltà dell’amministrazione procedente in fase istruttoria raccogliere elementi informativi e desumere indici valutativi da qualsivoglia fonte (anche giurisdizionale) al fine di delineare correttamente la situazione di fatto e di diritto su cui incidere con propri poteri amministrativi;
che, pertanto, ben poteva il Consorzio, pur non essendo stato parte del giudizio esitato con la sentenza n. -OMISSIS-resa nel giudizio civile, autonomamente apprezzarne la rilevanza in quanto utile alla verifica della sussistenza/permanenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività gestita dalla cooperativa sociale;
Considerato
peraltro, che la non conformità dell’uso dell’unità immobiliare rispetto alle destinazioni degli appartamenti facenti parte del condominio civilisticamente consentite a norma del relativo regolamento, accertata nella più volte citata sentenza del -OMISSIS- -OMISSIS-, non risulta contestata dalla ricorrente, tanto che la stessa si sarebbe attivata per trovare una soluzione alternativa e, stando alle dichiarazioni in atti, avrebbe individuato ed acquistato un immobile ove trasferire l’attività gestita, rappresentando, tuttavia, la necessità di disporre di una adeguata tempistica (fino ad ottobre 2025) per completare materialmente le non agevoli attività per il trasferimento;
Rilevato
che di tanto ha tenuto conto questo Collegio in sede cautelare ma che, in seguito al decreto presidenziale n.-OMISSIS- e all’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-, il Consorzio Sociale resistente, pur a tanto onerato, non ha fornito riscontri circa il disposto riesame della situazione nel suo complesso, nonché circa l’individuazione della “ soluzione in fase esecutiva più adeguata per i minori e le madri ospiti della struttura ”;
che, dal canto suo, la -OMISSIS-, in vista dell’odierna udienza, non ha versato agli atti alcuna adeguata prova dell’avvenuta (o quanto meno imminente) acquisizione in disponibilità del nuovo immobile ove trasferire l’attività né di eventuali lavori di adeguamento in corso;
Ritenuto
conclusivamente di non poter accogliere il ricorso quanto all’impugnata revoca delle autorizzazioni;
che, alla luce della situazione fattuale, per come attualmente delineata e della comprovata situazione di aggravamento medico sanitario di uno degli intervenienti ad opponendum , discenda come conseguenza la necessità che l’immobile sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS- venga liberato in tempi ragionevoli, fatti salvi i poteri che l’amministrazione dovrà esercitare nella fase esecutiva della disposta revoca, come d’altra parte anticipato nella sentenza n. -OMISSIS- (… “ l’amministrazione, ai sensi del comma 5 della predetta disposizione ed alla luce della delicatezza degli interessi in gioco, dovrà considerare le eventuali criticità presenti (ad esempio relative alla tempistica per il trasferimento della struttura gestita dalla controinteressata presso altro immobile) e individuare le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto ”) e già disposto in sede cautelare;
di dover in proposito sollecitare il Consorzio intimato ad “ individuare la soluzione in fase esecutiva più adeguata per i minori e le madri ospiti della struttura ” richiamando ancora una volta l’attenzione del suddetto ente sul disposto di cui all’art. 13, comma 5, del Regolamento Regionale 7 aprile 2014, n. 4 circa l’individuazione delle “ modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro servizio ”;
che la peculiarità della controversia consenta di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, fatti salvi i poteri dell’amministrazione resistente inerenti la fase esecutiva della disposta revoca nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le altre parti indicate.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.