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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14596/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14596/2022 promossa da:
difeso dall'avv. CARIDI PAOLO, elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in C.SO GALILEO FERRARIS, 63 10128 TORINO
ATTORE contro e difesi dall'avv. COMPARETTO PIETRO, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO FRANCIA, 82 10143 TORINO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Le conclusioni sono state modificate e integrate nella memoria del 6.5.2025:
In via istruttoria
Si insiste
1) Per un SUPPLEMENTO DI CTU su tutti gli aspetti sopra decritti con sostituzione dell'ing. e nomina di S_
, viste le discutibili omissioni del consulente, di cui ai punti 1D) e 1E), CP_3 Controparte_4 con ammissione di tutti capi di prova dedotti nelle memorie istruttorie ex art. 183 II° e III°, con riserva di prova contraria per l'eventuale ammissione dei capi avversari in via principale nel merito
2) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'istanza di SUPPLEMENTO DI CTU, il Giudice potrà argomentando, con motivazione priva di vizio di logica e di diritto, come consentito dalla recentissima Sezioni Unite
1 della Cassazione del 2022 discostarsi dalle conclusioni dell'Ing. ed accogliere quelle in ATP rimodulate, S_ per via delle opere eseguite nelle more dagli eredi come da osservazioni dell'Arch. del 12.2.2024, e in CP_2 Per_1 tal modo
▪ Ritenere necessario il ripristino delle fondazioni con l'intervento edilizio ivi descritto e individuato (ripreso dall'intervento condiviso in ATP) e quantificarne complessivamente i costi in € 45.789,01, oltre € 10.037,67 per compensi professionali, oltre accessori (pag. 13-16 osservazioni ) Per_1
▪ Dichiarare che a causa degli scavi del ancora ad oggi non è possibile iniziare lavori di ristrutturazione CP_2 meglio descritti nei permessi né utilizzare l'immobile di via Volpiano 19 per altre finalità
▪ Con condanna alle spese della fase di ATP e del giudizio di merito e della mediazione obbligatoria perché aveva ad oggetto anche la domanda di autorizzazione per l'accesso al cantiere.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta;
previa disposizione di CTU volta ad accertare l'avvenuta esecuzione, nell'immobile di proprietà delle convenute sito in
Torino, Via Volpiano 19, delle opere descritte nelle SCIA prodotte ai docc.11 e 12 (e nel paragrafo V-A del presente atto) e desumibili dalle fotografie prodotte al doc.15, nonché l'idoneità delle stesse opere a garantire la stabilità strutturale della porzione di area confinante con l'immobile di proprietà dell'attrice;
- respingere le domande di in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolte le Parte_1 conchiudenti da ogni avversaria pretesa;
- col favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 21.7.2022, ha citato in Parte_1
giudizio rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1 Controparte_2
• La ricorrente è proprietaria dei seguenti immobili, siti in Torino, Via Volpiano 19 e Via
Palestrina 11, acquistati con atto rogito Notaio Dottor del 11.12.2020, rep. 30489 Persona_2
racc. n. 15931:
a. opificio, con accesso da Via Volpiano 19, elevato a tre piani fuori terra oltre un piano sottotetto e un piano interrato e area parcheggio antistante, così descritto al catasto
Fabbricati di Torino: foglio 1148, particella 893, subalterno 2, Via Volpiano 19, piano S1-
T-1-2-3, zona censuaria 2, cat. D/7;
b. immobile ad uso deposito, con accesso da Via Palestrina, elevato a due piani fuori terra e
2 area cortilizia, così descritto al catasto Fabbricati di Torino: foglio 1148, particella 227, 7
Via Palestrina Pier Luigi 9, piano T-1, int. B zona censuaria 2, cat. C/2, classe 3, mq. 165, superficie catastale mq. 155;
c. locale ad uso autorimessa ed area cortilizia, così descritto al catasto Fabbricati di Torino:
foglio 1148, particella 222, Via Via Palestrina Pier Luigi 13, piano T, zona censuaria 2, cat.
C/6, mq. 22, superficie catastale mq. 27.
• I predetti immobili erano acquistati per essere destinati, previa totale ristrutturazione interna, a diverse attività produttive e commerciali inserite in un più ampio progetto di promozione sociale finalizzato a portare anche un significativo sostegno alla riqualificazione del tessuto sociale della zona periferica di Torino Nord. Per le ristrutturazioni, la società ricorrente aveva da tempo pianificato di fare ricorso alle agevolazioni e ai benefici fiscali di cui all'art. 2 D.L.
34/2020 cd. “Decreto Rilancio” e, a tal scopo, aveva dato incarico all'arch. Persona_3
che aveva predisposto relazione tecnica per la verifica della fattibilità tecnico-economica degli interventi previsti dal D.L. 34/2020.
• Gli immobili sopra indicati sono confinanti con un basso fabbricato composto da un piano fuori terra, sito in Via Volpiano 19, già di proprietà di e dal 12.12.2021 di proprietà Persona_4
dei di lui eredi legittimi e Controparte_1 Controparte_2
• che era titolare di una ditta di costruzioni edili, iniziava, sin dal febbraio 2021, Persona_4
senza autorizzazioni amministrative, degli scavi sul fondo di sua proprietà e lungo il confine direttamente adiacente il fabbricato di proprietà della ricorrente, al fine di realizzare uno o più box sotterranei.
• Gli scavi, tuttavia, non interessavano soltanto il fondo del ma anche le fondazioni lato CP_2
orientale del fabbricato del per una profondità di 3-4 metri. In particolare, gli scavi Parte_1
avevano scoperchiato le fondazioni inoltrandosi fin sotto i pali di fondazione del fabbricato, mettendo a nudo anche la parte sottostante i pali stessi. In conseguenza di ciò, si creavano delle crepe e si verificavano dei cedimenti sia sul fabbricato del sia su quello del CP_2 Parte_1
• Il incaricava quindi l'ing. di ispezionare i luoghi ed il proprio legale di Parte_1 Per_5
contestare la pericolosità degli scavi e di chiedere il risarcimento del danno, come da diffida poi inviata a mezzo pec il 15.2.2021.
• In data 16.2.2021, il prendeva contatti con il difensore del mostrandosi CP_2 Parte_1
collaborativo e disponibile a sospendere gli scavi e consentire ai tecnici di effettuare sopralluoghi nel suo cantiere, nonché a fornire in visione l'autorizzazione amministrativa in suo possesso per la realizzazione di un'autorimessa.
3 • Ricevute dal le tavole e le planimetrie, era accertato che la pratica edilizia si riferiva ad CP_2
un altro fondo (lotto di Via Volpiano 25) e quindi non era inerente agli scavi realizzati in adiacenza al fabbricato del per i quali non era stata chiesta alcuna autorizzazione Parte_1
comunale.
• Durante i sopralluoghi del 18-19 febbraio 2021, anche alla presenza dell'ing. , Tes_2
consulente del era ispezionato il cantiere e rifotografate le fondazioni del fabbricato - CP_2
messe totalmente a nudo dagli scavi -, i cedimenti e le crepe. Per scongiurare rischi di crollo, erano prese in considerazione due ipotesi di intervento di consolidamento delle fondazioni, sulle quali concordava anche l'ing. . Tuttavia, il rifiutava di dar corso ai lavori, Tes_2 CP_2 negando ogni responsabilità oltre che l'esistenza di crepe e cedimenti.
• Il nonostante le diffide, proseguiva gli scavi ragione per cui, in data 11.3.2021, il CP_2
presentava esposto alla Vigilanza Edilizia del Comune di Torino per segnalare la Parte_1
presunta esistenza di opere abusive e il coinvolgimento della sua proprietà nei lavori edili.
• Successivamente, il iniziava a riempire lo scavo con materiale di riporto, senza tuttavia CP_2
eseguire alcuna opera di consolidamento, motivo per cui il attivava procedimento ex Parte_1 art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale emergeva la riconducibilità agli scavi del della CP_2 messa a nudo delle fondazioni, l'esecuzione degli scavi senza previa autorizzazione della
Amministrazione e della proprietà ed infine la necessità di eseguire un intervento di Parte_1
consolidamento delle fondazioni del fabbricato di proprietà Parte_1
• Dopo il deposito della CTU espletata in sede di ATP, le convenute hanno realizzato unilateralmente e arbitrariamente un intervento diverso da quello che era stato proposto e condiviso, anche dalle parti e dai CTP, in sede di CTU. Tale ultimo intervento non è idoneo a risolvere le problematiche della proprietà ed in particolare l'instabilità dell'edificio Parte_1
poiché non è stata realizzata una sottomurazione, essendosi il limitato a riempire con CP_2
terra di riporto i vuoti presenti nelle campiture tra i pozzi di RO, realizzando una struttura completamente separata mediante pali di fondazione e trave superiore in C.A.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni pari al costo da sostenere per la messa in pristino del fabbricato e per il consolidamento delle fondazioni, compreso il costo per l'attività dei professionisti, il tutto come quantificato nella CTU svolta in sede di ATP (cfr. capitoli 4.3.2. e 4.3.3. della perizia) nell'importo di € 97.528,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, anche all'esito di una nuova CTU;
con la precisazione di limitare la domanda risarcitoria agli oneri e costi, diretti e indiretti, relativi agli interventi necessari per il ripristino a regola d'arte della funzionalità e capacità portante e il consolidamento delle fondazioni del fabbricato compresi i costi per i soggetti ed i Parte_1
4 professionisti tenuti ad avviare le pratiche per l'ottenimento delle regolarizzazioni.
Si sono costituite he hanno svolto le seguenti Controparte_1 Controparte_2
difese:
• acquistava il basso fabbricato (già) sito in Torino, Via Volpiano 19, con Persona_4
rogito Notaio del 3.7.2019; si trattava di un basso fabbricato realizzato nel 1963, sul Per_6
sedime di fabbricato realizzato nel 1909.
• Il suddetto immobile e quello confinante della erano di proprietà della Parte_1
stessa dante causa, Immobiliare Ester S.a.s. di CH G. & C.
• Nel gennaio 2021, una porzione di pavimento del basso fabbricato sito in Torino, Via Volpiano
19, di proprietà del sprofondava inaspettatamente e contestualmente comparivano CP_2
alcune crepe sulla muratura perimetrale lato cortile;
per tale ragione il era costretto a CP_2
dar corso ad urgenti interventi di consolidamento, onde scongiurarne il crollo. Più precisamente, il era costretto a procedere ad uno scavo nella porzione sottostante il proprio immobile, CP_2
al fine di verificarne le caratteristiche della struttura e la relativa tenuta e di curarne la messa in sicurezza.
• Durante questo scavo, il si accorgeva che la struttura sottostante il proprio immobile era CP_2
fondata su alcune volte, sovrastanti un unico ambiente vuoto, evidentemente da tempo inutilizzato, e di cui sino ad allora non aveva conoscenza, invece, supponendo ivi esservi un terrapieno. Nell'immediatezza, tale ambiente vuoto pareva estendersi anche al di sotto dell'antistante piano stradale;
solo nei mesi successivi, era poi accertato che si trattava del sedime dell'edificio del 1909, sul quale, come anticipato, nel 1953 era stato realizzato il basso fabbricato.
• Il ampliava quindi gli scavi per meglio comprendere quali fossero le condizioni dei CP_2
luoghi e, in particolare, del sottosuolo: eseguiti tali accertamenti, egli era costretto a realizzare immediatamente tre nuovi pilastri in cemento armato al di sotto del fabbricato con finalità strutturale cautelativa.
• Questa attività urgente del sebbene irregolare dal punto di vista amministrativo, CP_2 consentiva di evitare danni e potenziali pericoli all'incolumità pubblica e privata, ed era svolta in totale buona fede e trasparenza atteso che i tecnici di poterono accedere Parte_1
ripetutamente sul luogo, scattare fotografie e prendere visione della documentazione tecnica del cantiere.
• È contestato che il avesse continuato a scavare nonostante la richiesta di fermarsi della CP_2
5 perché, anzi, in allora (quantomeno dal 26.2.2021), egli aveva Parte_1 completato i propri accertamenti d'urgenza e non proseguì in tale attività.
• Tuttavia, per evitare ogni eventuale pericolo per le strutture, potenzialmente derivante in astratto da fenomeni temporaleschi o di pioggia eccessiva e consapevole del fatto che la predisposizione di adeguata progettazione di eventuali ulteriori opere di contenimento (specie in considerazione delle difficoltà organizzative, logistiche e burocratiche conseguenti all'allora attuale pandemia da COVID-19) avrebbe imposto tempi non immediati, il eseguiva un ultimo intervento CP_2
di riempimento dello scavo, con contestuale compattazione del nuovo terreno a strati e tramite rullo.
• Nell'eseguire tale ultimo intervento, il provvedeva opportunamente ad interrare e CP_2 compattare a strati anche l'area del pertinenziale cortile interno e prospiciente il confine con la proprietà della che, in allora, non era in tale condizione ed, anzi, in tal modo Parte_1
migliorandone in parte la stabilità complessiva rispetto alla situazione anteriore.
• In tale frangente, il era conscio che si trattava di una soluzione provvisoria e CP_2
potenzialmente necessitante di ulteriori opere di completamento, alla cui realizzazione si dichiarava disponibile. Del resto, egli aveva seguito la vicenda personalmente, sin da subito.
• Quindi, il ometteva di segnalare lo scavo d'urgenza eseguito in conseguenza del CP_2
cedimento del pavimento del proprio basso fabbricato, ai competenti Uffici Tecnici del Comune di Torino, ma questo accadeva a causa delle difficoltà organizzative, logistiche e burocratiche, in allora, esistenti in conseguenza della pandemia da COVID-19, atteso che con DPCM
14/1/2021, era stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30.4.2021, con limitazione di tutte le normali attività private e pubbliche.
• In ogni caso, l'omissione nella segnalazione dei lavori d'urgenza da parte del - CP_2
costituente condotta certamente illegittima sul piano amministrativo -, non discende automaticamente la presunzione dell'accertamento del verificarsi di un danno patito da
[...]
e neppure la responsabilità civile del stesso e, per esso, delle odierne Parte_1 CP_2
convenute.
• Nonostante la disponibilità del di addivenire ad una soluzione tecnica condivisa, CP_2
comunicata tramite il procuratore, rifiutava di effettuare un sopralluogo Pt_1 Parte_1
congiunto tra i tecnici delle parti e coltivava il procedimento di ATP, al fine di ottenere accertamento di asserite crepe e presunti cedimenti nel proprio immobile, che avrebbero provocato imminenti crolli e che riteneva ascrivibili alla responsabilità dello stesso In CP_2
sede di ATP, contestava che lo scavo e la conseguente opera di rinterro e CP_2
6 compattamento avesse provocato crepe o cedimenti nel confinante immobile di proprietà dell'attrice.
• All'esito dell'ATP, era accertata l'assenza di crepe e cedimenti nell'immobile di proprietà di riconducibili agli scavi d'urgenza eseguiti dal nel gennaio 2021. Il CTU Parte_1 CP_2
inoltre non accertava la causa dell'apparente riduzione di uno dei pozzi di RO, né riscontrava danni strutturali o cedimenti che non si sono verificati neppure dopo il deposito della CTU, per cui non vi è alcun pericolo di crollo. Emergeva altresì dalla CTU che l'immobile di proprietà era carente e privo di adeguata documentazione tecnica e autorizzazioni Parte_1
amministrative e presentava dei deficit strutturali: a) i quattro pilastri che costituiscono le fondazioni relative alla parete orientale dell'edificio sono stati realizzati oltre 75 anni Parte_1
fa ed hanno alla base i pozzi di RO ancora rifiniti in calcestruzzo e mattoni, senza struttura in cemento armato, struttura di cui parte attrice vorrebbe ottenere il miglioramento a spese della convenuta;
b) nell'odierna proprietà è presente un locale centrale termica interrato – Parte_1
irregolare e non censito nelle planimetrie o sugli elaborati architettonici – che, data la presenza di tubazioni di collegamento, era servito da un serbatoio di carburante (gasolio) che si trovava nel cortile del basso fabbricato, oggi di proprietà aderente alla proprietà e CP_2 Parte_1
alle sue fondazioni. Il serbatoio è stato autonomamente rimosso dalla Immobiliare Ester S.a.s. prima della vendita dell'immobile al senza eseguire alcun reinterro o consolidamento CP_2 dell'area e delle fondazioni del fabbricato ora di proprietà di che sono state lasciate Parte_1
nelle medesime condizioni in cui erano sin dalla costruzione dell'edificio. Quindi, nonostante la rimozione del serbatoio e gli scavi del i pilastri del lato orientale sono rimasti nella loro CP_2 condizione originaria, ed anzi l'attività di reinterro e compattamento eseguita dal dopo CP_2
lo scavo del gennaio 2021, ha assicurato un maggior effetto contenitivo.
