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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Avv. Laura Bove Consigliere
all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1216/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Mario Roberto Tarzia, Cristiana Vivian e Pt_1 P.IVA_1
Carla Maria Omodei Zorini e domicilio eletto in Milano, via Savarè, 1,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Marcello Floris e CP_1 C.F._1
Giulia Basso e domicilio eletto presso lo studio SH ND in Milano, via Privata Maria
Teresa, 4,
-appellato-
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della Sent. Trib. Milano sez. lav. 1890/2024 pubblicata in data 04.06.2024 RG. 1860/2023, non notificata. accertare e dichiarare che , alla data di presentazione della domanda di CP_1 pensionamento, non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L.
416/1981 con conseguente piena legittimità del provvedimento di revoca/eliminazione della prestazione pensionistica a suo tempo disposto da non avendo la lavoratrice perfezionato il Pt_1 necessario requisito contributivo, con ogni provvedimento giudiziale conseguente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica attualmente posta in pagamento in favore di in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di CP_1
MILANO sez. lav.
In via istruttoria, senza inversione degli oneri probatori che gravano su controparte, si chiede fin d'ora l'audizione sulle circostanze di fatto dedotte (dal cap. 1 al cap. 43 e seguenti) da intendersi quali capitoli di prova, premesso “vero che” e a sommarie informazioni, i seguenti testi:
pagina 1 di 12 Tenente colonnello presso nucleo di polizia economico finanziaria Roma Testimone_1
GICEF. la dott.ssa - funzionario - i dottori , , Controparte_2 Pt_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , nonché l' nonché il sig.
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
; Controparte_9
; CP_10
; Controparte_11
; CP_12
; Controparte_13
; CP_14
CP_15
CP_16
; CP_17
; CP_18
; Controparte_19
; CP_20
. CP_21
Disporre l'acquisizione della documentazione che si reputerà necessaria ai fini della presente causa, presente nel fascicolo del procedimento penale RGNR 10410/2018, pendente avanti al Tribunale di
Roma e di cui è consentito prendere visione alle parti e ai relativi difensori, come da provvedimento ex art. 415 bis cpp. Disporre, altresì, l'acquisizione della documentazione inerente in modo specifico la sig.ra CP_1
, presente nel fascicolo del procedimento penale rgn 10410/2018 pendente avanti al Tribunale di
[...]
Roma e di cui è consentito prendere visione alle parti e ai relativi difensori, come da provvedimento ex art. 415 bis cpp. Si chiede che il Giudice autorizzi - se ritenuta necessaria - la produzione di ulteriore documentazione afferente il procedimento penale in corso in particolare del decreto di sequestro preventivo disposto dal GUP del Tribunale Penale di Roma ed il decreto che dispone il giudizio datato 2.10.2024. Spese, diritti ed onorari del doppio grado vinti.”; per l'appellata:
“per Voglia la Corte d'Appello, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare.
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello promosso da per le ragioni esposte Pt_1 al paragrafo 2. del presente atto;
nel merito: rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare in ogni caso la sentenza n. 1890/2024 emessa dal Giudice del Lavoro di Milano e pubblicata in data 4 giugno 2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari in entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: ci si oppone all'istanza di esibizione formulata ex adverso, in quanto inammissibili perché avente natura esplorativa e/o formulata in violazione dei requisiti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. Civ.; ci si oppone alla ammissione degli avversari capitoli di prova, in quanto inammissibili perché generici ed inconferenti ai fini del decidere, recanti giudizi e/o aventi meri fini esplorativi, comunque assorbiti dalla documentazione in atti e/o tesi a dimostrare circostanze contrarie alle risultanze documentali;
pagina 2 di 12 ove occorrer possa, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con i medesimi testi indicati nella memoria difensiva in primo grado (ovvero e , con riserva di Testimone_2 Testimone_3 indicarne all'occorrenza il relativo indirizzo).”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'odierno appello, proposto dall' con ricorso depositato in data 12.11.2024, ha per oggetto la Pt_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 1890/2024, recante il rigetto dell'azione dallo stesso promossa nei confronti di volta ad accertare la legittimità del proprio provvedimento di CP_1 revoca/eliminazione della prestazione pensionistica per mancato perfezionamento del requisito contributivo necessario per accedere al prepensionamento ex art. 37 l. 416/1981 (a seguito di annullamento in autotutela della contribuzione figurativa CIGS per il periodo dal 25.7.2013 al
31.7.2013 per indebita fruizione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria riservato al personale dell'editoria in caso di crisi aziendale ex art. 35 della medesima legge); il tutto con condanna dell' a rifondere alla le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.300,00, oltre al Pt_1 CP_1 rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri di legge.
Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. veniva assunta dalla società Telelibera Italiana S.p.A. in data 1° ottobre 1982, con CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica e inquadramento come impiegata di
Livello B2 ai sensi del CCNL Industria Grafica e Editoriale e mansioni di segretaria amministrativa. Con effetto dal 1° novembre 1986, l'inquadramento della lavoratrice diventava quello di impiegata di 6° Livello a seguito dell'armonizzazione derivante dall'accordo con cui Telelibera concordava con le rappresentanze sindacali aziendali sull'applicazione del diverso CCNL Industria Televisiva e Radiofonica.
Telelibera Italiana cambiava, poi, denominazione sociale dapprima in e, poi, in CP_22 CP_23
società facente parte del Gruppo GEDI.
[...]
La sede di lavoro dal maggio del 2009 veniva trasferita a Milano, in via Nervesa, 21. All'esito di una procedura di riorganizzazione interna che ha comportato l'accentramento, in capo alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Area Milano della Controparte_24
( , delle attività di contabilità e amministrazione delle società del gruppo A. ZO & C., CP_25
Elemedia, , All Music e Somedia e la contestuale centralizzazione della Direzione delle Risorse CP_22
Umane, seguiva dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2011 il distacco della da al CP_1 CP_22
( , con mantenimento delle medesime condizioni contrattuali e Controparte_24 CP_25 l'obbiettivo di sviluppare le proprie competenze nell'ambito della gestione amministrativa nel settore editoria. In seguito all'alienazione del comparto televisivo di all'epoca socio unico di , CP_26 CP_22 quest'ultima, in data 10 maggio 2011, comunicava alla lavoratrice la cessione del contratto di lavoro alla società A. ZO & C. S.p.A. con effetto dal 1° giugno 2011, con qualifica e inquadramento di
Impiegato, Livello B2 e mansioni di Addetta Amministrativa ai sensi del CCNL Aziende Grafiche;
in seguito alla procedura di mobilità interna, mediante la combinazione di cessioni di contratti di lavoro ex art. 1406 c.c. e distacchi infragruppo, dal 1° giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2011, CP_7 distaccava la in Il distacco veniva poi rinnovato nel periodo dal 1° gennaio 2012 al CP_1 CP_25
31 dicembre 2013. Con l'accentuarsi della crisi della raccolta pubblicitaria, in data 4.8.2011, sottoscriveva, CP_7 insieme alle principali sigle sindacali di settore, un verbale di accordo con cui le parti, per rispondere alle nuove domande del mercato, valutata la necessità d'implementare una profonda riorganizzazione aziendale, concordavano di gestire in maniera non traumatica gli esuberi determinati dalla crisi e quelli che sarebbero sorti a seguito di tale riorganizzazione aziendale, facendo ricorso ad uscite negoziate su base individuale, dietro pagamento di un incentivo all'esodo oppure, per coloro che ne erano potenzialmente beneficiari, con accesso diretto ad un “trattamento di pensionamento anticipato”, e pagina 3 di 12 cioè, indifferentemente, uno dei prepensionamenti all'epoca previsti per la “generalità” dei lavoratori oppure, in ipotesi, quello ex Legge n. 416/1981 per i dipendenti del settore poligrafici.
