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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/08/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4769/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4769/2018, promossa da:
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) nella qualità di eredi di (C.F.
[...] C.F._4 Persona_1
) con il patrocinio dell'avv. EMANUELA TUMINO giusta procura in atti C.F._5
ATTORI contro
P RIUNITE IO CR LUPIS, C. BOSCARINO E C. Controparte_1
MOLTISANTI, (C.F.: – P.IVA: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI CULTRERA, giusta procura in atti
CONVENUTA
e nei confronti di
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'avv. SILVIA TEA CALANDRA MANCUSO, giusta deliberazione della giunta comunale n. 391/2019 e procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali – opposizione a decreto ingiuntivo pagina 1 di 7 CONCLUSIONI all'udienza del 05/03/2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. , nella qualità di amministratore Parte_5 di sostegno di , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2000/2018 – n. Persona_1
3741/2018 R.G., emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18/10/2018 e notificato in data 22/10/2018 con il quale è stato ingiunto a di pagare, in favore di Persona_1 Controparte_3
e la somma di € 5.331,80, (oltre
[...] Controparte_4 Controparte_5 interessi e spese della fase monitoria).
Con comparsa di risposta, depositata in data 7/04/2019, si è costituita in giudizio l'
[...] chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e la CP_6 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa dell'8/04/2019 è stata autorizzata la chiamata in causa del per come richiesta dall'attrice. Controparte_2
Con comparsa di risposta, depositata in data 31/07/2019, si è dunque costituito in giudizio il
[...]
il quale in via preliminare ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice CP_2 ordinario;
in subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea siccome infondata.
Nelle more del giudizio è deceduta, di conseguenza, con comparsa del 17/12/2024 Persona_1 si sono costituiti in giudizio , , e , CP_7 Persona_1 Parte_2 Parte_4 nella qualità di eredi di quest'ultima.
La causa, di natura documentale è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in seno alle memorie conclusionali e di repliche depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e viene decisa come di seguito.
*****
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 2000/2018 – n. 3741/2018 l'odierna opposta ha dedotto di essere creditrice dell'opponente per la somma di € 5.331,80 oltre interessi di e spese della fase monitoria. Detta somma veniva richiesta a in forza della determinazione dirigenziale Persona_1
n. 2466 del 21/12/2017, con la quale è stato adeguato l'importo della retta di ricovero per l'anno 2018 ad € 44,12 – di cui € 37,19 giornalieri quali quota utente posta a carico di Per_1
In particolare, l' ha dedotto che ha fruito del servizio “casa di Controparte_8 Per_1 riposo per anziani e inabili”, giusta convenzione con il Comune di a partire dall'1/01/2015, a CP_2 seguito di determinazione dirigenziale che aveva stabilito a carico dell'utente la somma di € 8,90 quale quota parte della retta di ricovero e la somma di € 26,05 a carico del Controparte_2
Successivamente, con verbale di deliberazione della Giunta Municipale n. 317 del 2017, è stato pagina 2 di 7 approvato il “regolamento comunale per l'ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili ed adulti” e, in forza del detto regolamento, è stato adeguato l'importo giornaliero della retta di ricovero per l'anno 2018 a € 44,12.
Di conseguenza la quota utente giornaliera che avrebbe dovuto versare per usufruire dei detti Per_1 servizi assistenziali, per l'anno 2018, veniva rideterminata nella somma di € 37,19, mentre la rimanente quota giornaliera di € 6,93 sarebbe stata a carico del Controparte_2
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la nullità e/ o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, per mancanza di prova scritta del credito.
In particolare, ella ha esposto di essere ospite dell' sin dall'anno Parte_6
2012. Nell'anno 2014, su richiesta dei servizi sociali, la stessa è stata sottoposta all'amministrazione di sostegno e, per il tramite dell'amministratore, ha presentato domanda di erogazione del contributo mensile per l'integrazione della retta di ricovero, in quanto la casa di riposo opera in regime di convenzione con il Comune di CP_2
Con determina dirigenziale n. 39 del 2015, è stata ammessa al beneficio della Per_1 compartecipazione della retta a carico del con quota parte della retta di ricovero Controparte_2 giornaliera a carico della stessa per la somma di € 8,90 e per la somma di € 26,05 a carico del CP_2
Tuttavia, con il Regolamento Comunale adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 5/10/2017, sono stati individuati altri criteri e/ o parametri reddituali per la determinazione della quota della retta di ricovero giornaliera gravante sull'utente. In particolare, per l'anno 2018, è stata rideterminata la quota di € 37,19 giornalieri a carico dell'utente, a fronte della quota di € 6,93 giornalieri a carico del (ciò pur essendo immutate le condizioni reddituali dell'opponente). CP_2
Sulla base delle rispettive quote così determinate, è risultato un debito dell'opponente nei confronti della struttura convenzionata, pari ad € 5.331,80. ha sul punto ulteriormente rilevato che la comunicazione dirigenziale del Per_1 Controparte_2 che aveva disposto l'adeguamento della quota utente afferente alle rette di ricovero per le case di riposo per gli anziani trova fondamento in un regolamento comunale che ha stabilito una ripartizione delle quote invero contraria alla normativa nazionale.