• Il CTU riteneva comunque opportuno mettere in sicurezza le fondazioni dell'edificio attoreo, il fronte di scavo e il basso fabbricato di proprietà del e, a tal fine, previa individuazione CP_2
di un progetto condiviso dalle parti, formulava proposta conciliativa cui il aderiva CP_2
acconsentendo ad eseguire tutte le opere concordate a proprie spese;
la parte attrice invece rifiutava.
• Successivamente, dopo il decesso del avvenuto il 12.12.2021, la di lui moglie, CP_2 CP_1
disponeva l'esecuzione delle opere urgenti e necessarie per mettere in sicurezza l'area e
[...]
consolidare il suolo del proprio immobile, compreso il tratto a confine con l'immobile del
Previ contatti dei professionisti incaricati con i competenti Uffici Tecnici del Parte_1
Comune di Torino, previa rimozione di “impedimenti terzi”, previa presentazione allo Sportello
7 per l'Edilizia del Comune di Torino delle SCIA ed, infine, previo decorso del conferente termine ex lege, disponeva la demolizione del proprio basso fabbricato sito in Via CP_1
Volpiano 19 e la destinazione d'uso dell'immobile a semplice parcheggio raso, nonché la realizzazione di fondazioni speciali, costituite da dieci pali, interrati verticalmente, in linea secondo una direttrice parallela al confine tra le due proprietà e collegati mediante unica trave in cemento armato. Tale soluzione tecnica, di laboriosa realizzazione, comportava per la CP_1 un esborso di € 135.960,00 per opere edili ed € 16.090,05 per professionisti e quindi ben oltre la cifra stimata dal CTU in ATP.
• era informata della volontà della convenuta di procedere ai lavori suddetti, in Parte_1 quanto, tra l'altro, con e-mail 5.3.2022, erano già stati comunicati i nominativi ed i recapiti dell'impresa e dei tecnici incaricati ed in data 25.3.2022, il cantiere di Via Volpiano 19 era stato riaperto;
tanto è vero che, in occasione dell'incontro del 13.6.2022 nell'ambito della procedura di mediazione tenutasi dinanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Torino, era verbalizzato che l'odierna attrice prendeva atto della suddetta volontà della di eseguire CP_1
le opere di consolidamento e conseguentemente riduceva la propria domanda, da € 103.581,97 ad € 21.586,97; inoltre, in occasione del successivo incontro del 14.7.2022, nell'ambito della medesima procedura di mediazione, le parti stabilivano, di comune accordo, di fissare un nuovo incontro in data 22.9.2022, al fine di consentire ai tecnici di di verificare in Parte_1 cantiere lo stato dell'arte e confrontarsi con i tecnici delle convenute sul progetto presentato;
infatti, tramite il difensore delle convenute ed i propri tecnici, in data 13-14-15 luglio 2022, la tentava di rendere circa la natura e le caratteristiche delle CP_1 Parte_2
opere, chiedendo che quantomeno la stessa attrice autorizzasse un tecnico di propria fiducia a recarsi in cantiere - ove ritenuto opportuno, anche quotidianamente -, a confrontarsi con i tecnici della convenuta ed a fornire eventuali suggerimenti ritenuti opportuni;
nel frattempo, peraltro, il cantiere era visibile a tutti dalla Via Volpiano e, quindi, controparte sapeva che tra il
4.7.2022 ed il 21.7.2022, erano stati realizzati gli interventi di riempimento e compattazione dell'area sottostante il basso fabbricato e del cortile pertinenziale, di demolizione del basso fabbricato e le opere di palificazione.
• Nonostante gli “asseriti” imminenti pericoli di crollo dell'edificio attoreo, il tecnico di fiducia di arch. , non riusciva a trovare il tempo da dedicare alla Parte_1 Persona_7
vicenda in oggetto e, purtroppo, non si rese disponibile ad alcun sopralluogo o confronto con i tecnici delle convenute, oppure, a tal fine, non fu autorizzato dalla propria committente. Ma, soprattutto, ancora pendente la mediazione, in data 21.7.2022, le convenute ricevevano la
8 notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.
• La scelta delle convenute di svolgere lavori diversi da quelli indicati dal CTU era stata motivata dal fatto che il basso fabbricato di proprietà convenuta era stato demolito – circostanza di cui la parte attrice era a conoscenza - e l'area era stata adibita a parcheggio raso, talché non vi è più alcuna contiguità edificatoria tra le due proprietà e, quindi, vi erano differenti esigenze, con conseguente opportunità di opere di contenimento parzialmente diverse rispetto a quelle ipotizzate in sede di ATP, ma, anzi, maggiormente o, comunque, quantomeno, egualmente cautelative.
• Grazie alla soluzione tecnica adottata dalle convenute, non era necessario realizzare scavi ad una elevata profondità sotto i pilastri di fondazione dell'edificio di proprietà di
[...]
che, consideratane la vetustà (oltre 75 anni fa) ed i connotati di primitiva Parte_1
realizzazione, sarebbero stati esposti a pericolo di cedimento. Invece, i micropali erano interrati ad una profondità (circa 10 metri), molto superiore rispetto a quella che era stata preventivata in sede di CTU nell'ambito dell'ATP (quindi, solo per questo assicurando maggior stabilità rispetto a quest'ultima), e in maniera molto meno impattante sull'equilibrio degli strati più profondi del sottosuolo, anche grazie alla propedeutica mera trivellazione in luogo dello scavo.
Inoltre, due dei quattro pilastri posti sul lato orientale dell'edificio attoreo erano scaricati da qualsiasi sollecitazione potenzialmente derivante dalla contiguità con la struttura del basso fabbricato in passato ivi esistente e recentemente demolito. Peraltro, la soluzione tecnica realizzata dalla non era così diversa da quella esaminata in sede di ATP ed era analoga CP_1 alla c.d. “Soluzione B” proposta dai CTP di ing. ed arch. Parte_1 Persona_8
Persona_9
• Se si fosse resa disponibile a consentire un semplice confronto tra i tecnici Parte_1
delle parti, avrebbe potuto comprendere che la parziale difformità tra le opere realizzate dalla e quelle suggerite mesi prima dal CTU nell'ambito dell'ATP non costituisce deminutio CP_1
di garanzia di stabilità strutturale, anzi, la soluzione adottata è oltremodo efficiente atteso il mutamento d'uso dell'immobile convenuto - da basso fabbricato, con potenziale possibilità di ristrutturazione e/o ampliamento, a parcheggio raso – e la realizzazione delle c.d. fondazioni speciali palificate che è stata una soluzione meno invasiva e pericolosa rispetto a quella esaminata in sede di ATP, che avrebbe comportato uno scavo molto più profondo ed addirittura al di sotto delle fondazioni dell'edificio attoreo. La realizzazione integrale della soluzione tecnica esaminata in sede di ATP è quindi ormai anacronistica, ultronea e irrealizzabile, se non a costo di smantellare inutilmente quanto realizzato dalla convenuta.
9 • Sebbene le opere di consolidamento realizzate nella proprietà risultino ampiamente CP_1
idonee alla loro funzione strutturale e non sussista alcun minimo pericolo di danni nello stabile di per estremo scrupolo e seppur potenzialmente superflui, vi è ancora la Parte_1
possibilità di installare degli inghisaggi in ferro tra i pozzi di RO dell'edificio attoreo e la palificazione in cemento armato realizzata dalle convenute;
invero, in ragione di quanto realizzato, si tratterebbe di misura cautelare ultra-prudenziale ed eccessiva e, di fatto, migliorativa dello stesso status ante litem delle vetuste fondazioni dell'edificio di
[...]
ma poiché lo strumento era ritenuto utile dal CTP attoreo, arch. , la convenuta Parte_1 Per_1
ne avrebbe anche consentito la realizzazione, a propria cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori;
a tal fine, tuttavia, occorreva il consenso di Parte_1
• Ha infine contestato che siano imputabili al e alle sue eredi, odierne convenute, i danni CP_2
asseritamente patiti per non aver potuto procedere alla ristrutturazione interna dell'immobile atteso il fatto che la ristrutturazione dell'immobile, da parte di in realtà, Parte_1
dovrebbe essere eseguita da Energia APS (usufruttuaria del fabbricato), la quale, tuttavia, avrebbe potuto dar validamente corso agli eventuali propedeutici incombenti amministrativi, anche ai fini del conseguimento del c.d. superbonus 110%, solo dopo il conseguimento della personalità giuridica e, quindi, dopo il 7/9/2022; ai fini della fattibilità degli interventi di cui al
Decreto rilancio, era necessario che l'immobile fosse regolare dal punto di vista edilizio – urbanistico e non ci fossero abusi in atti, e l'immobile non lo era;
lo stesso consulente Parte_1
di parte attrice aveva dichiarato che il progetto architettonico era fattibile perché l'immobile non presentava problemi di staticità.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea atteso il fatto che le opere eseguite dalle convenute sono idonee ad assicurare la stabilità strutturale della porzione di area confinante con l'immobile di
Parte_1
La causa è stata istruita a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.5.2025, con deposito della sentenza entro 30 giorni.
****
Preliminarmente, si precisa che in questo giudizio sono state eseguite due CTU, una depositata il 29.9.2023 e l'altra il 17.6.2024. Ai fini della decisione, tuttavia è stata presa in considerazione soltanto la CTU del 17.6.2024, oltre alla consulenza espletata in sede di ATP, atteso il fatto che, all'udienza del 5.12.2023 entrambe le parti, concordemente, avevano chiesto, la rinnovazione della
10 CTU del 29.9.2023, disposta nel presente giudizio dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, ritenendola inadeguata.
La CTU eseguita in ATP
Il CTU ha accertato che:
✓ fatta eccezione per la relazione di collaudo statico prot. 1970 1 10016 del 18/11/1970 (relativo al fabbricato di proprietà non risultano depositati altri documenti Parte_1
relativi alle opere strutturali né del basso fabbricato di proprietà del é del fabbricato CP_2
di proprietà di Parte_1
✓ il piano terra dell'edificio di proprietà sia stato realizzato nel 1947 e nel 1948 Parte_1
e sopraelevato interamente nel 1952 come riportato nel certificato di collaudo statico del
20/06/1968. Tuttavia, non sono presenti elaborati grafici o relazioni relativi alle opere strutturali in cemento armato (ad eccezione del solo collaudo statico già esaminato) e non è presente alcun elaborato grafico strutturale relativo al fabbricato di proprietà Parte_1
Inoltre, non sono presenti elaborati grafici (architettonici e strutturali) relativi alla sopraelevazione (citata nel solo collaudo statico);
✓ con riferimento alla proprietà del ha evidenziato che il basso fabbricato è stato CP_2
realizzato ante 1977 (verosimilmente con licenza edilizia n.2213 prot. n. 237 del 1963) sul sedime del fabbricato edificato nel 1909 e successivamente demolito per la sola parte fuori terra. Anche la zona utilizzata come parcheggio esterno su Via Volpiano risulta costruita sul sedime del vecchio edificio del 1909 e pertanto potrebbe presentare dei vuoti al disotto del piano stradale. Per questa ragione il Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità ha interdetto l'utilizzo dell'area di parcheggio prescrivendone la messa in sicurezza. Non sono presenti elaborati grafici o relazioni relativi alle opere strutturali in cemento armato e alle fondazioni del fabbricato. Inoltre, non sono presenti gli elaborati grafici relativi all'edificazione originaria del basso fabbricato;
✓ L'area oggetto di causa è ubicata al confine tra la proprietà della Parte_1
(Via Volpiano 19) e la proprietà del cfr. pag. 25 perizia ATP); CP_2
✓ L'edificio di proprietà della ha una dimensione in pianta di circa Parte_1
24x15 m e si eleva per 3 piani fuori terra oltre il sottotetto per un'altezza di 13 m. La struttura è costituita da pilastri e travi ribassate in cemento armato gettati in opera e solai in latero cemento. I muri perimetrali sono realizzati da una base in mattoni forati / semipieni con soprastante vetrata con telaio in acciaio. Nel corso delle operazioni peritali, è stata accertata la
11 presenza di un locale interrato adibito a centrale termiche assente nelle planimetrie catastali e adiacente al confine con la proprietà del Le fondazioni del fabbricato di proprietà CP_2
sulla linea di confine con la proprietà sono di tipo Parte_1 CP_2
profondo costituite da un pozzo di calcestruzzo di circa 180 cm di diametro (per quanto è stato possibile rilevare dal CTU nel corso delle operazioni peritali) che consente il trasferimento del carico dei pilastri dalla quota del piano terreno sino allo strato più profondo del terreno collocato alla quota di circa -3,5 m. Non sono tuttavia disponibili nell'archivio edilizio grafici relativi alle fondazioni del fabbricato di proprietà né altro elaborato grafico Parte_1
strutturale;
✓ Il basso fabbricato di proprietà del costituito da una struttura, ora pericolante, con CP_2 muratura in mattoni forati “portanti” che sostengono il solaio piano di copertura in latero cemento. Il basso fabbricato è stato edificato sulla struttura in muratura piena, interrata, dell'edificio del 1909. Presenta una dimensione in pianta di 14,14x5,25 e un'altezza di 4,85 m.
Nel corso delle operazioni peritali è stato accertato che “il cortile di proprietà (zona CP_2
fondazione edificio proprietà è affetto da crolli (box proprietà , terreno Parte_1 CP_2 riposizionato e presenza di materiale vario”. In particolare, il piano terra di calpestio del basso fabbricato risulta crollato interamente rendendo visibile la sottostante struttura interrata del precedente fabbricato del 1909 su cui è stato edificato il basso fabbricato di proprietà del cfr. fotografie pag. da 32 a 38 perizia ATP); CP_2
✓ Lo scavo di urgenza realizzato dal all'interno del cortile di sua proprietà ha CP_5
messo a nudo la superficie laterale delle fondazioni a pozzo del fabbricato di proprietà
(sul lato verso il cortile) per una profondità di 4 m;
tale attività è Parte_1
stata eseguita dal senza le autorizzazioni amministrative necessarie quali: (i) CP_2
segnalazione di procedura di urgenza e successiva presentazione di (ii) pratica autorizzativa architettonica e (iii) strutturale (comprensiva di analisi geologica e geotecnica) e pertanto risulta non a norma di legge;
✓ Lo stato dei luoghi al momento del crollo e dello scavo è stato rilevato dal Servizio di Vigilanza
che ha constatato l'esistenza di zone interne al basso fabbricato prive di Controparte_6
pavimentazione ed interessate dallo scavo interno, zona del cortile interessata dallo scavo, porzione di avancorpo adibito a magazzino completamente demolito, dando atto delle attività eseguite dal in assenza di autorizzazione amministrativa (cfr. pag. 40-41 perizia ATP). CP_2
Il è stato quindi diffidato dal proseguire le lavorazioni ad eccezione delle opere CP_2
necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi;
12 ✓ Dalle fotografie (pag. 42 e seguenti perizia ATP), emerge: - la messa a nudo della superficie laterale dei pozzi di fondazione presenti in corrispondenza dei pilastri del fabbricato
[...]
si rileva inoltre che il pilastro centrale posto all'interno della sagoma del basso Parte_1
fabbricato sembra presentare una riduzione di sezione del pozzo di fondazione (zona evidenziata dalla freccia nella figura sottostante e ingrandita nella pagina seguente); - la profondità dello scavo eseguito nel cortile e lungo il confine Parte_3
(indicato in 4 metri nel verbale di sopralluogo del Servizio di Vigilanza); - la
[...]