Al fine di ampliare la platea dei pensionabili, di modo da gestire gli esuberi senza fare ricorso a strumenti unilaterali, le parti sociali si accordavano per l'intervento della CIGS per riorganizzazione aziendale per un periodo di ventiquattro mesi. si vedeva riconosciuto lo stato di crisi per CP_7 riorganizzazione aziendale sulla base di un decreto direttoriale datato 13 gennaio 2012 che prevedeva l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario (“CIGS”) e al prepensionamento ai sensi della Legge 416/1981.
In tale contesto, la veniva messa in CIGS nel periodo dal 24 giugno 2013 al 30 giugno 2013 e CP_1 poi ancora dal 25 luglio 2013 al 31 luglio 2013. Quindi, avendo sottoscritto in data 18.7.2013 un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui era stato previsto il pagamento in suo favore di un incentivo all'esodo di 19.000,00 euro lordi, oltre ad euro 1.000,00 lordi per transazione generale novativa, la lavoratrice, in data 25 giugno 2013, comunicava la propria intenzione di rassegnare le dimissioni volontarie con effetto dal 31 luglio 2013 e presentava domanda di prepensionamento in data 22 luglio 2013, che veniva accolta dall' solo 10 mesi dopo, in data 7 maggio 2014. Pt_1 Nel mese di giugno 2014, l' corrispondeva alla lavoratrice l'importo lordo mensile pari ad € Pt_1 1.699,31, oltre all'importo lordo pari ad € 17.602,78 a titolo di arretrati. I pagamenti dei ratei di pensione da parte dell'Istituto proseguivano regolarmente per quasi un decennio, sino a quando l Pt_1 con provvedimento datato 29 settembre 2022, comunicava alla l'annullamento della pensione CP_1 avendo disposto “in autotutela la revoca della contribuzione figurativa CIG per il periodo dal 25.7.2013 al 31.07.2013 per indebita fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinario riservato al personale dell'editoria”, preannunciando anche l'imminente richiesta di restituzione di tutte le somme erogate a titolo di pensione dal 1° agosto 2013 per un importo di € 159.966,07.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la conveniva davanti al Tribunale di Milano, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, l' per ottenere il ripristino dell'ordinario pagamento della pensione nella Pt_1 misura di € 23.118,00 lordi annui e l'accertamento dell'irripetibilità dei ratei già erogati a titolo di trattamento pensionistico. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 2.1.2023 accoglieva il ricorso, ravvisando l'illegittimità della revoca della prestazione pensionistica e ordinandone il ripristino, provvedimento confermato in sede di reclamo. Successivamente, l' promuoveva nei confronti della davanti al medesimo Tribunale CP_27 CP_1 azione di merito chiedendo di accertare e dichiarare che la stessa, alla data di presentazione della domanda di prepensionamento, era priva dei requisiti previsti dalla Legge n. 416/1981, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico del 29 settembre
2022. La si costituiva, resistendo al ricorso. CP_1
Il Tribunale di Milano, con la sentenza appellata, rigettava integralmente il ricorso, ritenendo che la lavoratrice al momento dell'accoglimento della domanda di prepensionamento (22.7.2013) fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere al prepensionamento, ossia: “essere dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani)”, essendo la stessa dipendente dal 1.6.2011, a seguito di cessione del contratto, della A. ZO & C. S.p.A., operante nel settore dell'editoria; “essere l'impresa datrice di lavoro autorizzata al trattamento di CIGS” (la A. ZO era stata autorizzata al trattamento CIGS con decreto direttoriale n. 63737 del 13.1.2012); “essere tra i dipendenti posti in CIGS;
per i lavoratori poligrafici, essere in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni); in ogni caso non possedere un'anzianità contributiva superiore a 35 anni” (la ricorrente era in possesso dei requisiti contributivi previsti per i lavoratori poligrafici); esercitare l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero entro il periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva
pagina 4 di 12 richiesta.” (la ricorrente aveva esercitato l'opzione per il prepensionamento entro 60 gg dall'ammissione al trattamento). Quanto poi alla valutazione circa la legittimità del provvedimento dell , con cui era stata disposta Pt_1 la cancellazione della contribuzione figurativa, accreditata durante il periodo di CIGS, e, su tale presupposto, era stata revocata la pensione anticipata per difetto del requisito contributivo, il Tribunale richiamava l'art. 1-bis del D.L. 108/2002, conv. in legge n. 172/2002, a mente del quale “
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell' Per tali periodi i Pt_1 lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell' della contribuzione previdenziale Pt_1 figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall' direttamente nei confronti dell'impresa.”. Pt_1 Rilevava che, alla luce di tale previsione legislativa, l'unico organo deputato a revocare la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale è il Ministero del Lavoro e che, salvo che la revoca sia determinata da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione delle indennità ricevute e hanno, comunque, diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie, dovendo l' agire Pt_1 per il recupero dei crediti relativi alle prestazione erogate ai lavoratori direttamente nei confronti dell'impresa (principio, questo, di portata generale, recepito anche dall' con messaggio n. 7674 Pt_1 del 30.3.2011). Nel caso esaminato difettava un provvedimento di revoca del Ministero del Lavoro e, in ogni caso, non erano configurabili comportamenti illegittimi della lavoratrice, tale non essendo, secondo il giudicante, la mera consapevolezza del lavoratore in ordine all'eventuale illecito progetto societario. In ogni caso l' non aveva né dedotto, né provato l'esistenza di tali condotte, circostanza da escludere anche alla Pt_1 luce del decreto di archiviazione del procedimento penale per l'ipotesi di reato di truffa nelle operazioni di prepensionamento ai danni dell , provvedimento adottato dal GIP, su conforme Pt_1 richiesta del PM, anche nei confronti della ricorrente. Altrettanto indimostrata risultava, per il giudice di primo grado, la tesi dell' circa CP_27 l'illegittimità/fittizietà della cessione del contratto della dalla alla là dove la CP_1 CP_22 CP_7 lavoratrice non aveva fatto altro che adeguarsi alle indicazioni datoriali conseguenti a scelte imprenditoriali del gruppo editoriale. Da ultimo, con riferimento all'asserita incompatibilità tra distacco e CIGS, il Giudice di primo grado evidenziava la mancanza di disposizioni legislative che vietassero la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale da parte di dipendenti temporaneamente distaccati, distacco da presumersi sorretto dall'interesse infragruppo all'accentramento in un unico polo delle attività amministrative, finanziare e di controllo (per tutte le società del gruppo dell'area di Milano presso la sede di CP_25
Milano, via Nervesa, 21, concessi in locazione da distaccante, a distaccataria). CP_7 CP_25
