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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3840/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Pipiana Saveria, in forza di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Spinnato Salvatore, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte depositate il 9.12.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PACHINO il 26/07/2004.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 20/08/2007 e il 06/10/2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/03/2024 hiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 e, a sua volta, domandando la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole.
All'udienza avanti al GOP delegato per il tentativo di conciliazione le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori delle parti chiedevano disporsi la revoca della prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
e la sua sostituzione con il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Con decreto in data 22.11.2024 venivano richiesti chiarimenti alle parti e veniva rifissata l'udienza ex art. 127 ter cpc.
Le parti, nel successivo termine loro assegnato, rassegnavano conclusioni conformi ed il Giudice
Relatore, previamente autorizzati i coniugi a vivere separati e disposto in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
DISPONE l'affidamento dei minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale di via Brignone 24 a None;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'immobile locato e sito in None, Via Marconi n. 22 è già stato liberato nel marzo 2024;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salve diverse intese:
− a fine settimana alterni, con pernottamento presso l'abitazione paterna, dal sabato ore 10.30 fino alla domenica ore 19.00, quando il padre accompagnerà i minori presso l'abitazione della madre;
− compatibilmente con i turni lavorativi paterni, durante la settimana, un pomeriggio alla settimana (con pernottamento nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre) dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30, con l'impegno di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
un pagina 2 di 3 ulteriore pomeriggio senza pernotto dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30, con l'impegno di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
− durante le vacanze di Natale, i figli potranno trascorrere con il padre, salvo diverso accordo dei coniugi, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, ad anni alterni, comunque compatibilmente con le volontà dei minori (in caso di disaccordo, per gli anni pari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con il padre;
per gli anni dispari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con la madre). Per le vacanze natalizie 2024/25 dal 23 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al
06 gennaio con la madre;
− durante il periodo pasquale il padre potrà tenere con sé i figli 3 giorni consecutivi alternando con il coniuge il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
− durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori nel mese di agosto per quindici giorni consecutivi, concordando detto periodo con la moglie entro il 30 maggio di ciascun anno.
In caso di mancato accordo la madre potrà trascorre con i figli dal 1° agosto al 15 agosto negli anni dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari. Entrambi i genitori potranno tenere con loro, inoltre, i minori per ulteriori 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi di giugno, luglio o settembre, comunicando detto periodo all'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
− il giorno compleanno dei minori, i due genitori si divideranno equamente la giornata
− altre festività e c.d. “ponti” ad anni alterni;
− le parti concordano circa la possibilità per il genitore che non ha con sé i figli, di poterli contattare telefonicamente rispettando la fascia oraria 19.00/20.00;
DÀ ATTO che le parti concordano un contributo paterno al mantenimento dei figli di Euro 300,00 complessivi mensili (Euro 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo e con percepimento al 100% da parte della madre dell'assegno unico;
quanto alla decorrenza del contributo, le parti concordano di far decorrere l'onere di contribuzione dal 16.09.24 e ad ogni scadenza mensile;
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di assegno per sé, rinuncia che Parte_1 controparte dichiara di accettare;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3840/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Pipiana Saveria, in forza di procura speciale Parte_1 in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Spinnato Salvatore, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte depositate il 9.12.2024
Per il P.M. nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PACHINO il 26/07/2004.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 20/08/2007 e il 06/10/2015. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/03/2024 hiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 e, a sua volta, domandando la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole.
All'udienza avanti al GOP delegato per il tentativo di conciliazione le parti raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori delle parti chiedevano disporsi la revoca della prima udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
e la sua sostituzione con il deposito di note scritte d'udienza ex art. 127 ter cpc.
Con decreto in data 22.11.2024 venivano richiesti chiarimenti alle parti e veniva rifissata l'udienza ex art. 127 ter cpc.
Le parti, nel successivo termine loro assegnato, rassegnavano conclusioni conformi ed il Giudice
Relatore, previamente autorizzati i coniugi a vivere separati e disposto in via provvisoria ed urgente in conformità all'accordo delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le domande e le difese delle parti consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 cc.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo rispondente al principio della bigenitorialità e nulla ostandovi in fatto ed in diritto.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.; CP_1
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
DISPONE l'affidamento dei minori a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, alla quale è assegnata la casa coniugale di via Brignone 24 a None;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'immobile locato e sito in None, Via Marconi n. 22 è già stato liberato nel marzo 2024;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salve diverse intese:
− a fine settimana alterni, con pernottamento presso l'abitazione paterna, dal sabato ore 10.30 fino alla domenica ore 19.00, quando il padre accompagnerà i minori presso l'abitazione della madre;
− compatibilmente con i turni lavorativi paterni, durante la settimana, un pomeriggio alla settimana (con pernottamento nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre) dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30, con l'impegno di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
un pagina 2 di 3 ulteriore pomeriggio senza pernotto dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30, con l'impegno di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre;
− durante le vacanze di Natale, i figli potranno trascorrere con il padre, salvo diverso accordo dei coniugi, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, ad anni alterni, comunque compatibilmente con le volontà dei minori (in caso di disaccordo, per gli anni pari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con il padre;
per gli anni dispari, dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con la madre). Per le vacanze natalizie 2024/25 dal 23 al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al
06 gennaio con la madre;
− durante il periodo pasquale il padre potrà tenere con sé i figli 3 giorni consecutivi alternando con il coniuge il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
− durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i minori nel mese di agosto per quindici giorni consecutivi, concordando detto periodo con la moglie entro il 30 maggio di ciascun anno.
In caso di mancato accordo la madre potrà trascorre con i figli dal 1° agosto al 15 agosto negli anni dispari e dal 16 agosto al 31 agosto negli anni pari. Entrambi i genitori potranno tenere con loro, inoltre, i minori per ulteriori 7 giorni consecutivi scelti indistintamente fra i mesi di giugno, luglio o settembre, comunicando detto periodo all'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno;
− il giorno compleanno dei minori, i due genitori si divideranno equamente la giornata
− altre festività e c.d. “ponti” ad anni alterni;
− le parti concordano circa la possibilità per il genitore che non ha con sé i figli, di poterli contattare telefonicamente rispettando la fascia oraria 19.00/20.00;
DÀ ATTO che le parti concordano un contributo paterno al mantenimento dei figli di Euro 300,00 complessivi mensili (Euro 150,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo e con percepimento al 100% da parte della madre dell'assegno unico;
quanto alla decorrenza del contributo, le parti concordano di far decorrere l'onere di contribuzione dal 16.09.24 e ad ogni scadenza mensile;
DÀ ATTO che la sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di assegno per sé, rinuncia che Parte_1 controparte dichiara di accettare;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Settima Sezione Civile del Tribunale di Torino il
24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3