presenza di tracce di benna lungo la linea di confine al di sotto della trave a sostegno della muratura;
- la presenza di un vuoto/scavernamento (privo di tracce di benna) lungo il confine tra il cortile e il basso fabbricato immediatamente oltre il basso fabbricato;
✓ Lo scavo eseguito dal è stato poi parzialmente reinterrato sino al livello osservato in CP_2
sede di operazioni peritali e cioè fronte di scavo lungo il confine (e di messa a nudo della parete laterale dei pozzi di fondazione) di circa 1,4-1,5 metri di profondità, scavernamento al di sotto della trave a sostegno della muratura nella campata oltre il basso fabbricato nel cortile, sbadacchiatura in legno a sostenere il terreno rinfiancato nella zona di confine con il basso fabbricato pericolante, crollo totale del piano di calpestio del basso fabbricato la cui stabilità precaria è affidata ai tre pilastri in cemento armato realizzati dal al di sotto della CP_2
trave di fondazione, priva di barre di armatura, lungo il cortile la cui prima campata è già crollata;
✓ Né il CTU, né i CTP hanno rilevato la presenza di cedimenti in atto derivanti dagli scavi eseguiti dal sono stati riscontrati tre quadri fessurativi (cfr. pag. 54 e seguenti perizia CP_2
ATP), nessuno dei quali tuttavia è riconducibile agli scavi del CP_2
✓ Tenuto conto delle caratteristiche geologiche e geotecniche risultanti dalla cartografia e dalle banche dati dei sondaggi disponibili, risulta che il terreno sottostante il cortile pertinenziale al basso fabbricato è costituito per i primi 1,7 metri da terreno di riporto, da ciottoli e ghiaia in sabbia debolmente limosa fino alla quota di 2,5 m e da grossi ciottoli e ghiaia grossa con sabbia fine sino alla quota di 5 metri di profondità e da ghiaia medio grossa sciolta con abbondante sabbia medio fine fino alla quota di 14 metri. Le caratteristiche geologiche del terreno spiegano esclusivamente il motivo e la necessità di non avere fondazioni superficiali ma di tipo profondo quali quelle a pozzo del fabbricato di proprietà e Parte_1
quelle del precedente edificio del 1909 per basso fabbricato di proprietà del Sig. a CP_2
cui quota di approfondimento risulta essere maggiore di 4 m collocandosi quindi nel substrato da 2,5 a 5 m di profondità costituito da “grossi ciottoli e ghiaia grossa con sabbia fine” o nel
13 successivo strato da 5 a 14 m di profondità costituito da “ghiaia medio grossa sciolta con abbondante sabbia medio fine”. In merito alle fessure rilevate in piani, punti e porzioni diversi rispetto alla parete orientale de qua e costituente proiezione del confine con la proprietà
le medesime non sono derivate dagli scavi denunciati ma dalla tecnica di costruzione CP_2
originariamente adottata.
Riassuntivamente nella ATP è emerso che
❖ lo scavo all'interno del cortile e lungo la linea di confine ha determinato la messa a nudo delle fondazioni a pozzo dell'edificio di proprietà con la conseguente necessità di Parte_1
ripristinare e mettere in sicurezza il sistema fondazionale dell'edificio, il fronte di scavo e il basso fabbricato è legata esclusivamente all'attività del CP_2
❖ Non sono presenti danni attuali (lesioni/fessurazioni rilevate in piani, punti e porzioni diversi rispetto alla parete orientale) sull'edificio di riconducibili con sicurezza all'attività di Parte_1
scavo non autorizzato eseguito dal in aderenza alle fondazioni del fabbricato CP_2
Parte_1
❖ Tuttavia, sussiste una situazione di danno potenziale o futuro che potrebbe avere origine sul fabbricato di proprietà di cosa che rende necessario mettere in sicurezza con Parte_1
urgenza, il fronte di scavo sul confine, nonché il basso fabbricato secondo le modalità concordate nel corso delle operazioni peritali e descritte nella CTU (pag. 70 e seguenti perizia
ATP), al fine di ripristinare le funzionalità complessive del sistema fondazionale del fabbricato di proprietà evitare futuri danni potenziali ad entrambi i fabbricati e consentire Parte_1
l'avvio in sicurezza dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della
[...]
Parte_1
❖ Per la messa in sicurezza della linea di confine tra le due proprietà, il CTU, in contraddittorio con i CTP, ha definito le modalità di intervento (cfr. pag. 71-72 perizia ATP), con la precisazione che la nuova struttura per la messa in sicurezza va eseguita interamente all'interno del cortile di proprietà ad eccezione delle porzioni di sottomurazione che dovranno CP_2
essere realizzate al di sotto delle travi porta muro e quindi all'interno della proprietà
Parte_1
❖ Per tali opere, il CTU quantificava un costo complessivo di € 77.000,00 (per le opere edili) + €
28.528,00 (per spese tecniche – professionisti) = e così per complessivi € 97.528,00, oltre bolli, diritti di segreteria, prove di laboratorio ed eventuali oneri.
Il presente giudizio
14 Non sono oggetto di questo giudizio:
- le opere di ristrutturazione interna nella proprietà e i danni asseritamente patiti da Parte_1
parte attrice per non aver potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali (superbonus 110%), che si è riservato di chiedere in un eventuale e futuro giudizio (cfr. pag. 17-18 atto di Parte_1
citazione e pag. 12 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. dove si legge: Il giudizio non ha ad oggetto le opere di ristrutturazione interna. Conseguentemente anche tutte le deduzioni avversarie sulla asserita impossibilità di procedere ai lavori di ristrutturazione da parte di Parte_1
sono DESTITUITE e;
Parte_4 Parte_5
- le crepe e le fessurazioni nella proprietà che, in sede di ATP, il CTU ha accertato Parte_1
essere antecedenti allo scavo del con la conseguenza che, rispetto a queste, parte CP_2
attrice non ha chiesto il risarcimento del danno né il loro ripristino (cfr. pag. 6 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.).
- non è contestato che la proprietà ha eseguito opere di ripristino differenti da quelle CP_2
previste in sede di ATP.
In sostanza la contestazione verte solo sul seguente punto: verificare se le opere eseguite dalle eredi del sebbene non coincidenti con quelle proposte e condivise in ATP, siano state CP_2 risolutive o meno delle problematiche connesse alla stabilità e sicurezza dell'immobile di proprietà della oppure se le medesime debbano essere integrate o in altro modo modificate. Parte_1
È evidente, infatti, che il bene della vita perseguito, non è la realizzazione in astratto delle opere indicate in ATP, ma piuttosto, in concreto, il raggiungimento dello scopo, e cioè la sicurezza dell'edificio AT, al termine degli interventi edili, di prima e di dopo.
A tal fine, è stata eseguita una CTU tecnica, con incarico nuovamente affidato all'ing.
[...]
, già consulente in ATP, dalla quale è emerso quanto segue. S_
❖ nel corso del precedente procedimento di ATP, il CTU ha accertato due diverse possibili origini di danno potenziale – che potrebbe originarsi sul fabbricato di proprietà qualora non Parte_1
venisse messo in sicurezza il fronte scavo o il basso fabbricato e/o qualora la proprietà dovesse essere utilizzata anche non a pieno carico -: 1) POZZI DI FONDAZIONE Parte_1
messi a nudo e scavo spinto in prossimità della quota di posa del pozzo con rischio per la stabilità globale del fabbricato;
2) Scavernamenti della del piano terra Controparte_7
con rischio limitato alla porzione di muratura perimetrale di base e della vetrata soprastante;
❖ in merito all'intervento di consolidamento eseguito dalle eredi il CTU ha spiegato: A) i CP_2
15 lavori eseguiti dagli eredi hanno ripristinato lo status quo ante limitatamente alla CP_2 funzionalità dei pozzi di fondazione;
l'edificio di proprietà può dirsi messo in Parte_1
sicurezza nei confronti della stabilità globale del fabbricato;
B) i lavori eseguiti dagli eredi non hanno tuttavia ripristinato lo status quo ante della porzione di muro del piano CP_2
terra che sostiene la soprastante vetrata;
❖ Al fine di garantire la sicurezza anche delle parti non strutturali (vetrata e porzione di muratura del piano terra), il CTU ha previsto la realizzazione di un nuovo sistema di appoggio realizzato con la tecnica della sottomurazione al di sotto della muratura del piano terra lungo il confine. La sottomurazione dovrà essere realizzata nelle campiture comprese tra un pozzo di RO e l'altro a cui sarà vincolata mediante inghisaggio con barre di armatura;
❖ Il costo totale per le opere sopra descritte ammonta a € 12.000,00 comprensivo di oneri professionali, IVA e INARCASSA. A tali costi si dovranno aggiungere € 1.500,00 + IVA per la relazione geologica e geotecnica qualora non fosse possibile utilizzare la relazione già predisposta per la pratica strutturale a firma del CTP ing. In aggiunta ai costi Persona_10
per il completamento della messa in sicurezza della vetrata e della porzione di muratura, il CTU ha individuato ulteriori costi relativi a lavori necessari a seguito delle opere di consolidamento eseguite dagli eredi del l cui importo è pari a € 2.100,00 iva compresa;
CP_2
❖ Dal punto di vista tecnico prima degli interventi di consolidamento eseguiti dagli eredi CP_2
l'immobile poteva essere ristrutturato ed utilizzato senza rischi per la sicurezza Parte_1
avendo cura di non incrementare i carichi o creare vibrazioni sui pilastri posti sopra i pozzi di fondazione ed evitando di intervenire ed utilizzare la porzione di fabbricato (circa 1/3) posta lungo il confine, come rappresentato graficamente al paragrafo 4.5.1.1. A seguito degli interventi già realizzati si ritiene possibile utilizzare il fabbricato ed eseguire senza rischi per la sicurezza tutte le opere di ristrutturazione limitando l'attività del piano terra in prossimità del muro di confine.
❖ Dal punto di vista autorizzativo il progetto di ristrutturazione è stato depositato in data
22.11.2021 con prot. 2021 9 26582 a nome di ENERGIA A.P.S. e e ha Controparte_8
ricevuto parere favorevole in data 14.04.2022 con richiesta da parte della di Controparte_9
perfezionare il pagamento degli oneri di urbanizzazione entro 30 giorni. Allo stato attuale la pratica riporta la dicitura RINUNCIA.
Dunque, il CTU ha accertato che le opere eseguite dalle eredi in parte sono state CP_2
risolutive ed hanno rispristinato lo status quo ante ed in particolare la stabilità del fabbricato AT
16 e la funzionalità dei pozzi di fondazione;
nondimeno, residuano interventi aggiuntivi, descritti nella seconda CTU espletata in questo giudizio, necessari per la messa in sicurezza anche degli elementi non strutturali e cioè della vetrata e della porzione di muratura del piano terreno che va ripristinata.
Questa seconda CTU è stata contestata da parte attrice con osservazioni presentate sia all'udienza del 25.6.2024, sia all'udienza di discussione del 6.5.2025 che, in sintesi, sono le seguenti.
1. Il CTU non ha spiegato i motivi per cui:
- ha ritenuto che i pozzi di fondazione, sebbene tagliati, siano stati adeguatamente ripristinati;
- ha ritenuto non più necessaria la sottomurazione con inghisaggi che invece era stata prevista in sede di ATP;
- non ha ritenuto disatteso l'art. 8 DM 17.1.2018 che impone l'obbligo di valutazione della sicurezza nelle ipotesi di danneggiamento delle strutture, delle fondazioni e della riduzione di capacità del terreno;
2. Il CTU non ha indicato quale potrebbe essere il parziale utilizzo dell'immobile con riferimento ad una porzione pari al 50% del fabbricato:
3. Nel proprio elaborato, il CTU non ha riportato il rilievo, già fatto in ATP, che il ha CP_2
eseguito uno scavo ad una profondità di 4 metri, circostanza accertata in sede contraddittorio con i CTP e nei sopralluoghi del gennaio/febbraio 2021;
4. Il ha riempito lo scavo e ha occultato la prova e per il criterio del più probabile che CP_2
non, si dovrà ritenere che il taglio del piede sia stato fatto dal tenuto anche conto che CP_2
dalla fotografia 42 della relazione di CTP, si vede la rampa costruita dal che è a ridosso CP_2
del palo di fondazione;
5. La realizzazione di micropali è inidonea perché realizzata a distanza di un metro dalle fondazioni.
Parte convenuta, all'udienza di discussione del 6.5.2025, ha invece evidenziato che:
▪ La documentazione urbanistica e amministrativa relativa all'immobile è molto Parte_1
carente;
▪ Non c'è traccia documentale dei pilastri, né dello stato dell'edificio ante causam;
▪ Il pozzo di fondazione non risulta da alcun documento e quindi non c'è prova che sia stato danneggiato dallo scavo;
▪ Il CTU ha evidenziato che il locale caldaia è stato realizzato abusivamente dai danti causa del e questo avrebbe potuto comportare il danneggiamento del pozzo di RO (piede Parte_1
17 del pilastro) che, in tal caso, non sarebbe imputabile al CP_2
▪ Il pozzo di RO rinvenuto nella proprietà è in calcestruzzo e mattoni anziché Parte_1
cemento armato, cosa che rende la struttura molto debole;
▪ In quella zona, il terreno per i primi 3 metri e mezzo non ha alcuna capacità contenitiva
(relazione sismica parte convenuta e relazione ARPA del 1974), per cui le fondazioni sarebbero dovute arrivare oltre i tre metri e mezzo. Sotto questo profilo, le opere realizzate dalle eredi sono adeguate atteso che i 10 micropali raggiungono una profondità di 10 metri;
CP_2
▪ Le uniche opere ancora da eseguire non hanno valenza strutturale ma prudenziale, cioè sono finalizzate a raccordare i pozzi di RO, intervento che avrebbe potuto essere eseguito, a minor costo, durante i lavori di palificazione se avesse acconsentito. Parte_1
In merito ai rilievi e alle osservazioni delle parti, considerati gli accertamenti peritali ed i chiarimenti del CTU resi in questo giudizio, si evidenzia quanto segue.
Il CTU ha spiegato che il pozzo di fondazione (o pozzo di RO) rappresentato nella fotografia 10 (pag. 44 – 45 perizia ATP) presentava una riduzione di sezione o interruzione, ma in ragione della scarsa qualità delle fotografie, non ha potuto dire se la zona di riduzione della sezione corrispondesse alla quota base del pozzo – in tal caso, lo scavo ne avrebbe messo a nudo la superficie laterale scalzandone parzialmente il piede -, o se piuttosto il pozzo proseguisse in sezione ridotta ad una quota più profonda della scavo eseguito dal CP_2
Questo accertamento non è stato possibile perché, al momento dell'accesso in cantiere in sede di ATP, lo scavo era stato parzialmente reinterrato, cosa che non ha consentito di accertare lo stato di fatto del pozzo di fondazione. In ogni caso, non si può dire con certezza che il pozzo di fondazione sia stato danneggiato dallo scavo del perché 1) non c'è alcuna evidenza CP_2
documentale di come fosse il pozzo di RO prima dello scavo, dal momento che questo pozzo non risulta da alcun documento;
2) nel corso delle operazioni peritali, è stata accertata anche la presenza di un locale interrato lato che ha un lato adiacente alla proprietà del Parte_1
nella quale c'era la centrale termica a gasolio, il cui serbatoio era in qualche posizione CP_2 non meglio definibile all'interno del cortile ora di proprietà Questo locale interrato - CP_2
non autorizzato e che ha come spigolo il pozzo di RO oggetto di contestazione – si trova in un'area che in qualche tempo è stata manomessa per realizzare il locale caldaia e il serbatoio oggi dismessi;
per posizionare il serbatoio sotto l'area, oggi di proprietà è stato CP_2
realizzato uno scavo con verosimile interferenza intorno alla colonna ed al presunto fondamento. Quindi in sostanza, il CTU non ha potuto dire che il pozzo sia stato danneggiato
18 dagli scavi del o piuttosto, non lo fosse già; CP_2
Il problema deve comunque ritenersi superato e non dirimente: ferma quindi questa incertezza in merito allo stato del pozzo di RO al momento dello scavo del il CTU ha CP_2
comunque espressamente chiarito che oggi, a seguito dei lavori eseguiti dalle eredi del CP_2
è stato ripristinato lo status quo ante limitatamente al sistema fondazione dei pozzi di RO
e che l'edificio è in sicurezza e non presenta problemi di stabilità globale, questo tenuto conto di quanto emerso nelle operazioni peritali e di quanto dichiarato dal CTP e Direttore dei Lavori, ing. in merito alle opere di reinterro, costipamento anche in prossimità ai Persona_10
pozzi di fondazione e realizzazione di paratia di micropali (cfr. pag. 52 – 53 – 54 CTU). Quindi, secondo il CTU non occorre più svolgere le opere prospettate in sede di ATP poiché quelle opere erano state indicate tenendo in considerazione lo stato del cantiere prima dell'esecuzione dei lavori da parte delle eredi del lavori che oggi hanno mutato lo stato dei luoghi e CP_2
che in gran parte, sono stati risolutivi. Lo stesso CTU all'udienza del 15.10.2024 ha infatti spiegato che L'intervento previsto in atp aveva lo scopo ripristinare lo status quo ante e di rafforzare le fondamenta rispetto a quanto prima esistente al fine di consentire a di CP_2
realizzare il locale interrato. Questo locale non è stato realizzato. Il riempimento in calcestruzzo magro e gli inghisaggi erano stati previsti in ATP come opzionali perché era necessaria la autorizzazione della priorità dovendo essere fatta sotto il suo terreno. Parte_1
La soluzione adottata da (senza opere sul fondo risolve il problema se CP_2 Parte_1
completata come ho indicato in CTU, realizzando cioè questa trave di collegamento. Questo perché gli interventi realizzati hanno ripristinato la stabilità statica ma la mancata realizzazione degli interventi opzionali ha reso necessario fare gli interventi aggiuntivi previsti in CTU. questi interventi che devono essere ancora fatti non condizionano la staticità delle strutture ma riguardano elementi non strutturali;
il muro però va ripristinato.