* Con atto d'appello, iscritto a ruolo il 12.11.2024 l ha impugnato la sentenza di primo grado Pt_1 tramite la formulazione di sette motivi d'appello. Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. BREVE PREMESSA IN FATTO. INQUADRAMENTO DELLA VICENDA. IL CASO “GEDI”: CRONACHE GIORNALISTICHE E PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA AI DANNI DELL' (pagg. 10 – Pt_1 11)”, l ripercorre la vicenda penale collegata ai fatti di causa al fine di sottolineare che gli stessi Pt_1 non possono essere considerati isolatamente, quale rapporto tra il singolo (pre)pensionato e l'Istituto, ma devono essere valutati complessivamente e contestualizzati all'interno di una vicenda penale pagina 5 di 12 caratterizzata da demansionamenti e trasferimenti mirati, presuntivamente, al fine di agevolare l'uscita anticipata dal lavoro di una serie di figure professionali, dirigenti compresi. Con il secondo motivo, titolato “FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. IL QUADRO NORMATIVO. PREPENSIONAMENTO DEI POLIGRAFICI E RELATIVE CONDIZIONI DELL'AMMORTIZZATORE SOCIALE. (pagg. 11 – 14)”, illustrata la disciplina contenuta negli artt. 35 e 37 della L. 5 agosto 1981 n. 416, istitutiva del beneficio del prepensionamento per i dipendenti di imprese operanti nel settore "poligrafico" e ripercorsa la vicenda, l' insiste nell'evidenziare una Pt_1 situazione di incompatibilità tra la CIGS, in cui è stata collocata la (CIGS che presuppone CP_1 l'assenza di attività lavorativa e l'intervento della per erogare l'indennità sostituiva della Pt_2 retribuzione) e il distacco (che si sostanzia nell'espletamento di attività lavorativa retribuita presso soggetto diverso dal datore di lavoro). Pertanto, secondo l a fronte del permanere del distacco, la Pt_1 collocazione in CIGS non può che essere considerata illegittima (a prescindere dalla consapevolezza o meno della parte ricorrente). Di conseguenza, venuta meno la CIGS, viene meno anche il diritto al prepensionamento. Con il terzo motivo, rubricato “OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO DALLA P.A. E' SEMPRE REVOCABILE IN ASSENZA - AB ORIGINE - DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. LA LEGITTIMITA' DELLA REVOCA DELLA PENSIONE PER INSUSSITENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI: ONERE DELLA PROVA TOTALMENTE ASSOLTO DA PARTE DELL I FATTI PENALMENTE RILEVANTI ED IL LORO DECISIVO PESO AI FINI Pt_1 DELLA REVOCA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. (pagg. 14 – 17)”, dopo aver delineato l'origine dell'indagine penale, l ribadisce che il passaggio alla società era stato Pt_1 CP_7 finalizzato al solo scopo di consentire alla lavoratrice di accedere al prepensionamento in quanto la nuova datrice di lavoro avrebbe avuto accesso alla CIGS, quale impresa in stato di crisi, nonostante l'appellata non avesse svolto alcun giorno lavorativo presso la stessa, essendo stata immediatamente distaccata e, quindi, prepensionata, in quanto individuata come personale in esubero. Con il quarto motivo (“GLI INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI SULL'ACCORDO FRAUDOLENTO TRA LA Parte_3 [...] OMISSIVA. L'ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E I DIPENDENTI IN Parte_4
FRAUDEM LEGIS. INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. IN VIA SUBORDINATA, PREVALE L'INTERESSE PUBBLICO ALLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (pagg. 17 – 21)”), al fine di sostenere la fittizietà del rapporto lavorativo tra la sig.ra e la ZO S.p.A., l' riporta il MSG 3777/2019 emesso dallo stesso istituto: “…si CP_1 Pt_1 osserva che l'integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l'unità produttiva per la quale viene chiesta l'integrazione stessa. Pertanto, se il lavoratore distaccato presta la propria attività lavorativa non più presso l'unità produttiva per la quale l'azienda CP_2 distaccante ha presentato l'istanza di ma presso altra azienda (distaccataria), risulta evidente che il lavoratore stesso, per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale”. Alla luce di quanto sopra, secondo l' , la lavoratrice non può continuare a percepire l'assegno Pt_1 pensionistico, poiché non può essere beneficiaria dei periodi di cassa integrazione, ottenuti fraudolentemente quale dipendente di NZ S.p.A., periodi che sono stati considerati utili per la maturazione del diritto a pensione, ciò in quanto la stessa lavoratrice - al momento in cui è stata posta in cassa integrazione - si trovava distaccata presso CP_26 Con il “ MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: SUL MANCATO INGRESSO DELLE PROVE CP_29
TESTIMONIALI. I FATTI SPECIFICI DEDOTTI. IN OGNI CASO, SUSSISTENZA DELLE PROVE DOCUMENTALI, IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DELLA RICORRENTE. (pagg. 21 – 28)”, l' , richiamate le prove documentali prodotte in primo grado a sostegno delle proprie contestazioni Pt_1 (pag. 21 – 25), impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale sostiene che: “La prima
pagina 6 di 12 considerazione è che non vi è alcuna deduzione o prova neppure induttiva che la ricorrente avesse consapevolezza di quanto stesse accadendo e soprattutto che concorresse addirittura nella commissione del reato in considerazione del consilium fraudis esistente tra tutti i soggetti partecipanti alla truffa ai danni dell' ”. Secondo l'appellante, in realtà, la prova del contrario è documentale Pt_1 ed è stata già fornita in primo grado tramite il deposito della corrispondenza di posta elettronica. Sempre con il quinto motivo d'appello, a pag. 27, viene contestato il capo della sentenza in cui si afferma che “il distacco non modifica la titolarità soggettiva dei protagonisti del rapporto e la società distaccante comunque deve continuare a sopportare i costi del lavoratore distaccato, la richiesta di sostegno di cui alla misura in esame ben può coinvolgere il dipendente che, pur distaccato, è pur sempre in forze presso la società ammessa alla CIGS e che da questa deve ricevere la controprestazione retributiva.” In merito a tale aspetto l' ribadisce l'incompatibilità tra CIGS e Pt_1 distacco. Con il sesto motivo, “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
1-bis D.l. n. 108/2002 (conv. in L. 31 luglio 2002, n. 172) Ad avvio della scrivente difesa, il Giudice di prime cure richiama impropriamente, l'art.
1-bis.dlgs 172/02. (pag. 28 – 35)”, l'appellante, ripercorsa la disciplina avente ad oggetto “disposizioni in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria”, assume che dall'analisi della norma è evidente che in essa non rientrino le aziende del settore poligrafico, peraltro destinatarie di normativa di settore e specifica. In particolare, secondo l , l'art. 1-bis sarebbe CP_27 applicabile solamente ai lavoratori individuati nell'art. 1, che lo precede, ossia ai lavoratori di aziende appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, dei lavoratori già dipendenti di aziende del settore tessile o licenziati da aziende del settore della sanità privata (assunto recisamente contestato dalla controparte e infondato in quanto i due articoli non sono tra loro collegati: l'art.
1-bis è una disposizione di portata generale, mentre l'art. 1, recante “Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale”, riguarda i settori specifici nello stesso indicati). L' , inoltre, produce il decreto del Ministero del Lavoro (doc. 21d del fascicolo d'appello) dal Pt_1 quale si evince che la con riferimento alla sede di Milano, veniva ammessa alla fruizione CP_7 della Cassa Integrazione per un numero di 14 lavoratori non individuati nominalmente. Con il settimo motivo, titolato “RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ANCHE IN PUNTO SPESE LEGALI (pag. 35 – 36)”, l contesta la condanna alle spese processuali posta a Pt_1 carico dello stesso e ne chiede la revoca alla luce delle evidenze processuali del secondo grado o, in subordine, chiede di disporne la compensazione.