Con il secondo motivo di opposizione, l'attrice ha eccepito la nullità della richiesta presentata al per usufruire dei servizi residenziali socio-assistenziali, per illiceità della causa e, Controparte_2 infine, con il terzo motivo ha contestato il quantum della quota utente giornaliera determinata dal chiedendone la rideterminazione. CP_2
Ciò premesso, in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dall'Ente convenuto. Tale eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo l'art. 5 della L. 2248/1865, all. E, sancisce che “…le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”; ne segue che il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativo in via incidentale, quando il provvedimento amministrativo si configura quale mero antecedente logico del diritto soggettivo oggetto del giudizio e quando il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità che implicano la lesione di diritti soggettivi. pagina 3 di 7 Sul punto, appare opportuno richiamare anche il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il c.d. “petitum sostanziale”, il quale va identificato in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio (tra le più recenti si vedano SS.UU. N. 1129/2014; n. 604/2015; n. 21522/2017; n. 13193/2018).
Nel caso in esame, l'opponente ha chiesto la disapplicazione dell'atto amministrativo ritenuto lesivo dei propri diritti – nello specifico ha chiesto la disapplicazione del “regolamento comunale per l'ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili e adulti” adottato con la deliberazione n. 42 del 5/10/2017 del Consiglio Comunale, lamentando che detto atto introduca criteri di calcolo della quota utente giornaliera contrari alla normativa primaria in materia.
L'opponente, dunque, non ha impugnato il regolamento, bensì ne ha chiesto la disapplicazione nel caso concreto, in ragione della contrarietà dello stesso alla normativa primaria.
Appare evidente quindi che nel caso in esame non può ritenersi condivisibile la tesi prospettata dal secondo cui il regolamento è stato regolarmente pubblicato dall'ente e vista la Controparte_2 mancata impugnazione sarebbe divenuto inoppugnabile.
Nel merito, il primo motivo di opposizione è fondato.
In merito alla eccezione di nullità e/ o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta del credito, si rileva l'infondatezza della superiore eccezione, in quanto l'istituto opposto è creditore di e aveva il diritto di agire nei confronti della stessa per il pagamento della quota Per_1 giornaliera di ricovero.
In seno allo stesso motivo, tuttavia, l'opponente ha contestato i criteri di determinazione della quota utente giornaliera indicati con il regolamento comunale, adottato il 5/10/2017, siccome contrari ai principi dettati dalla normativa nazionale in materia.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La disciplina applicabile è contenuta nella legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che, in base al combinato disposto degli artt. 25, comma 8;8 e comma 3, lett. L) e 18, comma 3, lett. g), riserva al Governo il compito di predisporre un piano nazionale dei servizi sociali, in cui indicare i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti per l'ISEE, mentre spetta alle regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi.
Il D.P.C.M. n. 159 del 2013, poi, annovera tra le prestazioni economiche agevolate le “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, le quali fruiscono di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali.
Dunque, la materia delle suddette prestazioni agevolate di natura sociosanitaria è demandata alle Regioni, le quali sono chiamate a definire i criteri per determinare la quota con cui gli utenti compartecipano alle prestazioni di carattere sociosanitario erogate in loro favore dalle strutture convenzionate, nel rispetto però della legge quadro che detta i principi cardini cui le stesse regioni pagina 4 di 7 devono uniformarsi.
Con le decisioni del Consiglio di Stato nn. 838,841 e 842 del 2016, sono state dichiarate illegittime le norme regolamentari del D.P.C.M. n. 159/2013, nella parte in cui computavano nella definizione di
“reddito imponibile” dell'utente anche voci avente natura indennitaria o compensativa, erogate dallo Stato in favore dell'utente al fine di attenuare la sua situazione di svantaggio (quali indennità di accompagnamento o indennità per inabilità).
Di conseguenza, il legislatore, con l'art. 2-sexies del D.L. 42/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016, ha escluso dal reddito disponibile di cui all'art. 5 della L. 214/2011 i trattamenti assistenziali previdenziali ed indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Dall'esame della normativa richiamata si evince, quindi, che il Governo ha il compito di predisporre un piano dei servizi sociali in cui indicare i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti.