In merito all'utilizzo da parte delle convenute dei micropali, il CTU ha riportato a pag. 23 della perizia espletata in questo giudizio, il conteggio relativo alla paratia calcolato per sostenere interamente il carico verticale gravante sui 4 pozzi di RO come da progetto strutturale ed ha spiegato che il progetto redatto dal CTP di parte convenuta e Direttore dei Lavori, ing.
sarebbe stato adeguato ad un ripristino integrale se fossero state realizzate anche le Per_10
opere opzionali che invece non sono state eseguite;
in considerazione quindi del fatto che (i) non è stato colmato il vuoto scavo con calcestruzzo magro C12/15 fino a saturazione (al di sotto della trave portamuro) e (ii) non è stato realizzato l'inghisaggio delle barre di collegamento dai pozzi di RO alla trave di collegamento posto alla testa dei micropali di
19 fondazione al fine di solidarizzare le opere di fondazione, il CTU ha previsto l'esecuzione di ulteriori interventi funzionali alla messa in sicurezza della muratura del piano terra e della soprastante vetrata (realizzazione di un nuovo sistema di appoggio realizzato con la tecnica della sottomurazione al di sotto della muratura del piano terra lungo il confine. La sottomurazione sarà realizzata nelle campiture comprese tra un pozzo di RO e l'altro a cui sarà vincolata mediante inghisaggio con barre di armatura; cfr. pag. 54 e seguenti e conclusioni della perizia). Evidentemente, quindi, il CTU ha ritenuto idonea la struttura di micropali ed anche la valutazione del Direttore dei Lavori in merito alla distanza tra gli stessi, con la sola ulteriore necessità di eseguire un'integrazione delle opere perché non sono stati fatti gli interventi opzionali che erano stati previsti nel progetto. Questi interventi ulteriori proposti dal CTU hanno, come dallo stesso spiegato, la finalità di ripristinare la base di appoggio della porzione di muratura e della vetrata del piano terra e quindi quella di garantire la completa sicurezza dell'edificio che deve comprendere anche le parti non strutturali in considerazione del fatto che (a) nel corso dell'esecuzione degli scavi realizzati dal Sig. l terreno al CP_2
di sotto della porzione di muratura è stata scavernata, (ii) non sono stati eseguiti i riempimenti in calcestruzzo magro previsti, come intervento opzionale, nel progetto dell'ing.
[...]
Per_10
in merito a quanto previsto dall'art.
8.3. DM 17.1.2018 (obbligatorietà della valutazione di sicurezza in ipotesi di danneggiamento delle strutture, delle fondazioni e riduzione della capacità del terreno), il CTU ha chiarito di aver considerato la previsione normativa ma tuttavia nel caso di specie, ha ritenuto che non occorra alcuna valutazione atteso il fatto che non vi è un pericolo di danno strutturale (ad oggi, gli interventi ancora da eseguire riguardo soltanto elementi non strutturali), né vi è stato danneggiamento alle strutture o un danno attuale alle fondamenta.
In merito al parziale utilizzo dell'immobile e alla sua ristrutturazione, il CTU ha spiegato che, prima delle opere realizzate dalle eredi non era possibile eseguire opere di CP_2
ristrutturazione al piano sottotetto e nell'area open space di tutti i piani (piano terra, primo e secondo piano) del fabbricato perché questo avrebbe incrementato i carichi o creato Parte_1
delle vibrazioni sui pilastri che si scaricano sui pozzi di fondazione lungo il confine con la proprietà dal punto di vista tecnico erano invece possibili interventi al piano terra, CP_2
primo e secondo piano nelle parti in cui non scaricano direttamente sui pozzi di fondazione lungo il confine (pag. 73 perizia). L'intervento di ristrutturazione non era comunque possibile dal punto di vista autorizzativo atteso che il progetto, depositato il 22.11.2021, ha avuto
20 riscontro favorevole solo il 14.4.2022 con necessità di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione entro 30 giorni (che non è stato eseguito), pena decadenza del titolo autorizzativo. Questa situazione dell'immobile, si ripercuoteva anche sulla sua utilizzabilità il cui uso è stato limitato dal CTU a 2/3 poiché, appunto, il fabbricato non era utilizzabile nelle aree in cui avrebbe potuto comportare aumenti di carico o vibrazioni sui pilastri posti sopra i pozzi di fondazione lungo il confine tra le due proprietà.
Dopo le opere di consolidamento delle eredi era invece possibile eseguire tutte le CP_2
opere di ristrutturazione del fabbricato ad eccezione della campata del piano terra che Parte_1
insiste lungo la linea di confine, zona che tornerà utilizzabile nel momento in cui saranno realizzate le opere previste dal CTU in questo giudizio. Il CTU ha chiarito che le eredi CP_2 hanno iniziato i lavori a giugno 2022 e l'iter con collaudo è stato ultimato il 27.12.2022 e il
110% poteva essere fatto fino a fine 2023. Ad oggi l'intervento non è più fattibile dal punto di vista amministrativo perché la pratica di ristrutturazione è stata rinunciata e non perché sono perché sussistono problemi di fattibilità edilizia. In merito all'utilizzo, il CTU ha spiegato che è possibile l'utilizzo dei locali del piano sottotetto, secondo e primo e del piano terra ad esclusione della porzione indicata a pag. 75 della perizia come area non intervento e non utilizzo al piano terra che potrebbe determinare alterazioni degli equilibri della trave portamuro ancora non completamente in sicurezza.
In ogni caso, si evidenzia che tali circostanze non sono rilevanti ai fini della decisione di questa causa, atteso che parte attrice ha espressamente dichiarato di non voler chiedere in questo giudizio alcun risarcimento per mancato utilizzo dell'immobile o per non aver potuto fare le opere di ristrutturazione fruendo del Superbonus 110%.
In conclusione
✓ Non è contestato che il ormai deceduto, abbia eseguito degli scavi in assenza di CP_2
autorizzazioni amministrative;
✓ È stato accertato dal CTU in ATP lo scavo del avrebbe potuto comportare danni alla CP_2
proprietà atteso che, come sinteticamente riassunto dal CTU in questo giudizio, vi Parte_1
erano due possibili cause del danno potenziale al fabbricato a) POZZI DI Parte_1
FONDAZIONE messi a nudo e scavo spinto in prossimità della quota di posa del pozzo con rischio per la stabilità globale del fabbricato; b) Scavernamenti della Controparte_7
del piano terra con rischio limitato alla porzione di muratura perimetrale di base e della vetrata soprastante. Secondo il CTU, lo scavo all'interno cortile e lungo la linea di confine,
21 eseguito secondo il verbale del Servizio di Vigilanza a 4 metri di profondità, ha messo a nudo le fondazioni a pozzo dell'edificio di proprietà di con la conseguente necessità di Parte_1
ripristinare e mettere in sicurezza la linea di confine tra le due proprietà e quindi il sistema fondazionale dell'edificio di proprietà dell'attrice. Il CTU ha poi escluso che l'edificio
AT presenti crepe, fessurazioni o cedimenti a causa dello scavo del Non ha CP_2
invece potuto determinare l'esatta causa della rottura del pozzo di RO che quindi non può dirsi essere necessariamente avvenuta a causa degli scavi del in ogni caso tale CP_2
accertamento non è oggi dirimente, atteso che lo status quo ante del sistema fondazione dei pozzi di RO è già stato ripristinato con i lavori eseguiti dalle eredi CP_2
✓ Il CTU ha esaminato l'attuale stato dei luoghi, dopo l'esecuzione dei lavori da parte delle eredi del concludendo che le opere realizzate hanno in gran parte risolto le problematiche CP_2
emerse in ATP, in particolare e soprattutto il sistema fondazione dei pozzi di RO;
residuano comunque da eseguire interventi non strutturali ma parimenti necessari per la completa sicurezza anche delle parti non strutturali dell'edificio AT (muratura piano terra e vetrata soprastante); con la specificazione, al fine del nesso di causalità, che tali ulteriori opere previste nella CTU espletata in questo giudizio si rendono necessarie a causa dei lavori di scavo eseguiti dal Sig. CP_2
✓ I costi per i suddetti lavori sono stati quantificati dal CTU in o € 12.000,00 comprensivo di oneri professionali, IVA e INARCASSA;
o € 1.500,00 oltre IVA per la relazione geologica e geotecnica, per la messa in sicurezza della vetrata del piano terra e sottostante porzione di muratura;
o € 2.100,00 compresa IVA per la messa in sicurezza del rivestimento murale e per il getto interspazio tra la muratura e la trave di tesa palo;
I suddetti importi – da intendersi già liquidati all'attualità e su cui devono essere ulteriormente applicati gli interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo – vanno posti interamente a carico delle convenute che sono pertanto tenute al relativo risarcimento in favore di Parte_1
Si precisa che nelle conclusioni parte attrice ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni e che in tale pronuncia ha come necessario presupposto l' avvenuto accertamento della responsabilità per la esecuzione dei lavori che hanno cagionato quel danno, come più sopra motivato.
Sulle spese di lite e di CTU
Sulle spese vanno fatte le seguenti considerazioni:
- Sebbene parte convenuta, prima di questo giudizio, abbia eseguito lavori diversi da quelli
22 suggeriti dal CTU in ATP, tuttavia parte attrice era a conoscenza dei lavori avviati dalle eredi ed era stata informata del loro andamento nonché della possibilità di eseguire gli CP_2
interventi opzionali nella sua proprietà (scambio di e-mail, in particolare comunicazione del
22.7.2022, doc. 18 comparsa) che verosimilmente avrebbero consentito di risolvere le residue problematiche all'immobile; ed infatti secondo quanto riferito dal CTU la soluzione tecnica di sottomurazione delle campiture di muro perimetrale proposta dal CTU e computata ai paragrafi precedenti si sarebbe potuta evitare eseguendo i riempimenti in calcestruzzo magro al di sotto della muratura, previsti come intervento opzionale nel progetto dell'ing.
[...] previo accordo tra le parti, contestualmente all'esecuzione dei lavori nel cortile Per_10
di proprietà (pag. 66 perizia); pertanto era possibile con un comportamento di Parte_1
buona fede e collaborazione, svolgere in quella occasione gli ulteriori interventi alla presenza dei rispettivi tecnici, considerato che poi quei lavori sono stati ritenuti dal CTU idonei al quasi integrale ripristino;
- parte attrice, ancora nelle conclusioni, ha chiesto il risarcimento del danno in misura di molto superiore a quanto poi accertato e liquidato in questo giudizio;
Per tali motivi si ritiene
✓ di porre le spese legali e di CTU relative al procedimento di ATP a carico delle convenute atteso che in allora i lavori previsti in ATP erano stati necessitati dall'attività illecita compiuta dal CP_2
✓ di compensare le spese legali di questo giudizio e delle due CTU in ragione del 50% e di porre la restante parte a carico delle convenute soccombenti. Secondo il medesimo criterio, sono ripartite le spese relative alla mediazione che si liquidano € 1.008,00 per la fase di attivazione ed € 2.016,00 per la fase di negoziazione e così per complessivi € 3.024,00.
Con la precisazione che:
- le spese di lite di questo giudizio sono liquidate con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -; la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200,00 fino a € 26.000,00, in ragione dell'importo liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno;
- le spese relative all'ATP sono liquidate con riguardo le spese legali sono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 atteso che l'ATP si è concluso con il deposito dell'elaborato il 15.12.2021 e la causa rientra nello scaglione di cause con valore superiore ad € 52.000,00;
Pertanto, i compensi sono così liquidati per l'intero
23 per questo giudizio (D.M. 147/22 del 13.8.2022):
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Oltre contributo unificato per € 759,00, marca da bollo per € 27,00 ed € 10,98 per spese di notifica.
per il giudizio di ATP (D.M. 55/2014):
€ 1.080,00 per la fase di studio
€ 945,00 per la fase introduttiva
€ 1.620,00 per la fase istruttoria
Totale € 3.645,00
Oltre rimborso in favore di parte attrice del contributo unificato di € 286,00 + € 27,00 per marca da bollo, oltre spese di notifica per € 10,89.
Sulle spese di CTP
Per la fase di ATP, parte attrice ha diritto al rimborso di:
➢ € 732,00 per la perizia ante causam come fattura n. 32/2021 (doc. n. 67)
➢ € 2.604,00 per spese di CTP come da fatture doc. 68 e 69.
Per la fase di merito parte attrice ha chiesto € 8.293,19 (fatture doc. 70-72) a titolo di spese di CTP.