Con atto di costituzione, depositato in data 31.1.2025, la ha contestato i motivi di gravame CP_1 formulati da controparte ed ha chiesto di confermare integralmente la sentenza appellata. Preliminarmente chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'atto d'appello ex art. 434 c.p.c. poiché l' si è limitato ad affermare l'erroneità della decisione di primo grado e a riproporre le Pt_1 argomentazioni già formulate, senza sviluppare alcun percorso argomentativo alternativo, né dal punto di vista fattuale né da quello giuridico. Quanto al primo motivo d'appello, la difesa della contesta sia il riferimento, da parte CP_1 dell' , alla stampa periodica, al fine di dare maggior credito alle proprie asserzioni anche se prive Pt_1 di qualsivoglia valore probatorio, che il riferimento alla vicenda processuale a suo carico, conclusosi con l'archiviazione anche nei riguardi degli altri 31 ex dipendenti. Nello specifico l'archiviazione della posizione dell'appellata è stata disposta in quanto è risultata “Ancora più fragile la prova di una consapevolezza della finalità dell'avvenuto trasferimento per la posizione di ” CP_1 Quanto al secondo motivo d'appello, in merito all'eccepita incompatibilità tra distacco e CIGS l'appellata richiama le pronunce emesse in precedenza, vale a dire quelle del giudice della fase sommaria e della successiva fase di reclamo, sottolineando, inoltre, come tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali non siano affatto pertinenti ai fatti di causa. Quanto al terzo motivo, con riferimento al rapporto tra i poteri dell e l'annullamento o la revoca Pt_1 del trattamento pensionistico, l'appellata, dopo aver indicato alcuni precedenti giurisprudenziali pagina 7 di 12 secondo cui “il provvedimento di concessione della pensione (…) concesso dall' non è un atto Pt_1 costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione… ma è un atto di certazione, riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti o situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo”, rileva che quando l' revoca il provvedimento di CP_27 concessione del trattamento pensionistico, grava sullo stesso l'onere di provare che, al momento in cui è stato emesso il provvedimento amministrativo di concessione, non sussistevano i presupposti per la sua emanazione, in quanto il beneficiario non era in possesso dei requisiti per accedervi. Al contrario, il giudice di primo grado ha accertato che la stessa al momento dell'accoglimento della domanda di prepensionamento era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 416/1981.
In merito alla presunta fittizietà della procedura di distacco (dedotta a fondamento nel quarto motivo d'appello) l'appellata, condividendo la decisione di primo grado, si sofferma sulla scansione temporale degli eventi, nel senso che la cessione della posizione contrattuale dell'appellata è avvenuta il primo giugno 2011, ben sette mesi prima rispetto al 13 gennaio 2012, data in cui la ha avuto accesso CP_7 alla CIGS;
ne risulterebbe, pertanto, evidente che la cessione era stata disposta esclusivamente in funzione della procedura di riorganizzazione interna, senza che, almeno in quel momento, la CP_7 fosse in possesso dei requisiti necessari per accedere alla CIGS, cosa avvenuta, si ripete, sette mesi dopo. Evidenzia come di non minore rilevanza sia l'assenza di dolo in capo alla stessa, circostanza confermata dall'archiviazione del procedimento penale pendente a suo carico. Rispetto alla mancata assunzione della prova testimoniale in primo grado l'appellata, determinazione censurata nel quinto motivo d'appello, ribadisce la natura documentale della controversia e richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova orale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, immune da vizio motivazionale, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua” (Corte Appello Milano 5 gennaio 2022). Quanto al sesto motivo di gravame, il richiamo all'art.
1-bis L. n. 108/2002, secondo l'appellata, è del tutto inappropriato in quanto, alla luce del tenore letterale della norma, l non avrebbe potuto Pt_1 cancellare la contribuzione figurativa. Peraltro, l' non ha né dedotto né fornito prova dei presunti CP_27 comportamenti illegittimi alla stessa ascrivibili, comportamenti insussistenti come dimostrato dall'avvenuta archiviazione del procedimento penale. Nei fatti, poi, è documentale che la stessa ha svolto la sua attività in favore di avendo avuto accesso ai conti correnti della società ed CP_7 E_ essendo stata dotata di un'apposita e-mail aziendale ( e di tesserino di Email_2 riconoscimento. L'appellata insiste, quindi, nella conferma della sentenza di primo grado, compresa la statuizione sulle spese processuali. La causa all'udienza del 15.4.2025 è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Questa Corte ha di recente già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni oggetto dell'odierno appello, con sentenza n. 253/2025 (Pres. Ravazzoni – est. pronunciata sull'omologa vicenda del Per_1 prepensionamento di già dipendente di con mansioni di impiegato Persona_2 CP_23 tecnico, dapprima trasferito ad altra società del gruppo (la ALL Music) a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. e, quindi, da ultimo, ceduto a e immediatamente distaccato presso CP_7
per il periodo dal 1.6.2011 al 31.12.2012, collocato in CIGS dal 21 al 27.6.2012 ed esodato CP_22 per prepensionamento, su domanda presentata in data 9.7.2012 dalla con effetto dal CP_7
30.6.2012. Non avendo motivo di discostarsi dall'orientamento già espresso sulla medesima casistica, il Collegio ne richiama di seguito le motivazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (con pagina 8 di 12 evidenza in grassetto dei tratti salienti), motivazioni senz'altro valide, con i dovuti adattamenti circostanziali, anche per il prepensionamento della CP_1
“L'oggetto della controversia è … costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati.
Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di impugnazione, incentrate sull'affermata CP_27 natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di X in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.
Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali. E' stata, infatti, disporre il distacco di X, in attuazione del progetto di riorganizzazione – CP_7 denominato “MERAS” – oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011. Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012. Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la datrice di Per_3
X la sospensione in CIGS dal 21 al 27.6.2012. Parte_5
Risolto consensualmente il rapporto, ha provveduto direttamente ad inoltrare la CP_7 menzionata richiesta di pensionamento anticipato. Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato. Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo.
In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante. Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e distacco, anche alla Pt_1 luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso nell'atto di appello. CP_27
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante (v. lettera di distacco CP_7 1°.6.2011, doc. 15, I gr.), conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003. Pt_1
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha
– anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del
5.12.2011.
In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012.
pagina 9 di 12 Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della SPA A. NZ & C.” e l'art. 3 conclude affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”. Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato.
Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile.
La sospensione di X in CIGS, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria. Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento. Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, nei riguardi di X, CP_27 dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore
a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” E', poi, prevista dal Regolamento dell , richiamato dalla circolare n. 146/2006 (doc. 33 ric. I CP_27 gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.”. Codesto Collegio, fermo quanto già compiutamente argomentato nel precedente arresto, ritiene, in particolare, assorbenti i rilievi in merito all'assenza, all'origine dell'annullamento in autotutela della contribuzione figurativa CIGS per il periodo 25.7.2013-31.7.2013 (corrispondente, nella sostanza, ad una settimana lavorativa), di un comportamento illegittimo della lavoratrice/prepensionata, non essendovi elementi per ritenere che la fosse partecipe del disegno datoriale “truffaldino” ai CP_1 danni dell' prospettato dall , essendosi la stessa limitata ad adeguarsi alle indicazioni della Pt_1 CP_27 datrice di lavoro. Né possono considerarsi indicative di una compartecipazione fraudolenta all'operazione orchestrata dalla datrice di lavoro a livello di gruppo e concertata con le OO.SS., la mancata opposizione e le rinunzie della lavoratrice, cristallizzate in verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale.