In materia, è principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, da ultimo richiamata nella sentenza n. 6926 dell'11/11/2020, quello secondo cui: “l'ISEE resta l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del di creare criteri avulsi CP_2 dall' con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (…) non è possibile accreditare in CP_9 subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire l'introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all'indicatore ISEE, allo Stato”.
Orbene, la rivalutazione della quota utente effettuata dal per l'anno 2018, in Controparte_2 ossequio ai criteri individuati dall'art. 7 del Regolamento Comunale, approvato con delibera n. 42 del 5/10/2017 deve essere esaminata alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto.
Nello specifico l'art. 7 del suddetto regolamento comunale, rubricato “criteri di calcolo della quota utente e della quota comune”, così sancisce: “il calcolo della Q.U. giornaliera viene effettuato come segue 1)alla somma netta di tutti i trattamenti economici annui goduti dal richiedente, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni o Stati esteri, viene sottratta una quota per le spese personali pari a € 2.400,00 annui (€ 200 per dodici mensilità) e dividendo il risultato per trecentosessantacinque (cfr. doc. 4 fascicolo del . Controparte_2
Dalla lettura della disposizione emerge chiaramente che nella determinazione della quota utente giornaliera vengono computate tutte le somme di natura indennitaria, anche quelle fiscalmente esenti ( tra cui rientra l'indennità di accompagnamento percepita dall'opponente).
E' evidente, perciò, che la disposizione del regolamento comunale indicata si pone in netto contrasto con la normativa nazionale e, in particolare, con l'art. 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2016 , il quale esclude dal reddito disponibile di cui all'art. 5, D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i trattamenti assistenziali, previdenziali e pagina 5 di 7 indennitari a qualunque titolo percepiti dal soggetto in ragione della condizione di disabilità.
Pertanto il succitato regolamento deve essere disapplicato.
Inoltre, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, non può trovare accoglimento la tesi del a detta del quale i ricalcoli della quota utente non sono Controparte_2 stati effettuati in virtù del regolamento adottato dall'ente, ma in applicazione del Decreto n. 867/S7 della Regione Siciliana, pubblicato in data 15/04/2003, per il seguente ordine di ragioni.
In primo luogo, come è già stato evidenziato, le Regioni non hanno potestà legislativa esclusiva ma unicamente potestà legislativa concorrente, di conseguenza possono definire i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, solo nei limiti dei principi sanciti dalla legge quadro nazionale. In secondo luogo, l'atto normativo citato è un decreto assessoriale che, in data 9/9/2003, è stato sospeso in ragione proprio dei nuovi criteri fissati a livello nazionale per il riordino dei servizi sociali, e che dunque non può trovare applicazione nel caso di specie.
Pertanto, considerato che la determinazione della quota utente giornaliera dovuta dall'attrice è stata effettuata in forza di un regolamento comunale adottato in violazione della normativa primaria in materia, detto regolamento e i successivi atti amministrativi devono essere disapplicati.
Di conseguenza, sebbene risulti provato l'an, il creditore opposto, che ne aveva l'onere, non ha provato il quantum.
Inoltre, il creditore non ha fornito gli strumenti per effettuare l'eventuale ricalcolo della quota utente dovuta dall'opponente, che non è possibile effettuare in questa sede, rimanendo a carico del CP_2 il ricalcolo quota dovuta dall'utente, facendo applicazione dei principi stabiliti dalla normativa
[...] nazionale, al fine di consentire all' di incassare la somma a questo dovuta. CP_1
In conclusione, l'opposizione merita di essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' .PP riunite CP_1
e C. OL e del e sono liquidate come Parte_7 Controparte_2 da dispositivo tenendo conto del valore della controversia (tariffa tra media e minima parametri forensi di cui al D.M. 147/22) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4769/2018 r.g., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo n. 2000/2018 – n. 3741/2018 R.G.- emesso dal Tribunale di Ragusa in data 18/10/2018 e notificato in data 22/10/2018;
- Condanna l P riunite e C. OL e il CP_1 Parte_7
in solido, al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali Controparte_2 limitatamente alla fase di studio e trattazione della causa, che liquida in complessivi euro 2.300,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per pagina 6 di 7 legge, oltre S.P.A.D., tenuto conto che l'opponente risultava ammessa al Persona_1
Patrocinio a Spese dello Stato
- Condanna l' P riunite e il in solido, al pagamento, in favore CP_1 Controparte_2 degli opponenti delle residue spese processuali che liquida in complessivi euro 1.190,00 per compensi oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Ragusa, 25.08.25
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Antonio Favara
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