Tale importo è tuttavia liquidato nella minor somma di € 6.000,00 atteso che lo stesso appare eccessivo e superiore all'importo complessivamente liquidato in questo giudizio ai due CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro e ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenute e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
ei seguenti importi: Parte_1
• € 12.000,00 (IVA compresa) oltre interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
• € 1.500,00 oltre IVA e interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
24 • € 2.100,00 (IVA compresa) oltre interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite in ragione del 50% e dichiara tenute e condanna CP_1
e al rimborso del 50% delle residue spese del giudizio in favore di
[...] Controparte_2
, liquidandole per l'intero in € 5.077,00 per compensi ed € 759,00 + € Pt_1 Parte_1
27,00 + € 10,98 per spese vive ed € 3.024,00 per la mediazione, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP che si liquidano in € 6.000,00; dichiara tenute e condanna e all'integrale rimborso Controparte_1 Controparte_2 delle spese del giudizio di ATP in favore di , liquidandole in € Parte_1
3.645,00 per compensi ed € 286,00 + € 27,00 + € 10,89 per spese vive, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP che si liquidano in € 2.604,00 ed €
732,00 per la perizia ante causam; compensa al 50% tra le parti le spese delle due CTU svolte in questo giudizio e pone il restante 50% a carico di e liquidandole come da provvedimenti del Controparte_1 Controparte_2
8.11.2023 e del 20.11.2024, pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP, liquidate come da provvedimento del
20.12.2021, a carico di Controparte_1 Controparte_2
Torino, 27/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14596/2022 promossa da:
difeso dall'avv. CARIDI PAOLO, elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in C.SO GALILEO FERRARIS, 63 10128 TORINO
ATTORE contro e difesi dall'avv. COMPARETTO PIETRO, Controparte_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.SO FRANCIA, 82 10143 TORINO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Le conclusioni sono state modificate e integrate nella memoria del 6.5.2025:
In via istruttoria
Si insiste
1) Per un SUPPLEMENTO DI CTU su tutti gli aspetti sopra decritti con sostituzione dell'ing. e nomina di S_
, viste le discutibili omissioni del consulente, di cui ai punti 1D) e 1E), CP_3 Controparte_4 con ammissione di tutti capi di prova dedotti nelle memorie istruttorie ex art. 183 II° e III°, con riserva di prova contraria per l'eventuale ammissione dei capi avversari in via principale nel merito
2) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'istanza di SUPPLEMENTO DI CTU, il Giudice potrà argomentando, con motivazione priva di vizio di logica e di diritto, come consentito dalla recentissima Sezioni Unite
1 della Cassazione del 2022 discostarsi dalle conclusioni dell'Ing. ed accogliere quelle in ATP rimodulate, S_ per via delle opere eseguite nelle more dagli eredi come da osservazioni dell'Arch. del 12.2.2024, e in CP_2 Per_1 tal modo
▪ Ritenere necessario il ripristino delle fondazioni con l'intervento edilizio ivi descritto e individuato (ripreso dall'intervento condiviso in ATP) e quantificarne complessivamente i costi in € 45.789,01, oltre € 10.037,67 per compensi professionali, oltre accessori (pag. 13-16 osservazioni ) Per_1
▪ Dichiarare che a causa degli scavi del ancora ad oggi non è possibile iniziare lavori di ristrutturazione CP_2 meglio descritti nei permessi né utilizzare l'immobile di via Volpiano 19 per altre finalità
▪ Con condanna alle spese della fase di ATP e del giudizio di merito e della mediazione obbligatoria perché aveva ad oggetto anche la domanda di autorizzazione per l'accesso al cantiere.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta;
previa disposizione di CTU volta ad accertare l'avvenuta esecuzione, nell'immobile di proprietà delle convenute sito in
Torino, Via Volpiano 19, delle opere descritte nelle SCIA prodotte ai docc.11 e 12 (e nel paragrafo V-A del presente atto) e desumibili dalle fotografie prodotte al doc.15, nonché l'idoneità delle stesse opere a garantire la stabilità strutturale della porzione di area confinante con l'immobile di proprietà dell'attrice;
- respingere le domande di in quanto infondate in fatto ed in diritto, mandando assolte le Parte_1 conchiudenti da ogni avversaria pretesa;
- col favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 21.7.2022, ha citato in Parte_1
giudizio rappresentando i seguenti fatti. Controparte_1 Controparte_2
• La ricorrente è proprietaria dei seguenti immobili, siti in Torino, Via Volpiano 19 e Via
Palestrina 11, acquistati con atto rogito Notaio Dottor del 11.12.2020, rep. 30489 Persona_2
racc. n. 15931:
a. opificio, con accesso da Via Volpiano 19, elevato a tre piani fuori terra oltre un piano sottotetto e un piano interrato e area parcheggio antistante, così descritto al catasto
Fabbricati di Torino: foglio 1148, particella 893, subalterno 2, Via Volpiano 19, piano S1-
T-1-2-3, zona censuaria 2, cat. D/7;
b. immobile ad uso deposito, con accesso da Via Palestrina, elevato a due piani fuori terra e
2 area cortilizia, così descritto al catasto Fabbricati di Torino: foglio 1148, particella 227, 7
Via Palestrina Pier Luigi 9, piano T-1, int. B zona censuaria 2, cat. C/2, classe 3, mq. 165, superficie catastale mq. 155;
c. locale ad uso autorimessa ed area cortilizia, così descritto al catasto Fabbricati di Torino:
foglio 1148, particella 222, Via Via Palestrina Pier Luigi 13, piano T, zona censuaria 2, cat.
C/6, mq. 22, superficie catastale mq. 27.
• I predetti immobili erano acquistati per essere destinati, previa totale ristrutturazione interna, a diverse attività produttive e commerciali inserite in un più ampio progetto di promozione sociale finalizzato a portare anche un significativo sostegno alla riqualificazione del tessuto sociale della zona periferica di Torino Nord. Per le ristrutturazioni, la società ricorrente aveva da tempo pianificato di fare ricorso alle agevolazioni e ai benefici fiscali di cui all'art. 2 D.L.
34/2020 cd. “Decreto Rilancio” e, a tal scopo, aveva dato incarico all'arch. Persona_3
che aveva predisposto relazione tecnica per la verifica della fattibilità tecnico-economica degli interventi previsti dal D.L. 34/2020.
• Gli immobili sopra indicati sono confinanti con un basso fabbricato composto da un piano fuori terra, sito in Via Volpiano 19, già di proprietà di e dal 12.12.2021 di proprietà Persona_4
dei di lui eredi legittimi e Controparte_1 Controparte_2
• che era titolare di una ditta di costruzioni edili, iniziava, sin dal febbraio 2021, Persona_4
senza autorizzazioni amministrative, degli scavi sul fondo di sua proprietà e lungo il confine direttamente adiacente il fabbricato di proprietà della ricorrente, al fine di realizzare uno o più box sotterranei.
• Gli scavi, tuttavia, non interessavano soltanto il fondo del ma anche le fondazioni lato CP_2
orientale del fabbricato del per una profondità di 3-4 metri. In particolare, gli scavi Parte_1
avevano scoperchiato le fondazioni inoltrandosi fin sotto i pali di fondazione del fabbricato, mettendo a nudo anche la parte sottostante i pali stessi. In conseguenza di ciò, si creavano delle crepe e si verificavano dei cedimenti sia sul fabbricato del sia su quello del CP_2 Parte_1
• Il incaricava quindi l'ing. di ispezionare i luoghi ed il proprio legale di Parte_1 Per_5
contestare la pericolosità degli scavi e di chiedere il risarcimento del danno, come da diffida poi inviata a mezzo pec il 15.2.2021.
• In data 16.2.2021, il prendeva contatti con il difensore del mostrandosi CP_2 Parte_1
collaborativo e disponibile a sospendere gli scavi e consentire ai tecnici di effettuare sopralluoghi nel suo cantiere, nonché a fornire in visione l'autorizzazione amministrativa in suo possesso per la realizzazione di un'autorimessa.
3 • Ricevute dal le tavole e le planimetrie, era accertato che la pratica edilizia si riferiva ad CP_2
un altro fondo (lotto di Via Volpiano 25) e quindi non era inerente agli scavi realizzati in adiacenza al fabbricato del per i quali non era stata chiesta alcuna autorizzazione Parte_1
comunale.
• Durante i sopralluoghi del 18-19 febbraio 2021, anche alla presenza dell'ing. , Tes_2
consulente del era ispezionato il cantiere e rifotografate le fondazioni del fabbricato - CP_2
messe totalmente a nudo dagli scavi -, i cedimenti e le crepe. Per scongiurare rischi di crollo, erano prese in considerazione due ipotesi di intervento di consolidamento delle fondazioni, sulle quali concordava anche l'ing. . Tuttavia, il rifiutava di dar corso ai lavori, Tes_2 CP_2 negando ogni responsabilità oltre che l'esistenza di crepe e cedimenti.
• Il nonostante le diffide, proseguiva gli scavi ragione per cui, in data 11.3.2021, il CP_2
presentava esposto alla Vigilanza Edilizia del Comune di Torino per segnalare la Parte_1
presunta esistenza di opere abusive e il coinvolgimento della sua proprietà nei lavori edili.
• Successivamente, il iniziava a riempire lo scavo con materiale di riporto, senza tuttavia CP_2
eseguire alcuna opera di consolidamento, motivo per cui il attivava procedimento ex Parte_1 art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale emergeva la riconducibilità agli scavi del della CP_2 messa a nudo delle fondazioni, l'esecuzione degli scavi senza previa autorizzazione della
Amministrazione e della proprietà ed infine la necessità di eseguire un intervento di Parte_1
consolidamento delle fondazioni del fabbricato di proprietà Parte_1
• Dopo il deposito della CTU espletata in sede di ATP, le convenute hanno realizzato unilateralmente e arbitrariamente un intervento diverso da quello che era stato proposto e condiviso, anche dalle parti e dai CTP, in sede di CTU. Tale ultimo intervento non è idoneo a risolvere le problematiche della proprietà ed in particolare l'instabilità dell'edificio Parte_1
poiché non è stata realizzata una sottomurazione, essendosi il limitato a riempire con CP_2
terra di riporto i vuoti presenti nelle campiture tra i pozzi di RO, realizzando una struttura completamente separata mediante pali di fondazione e trave superiore in C.A.
Chiedeva pertanto il risarcimento dei danni pari al costo da sostenere per la messa in pristino del fabbricato e per il consolidamento delle fondazioni, compreso il costo per l'attività dei professionisti, il tutto come quantificato nella CTU svolta in sede di ATP (cfr. capitoli 4.3.2. e 4.3.3. della perizia) nell'importo di € 97.528,00 o nella diversa somma accertata in corso di causa, anche all'esito di una nuova CTU;
con la precisazione di limitare la domanda risarcitoria agli oneri e costi, diretti e indiretti, relativi agli interventi necessari per il ripristino a regola d'arte della funzionalità e capacità portante e il consolidamento delle fondazioni del fabbricato compresi i costi per i soggetti ed i Parte_1
4 professionisti tenuti ad avviare le pratiche per l'ottenimento delle regolarizzazioni.
Si sono costituite he hanno svolto le seguenti Controparte_1 Controparte_2
difese:
• acquistava il basso fabbricato (già) sito in Torino, Via Volpiano 19, con Persona_4
rogito Notaio del 3.7.2019; si trattava di un basso fabbricato realizzato nel 1963, sul Per_6
sedime di fabbricato realizzato nel 1909.
• Il suddetto immobile e quello confinante della erano di proprietà della Parte_1
stessa dante causa, Immobiliare Ester S.a.s. di CH G. & C.
• Nel gennaio 2021, una porzione di pavimento del basso fabbricato sito in Torino, Via Volpiano
19, di proprietà del sprofondava inaspettatamente e contestualmente comparivano CP_2
alcune crepe sulla muratura perimetrale lato cortile;
per tale ragione il era costretto a CP_2
dar corso ad urgenti interventi di consolidamento, onde scongiurarne il crollo. Più precisamente, il era costretto a procedere ad uno scavo nella porzione sottostante il proprio immobile, CP_2
al fine di verificarne le caratteristiche della struttura e la relativa tenuta e di curarne la messa in sicurezza.
• Durante questo scavo, il si accorgeva che la struttura sottostante il proprio immobile era CP_2
fondata su alcune volte, sovrastanti un unico ambiente vuoto, evidentemente da tempo inutilizzato, e di cui sino ad allora non aveva conoscenza, invece, supponendo ivi esservi un terrapieno. Nell'immediatezza, tale ambiente vuoto pareva estendersi anche al di sotto dell'antistante piano stradale;
solo nei mesi successivi, era poi accertato che si trattava del sedime dell'edificio del 1909, sul quale, come anticipato, nel 1953 era stato realizzato il basso fabbricato.
• Il ampliava quindi gli scavi per meglio comprendere quali fossero le condizioni dei CP_2
luoghi e, in particolare, del sottosuolo: eseguiti tali accertamenti, egli era costretto a realizzare immediatamente tre nuovi pilastri in cemento armato al di sotto del fabbricato con finalità strutturale cautelativa.
• Questa attività urgente del sebbene irregolare dal punto di vista amministrativo, CP_2 consentiva di evitare danni e potenziali pericoli all'incolumità pubblica e privata, ed era svolta in totale buona fede e trasparenza atteso che i tecnici di poterono accedere Parte_1
ripetutamente sul luogo, scattare fotografie e prendere visione della documentazione tecnica del cantiere.
• È contestato che il avesse continuato a scavare nonostante la richiesta di fermarsi della CP_2
5 perché, anzi, in allora (quantomeno dal 26.2.2021), egli aveva Parte_1 completato i propri accertamenti d'urgenza e non proseguì in tale attività.
• Tuttavia, per evitare ogni eventuale pericolo per le strutture, potenzialmente derivante in astratto da fenomeni temporaleschi o di pioggia eccessiva e consapevole del fatto che la predisposizione di adeguata progettazione di eventuali ulteriori opere di contenimento (specie in considerazione delle difficoltà organizzative, logistiche e burocratiche conseguenti all'allora attuale pandemia da COVID-19) avrebbe imposto tempi non immediati, il eseguiva un ultimo intervento CP_2
di riempimento dello scavo, con contestuale compattazione del nuovo terreno a strati e tramite rullo.
• Nell'eseguire tale ultimo intervento, il provvedeva opportunamente ad interrare e CP_2 compattare a strati anche l'area del pertinenziale cortile interno e prospiciente il confine con la proprietà della che, in allora, non era in tale condizione ed, anzi, in tal modo Parte_1
migliorandone in parte la stabilità complessiva rispetto alla situazione anteriore.
• In tale frangente, il era conscio che si trattava di una soluzione provvisoria e CP_2
potenzialmente necessitante di ulteriori opere di completamento, alla cui realizzazione si dichiarava disponibile. Del resto, egli aveva seguito la vicenda personalmente, sin da subito.
• Quindi, il ometteva di segnalare lo scavo d'urgenza eseguito in conseguenza del CP_2
cedimento del pavimento del proprio basso fabbricato, ai competenti Uffici Tecnici del Comune di Torino, ma questo accadeva a causa delle difficoltà organizzative, logistiche e burocratiche, in allora, esistenti in conseguenza della pandemia da COVID-19, atteso che con DPCM
14/1/2021, era stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30.4.2021, con limitazione di tutte le normali attività private e pubbliche.
• In ogni caso, l'omissione nella segnalazione dei lavori d'urgenza da parte del - CP_2
costituente condotta certamente illegittima sul piano amministrativo -, non discende automaticamente la presunzione dell'accertamento del verificarsi di un danno patito da
[...]
e neppure la responsabilità civile del stesso e, per esso, delle odierne Parte_1 CP_2
convenute.
• Nonostante la disponibilità del di addivenire ad una soluzione tecnica condivisa, CP_2
comunicata tramite il procuratore, rifiutava di effettuare un sopralluogo Pt_1 Parte_1
congiunto tra i tecnici delle parti e coltivava il procedimento di ATP, al fine di ottenere accertamento di asserite crepe e presunti cedimenti nel proprio immobile, che avrebbero provocato imminenti crolli e che riteneva ascrivibili alla responsabilità dello stesso In CP_2
sede di ATP, contestava che lo scavo e la conseguente opera di rinterro e CP_2
6 compattamento avesse provocato crepe o cedimenti nel confinante immobile di proprietà dell'attrice.
• All'esito dell'ATP, era accertata l'assenza di crepe e cedimenti nell'immobile di proprietà di riconducibili agli scavi d'urgenza eseguiti dal nel gennaio 2021. Il CTU Parte_1 CP_2
inoltre non accertava la causa dell'apparente riduzione di uno dei pozzi di RO, né riscontrava danni strutturali o cedimenti che non si sono verificati neppure dopo il deposito della CTU, per cui non vi è alcun pericolo di crollo. Emergeva altresì dalla CTU che l'immobile di proprietà era carente e privo di adeguata documentazione tecnica e autorizzazioni Parte_1
amministrative e presentava dei deficit strutturali: a) i quattro pilastri che costituiscono le fondazioni relative alla parete orientale dell'edificio sono stati realizzati oltre 75 anni Parte_1
fa ed hanno alla base i pozzi di RO ancora rifiniti in calcestruzzo e mattoni, senza struttura in cemento armato, struttura di cui parte attrice vorrebbe ottenere il miglioramento a spese della convenuta;
b) nell'odierna proprietà è presente un locale centrale termica interrato – Parte_1
irregolare e non censito nelle planimetrie o sugli elaborati architettonici – che, data la presenza di tubazioni di collegamento, era servito da un serbatoio di carburante (gasolio) che si trovava nel cortile del basso fabbricato, oggi di proprietà aderente alla proprietà e CP_2 Parte_1
alle sue fondazioni. Il serbatoio è stato autonomamente rimosso dalla Immobiliare Ester S.a.s. prima della vendita dell'immobile al senza eseguire alcun reinterro o consolidamento CP_2 dell'area e delle fondazioni del fabbricato ora di proprietà di che sono state lasciate Parte_1
nelle medesime condizioni in cui erano sin dalla costruzione dell'edificio. Quindi, nonostante la rimozione del serbatoio e gli scavi del i pilastri del lato orientale sono rimasti nella loro CP_2 condizione originaria, ed anzi l'attività di reinterro e compattamento eseguita dal dopo CP_2
lo scavo del gennaio 2021, ha assicurato un maggior effetto contenitivo.