Va, al riguardo, ribadito che la complessiva operazione risulta essere stata accreditata ab origine dagli stessi sindacati, che, in data 4.8.2011, hanno sottoscritto con la un verbale di accordo, che CP_7 prevedeva uscite negoziate concordate su base individuale dietro pagamenti d'incentivo all'esodo e/o, per i lavoratori in possesso dei requisiti, mediante accesso diretto al trattamento di pensionamento anticipato.
pagina 10 di 12 L'avallo dei sindacati, per quanto qui di rilievo, ha senz'altro concorso a ingenerare nei lavoratori coinvolti nell'operazione riorganizzativa aziendale un affidamento meritevole di tutela sulla legittimità della gestione della loro vicenda lavorativa e del loro accesso al pensionamento, affidamento sicuramente incompatibile con la compartecipazione dolosa prospettata dall' . Pt_1 Decisivo al fine di escludere qualsiasi profilo di collusione con le finalità illecite paventate dall CP_27
è quanto evidenziato dal PM, avuto riguardo alla specifica posizione della nella richiesta di CP_1 archiviazione, le cui motivazione sono state integralmente richiamate dal GIP del Tribunale di Roma nel decreto di archiviazione del procedimento penale avuto riguardo alla specifica posizione della motivazioni già trascritte nella sentenza di primo grado e qui di seguito nuovamente riportate, CP_1 in quanto tali da fugare ogni dubbio sullo stato soggettivo dell'appellata: “Ancora più fragile la prova di una consapevolezza delle finalità dell'avvenuto trasferimento per la posizione di CP_1 addetta di nel settore della contabilità aziendale, fatturazione e pagamenti il cui contratto CP_23 veniva ceduto il 31 maggio 2011 a NZ & C SpA con distacco presso la sede di Milano della
. L'indagata riferisce che le società con sede a Milano del gruppo, tra cui le CP_26 CP_7 società radiofoniche, avevano una interazione e una trattazione analoga delle questioni contabili che
l'aveva portata negli anni a processare anche documentazione contabile relativa a società del gruppo diverse da quella di partenza. Riferisce inoltre che dal momento del trasferimento della contabilità delle società e ALL MUSIC nel 2012 aveva perso completamente la competenza ad occuparsi CP_22 di tali società concentrandosi su sua formale datrice di lavoro. Risulta dalla CP_7 documentazione prodotta dalla indagata (allegati 4 e 5) che avesse perso le credenziali per le società transitate a Roma e soprattutto che nei suoi confronti fosse operativa la procedura di controllo cassa per la a dimostrazione della effettività del suo trasferimento. Neppure per la CP_7 CP_1 dimostrato che avesse avuto contezza della situazione aziendale delle diverse società del gruppo al momento della cessione del contratto. Infatti, se teoricamente avrebbe avuto la possibilità di impugnare la cessione del contratto, lavorando da anni nel gruppo, in assenza di modifiche sostanziali della sua situazione lavorativa e delle sue mansioni, la mancata opposizione non è elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevole adesione cioè l'elemento soggettivo, oltre 'ogni ragionevole dubbio. La stessa considerazione è stata fatta dal giudice del lavoro tribunale di Milano sezione lavoro, che argomenta sul a mancata prova da parte dell' della fittizietà del rapporto di lavoro.” (vd. docc. 1 Pt_1
e 2 fascicolo appellata).
Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha ravvisato l'applicabilità, alla fattispecie controversa, dell'art. 1-bis del D.L. 108/2002, conv. in legge n. 172/2002, a mente del quale: “
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell' Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell' Pt_1 Pt_1 della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall direttamente nei confronti dell'impresa.”. Pt_1
Come correttamente osservato dal primo giudice tale disposizione, nel disciplinare le conseguenze della revoca della CIGS (qui neppure disposta dal Ministero, considerato che l' ha provveduto Pt_1 autonomamente in autotutela all'annullamento del relativo periodo di contribuzione) e, nel prevedere, per quanto qui di rilievo, che, in caso di assenza, all'origine del provvedimento, di comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi non ne subiscano pregiudizi (con conseguente riconoscimento e mantenimento dell'erogata indennità e della contribuzione previdenziale figurativa e corresponsione delle eventuali prestazioni accessorie), è espressione di un principio generale, applicabile anche in caso d'insussistenza originaria dei relativi presupposti.
pagina 11 di 12 La sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma, anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali.
In applicazione del principio di soccombenza segue, nel dispositivo, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato da ultimo dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1890/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 15/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel.
Avv. Laura Bove Consigliere
all'udienza del 15.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1216/2024 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Mario Roberto Tarzia, Cristiana Vivian e Pt_1 P.IVA_1
Carla Maria Omodei Zorini e domicilio eletto in Milano, via Savarè, 1,
-appellante- contro
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Marcello Floris e CP_1 C.F._1
Giulia Basso e domicilio eletto presso lo studio SH ND in Milano, via Privata Maria
Teresa, 4,
-appellato-
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della Sent. Trib. Milano sez. lav. 1890/2024 pubblicata in data 04.06.2024 RG. 1860/2023, non notificata. accertare e dichiarare che , alla data di presentazione della domanda di CP_1 pensionamento, non possedeva i requisiti di legge per accedere al prepensionamento previsto dalla L.
416/1981 con conseguente piena legittimità del provvedimento di revoca/eliminazione della prestazione pensionistica a suo tempo disposto da non avendo la lavoratrice perfezionato il Pt_1 necessario requisito contributivo, con ogni provvedimento giudiziale conseguente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta la prestazione pensionistica attualmente posta in pagamento in favore di in esecuzione delle ordinanze cautelari del Tribunale di CP_1
MILANO sez. lav.
In via istruttoria, senza inversione degli oneri probatori che gravano su controparte, si chiede fin d'ora l'audizione sulle circostanze di fatto dedotte (dal cap. 1 al cap. 43 e seguenti) da intendersi quali capitoli di prova, premesso “vero che” e a sommarie informazioni, i seguenti testi:
pagina 1 di 12 Tenente colonnello presso nucleo di polizia economico finanziaria Roma Testimone_1
GICEF. la dott.ssa - funzionario - i dottori , , Controparte_2 Pt_1 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , nonché l' nonché il sig.
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
; Controparte_9
; CP_10
; Controparte_11
; CP_12
; Controparte_13
; CP_14
CP_15
CP_16
; CP_17
; CP_18
; Controparte_19
; CP_20
. CP_21
Disporre l'acquisizione della documentazione che si reputerà necessaria ai fini della presente causa, presente nel fascicolo del procedimento penale RGNR 10410/2018, pendente avanti al Tribunale di
Roma e di cui è consentito prendere visione alle parti e ai relativi difensori, come da provvedimento ex art. 415 bis cpp. Disporre, altresì, l'acquisizione della documentazione inerente in modo specifico la sig.ra CP_1
, presente nel fascicolo del procedimento penale rgn 10410/2018 pendente avanti al Tribunale di
[...]
Roma e di cui è consentito prendere visione alle parti e ai relativi difensori, come da provvedimento ex art. 415 bis cpp. Si chiede che il Giudice autorizzi - se ritenuta necessaria - la produzione di ulteriore documentazione afferente il procedimento penale in corso in particolare del decreto di sequestro preventivo disposto dal GUP del Tribunale Penale di Roma ed il decreto che dispone il giudizio datato 2.10.2024. Spese, diritti ed onorari del doppio grado vinti.”; per l'appellata:
“per Voglia la Corte d'Appello, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare.
In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello promosso da per le ragioni esposte Pt_1 al paragrafo 2. del presente atto;
nel merito: rigettare l'appello e/o rigettare tutte le avversarie domande e, per l'effetto, confermare in ogni caso la sentenza n. 1890/2024 emessa dal Giudice del Lavoro di Milano e pubblicata in data 4 giugno 2024, per le ragioni esposte nella presente memoria e per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. depositata in primo grado, con tutti gli effetti di legge;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari in entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria: ci si oppone all'istanza di esibizione formulata ex adverso, in quanto inammissibili perché avente natura esplorativa e/o formulata in violazione dei requisiti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. Civ.; ci si oppone alla ammissione degli avversari capitoli di prova, in quanto inammissibili perché generici ed inconferenti ai fini del decidere, recanti giudizi e/o aventi meri fini esplorativi, comunque assorbiti dalla documentazione in atti e/o tesi a dimostrare circostanze contrarie alle risultanze documentali;
pagina 2 di 12 ove occorrer possa, si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate con la memoria difensiva ex art. 416 c.p.c., da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con i medesimi testi indicati nella memoria difensiva in primo grado (ovvero e , con riserva di Testimone_2 Testimone_3 indicarne all'occorrenza il relativo indirizzo).”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'odierno appello, proposto dall' con ricorso depositato in data 12.11.2024, ha per oggetto la Pt_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 1890/2024, recante il rigetto dell'azione dallo stesso promossa nei confronti di volta ad accertare la legittimità del proprio provvedimento di CP_1 revoca/eliminazione della prestazione pensionistica per mancato perfezionamento del requisito contributivo necessario per accedere al prepensionamento ex art. 37 l. 416/1981 (a seguito di annullamento in autotutela della contribuzione figurativa CIGS per il periodo dal 25.7.2013 al
31.7.2013 per indebita fruizione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria riservato al personale dell'editoria in caso di crisi aziendale ex art. 35 della medesima legge); il tutto con condanna dell' a rifondere alla le spese processuali, liquidate in complessivi € 4.300,00, oltre al Pt_1 CP_1 rimborso forfettario delle spese generali e agli oneri di legge.
