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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 20/02/2026, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2672/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16327/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140192614322000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo Pec in data 21/10/2024, contenente istanza di sospensione, il Sig.
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2014 0192614322 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2011 di € 164,36, contestandone l'avvenuta prescrizione triennale in assenza di notifica del prodromico avviso di accertamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha contestato la non conformità agli originali delle copie eventualmente prodotte in giudizio degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento notificate.
Il 07/04/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità del ricorso promosso avverso l'estratto di ruolo in quanto atto non autonomamente impugnabile, e in ogni caso l'inammissibilità per tardività in quanto la prodromica cartella di pagamento è stata correttamente notificata il 29/11/2014, che non essendo stata impugnata nei termini di legge è divenuta definitiva, con ciò rendendo inammissibili le doglianze inerenti all'omessa notifica del titolo esecutivo e all'eventuale prescrizione, per le quali, comunque, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo ad essa demandato il mero ruolo di riscossione.
In ogni caso, ha depositato in giudizio prova della notifica della cartella di pagamento impugnata e di tutti gli altri atti interruttivi della prescrizione che medio tempore sono stati notificati al ricorrente, ma da questi non sono stati impugnati, divenendo così definitivi.
Inoltre, ha contestato il generico disconoscimento della produzione documentale sollevato dal ricorrente, in quanto la relata di notifica costituisce un atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, rilevando altresì che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 cod. proc. civ., comma 2.
Infine, ha contestato la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione della sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle argomentazioni esposte dalle parti e della produzione documentale depositata agli atti, il ricorso va dichiarato inammissibile per le motivazioni che seguono.
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2014 0192614322 000, la cui notifica risulta essere stata eseguita personalmente a mani del destinatario in data 29/11/2014, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Pertanto, ogni contestazione relativa al merito della pretesa impositiva è del tutto inammissibile, poiché promossa avverso un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione entro i termini di legge. Altrettanto infondata è l'ulteriore contestazione circa una presunta non conformità agli originali delle copie eventualmente prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Al riguardo, la pacifica Giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 577/2017, ha stabilito il principio in base al quale la valenza probatoria delle copie fotostatiche può essere contestata solo attraverso un disconoscimento espresso, vale a dire attraverso l'impugnazione di specifico e chiaro contenuto atto a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione del documento prodotto.
In particolare, nel caso di specie, si osserva che la relata di notifica prodotta in giudizio è un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto le attestazioni in essa contenute e inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso.
Al contrario, il ricorrente si è limitato ad un generico disconoscimento, senza una specifica contestazione relativa al contenuto e/o alla forma e/o alla sottoscrizione dei documenti prodotti dalla resistente.
Pertanto, il ricorso è inammissibile, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosso avverso un atto regolarmente notificato ben 10 anni prima, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia resistente in € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente
TO VI
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIRGA TOMMASO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16327/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140192614322000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo Pec in data 21/10/2024, contenente istanza di sospensione, il Sig.
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2014 0192614322 000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2011 di € 164,36, contestandone l'avvenuta prescrizione triennale in assenza di notifica del prodromico avviso di accertamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha contestato la non conformità agli originali delle copie eventualmente prodotte in giudizio degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento notificate.
Il 07/04/2025 si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità del ricorso promosso avverso l'estratto di ruolo in quanto atto non autonomamente impugnabile, e in ogni caso l'inammissibilità per tardività in quanto la prodromica cartella di pagamento è stata correttamente notificata il 29/11/2014, che non essendo stata impugnata nei termini di legge è divenuta definitiva, con ciò rendendo inammissibili le doglianze inerenti all'omessa notifica del titolo esecutivo e all'eventuale prescrizione, per le quali, comunque, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo ad essa demandato il mero ruolo di riscossione.
In ogni caso, ha depositato in giudizio prova della notifica della cartella di pagamento impugnata e di tutti gli altri atti interruttivi della prescrizione che medio tempore sono stati notificati al ricorrente, ma da questi non sono stati impugnati, divenendo così definitivi.
Inoltre, ha contestato il generico disconoscimento della produzione documentale sollevato dal ricorrente, in quanto la relata di notifica costituisce un atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, rilevando altresì che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 cod. proc. civ., comma 2.
Infine, ha contestato la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per la concessione della sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 17 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle argomentazioni esposte dalle parti e della produzione documentale depositata agli atti, il ricorso va dichiarato inammissibile per le motivazioni che seguono.
Parte ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2014 0192614322 000, la cui notifica risulta essere stata eseguita personalmente a mani del destinatario in data 29/11/2014, come emerge dalla documentazione depositata in giudizio dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Pertanto, ogni contestazione relativa al merito della pretesa impositiva è del tutto inammissibile, poiché promossa avverso un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione entro i termini di legge. Altrettanto infondata è l'ulteriore contestazione circa una presunta non conformità agli originali delle copie eventualmente prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Al riguardo, la pacifica Giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 577/2017, ha stabilito il principio in base al quale la valenza probatoria delle copie fotostatiche può essere contestata solo attraverso un disconoscimento espresso, vale a dire attraverso l'impugnazione di specifico e chiaro contenuto atto a contestare in modo determinato l'autenticità della firma e/o della sottoscrizione del documento prodotto.
In particolare, nel caso di specie, si osserva che la relata di notifica prodotta in giudizio è un atto pubblico, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto le attestazioni in essa contenute e inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso.
Al contrario, il ricorrente si è limitato ad un generico disconoscimento, senza una specifica contestazione relativa al contenuto e/o alla forma e/o alla sottoscrizione dei documenti prodotti dalla resistente.
Pertanto, il ricorso è inammissibile, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto promosso avverso un atto regolarmente notificato ben 10 anni prima, divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore dell'Agenzia resistente in € 250,00 oltre accessori se dovuti.
Roma, 17 dicembre 2025
Il Presidente
TO VI