• Il CTU riteneva comunque opportuno mettere in sicurezza le fondazioni dell'edificio attoreo, il fronte di scavo e il basso fabbricato di proprietà del e, a tal fine, previa individuazione CP_2
di un progetto condiviso dalle parti, formulava proposta conciliativa cui il aderiva CP_2
acconsentendo ad eseguire tutte le opere concordate a proprie spese;
la parte attrice invece rifiutava.
• Successivamente, dopo il decesso del avvenuto il 12.12.2021, la di lui moglie, CP_2 CP_1
disponeva l'esecuzione delle opere urgenti e necessarie per mettere in sicurezza l'area e
[...]
consolidare il suolo del proprio immobile, compreso il tratto a confine con l'immobile del
Previ contatti dei professionisti incaricati con i competenti Uffici Tecnici del Parte_1
Comune di Torino, previa rimozione di “impedimenti terzi”, previa presentazione allo Sportello
7 per l'Edilizia del Comune di Torino delle SCIA ed, infine, previo decorso del conferente termine ex lege, disponeva la demolizione del proprio basso fabbricato sito in Via CP_1
Volpiano 19 e la destinazione d'uso dell'immobile a semplice parcheggio raso, nonché la realizzazione di fondazioni speciali, costituite da dieci pali, interrati verticalmente, in linea secondo una direttrice parallela al confine tra le due proprietà e collegati mediante unica trave in cemento armato. Tale soluzione tecnica, di laboriosa realizzazione, comportava per la CP_1 un esborso di € 135.960,00 per opere edili ed € 16.090,05 per professionisti e quindi ben oltre la cifra stimata dal CTU in ATP.
• era informata della volontà della convenuta di procedere ai lavori suddetti, in Parte_1 quanto, tra l'altro, con e-mail 5.3.2022, erano già stati comunicati i nominativi ed i recapiti dell'impresa e dei tecnici incaricati ed in data 25.3.2022, il cantiere di Via Volpiano 19 era stato riaperto;
tanto è vero che, in occasione dell'incontro del 13.6.2022 nell'ambito della procedura di mediazione tenutasi dinanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Torino, era verbalizzato che l'odierna attrice prendeva atto della suddetta volontà della di eseguire CP_1
le opere di consolidamento e conseguentemente riduceva la propria domanda, da € 103.581,97 ad € 21.586,97; inoltre, in occasione del successivo incontro del 14.7.2022, nell'ambito della medesima procedura di mediazione, le parti stabilivano, di comune accordo, di fissare un nuovo incontro in data 22.9.2022, al fine di consentire ai tecnici di di verificare in Parte_1 cantiere lo stato dell'arte e confrontarsi con i tecnici delle convenute sul progetto presentato;
infatti, tramite il difensore delle convenute ed i propri tecnici, in data 13-14-15 luglio 2022, la tentava di rendere circa la natura e le caratteristiche delle CP_1 Parte_2
opere, chiedendo che quantomeno la stessa attrice autorizzasse un tecnico di propria fiducia a recarsi in cantiere - ove ritenuto opportuno, anche quotidianamente -, a confrontarsi con i tecnici della convenuta ed a fornire eventuali suggerimenti ritenuti opportuni;
nel frattempo, peraltro, il cantiere era visibile a tutti dalla Via Volpiano e, quindi, controparte sapeva che tra il
4.7.2022 ed il 21.7.2022, erano stati realizzati gli interventi di riempimento e compattazione dell'area sottostante il basso fabbricato e del cortile pertinenziale, di demolizione del basso fabbricato e le opere di palificazione.
• Nonostante gli “asseriti” imminenti pericoli di crollo dell'edificio attoreo, il tecnico di fiducia di arch. , non riusciva a trovare il tempo da dedicare alla Parte_1 Persona_7
vicenda in oggetto e, purtroppo, non si rese disponibile ad alcun sopralluogo o confronto con i tecnici delle convenute, oppure, a tal fine, non fu autorizzato dalla propria committente. Ma, soprattutto, ancora pendente la mediazione, in data 21.7.2022, le convenute ricevevano la
8 notifica della citazione introduttiva del presente giudizio.
• La scelta delle convenute di svolgere lavori diversi da quelli indicati dal CTU era stata motivata dal fatto che il basso fabbricato di proprietà convenuta era stato demolito – circostanza di cui la parte attrice era a conoscenza - e l'area era stata adibita a parcheggio raso, talché non vi è più alcuna contiguità edificatoria tra le due proprietà e, quindi, vi erano differenti esigenze, con conseguente opportunità di opere di contenimento parzialmente diverse rispetto a quelle ipotizzate in sede di ATP, ma, anzi, maggiormente o, comunque, quantomeno, egualmente cautelative.
• Grazie alla soluzione tecnica adottata dalle convenute, non era necessario realizzare scavi ad una elevata profondità sotto i pilastri di fondazione dell'edificio di proprietà di
[...]
che, consideratane la vetustà (oltre 75 anni fa) ed i connotati di primitiva Parte_1
realizzazione, sarebbero stati esposti a pericolo di cedimento. Invece, i micropali erano interrati ad una profondità (circa 10 metri), molto superiore rispetto a quella che era stata preventivata in sede di CTU nell'ambito dell'ATP (quindi, solo per questo assicurando maggior stabilità rispetto a quest'ultima), e in maniera molto meno impattante sull'equilibrio degli strati più profondi del sottosuolo, anche grazie alla propedeutica mera trivellazione in luogo dello scavo.
Inoltre, due dei quattro pilastri posti sul lato orientale dell'edificio attoreo erano scaricati da qualsiasi sollecitazione potenzialmente derivante dalla contiguità con la struttura del basso fabbricato in passato ivi esistente e recentemente demolito. Peraltro, la soluzione tecnica realizzata dalla non era così diversa da quella esaminata in sede di ATP ed era analoga CP_1 alla c.d. “Soluzione B” proposta dai CTP di ing. ed arch. Parte_1 Persona_8
Persona_9
• Se si fosse resa disponibile a consentire un semplice confronto tra i tecnici Parte_1
delle parti, avrebbe potuto comprendere che la parziale difformità tra le opere realizzate dalla e quelle suggerite mesi prima dal CTU nell'ambito dell'ATP non costituisce deminutio CP_1
di garanzia di stabilità strutturale, anzi, la soluzione adottata è oltremodo efficiente atteso il mutamento d'uso dell'immobile convenuto - da basso fabbricato, con potenziale possibilità di ristrutturazione e/o ampliamento, a parcheggio raso – e la realizzazione delle c.d. fondazioni speciali palificate che è stata una soluzione meno invasiva e pericolosa rispetto a quella esaminata in sede di ATP, che avrebbe comportato uno scavo molto più profondo ed addirittura al di sotto delle fondazioni dell'edificio attoreo. La realizzazione integrale della soluzione tecnica esaminata in sede di ATP è quindi ormai anacronistica, ultronea e irrealizzabile, se non a costo di smantellare inutilmente quanto realizzato dalla convenuta.
9 • Sebbene le opere di consolidamento realizzate nella proprietà risultino ampiamente CP_1
idonee alla loro funzione strutturale e non sussista alcun minimo pericolo di danni nello stabile di per estremo scrupolo e seppur potenzialmente superflui, vi è ancora la Parte_1
possibilità di installare degli inghisaggi in ferro tra i pozzi di RO dell'edificio attoreo e la palificazione in cemento armato realizzata dalle convenute;
invero, in ragione di quanto realizzato, si tratterebbe di misura cautelare ultra-prudenziale ed eccessiva e, di fatto, migliorativa dello stesso status ante litem delle vetuste fondazioni dell'edificio di
[...]
ma poiché lo strumento era ritenuto utile dal CTP attoreo, arch. , la convenuta Parte_1 Per_1
ne avrebbe anche consentito la realizzazione, a propria cura e spese, durante l'esecuzione dei lavori;
a tal fine, tuttavia, occorreva il consenso di Parte_1
• Ha infine contestato che siano imputabili al e alle sue eredi, odierne convenute, i danni CP_2
asseritamente patiti per non aver potuto procedere alla ristrutturazione interna dell'immobile atteso il fatto che la ristrutturazione dell'immobile, da parte di in realtà, Parte_1
dovrebbe essere eseguita da Energia APS (usufruttuaria del fabbricato), la quale, tuttavia, avrebbe potuto dar validamente corso agli eventuali propedeutici incombenti amministrativi, anche ai fini del conseguimento del c.d. superbonus 110%, solo dopo il conseguimento della personalità giuridica e, quindi, dopo il 7/9/2022; ai fini della fattibilità degli interventi di cui al
Decreto rilancio, era necessario che l'immobile fosse regolare dal punto di vista edilizio – urbanistico e non ci fossero abusi in atti, e l'immobile non lo era;
lo stesso consulente Parte_1
di parte attrice aveva dichiarato che il progetto architettonico era fattibile perché l'immobile non presentava problemi di staticità.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea atteso il fatto che le opere eseguite dalle convenute sono idonee ad assicurare la stabilità strutturale della porzione di area confinante con l'immobile di
Parte_1
La causa è stata istruita a mezzo CTU ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6.5.2025, con deposito della sentenza entro 30 giorni.
****
Preliminarmente, si precisa che in questo giudizio sono state eseguite due CTU, una depositata il 29.9.2023 e l'altra il 17.6.2024. Ai fini della decisione, tuttavia è stata presa in considerazione soltanto la CTU del 17.6.2024, oltre alla consulenza espletata in sede di ATP, atteso il fatto che, all'udienza del 5.12.2023 entrambe le parti, concordemente, avevano chiesto, la rinnovazione della
10 CTU del 29.9.2023, disposta nel presente giudizio dal Giudice precedente assegnatario del fascicolo, ritenendola inadeguata.
La CTU eseguita in ATP
Il CTU ha accertato che:
✓ fatta eccezione per la relazione di collaudo statico prot. 1970 1 10016 del 18/11/1970 (relativo al fabbricato di proprietà non risultano depositati altri documenti Parte_1
relativi alle opere strutturali né del basso fabbricato di proprietà del é del fabbricato CP_2
di proprietà di Parte_1
✓ il piano terra dell'edificio di proprietà sia stato realizzato nel 1947 e nel 1948 Parte_1
e sopraelevato interamente nel 1952 come riportato nel certificato di collaudo statico del
20/06/1968. Tuttavia, non sono presenti elaborati grafici o relazioni relativi alle opere strutturali in cemento armato (ad eccezione del solo collaudo statico già esaminato) e non è presente alcun elaborato grafico strutturale relativo al fabbricato di proprietà Parte_1
Inoltre, non sono presenti elaborati grafici (architettonici e strutturali) relativi alla sopraelevazione (citata nel solo collaudo statico);
✓ con riferimento alla proprietà del ha evidenziato che il basso fabbricato è stato CP_2
realizzato ante 1977 (verosimilmente con licenza edilizia n.2213 prot. n. 237 del 1963) sul sedime del fabbricato edificato nel 1909 e successivamente demolito per la sola parte fuori terra. Anche la zona utilizzata come parcheggio esterno su Via Volpiano risulta costruita sul sedime del vecchio edificio del 1909 e pertanto potrebbe presentare dei vuoti al disotto del piano stradale. Per questa ragione il Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità ha interdetto l'utilizzo dell'area di parcheggio prescrivendone la messa in sicurezza. Non sono presenti elaborati grafici o relazioni relativi alle opere strutturali in cemento armato e alle fondazioni del fabbricato. Inoltre, non sono presenti gli elaborati grafici relativi all'edificazione originaria del basso fabbricato;
✓ L'area oggetto di causa è ubicata al confine tra la proprietà della Parte_1
(Via Volpiano 19) e la proprietà del cfr. pag. 25 perizia ATP); CP_2
✓ L'edificio di proprietà della ha una dimensione in pianta di circa Parte_1
24x15 m e si eleva per 3 piani fuori terra oltre il sottotetto per un'altezza di 13 m. La struttura è costituita da pilastri e travi ribassate in cemento armato gettati in opera e solai in latero cemento. I muri perimetrali sono realizzati da una base in mattoni forati / semipieni con soprastante vetrata con telaio in acciaio. Nel corso delle operazioni peritali, è stata accertata la
11 presenza di un locale interrato adibito a centrale termiche assente nelle planimetrie catastali e adiacente al confine con la proprietà del Le fondazioni del fabbricato di proprietà CP_2
sulla linea di confine con la proprietà sono di tipo Parte_1 CP_2
profondo costituite da un pozzo di calcestruzzo di circa 180 cm di diametro (per quanto è stato possibile rilevare dal CTU nel corso delle operazioni peritali) che consente il trasferimento del carico dei pilastri dalla quota del piano terreno sino allo strato più profondo del terreno collocato alla quota di circa -3,5 m. Non sono tuttavia disponibili nell'archivio edilizio grafici relativi alle fondazioni del fabbricato di proprietà né altro elaborato grafico Parte_1
strutturale;
✓ Il basso fabbricato di proprietà del costituito da una struttura, ora pericolante, con CP_2 muratura in mattoni forati “portanti” che sostengono il solaio piano di copertura in latero cemento. Il basso fabbricato è stato edificato sulla struttura in muratura piena, interrata, dell'edificio del 1909. Presenta una dimensione in pianta di 14,14x5,25 e un'altezza di 4,85 m.
Nel corso delle operazioni peritali è stato accertato che “il cortile di proprietà (zona CP_2
fondazione edificio proprietà è affetto da crolli (box proprietà , terreno Parte_1 CP_2 riposizionato e presenza di materiale vario”. In particolare, il piano terra di calpestio del basso fabbricato risulta crollato interamente rendendo visibile la sottostante struttura interrata del precedente fabbricato del 1909 su cui è stato edificato il basso fabbricato di proprietà del cfr. fotografie pag. da 32 a 38 perizia ATP); CP_2
✓ Lo scavo di urgenza realizzato dal all'interno del cortile di sua proprietà ha CP_5
messo a nudo la superficie laterale delle fondazioni a pozzo del fabbricato di proprietà
(sul lato verso il cortile) per una profondità di 4 m;
tale attività è Parte_1
stata eseguita dal senza le autorizzazioni amministrative necessarie quali: (i) CP_2
segnalazione di procedura di urgenza e successiva presentazione di (ii) pratica autorizzativa architettonica e (iii) strutturale (comprensiva di analisi geologica e geotecnica) e pertanto risulta non a norma di legge;
✓ Lo stato dei luoghi al momento del crollo e dello scavo è stato rilevato dal Servizio di Vigilanza
che ha constatato l'esistenza di zone interne al basso fabbricato prive di Controparte_6
pavimentazione ed interessate dallo scavo interno, zona del cortile interessata dallo scavo, porzione di avancorpo adibito a magazzino completamente demolito, dando atto delle attività eseguite dal in assenza di autorizzazione amministrativa (cfr. pag. 40-41 perizia ATP). CP_2
Il è stato quindi diffidato dal proseguire le lavorazioni ad eccezione delle opere CP_2
necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi;
12 ✓ Dalle fotografie (pag. 42 e seguenti perizia ATP), emerge: - la messa a nudo della superficie laterale dei pozzi di fondazione presenti in corrispondenza dei pilastri del fabbricato
[...]
si rileva inoltre che il pilastro centrale posto all'interno della sagoma del basso Parte_1
fabbricato sembra presentare una riduzione di sezione del pozzo di fondazione (zona evidenziata dalla freccia nella figura sottostante e ingrandita nella pagina seguente); - la profondità dello scavo eseguito nel cortile e lungo il confine Parte_3
(indicato in 4 metri nel verbale di sopralluogo del Servizio di Vigilanza); - la
[...]