Di seguito i fatti oggetto della controversia di primo grado. veniva assunta dalla società Telelibera Italiana S.p.A. in data 1° ottobre 1982, con CP_1 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica e inquadramento come impiegata di
Livello B2 ai sensi del CCNL Industria Grafica e Editoriale e mansioni di segretaria amministrativa. Con effetto dal 1° novembre 1986, l'inquadramento della lavoratrice diventava quello di impiegata di 6° Livello a seguito dell'armonizzazione derivante dall'accordo con cui Telelibera concordava con le rappresentanze sindacali aziendali sull'applicazione del diverso CCNL Industria Televisiva e Radiofonica.
Telelibera Italiana cambiava, poi, denominazione sociale dapprima in e, poi, in CP_22 CP_23
società facente parte del Gruppo GEDI.
[...]
La sede di lavoro dal maggio del 2009 veniva trasferita a Milano, in via Nervesa, 21. All'esito di una procedura di riorganizzazione interna che ha comportato l'accentramento, in capo alla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Area Milano della Controparte_24
( , delle attività di contabilità e amministrazione delle società del gruppo A. ZO & C., CP_25
Elemedia, , All Music e Somedia e la contestuale centralizzazione della Direzione delle Risorse CP_22
Umane, seguiva dal 1° febbraio 2010 al 31 dicembre 2011 il distacco della da al CP_1 CP_22
( , con mantenimento delle medesime condizioni contrattuali e Controparte_24 CP_25 l'obbiettivo di sviluppare le proprie competenze nell'ambito della gestione amministrativa nel settore editoria. In seguito all'alienazione del comparto televisivo di all'epoca socio unico di , CP_26 CP_22 quest'ultima, in data 10 maggio 2011, comunicava alla lavoratrice la cessione del contratto di lavoro alla società A. ZO & C. S.p.A. con effetto dal 1° giugno 2011, con qualifica e inquadramento di
Impiegato, Livello B2 e mansioni di Addetta Amministrativa ai sensi del CCNL Aziende Grafiche;
in seguito alla procedura di mobilità interna, mediante la combinazione di cessioni di contratti di lavoro ex art. 1406 c.c. e distacchi infragruppo, dal 1° giugno 2011 e fino al 31 dicembre 2011, CP_7 distaccava la in Il distacco veniva poi rinnovato nel periodo dal 1° gennaio 2012 al CP_1 CP_25
31 dicembre 2013. Con l'accentuarsi della crisi della raccolta pubblicitaria, in data 4.8.2011, sottoscriveva, CP_7 insieme alle principali sigle sindacali di settore, un verbale di accordo con cui le parti, per rispondere alle nuove domande del mercato, valutata la necessità d'implementare una profonda riorganizzazione aziendale, concordavano di gestire in maniera non traumatica gli esuberi determinati dalla crisi e quelli che sarebbero sorti a seguito di tale riorganizzazione aziendale, facendo ricorso ad uscite negoziate su base individuale, dietro pagamento di un incentivo all'esodo oppure, per coloro che ne erano potenzialmente beneficiari, con accesso diretto ad un “trattamento di pensionamento anticipato”, e pagina 3 di 12 cioè, indifferentemente, uno dei prepensionamenti all'epoca previsti per la “generalità” dei lavoratori oppure, in ipotesi, quello ex Legge n. 416/1981 per i dipendenti del settore poligrafici.
Al fine di ampliare la platea dei pensionabili, di modo da gestire gli esuberi senza fare ricorso a strumenti unilaterali, le parti sociali si accordavano per l'intervento della CIGS per riorganizzazione aziendale per un periodo di ventiquattro mesi. si vedeva riconosciuto lo stato di crisi per CP_7 riorganizzazione aziendale sulla base di un decreto direttoriale datato 13 gennaio 2012 che prevedeva l'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario (“CIGS”) e al prepensionamento ai sensi della Legge 416/1981.
In tale contesto, la veniva messa in CIGS nel periodo dal 24 giugno 2013 al 30 giugno 2013 e CP_1 poi ancora dal 25 luglio 2013 al 31 luglio 2013. Quindi, avendo sottoscritto in data 18.7.2013 un verbale di conciliazione in sede sindacale in cui era stato previsto il pagamento in suo favore di un incentivo all'esodo di 19.000,00 euro lordi, oltre ad euro 1.000,00 lordi per transazione generale novativa, la lavoratrice, in data 25 giugno 2013, comunicava la propria intenzione di rassegnare le dimissioni volontarie con effetto dal 31 luglio 2013 e presentava domanda di prepensionamento in data 22 luglio 2013, che veniva accolta dall' solo 10 mesi dopo, in data 7 maggio 2014. Pt_1 Nel mese di giugno 2014, l' corrispondeva alla lavoratrice l'importo lordo mensile pari ad € Pt_1 1.699,31, oltre all'importo lordo pari ad € 17.602,78 a titolo di arretrati. I pagamenti dei ratei di pensione da parte dell'Istituto proseguivano regolarmente per quasi un decennio, sino a quando l Pt_1 con provvedimento datato 29 settembre 2022, comunicava alla l'annullamento della pensione CP_1 avendo disposto “in autotutela la revoca della contribuzione figurativa CIG per il periodo dal 25.7.2013 al 31.07.2013 per indebita fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinario riservato al personale dell'editoria”, preannunciando anche l'imminente richiesta di restituzione di tutte le somme erogate a titolo di pensione dal 1° agosto 2013 per un importo di € 159.966,07.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la conveniva davanti al Tribunale di Milano, in funzione di CP_1 giudice del lavoro, l' per ottenere il ripristino dell'ordinario pagamento della pensione nella Pt_1 misura di € 23.118,00 lordi annui e l'accertamento dell'irripetibilità dei ratei già erogati a titolo di trattamento pensionistico. Il Tribunale di Milano con ordinanza del 2.1.2023 accoglieva il ricorso, ravvisando l'illegittimità della revoca della prestazione pensionistica e ordinandone il ripristino, provvedimento confermato in sede di reclamo. Successivamente, l' promuoveva nei confronti della davanti al medesimo Tribunale CP_27 CP_1 azione di merito chiedendo di accertare e dichiarare che la stessa, alla data di presentazione della domanda di prepensionamento, era priva dei requisiti previsti dalla Legge n. 416/1981, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico del 29 settembre
2022. La si costituiva, resistendo al ricorso. CP_1
Il Tribunale di Milano, con la sentenza appellata, rigettava integralmente il ricorso, ritenendo che la lavoratrice al momento dell'accoglimento della domanda di prepensionamento (22.7.2013) fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere al prepensionamento, ossia: “essere dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani)”, essendo la stessa dipendente dal 1.6.2011, a seguito di cessione del contratto, della A. ZO & C. S.p.A., operante nel settore dell'editoria; “essere l'impresa datrice di lavoro autorizzata al trattamento di CIGS” (la A. ZO era stata autorizzata al trattamento CIGS con decreto direttoriale n. 63737 del 13.1.2012); “essere tra i dipendenti posti in CIGS;
per i lavoratori poligrafici, essere in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni); in ogni caso non possedere un'anzianità contributiva superiore a 35 anni” (la ricorrente era in possesso dei requisiti contributivi previsti per i lavoratori poligrafici); esercitare l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero entro il periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva
pagina 4 di 12 richiesta.” (la ricorrente aveva esercitato l'opzione per il prepensionamento entro 60 gg dall'ammissione al trattamento). Quanto poi alla valutazione circa la legittimità del provvedimento dell , con cui era stata disposta Pt_1 la cancellazione della contribuzione figurativa, accreditata durante il periodo di CIGS, e, su tale presupposto, era stata revocata la pensione anticipata per difetto del requisito contributivo, il Tribunale richiamava l'art. 1-bis del D.L. 108/2002, conv. in legge n. 172/2002, a mente del quale “
