Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 21/25 R.G. di appello avverso la sentenza n. 3212/24 del Tribunale civile di
Larino in composizione monocratica pubblicata il 21/6/24 a conclusione del giudizio vertente tra
, nata a [...] il [...], residente a Termoli S.S. 16 2 lato nord n. 206, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lollino Pasquale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Termoli via Maratona palazzina 6 – Villaggio Interamnia
-APPELLANTE-
E
GL IU, nato a [...] il [...], residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Venditti Cosmo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Isernia c.so
Marcelli n. 225
-APPELLATO –
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa con sentenza, munita di motivazione contestuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 321/24 il Tribunale di Larino ha condannato a pagare, in favore Parte_1 di GL IU, “i canoni di locazione scaduti al mese di marzo 2022 nella somma complessiva di euro 1.370,00 (euro 350 x 4), detratta la somma di euro 30,00, già versata […], oltre interessi legali decorrenti dalla diffida stragiudiziale al saldo”.
Il giudice ha ritenuto che avesse liberato l'immobile locato soltanto a partire dal 13/5/22, Pt_1 con conseguente diritto del locatore al pagamento degli ulteriori canoni maturati da marzo 2022 fino a quella data. Da tale somma il giudice ha poi detratto euro 30, versati da il 15/12/21. Pt_1
censura la sentenza sotto due profili. Pt_1
1. Nullità degli atti del presente giudizio
Sostiene il ricorrente che “gli atti a firma dell'avv. Coccia (originario difensore di GL, ndr) erano e sono afflitti da insanabile nullità”. Tale nullità, riferibile agli atti relativi alla intimazione di sfratto per morosità, si riverbera, a giudizio del difensore, sulla costituzione in giudizio di GL nel successivo giudizio a cognizione piena ex artt. 665 e ss. c.p.c. GL infatti, nel costituirsi in giudizio dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 426 c.p.c. e la successiva interruzione del giudizio (per sospensione dall'albo del procuratore costituito), con memoria depositata in data
18/11/22 si è riportato “semplicemente e puramente agli atti di cui alla convalida di sfratto” affetti da nullità.
La censura è infondata.
Come rilevato dal giudice di primo grado, la Suprema Corte ha statuito che “nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di uno nuovo ed autonomo a cognizione piena”
(Sez. 3, Ordinanza n. 7423 del 23/3/2017). L'autonomia dei due procedimenti esclude l'applicabilità dell'art. 159 c.p.c., per cui la nullità degli atti relativi al procedimento di convalida di sfratto non si estende a quelli relativi al giudizio di opposizione. Il mero richiamo, ravvisabile nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., al contenuto di atti relativi al procedimento sommario di convalida, non travolge tale principio, essendo la memoria integrativa atto strutturalmente e funzionalmente autonomo.
2. Intervenuta risoluzione del contratto di locazione
Sostiene l'appellante che il contratto di locazione “era stato risolto (per recesso anticipato) in data
31/12/2021”. Ne deriva che “la domanda di sfratto per morosità […] non era proponibile in quanto
[…] in data 21/12/2021 il contratto era già risolto”. Al riguardo osserva parte impugnante che “Nel procedimento speciale previsto dall'art. 658 c.p.c., presupposto della domanda è l'esistenza attuale di un contratto di locazione del quale si chiede la risoluzione per inadempimento mentre lo sfratto per morosità non è ammissibile in relazione ad un rapporto locatizio già risolto”.
Anche questo motivo di impugnazione è infondato, per le ragioni illustrate nel paragrafo precedente.
La sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito del giudizio a cognizione piena, instauratosi a seguito di ordinanza di mutamento del rito ex artt. 667 e 426 c.p.c. Il procedimento in esame è perciò rientrato nei binari del rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che non sono più richiesti i presupposti specifici del procedimento speciale.
Quanto al merito, peraltro neanche oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, è ampiamente dimostrato che, nonostante la disdetta del contrato di locazione inviata dal proprietario in data
30/6/21, continuò ad occupare l'immobile sino al 13/5/22. E' quanto si desume dal verbale Pt_1 redatto negli Uffici del Commissariato di Termoli, ove furono convocate entrambe le parti per tentare la bonaria composizione della vicenda, sfociata anche in un procedimento penale. In quella occasione confessò di essere ancora in possesso delle chiavi dell'immobile, ove erano custoditi i suoi Pt_1 elettrodomestici. L'appartamento venne rilasciato solo in data 13/5/22, in occasione della composizione della lite avvenuta negli uffici del Commissariato. E' perciò incontestabile che la conduttrice era tenuta al versamento dei canoni di locazione fino a quella data, ai sensi dell'art. 1591
c.c. Ritiene infatti la giurisprudenza di legittimità che “il canone convenuto costituisce, secondo la prevalente giurisprudenza, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire al locatore poiché, versando il relativo importo, il conduttore che continua ad occupare
l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l'obbligazione di "dare il corrispettivo nei termini convenuti" (ai sensi dell'art. 1587 c.c., n. 2), bensì quella di risarcire un danno da mora da quantificare in relazione al periodo di effettiva occupazione” (Cass. sez. 3, sentenza n. 24996/08;
Cass., 7 febbraio 2006, n. 2525; Cass., 9 giugno 2003, n. 9199; Cass., 24 maggio 2003, n. 8240).
Alla stregua di tali considerazioni, va rigettato l'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n.
147/2022.
Mancano i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 21/25 R.G., sull'appello proposto da con ricorso depositato il 21/1/25, Parte_1 avverso la sentenza n. 321/24 del Tribunale di Larino in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado in favore di GL
IU, che determina in complessivi euro 1.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, spese generali di difesa nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 7/5/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)