presenza di tracce di benna lungo la linea di confine al di sotto della trave a sostegno della muratura;
- la presenza di un vuoto/scavernamento (privo di tracce di benna) lungo il confine tra il cortile e il basso fabbricato immediatamente oltre il basso fabbricato;
✓ Lo scavo eseguito dal è stato poi parzialmente reinterrato sino al livello osservato in CP_2
sede di operazioni peritali e cioè fronte di scavo lungo il confine (e di messa a nudo della parete laterale dei pozzi di fondazione) di circa 1,4-1,5 metri di profondità, scavernamento al di sotto della trave a sostegno della muratura nella campata oltre il basso fabbricato nel cortile, sbadacchiatura in legno a sostenere il terreno rinfiancato nella zona di confine con il basso fabbricato pericolante, crollo totale del piano di calpestio del basso fabbricato la cui stabilità precaria è affidata ai tre pilastri in cemento armato realizzati dal al di sotto della CP_2
trave di fondazione, priva di barre di armatura, lungo il cortile la cui prima campata è già crollata;
✓ Né il CTU, né i CTP hanno rilevato la presenza di cedimenti in atto derivanti dagli scavi eseguiti dal sono stati riscontrati tre quadri fessurativi (cfr. pag. 54 e seguenti perizia CP_2
ATP), nessuno dei quali tuttavia è riconducibile agli scavi del CP_2
✓ Tenuto conto delle caratteristiche geologiche e geotecniche risultanti dalla cartografia e dalle banche dati dei sondaggi disponibili, risulta che il terreno sottostante il cortile pertinenziale al basso fabbricato è costituito per i primi 1,7 metri da terreno di riporto, da ciottoli e ghiaia in sabbia debolmente limosa fino alla quota di 2,5 m e da grossi ciottoli e ghiaia grossa con sabbia fine sino alla quota di 5 metri di profondità e da ghiaia medio grossa sciolta con abbondante sabbia medio fine fino alla quota di 14 metri. Le caratteristiche geologiche del terreno spiegano esclusivamente il motivo e la necessità di non avere fondazioni superficiali ma di tipo profondo quali quelle a pozzo del fabbricato di proprietà e Parte_1
quelle del precedente edificio del 1909 per basso fabbricato di proprietà del Sig. a CP_2
cui quota di approfondimento risulta essere maggiore di 4 m collocandosi quindi nel substrato da 2,5 a 5 m di profondità costituito da “grossi ciottoli e ghiaia grossa con sabbia fine” o nel
13 successivo strato da 5 a 14 m di profondità costituito da “ghiaia medio grossa sciolta con abbondante sabbia medio fine”. In merito alle fessure rilevate in piani, punti e porzioni diversi rispetto alla parete orientale de qua e costituente proiezione del confine con la proprietà
le medesime non sono derivate dagli scavi denunciati ma dalla tecnica di costruzione CP_2
originariamente adottata.
Riassuntivamente nella ATP è emerso che
❖ lo scavo all'interno del cortile e lungo la linea di confine ha determinato la messa a nudo delle fondazioni a pozzo dell'edificio di proprietà con la conseguente necessità di Parte_1
ripristinare e mettere in sicurezza il sistema fondazionale dell'edificio, il fronte di scavo e il basso fabbricato è legata esclusivamente all'attività del CP_2
❖ Non sono presenti danni attuali (lesioni/fessurazioni rilevate in piani, punti e porzioni diversi rispetto alla parete orientale) sull'edificio di riconducibili con sicurezza all'attività di Parte_1
scavo non autorizzato eseguito dal in aderenza alle fondazioni del fabbricato CP_2
Parte_1
❖ Tuttavia, sussiste una situazione di danno potenziale o futuro che potrebbe avere origine sul fabbricato di proprietà di cosa che rende necessario mettere in sicurezza con Parte_1
urgenza, il fronte di scavo sul confine, nonché il basso fabbricato secondo le modalità concordate nel corso delle operazioni peritali e descritte nella CTU (pag. 70 e seguenti perizia
ATP), al fine di ripristinare le funzionalità complessive del sistema fondazionale del fabbricato di proprietà evitare futuri danni potenziali ad entrambi i fabbricati e consentire Parte_1
l'avvio in sicurezza dei lavori di ristrutturazione del fabbricato di proprietà della
[...]
Parte_1
❖ Per la messa in sicurezza della linea di confine tra le due proprietà, il CTU, in contraddittorio con i CTP, ha definito le modalità di intervento (cfr. pag. 71-72 perizia ATP), con la precisazione che la nuova struttura per la messa in sicurezza va eseguita interamente all'interno del cortile di proprietà ad eccezione delle porzioni di sottomurazione che dovranno CP_2
essere realizzate al di sotto delle travi porta muro e quindi all'interno della proprietà
Parte_1
❖ Per tali opere, il CTU quantificava un costo complessivo di € 77.000,00 (per le opere edili) + €
28.528,00 (per spese tecniche – professionisti) = e così per complessivi € 97.528,00, oltre bolli, diritti di segreteria, prove di laboratorio ed eventuali oneri.
Il presente giudizio
14 Non sono oggetto di questo giudizio:
- le opere di ristrutturazione interna nella proprietà e i danni asseritamente patiti da Parte_1
parte attrice per non aver potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali (superbonus 110%), che si è riservato di chiedere in un eventuale e futuro giudizio (cfr. pag. 17-18 atto di Parte_1
citazione e pag. 12 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. dove si legge: Il giudizio non ha ad oggetto le opere di ristrutturazione interna. Conseguentemente anche tutte le deduzioni avversarie sulla asserita impossibilità di procedere ai lavori di ristrutturazione da parte di Parte_1
sono DESTITUITE e;
Parte_4 Parte_5
- le crepe e le fessurazioni nella proprietà che, in sede di ATP, il CTU ha accertato Parte_1
essere antecedenti allo scavo del con la conseguenza che, rispetto a queste, parte CP_2
attrice non ha chiesto il risarcimento del danno né il loro ripristino (cfr. pag. 6 memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.).
- non è contestato che la proprietà ha eseguito opere di ripristino differenti da quelle CP_2
previste in sede di ATP.
In sostanza la contestazione verte solo sul seguente punto: verificare se le opere eseguite dalle eredi del sebbene non coincidenti con quelle proposte e condivise in ATP, siano state CP_2 risolutive o meno delle problematiche connesse alla stabilità e sicurezza dell'immobile di proprietà della oppure se le medesime debbano essere integrate o in altro modo modificate. Parte_1
È evidente, infatti, che il bene della vita perseguito, non è la realizzazione in astratto delle opere indicate in ATP, ma piuttosto, in concreto, il raggiungimento dello scopo, e cioè la sicurezza dell'edificio AT, al termine degli interventi edili, di prima e di dopo.
A tal fine, è stata eseguita una CTU tecnica, con incarico nuovamente affidato all'ing.
[...]
, già consulente in ATP, dalla quale è emerso quanto segue. S_
❖ nel corso del precedente procedimento di ATP, il CTU ha accertato due diverse possibili origini di danno potenziale – che potrebbe originarsi sul fabbricato di proprietà qualora non Parte_1
venisse messo in sicurezza il fronte scavo o il basso fabbricato e/o qualora la proprietà dovesse essere utilizzata anche non a pieno carico -: 1) POZZI DI FONDAZIONE Parte_1
messi a nudo e scavo spinto in prossimità della quota di posa del pozzo con rischio per la stabilità globale del fabbricato;
2) Scavernamenti della del piano terra Controparte_7
con rischio limitato alla porzione di muratura perimetrale di base e della vetrata soprastante;
❖ in merito all'intervento di consolidamento eseguito dalle eredi il CTU ha spiegato: A) i CP_2
15 lavori eseguiti dagli eredi hanno ripristinato lo status quo ante limitatamente alla CP_2 funzionalità dei pozzi di fondazione;
l'edificio di proprietà può dirsi messo in Parte_1
sicurezza nei confronti della stabilità globale del fabbricato;
B) i lavori eseguiti dagli eredi non hanno tuttavia ripristinato lo status quo ante della porzione di muro del piano CP_2
terra che sostiene la soprastante vetrata;
❖ Al fine di garantire la sicurezza anche delle parti non strutturali (vetrata e porzione di muratura del piano terra), il CTU ha previsto la realizzazione di un nuovo sistema di appoggio realizzato con la tecnica della sottomurazione al di sotto della muratura del piano terra lungo il confine. La sottomurazione dovrà essere realizzata nelle campiture comprese tra un pozzo di RO e l'altro a cui sarà vincolata mediante inghisaggio con barre di armatura;
❖ Il costo totale per le opere sopra descritte ammonta a € 12.000,00 comprensivo di oneri professionali, IVA e INARCASSA. A tali costi si dovranno aggiungere € 1.500,00 + IVA per la relazione geologica e geotecnica qualora non fosse possibile utilizzare la relazione già predisposta per la pratica strutturale a firma del CTP ing. In aggiunta ai costi Persona_10
per il completamento della messa in sicurezza della vetrata e della porzione di muratura, il CTU ha individuato ulteriori costi relativi a lavori necessari a seguito delle opere di consolidamento eseguite dagli eredi del l cui importo è pari a € 2.100,00 iva compresa;
CP_2
❖ Dal punto di vista tecnico prima degli interventi di consolidamento eseguiti dagli eredi CP_2
l'immobile poteva essere ristrutturato ed utilizzato senza rischi per la sicurezza Parte_1
avendo cura di non incrementare i carichi o creare vibrazioni sui pilastri posti sopra i pozzi di fondazione ed evitando di intervenire ed utilizzare la porzione di fabbricato (circa 1/3) posta lungo il confine, come rappresentato graficamente al paragrafo 4.5.1.1. A seguito degli interventi già realizzati si ritiene possibile utilizzare il fabbricato ed eseguire senza rischi per la sicurezza tutte le opere di ristrutturazione limitando l'attività del piano terra in prossimità del muro di confine.
❖ Dal punto di vista autorizzativo il progetto di ristrutturazione è stato depositato in data
22.11.2021 con prot. 2021 9 26582 a nome di ENERGIA A.P.S. e e ha Controparte_8
ricevuto parere favorevole in data 14.04.2022 con richiesta da parte della di Controparte_9
perfezionare il pagamento degli oneri di urbanizzazione entro 30 giorni. Allo stato attuale la pratica riporta la dicitura RINUNCIA.
Dunque, il CTU ha accertato che le opere eseguite dalle eredi in parte sono state CP_2
risolutive ed hanno rispristinato lo status quo ante ed in particolare la stabilità del fabbricato AT
16 e la funzionalità dei pozzi di fondazione;
nondimeno, residuano interventi aggiuntivi, descritti nella seconda CTU espletata in questo giudizio, necessari per la messa in sicurezza anche degli elementi non strutturali e cioè della vetrata e della porzione di muratura del piano terreno che va ripristinata.
Questa seconda CTU è stata contestata da parte attrice con osservazioni presentate sia all'udienza del 25.6.2024, sia all'udienza di discussione del 6.5.2025 che, in sintesi, sono le seguenti.
1. Il CTU non ha spiegato i motivi per cui:
- ha ritenuto che i pozzi di fondazione, sebbene tagliati, siano stati adeguatamente ripristinati;
- ha ritenuto non più necessaria la sottomurazione con inghisaggi che invece era stata prevista in sede di ATP;
- non ha ritenuto disatteso l'art. 8 DM 17.1.2018 che impone l'obbligo di valutazione della sicurezza nelle ipotesi di danneggiamento delle strutture, delle fondazioni e della riduzione di capacità del terreno;
2. Il CTU non ha indicato quale potrebbe essere il parziale utilizzo dell'immobile con riferimento ad una porzione pari al 50% del fabbricato:
3. Nel proprio elaborato, il CTU non ha riportato il rilievo, già fatto in ATP, che il ha CP_2
eseguito uno scavo ad una profondità di 4 metri, circostanza accertata in sede contraddittorio con i CTP e nei sopralluoghi del gennaio/febbraio 2021;
4. Il ha riempito lo scavo e ha occultato la prova e per il criterio del più probabile che CP_2
non, si dovrà ritenere che il taglio del piede sia stato fatto dal tenuto anche conto che CP_2
dalla fotografia 42 della relazione di CTP, si vede la rampa costruita dal che è a ridosso CP_2
del palo di fondazione;
5. La realizzazione di micropali è inidonea perché realizzata a distanza di un metro dalle fondazioni.
Parte convenuta, all'udienza di discussione del 6.5.2025, ha invece evidenziato che:
▪ La documentazione urbanistica e amministrativa relativa all'immobile è molto Parte_1
carente;
▪ Non c'è traccia documentale dei pilastri, né dello stato dell'edificio ante causam;
▪ Il pozzo di fondazione non risulta da alcun documento e quindi non c'è prova che sia stato danneggiato dallo scavo;
▪ Il CTU ha evidenziato che il locale caldaia è stato realizzato abusivamente dai danti causa del e questo avrebbe potuto comportare il danneggiamento del pozzo di RO (piede Parte_1
17 del pilastro) che, in tal caso, non sarebbe imputabile al CP_2
▪ Il pozzo di RO rinvenuto nella proprietà è in calcestruzzo e mattoni anziché Parte_1
cemento armato, cosa che rende la struttura molto debole;
▪ In quella zona, il terreno per i primi 3 metri e mezzo non ha alcuna capacità contenitiva
(relazione sismica parte convenuta e relazione ARPA del 1974), per cui le fondazioni sarebbero dovute arrivare oltre i tre metri e mezzo. Sotto questo profilo, le opere realizzate dalle eredi sono adeguate atteso che i 10 micropali raggiungono una profondità di 10 metri;
CP_2
▪ Le uniche opere ancora da eseguire non hanno valenza strutturale ma prudenziale, cioè sono finalizzate a raccordare i pozzi di RO, intervento che avrebbe potuto essere eseguito, a minor costo, durante i lavori di palificazione se avesse acconsentito. Parte_1
In merito ai rilievi e alle osservazioni delle parti, considerati gli accertamenti peritali ed i chiarimenti del CTU resi in questo giudizio, si evidenzia quanto segue.
Il CTU ha spiegato che il pozzo di fondazione (o pozzo di RO) rappresentato nella fotografia 10 (pag. 44 – 45 perizia ATP) presentava una riduzione di sezione o interruzione, ma in ragione della scarsa qualità delle fotografie, non ha potuto dire se la zona di riduzione della sezione corrispondesse alla quota base del pozzo – in tal caso, lo scavo ne avrebbe messo a nudo la superficie laterale scalzandone parzialmente il piede -, o se piuttosto il pozzo proseguisse in sezione ridotta ad una quota più profonda della scavo eseguito dal CP_2
Questo accertamento non è stato possibile perché, al momento dell'accesso in cantiere in sede di ATP, lo scavo era stato parzialmente reinterrato, cosa che non ha consentito di accertare lo stato di fatto del pozzo di fondazione. In ogni caso, non si può dire con certezza che il pozzo di fondazione sia stato danneggiato dallo scavo del perché 1) non c'è alcuna evidenza CP_2
documentale di come fosse il pozzo di RO prima dello scavo, dal momento che questo pozzo non risulta da alcun documento;
2) nel corso delle operazioni peritali, è stata accertata anche la presenza di un locale interrato lato che ha un lato adiacente alla proprietà del Parte_1
nella quale c'era la centrale termica a gasolio, il cui serbatoio era in qualche posizione CP_2 non meglio definibile all'interno del cortile ora di proprietà Questo locale interrato - CP_2
non autorizzato e che ha come spigolo il pozzo di RO oggetto di contestazione – si trova in un'area che in qualche tempo è stata manomessa per realizzare il locale caldaia e il serbatoio oggi dismessi;
per posizionare il serbatoio sotto l'area, oggi di proprietà è stato CP_2
realizzato uno scavo con verosimile interferenza intorno alla colonna ed al presunto fondamento. Quindi in sostanza, il CTU non ha potuto dire che il pozzo sia stato danneggiato
18 dagli scavi del o piuttosto, non lo fosse già; CP_2
Il problema deve comunque ritenersi superato e non dirimente: ferma quindi questa incertezza in merito allo stato del pozzo di RO al momento dello scavo del il CTU ha CP_2
comunque espressamente chiarito che oggi, a seguito dei lavori eseguiti dalle eredi del CP_2
è stato ripristinato lo status quo ante limitatamente al sistema fondazione dei pozzi di RO
e che l'edificio è in sicurezza e non presenta problemi di stabilità globale, questo tenuto conto di quanto emerso nelle operazioni peritali e di quanto dichiarato dal CTP e Direttore dei Lavori, ing. in merito alle opere di reinterro, costipamento anche in prossimità ai Persona_10
pozzi di fondazione e realizzazione di paratia di micropali (cfr. pag. 52 – 53 – 54 CTU). Quindi, secondo il CTU non occorre più svolgere le opere prospettate in sede di ATP poiché quelle opere erano state indicate tenendo in considerazione lo stato del cantiere prima dell'esecuzione dei lavori da parte delle eredi del lavori che oggi hanno mutato lo stato dei luoghi e CP_2
che in gran parte, sono stati risolutivi. Lo stesso CTU all'udienza del 15.10.2024 ha infatti spiegato che L'intervento previsto in atp aveva lo scopo ripristinare lo status quo ante e di rafforzare le fondamenta rispetto a quanto prima esistente al fine di consentire a di CP_2
realizzare il locale interrato. Questo locale non è stato realizzato. Il riempimento in calcestruzzo magro e gli inghisaggi erano stati previsti in ATP come opzionali perché era necessaria la autorizzazione della priorità dovendo essere fatta sotto il suo terreno. Parte_1
La soluzione adottata da (senza opere sul fondo risolve il problema se CP_2 Parte_1
completata come ho indicato in CTU, realizzando cioè questa trave di collegamento. Questo perché gli interventi realizzati hanno ripristinato la stabilità statica ma la mancata realizzazione degli interventi opzionali ha reso necessario fare gli interventi aggiuntivi previsti in CTU. questi interventi che devono essere ancora fatti non condizionano la staticità delle strutture ma riguardano elementi non strutturali;
il muro però va ripristinato.