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell' Per tali periodi i Pt_1 lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell' della contribuzione previdenziale Pt_1 figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall' direttamente nei confronti dell'impresa.”. Pt_1 Rilevava che, alla luce di tale previsione legislativa, l'unico organo deputato a revocare la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale è il Ministero del Lavoro e che, salvo che la revoca sia determinata da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione delle indennità ricevute e hanno, comunque, diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie, dovendo l' agire Pt_1 per il recupero dei crediti relativi alle prestazione erogate ai lavoratori direttamente nei confronti dell'impresa (principio, questo, di portata generale, recepito anche dall' con messaggio n. 7674 Pt_1 del 30.3.2011). Nel caso esaminato difettava un provvedimento di revoca del Ministero del Lavoro e, in ogni caso, non erano configurabili comportamenti illegittimi della lavoratrice, tale non essendo, secondo il giudicante, la mera consapevolezza del lavoratore in ordine all'eventuale illecito progetto societario. In ogni caso l' non aveva né dedotto, né provato l'esistenza di tali condotte, circostanza da escludere anche alla Pt_1 luce del decreto di archiviazione del procedimento penale per l'ipotesi di reato di truffa nelle operazioni di prepensionamento ai danni dell , provvedimento adottato dal GIP, su conforme Pt_1 richiesta del PM, anche nei confronti della ricorrente. Altrettanto indimostrata risultava, per il giudice di primo grado, la tesi dell' circa CP_27 l'illegittimità/fittizietà della cessione del contratto della dalla alla là dove la CP_1 CP_22 CP_7 lavoratrice non aveva fatto altro che adeguarsi alle indicazioni datoriali conseguenti a scelte imprenditoriali del gruppo editoriale. Da ultimo, con riferimento all'asserita incompatibilità tra distacco e CIGS, il Giudice di primo grado evidenziava la mancanza di disposizioni legislative che vietassero la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale da parte di dipendenti temporaneamente distaccati, distacco da presumersi sorretto dall'interesse infragruppo all'accentramento in un unico polo delle attività amministrative, finanziare e di controllo (per tutte le società del gruppo dell'area di Milano presso la sede di CP_25
Milano, via Nervesa, 21, concessi in locazione da distaccante, a distaccataria). CP_7 CP_25
* Con atto d'appello, iscritto a ruolo il 12.11.2024 l ha impugnato la sentenza di primo grado Pt_1 tramite la formulazione di sette motivi d'appello. Con il primo motivo, rubricato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. BREVE PREMESSA IN FATTO. INQUADRAMENTO DELLA VICENDA. IL CASO “GEDI”: CRONACHE GIORNALISTICHE E PROCEDIMENTO PENALE PER TRUFFA AI DANNI DELL' (pagg. 10 – Pt_1 11)”, l ripercorre la vicenda penale collegata ai fatti di causa al fine di sottolineare che gli stessi Pt_1 non possono essere considerati isolatamente, quale rapporto tra il singolo (pre)pensionato e l'Istituto, ma devono essere valutati complessivamente e contestualizzati all'interno di una vicenda penale pagina 5 di 12 caratterizzata da demansionamenti e trasferimenti mirati, presuntivamente, al fine di agevolare l'uscita anticipata dal lavoro di una serie di figure professionali, dirigenti compresi. Con il secondo motivo, titolato “FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. IL QUADRO NORMATIVO. PREPENSIONAMENTO DEI POLIGRAFICI E RELATIVE CONDIZIONI DELL'AMMORTIZZATORE SOCIALE. (pagg. 11 – 14)”, illustrata la disciplina contenuta negli artt. 35 e 37 della L. 5 agosto 1981 n. 416, istitutiva del beneficio del prepensionamento per i dipendenti di imprese operanti nel settore "poligrafico" e ripercorsa la vicenda, l' insiste nell'evidenziare una Pt_1 situazione di incompatibilità tra la CIGS, in cui è stata collocata la (CIGS che presuppone CP_1 l'assenza di attività lavorativa e l'intervento della per erogare l'indennità sostituiva della Pt_2 retribuzione) e il distacco (che si sostanzia nell'espletamento di attività lavorativa retribuita presso soggetto diverso dal datore di lavoro). Pertanto, secondo l a fronte del permanere del distacco, la Pt_1 collocazione in CIGS non può che essere considerata illegittima (a prescindere dalla consapevolezza o meno della parte ricorrente). Di conseguenza, venuta meno la CIGS, viene meno anche il diritto al prepensionamento. Con il terzo motivo, rubricato “OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO DALLA P.A. E' SEMPRE REVOCABILE IN ASSENZA - AB ORIGINE - DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. LA LEGITTIMITA' DELLA REVOCA DELLA PENSIONE PER INSUSSITENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI: ONERE DELLA PROVA TOTALMENTE ASSOLTO DA PARTE DELL I FATTI PENALMENTE RILEVANTI ED IL LORO DECISIVO PESO AI FINI Pt_1 DELLA REVOCA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. (pagg. 14 – 17)”, dopo aver delineato l'origine dell'indagine penale, l ribadisce che il passaggio alla società era stato Pt_1 CP_7 finalizzato al solo scopo di consentire alla lavoratrice di accedere al prepensionamento in quanto la nuova datrice di lavoro avrebbe avuto accesso alla CIGS, quale impresa in stato di crisi, nonostante l'appellata non avesse svolto alcun giorno lavorativo presso la stessa, essendo stata immediatamente distaccata e, quindi, prepensionata, in quanto individuata come personale in esubero. Con il quarto motivo (“GLI INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI SULL'ACCORDO FRAUDOLENTO TRA LA Parte_3 [...] OMISSIVA. L'ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E I DIPENDENTI IN Parte_4
FRAUDEM LEGIS. INESISTENZA DELLA CONTRIBUZIONE E SUO ANNULLAMENTO. IN VIA SUBORDINATA, PREVALE L'INTERESSE PUBBLICO ALLA CORRETTA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI (pagg. 17 – 21)”), al fine di sostenere la fittizietà del rapporto lavorativo tra la sig.ra e la ZO S.p.A., l' riporta il MSG 3777/2019 emesso dallo stesso istituto: “…si CP_1 Pt_1 osserva che l'integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l'unità produttiva per la quale viene chiesta l'integrazione stessa. Pertanto, se il lavoratore distaccato presta la propria attività lavorativa non più presso l'unità produttiva per la quale l'azienda CP_2 distaccante ha presentato l'istanza di ma presso altra azienda (distaccataria), risulta evidente che il lavoratore stesso, per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale”. Alla luce di quanto sopra, secondo l' , la lavoratrice non può continuare a percepire l'assegno Pt_1 pensionistico, poiché non può essere beneficiaria dei periodi di cassa integrazione, ottenuti fraudolentemente quale dipendente di NZ S.p.A., periodi che sono stati considerati utili per la maturazione del diritto a pensione, ciò in quanto la stessa lavoratrice - al momento in cui è stata posta in cassa integrazione - si trovava distaccata presso CP_26 Con il “ MOTIVO DI IMPUGNAZIONE: SUL MANCATO INGRESSO DELLE PROVE CP_29
TESTIMONIALI. I FATTI SPECIFICI DEDOTTI. IN OGNI CASO, SUSSISTENZA DELLE PROVE DOCUMENTALI, IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DELLA RICORRENTE. (pagg. 21 – 28)”, l' , richiamate le prove documentali prodotte in primo grado a sostegno delle proprie contestazioni Pt_1 (pag. 21 – 25), impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale sostiene che: “La prima
pagina 6 di 12 considerazione è che non vi è alcuna deduzione o prova neppure induttiva che la ricorrente avesse consapevolezza di quanto stesse accadendo e soprattutto che concorresse addirittura nella commissione del reato in considerazione del consilium fraudis esistente tra tutti i soggetti partecipanti alla truffa ai danni dell' ”. Secondo l'appellante, in realtà, la prova del contrario è documentale Pt_1 ed è stata già fornita in primo grado tramite il deposito della corrispondenza di posta elettronica. Sempre con il quinto motivo d'appello, a pag. 27, viene contestato il capo della sentenza in cui si afferma che “il distacco non modifica la titolarità soggettiva dei protagonisti del rapporto e la società distaccante comunque deve continuare a sopportare i costi del lavoratore distaccato, la richiesta di sostegno di cui alla misura in esame ben può coinvolgere il dipendente che, pur distaccato, è pur sempre in forze presso la società ammessa alla CIGS e che da questa deve ricevere la controprestazione retributiva.” In merito a tale aspetto l' ribadisce l'incompatibilità tra CIGS e Pt_1 distacco. Con il sesto motivo, “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.