In merito all'utilizzo da parte delle convenute dei micropali, il CTU ha riportato a pag. 23 della perizia espletata in questo giudizio, il conteggio relativo alla paratia calcolato per sostenere interamente il carico verticale gravante sui 4 pozzi di RO come da progetto strutturale ed ha spiegato che il progetto redatto dal CTP di parte convenuta e Direttore dei Lavori, ing.
sarebbe stato adeguato ad un ripristino integrale se fossero state realizzate anche le Per_10
opere opzionali che invece non sono state eseguite;
in considerazione quindi del fatto che (i) non è stato colmato il vuoto scavo con calcestruzzo magro C12/15 fino a saturazione (al di sotto della trave portamuro) e (ii) non è stato realizzato l'inghisaggio delle barre di collegamento dai pozzi di RO alla trave di collegamento posto alla testa dei micropali di
19 fondazione al fine di solidarizzare le opere di fondazione, il CTU ha previsto l'esecuzione di ulteriori interventi funzionali alla messa in sicurezza della muratura del piano terra e della soprastante vetrata (realizzazione di un nuovo sistema di appoggio realizzato con la tecnica della sottomurazione al di sotto della muratura del piano terra lungo il confine. La sottomurazione sarà realizzata nelle campiture comprese tra un pozzo di RO e l'altro a cui sarà vincolata mediante inghisaggio con barre di armatura; cfr. pag. 54 e seguenti e conclusioni della perizia). Evidentemente, quindi, il CTU ha ritenuto idonea la struttura di micropali ed anche la valutazione del Direttore dei Lavori in merito alla distanza tra gli stessi, con la sola ulteriore necessità di eseguire un'integrazione delle opere perché non sono stati fatti gli interventi opzionali che erano stati previsti nel progetto. Questi interventi ulteriori proposti dal CTU hanno, come dallo stesso spiegato, la finalità di ripristinare la base di appoggio della porzione di muratura e della vetrata del piano terra e quindi quella di garantire la completa sicurezza dell'edificio che deve comprendere anche le parti non strutturali in considerazione del fatto che (a) nel corso dell'esecuzione degli scavi realizzati dal Sig. l terreno al CP_2
di sotto della porzione di muratura è stata scavernata, (ii) non sono stati eseguiti i riempimenti in calcestruzzo magro previsti, come intervento opzionale, nel progetto dell'ing.
[...]
Per_10
in merito a quanto previsto dall'art.
8.3. DM 17.1.2018 (obbligatorietà della valutazione di sicurezza in ipotesi di danneggiamento delle strutture, delle fondazioni e riduzione della capacità del terreno), il CTU ha chiarito di aver considerato la previsione normativa ma tuttavia nel caso di specie, ha ritenuto che non occorra alcuna valutazione atteso il fatto che non vi è un pericolo di danno strutturale (ad oggi, gli interventi ancora da eseguire riguardo soltanto elementi non strutturali), né vi è stato danneggiamento alle strutture o un danno attuale alle fondamenta.
In merito al parziale utilizzo dell'immobile e alla sua ristrutturazione, il CTU ha spiegato che, prima delle opere realizzate dalle eredi non era possibile eseguire opere di CP_2
ristrutturazione al piano sottotetto e nell'area open space di tutti i piani (piano terra, primo e secondo piano) del fabbricato perché questo avrebbe incrementato i carichi o creato Parte_1
delle vibrazioni sui pilastri che si scaricano sui pozzi di fondazione lungo il confine con la proprietà dal punto di vista tecnico erano invece possibili interventi al piano terra, CP_2
primo e secondo piano nelle parti in cui non scaricano direttamente sui pozzi di fondazione lungo il confine (pag. 73 perizia). L'intervento di ristrutturazione non era comunque possibile dal punto di vista autorizzativo atteso che il progetto, depositato il 22.11.2021, ha avuto
20 riscontro favorevole solo il 14.4.2022 con necessità di provvedere al pagamento degli oneri di urbanizzazione entro 30 giorni (che non è stato eseguito), pena decadenza del titolo autorizzativo. Questa situazione dell'immobile, si ripercuoteva anche sulla sua utilizzabilità il cui uso è stato limitato dal CTU a 2/3 poiché, appunto, il fabbricato non era utilizzabile nelle aree in cui avrebbe potuto comportare aumenti di carico o vibrazioni sui pilastri posti sopra i pozzi di fondazione lungo il confine tra le due proprietà.
Dopo le opere di consolidamento delle eredi era invece possibile eseguire tutte le CP_2
opere di ristrutturazione del fabbricato ad eccezione della campata del piano terra che Parte_1
insiste lungo la linea di confine, zona che tornerà utilizzabile nel momento in cui saranno realizzate le opere previste dal CTU in questo giudizio. Il CTU ha chiarito che le eredi CP_2 hanno iniziato i lavori a giugno 2022 e l'iter con collaudo è stato ultimato il 27.12.2022 e il
110% poteva essere fatto fino a fine 2023. Ad oggi l'intervento non è più fattibile dal punto di vista amministrativo perché la pratica di ristrutturazione è stata rinunciata e non perché sono perché sussistono problemi di fattibilità edilizia. In merito all'utilizzo, il CTU ha spiegato che è possibile l'utilizzo dei locali del piano sottotetto, secondo e primo e del piano terra ad esclusione della porzione indicata a pag. 75 della perizia come area non intervento e non utilizzo al piano terra che potrebbe determinare alterazioni degli equilibri della trave portamuro ancora non completamente in sicurezza.
In ogni caso, si evidenzia che tali circostanze non sono rilevanti ai fini della decisione di questa causa, atteso che parte attrice ha espressamente dichiarato di non voler chiedere in questo giudizio alcun risarcimento per mancato utilizzo dell'immobile o per non aver potuto fare le opere di ristrutturazione fruendo del Superbonus 110%.
In conclusione
✓ Non è contestato che il ormai deceduto, abbia eseguito degli scavi in assenza di CP_2
autorizzazioni amministrative;
✓ È stato accertato dal CTU in ATP lo scavo del avrebbe potuto comportare danni alla CP_2
proprietà atteso che, come sinteticamente riassunto dal CTU in questo giudizio, vi Parte_1
erano due possibili cause del danno potenziale al fabbricato a) POZZI DI Parte_1
FONDAZIONE messi a nudo e scavo spinto in prossimità della quota di posa del pozzo con rischio per la stabilità globale del fabbricato; b) Scavernamenti della Controparte_7
del piano terra con rischio limitato alla porzione di muratura perimetrale di base e della vetrata soprastante. Secondo il CTU, lo scavo all'interno cortile e lungo la linea di confine,
21 eseguito secondo il verbale del Servizio di Vigilanza a 4 metri di profondità, ha messo a nudo le fondazioni a pozzo dell'edificio di proprietà di con la conseguente necessità di Parte_1
ripristinare e mettere in sicurezza la linea di confine tra le due proprietà e quindi il sistema fondazionale dell'edificio di proprietà dell'attrice. Il CTU ha poi escluso che l'edificio
AT presenti crepe, fessurazioni o cedimenti a causa dello scavo del Non ha CP_2
invece potuto determinare l'esatta causa della rottura del pozzo di RO che quindi non può dirsi essere necessariamente avvenuta a causa degli scavi del in ogni caso tale CP_2
accertamento non è oggi dirimente, atteso che lo status quo ante del sistema fondazione dei pozzi di RO è già stato ripristinato con i lavori eseguiti dalle eredi CP_2
✓ Il CTU ha esaminato l'attuale stato dei luoghi, dopo l'esecuzione dei lavori da parte delle eredi del concludendo che le opere realizzate hanno in gran parte risolto le problematiche CP_2
emerse in ATP, in particolare e soprattutto il sistema fondazione dei pozzi di RO;
residuano comunque da eseguire interventi non strutturali ma parimenti necessari per la completa sicurezza anche delle parti non strutturali dell'edificio AT (muratura piano terra e vetrata soprastante); con la specificazione, al fine del nesso di causalità, che tali ulteriori opere previste nella CTU espletata in questo giudizio si rendono necessarie a causa dei lavori di scavo eseguiti dal Sig. CP_2
✓ I costi per i suddetti lavori sono stati quantificati dal CTU in o € 12.000,00 comprensivo di oneri professionali, IVA e INARCASSA;
o € 1.500,00 oltre IVA per la relazione geologica e geotecnica, per la messa in sicurezza della vetrata del piano terra e sottostante porzione di muratura;
o € 2.100,00 compresa IVA per la messa in sicurezza del rivestimento murale e per il getto interspazio tra la muratura e la trave di tesa palo;
I suddetti importi – da intendersi già liquidati all'attualità e su cui devono essere ulteriormente applicati gli interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo – vanno posti interamente a carico delle convenute che sono pertanto tenute al relativo risarcimento in favore di Parte_1
Si precisa che nelle conclusioni parte attrice ha chiesto la condanna delle convenute al risarcimento dei danni e che in tale pronuncia ha come necessario presupposto l' avvenuto accertamento della responsabilità per la esecuzione dei lavori che hanno cagionato quel danno, come più sopra motivato.
Sulle spese di lite e di CTU
Sulle spese vanno fatte le seguenti considerazioni:
- Sebbene parte convenuta, prima di questo giudizio, abbia eseguito lavori diversi da quelli
22 suggeriti dal CTU in ATP, tuttavia parte attrice era a conoscenza dei lavori avviati dalle eredi ed era stata informata del loro andamento nonché della possibilità di eseguire gli CP_2
interventi opzionali nella sua proprietà (scambio di e-mail, in particolare comunicazione del
22.7.2022, doc. 18 comparsa) che verosimilmente avrebbero consentito di risolvere le residue problematiche all'immobile; ed infatti secondo quanto riferito dal CTU la soluzione tecnica di sottomurazione delle campiture di muro perimetrale proposta dal CTU e computata ai paragrafi precedenti si sarebbe potuta evitare eseguendo i riempimenti in calcestruzzo magro al di sotto della muratura, previsti come intervento opzionale nel progetto dell'ing.
[...] previo accordo tra le parti, contestualmente all'esecuzione dei lavori nel cortile Per_10
di proprietà (pag. 66 perizia); pertanto era possibile con un comportamento di Parte_1
buona fede e collaborazione, svolgere in quella occasione gli ulteriori interventi alla presenza dei rispettivi tecnici, considerato che poi quei lavori sono stati ritenuti dal CTU idonei al quasi integrale ripristino;
- parte attrice, ancora nelle conclusioni, ha chiesto il risarcimento del danno in misura di molto superiore a quanto poi accertato e liquidato in questo giudizio;
Per tali motivi si ritiene
✓ di porre le spese legali e di CTU relative al procedimento di ATP a carico delle convenute atteso che in allora i lavori previsti in ATP erano stati necessitati dall'attività illecita compiuta dal CP_2
✓ di compensare le spese legali di questo giudizio e delle due CTU in ragione del 50% e di porre la restante parte a carico delle convenute soccombenti. Secondo il medesimo criterio, sono ripartite le spese relative alla mediazione che si liquidano € 1.008,00 per la fase di attivazione ed € 2.016,00 per la fase di negoziazione e così per complessivi € 3.024,00.
Con la precisazione che:
- le spese di lite di questo giudizio sono liquidate con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -; la causa rientra nello scaglione di cause con valore da € 5.200,00 fino a € 26.000,00, in ragione dell'importo liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno;
- le spese relative all'ATP sono liquidate con riguardo le spese legali sono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014 atteso che l'ATP si è concluso con il deposito dell'elaborato il 15.12.2021 e la causa rientra nello scaglione di cause con valore superiore ad € 52.000,00;
Pertanto, i compensi sono così liquidati per l'intero
23 per questo giudizio (D.M. 147/22 del 13.8.2022):
€ 919,00 per la fase di studio
€ 777,00 per la fase introduttiva
€ 1.680,00 per la fase istruttoria
€ 1.701,00 per la fase decisionale
Totale € 5.077,00
Oltre contributo unificato per € 759,00, marca da bollo per € 27,00 ed € 10,98 per spese di notifica.
per il giudizio di ATP (D.M. 55/2014):
€ 1.080,00 per la fase di studio
€ 945,00 per la fase introduttiva
€ 1.620,00 per la fase istruttoria
Totale € 3.645,00
Oltre rimborso in favore di parte attrice del contributo unificato di € 286,00 + € 27,00 per marca da bollo, oltre spese di notifica per € 10,89.
Sulle spese di CTP
Per la fase di ATP, parte attrice ha diritto al rimborso di:
➢ € 732,00 per la perizia ante causam come fattura n. 32/2021 (doc. n. 67)
➢ € 2.604,00 per spese di CTP come da fatture doc. 68 e 69.
Per la fase di merito parte attrice ha chiesto € 8.293,19 (fatture doc. 70-72) a titolo di spese di CTP.
Tale importo è tuttavia liquidato nella minor somma di € 6.000,00 atteso che lo stesso appare eccessivo e superiore all'importo complessivamente liquidato in questo giudizio ai due CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro e ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede: dichiara tenute e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
ei seguenti importi: Parte_1
• € 12.000,00 (IVA compresa) oltre interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
• € 1.500,00 oltre IVA e interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
24 • € 2.100,00 (IVA compresa) oltre interessi ex art. 1284 1° comma c.c. dalla pronuncia al saldo;
compensa tra le parti le spese di lite in ragione del 50% e dichiara tenute e condanna CP_1
e al rimborso del 50% delle residue spese del giudizio in favore di
[...] Controparte_2
, liquidandole per l'intero in € 5.077,00 per compensi ed € 759,00 + € Pt_1 Parte_1
27,00 + € 10,98 per spese vive ed € 3.024,00 per la mediazione, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP che si liquidano in € 6.000,00; dichiara tenute e condanna e all'integrale rimborso Controparte_1 Controparte_2 delle spese del giudizio di ATP in favore di , liquidandole in € Parte_1
3.645,00 per compensi ed € 286,00 + € 27,00 + € 10,89 per spese vive, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
oltre al rimborso delle spese di CTP che si liquidano in € 2.604,00 ed €
732,00 per la perizia ante causam; compensa al 50% tra le parti le spese delle due CTU svolte in questo giudizio e pone il restante 50% a carico di e liquidandole come da provvedimenti del Controparte_1 Controparte_2
8.11.2023 e del 20.11.2024, pone le spese di CTU relative al procedimento di ATP, liquidate come da provvedimento del
20.12.2021, a carico di Controparte_1 Controparte_2
Torino, 27/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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