1-bis D.l. n. 108/2002 (conv. in L. 31 luglio 2002, n. 172) Ad avvio della scrivente difesa, il Giudice di prime cure richiama impropriamente, l'art.
1-bis.dlgs 172/02. (pag. 28 – 35)”, l'appellante, ripercorsa la disciplina avente ad oggetto “disposizioni in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria”, assume che dall'analisi della norma è evidente che in essa non rientrino le aziende del settore poligrafico, peraltro destinatarie di normativa di settore e specifica. In particolare, secondo l , l'art. 1-bis sarebbe CP_27 applicabile solamente ai lavoratori individuati nell'art. 1, che lo precede, ossia ai lavoratori di aziende appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, dei lavoratori già dipendenti di aziende del settore tessile o licenziati da aziende del settore della sanità privata (assunto recisamente contestato dalla controparte e infondato in quanto i due articoli non sono tra loro collegati: l'art.
1-bis è una disposizione di portata generale, mentre l'art. 1, recante “Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale”, riguarda i settori specifici nello stesso indicati). L' , inoltre, produce il decreto del Ministero del Lavoro (doc. 21d del fascicolo d'appello) dal Pt_1 quale si evince che la con riferimento alla sede di Milano, veniva ammessa alla fruizione CP_7 della Cassa Integrazione per un numero di 14 lavoratori non individuati nominalmente. Con il settimo motivo, titolato “RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO ANCHE IN PUNTO SPESE LEGALI (pag. 35 – 36)”, l contesta la condanna alle spese processuali posta a Pt_1 carico dello stesso e ne chiede la revoca alla luce delle evidenze processuali del secondo grado o, in subordine, chiede di disporne la compensazione.
Con atto di costituzione, depositato in data 31.1.2025, la ha contestato i motivi di gravame CP_1 formulati da controparte ed ha chiesto di confermare integralmente la sentenza appellata. Preliminarmente chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dell'atto d'appello ex art. 434 c.p.c. poiché l' si è limitato ad affermare l'erroneità della decisione di primo grado e a riproporre le Pt_1 argomentazioni già formulate, senza sviluppare alcun percorso argomentativo alternativo, né dal punto di vista fattuale né da quello giuridico. Quanto al primo motivo d'appello, la difesa della contesta sia il riferimento, da parte CP_1 dell' , alla stampa periodica, al fine di dare maggior credito alle proprie asserzioni anche se prive Pt_1 di qualsivoglia valore probatorio, che il riferimento alla vicenda processuale a suo carico, conclusosi con l'archiviazione anche nei riguardi degli altri 31 ex dipendenti. Nello specifico l'archiviazione della posizione dell'appellata è stata disposta in quanto è risultata “Ancora più fragile la prova di una consapevolezza della finalità dell'avvenuto trasferimento per la posizione di ” CP_1 Quanto al secondo motivo d'appello, in merito all'eccepita incompatibilità tra distacco e CIGS l'appellata richiama le pronunce emesse in precedenza, vale a dire quelle del giudice della fase sommaria e della successiva fase di reclamo, sottolineando, inoltre, come tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali non siano affatto pertinenti ai fatti di causa. Quanto al terzo motivo, con riferimento al rapporto tra i poteri dell e l'annullamento o la revoca Pt_1 del trattamento pensionistico, l'appellata, dopo aver indicato alcuni precedenti giurisprudenziali pagina 7 di 12 secondo cui “il provvedimento di concessione della pensione (…) concesso dall' non è un atto Pt_1 costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione… ma è un atto di certazione, riconducibile ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti o situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo”, rileva che quando l' revoca il provvedimento di CP_27 concessione del trattamento pensionistico, grava sullo stesso l'onere di provare che, al momento in cui è stato emesso il provvedimento amministrativo di concessione, non sussistevano i presupposti per la sua emanazione, in quanto il beneficiario non era in possesso dei requisiti per accedervi. Al contrario, il giudice di primo grado ha accertato che la stessa al momento dell'accoglimento della domanda di prepensionamento era in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 416/1981.
In merito alla presunta fittizietà della procedura di distacco (dedotta a fondamento nel quarto motivo d'appello) l'appellata, condividendo la decisione di primo grado, si sofferma sulla scansione temporale degli eventi, nel senso che la cessione della posizione contrattuale dell'appellata è avvenuta il primo giugno 2011, ben sette mesi prima rispetto al 13 gennaio 2012, data in cui la ha avuto accesso CP_7 alla CIGS;
ne risulterebbe, pertanto, evidente che la cessione era stata disposta esclusivamente in funzione della procedura di riorganizzazione interna, senza che, almeno in quel momento, la CP_7 fosse in possesso dei requisiti necessari per accedere alla CIGS, cosa avvenuta, si ripete, sette mesi dopo. Evidenzia come di non minore rilevanza sia l'assenza di dolo in capo alla stessa, circostanza confermata dall'archiviazione del procedimento penale pendente a suo carico. Rispetto alla mancata assunzione della prova testimoniale in primo grado l'appellata, determinazione censurata nel quinto motivo d'appello, ribadisce la natura documentale della controversia e richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “giudice di merito non è tenuto ad ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo e ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere la dedotta prova orale quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, immune da vizio motivazionale, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua” (Corte Appello Milano 5 gennaio 2022). Quanto al sesto motivo di gravame, il richiamo all'art.
1-bis L. n. 108/2002, secondo l'appellata, è del tutto inappropriato in quanto, alla luce del tenore letterale della norma, l non avrebbe potuto Pt_1 cancellare la contribuzione figurativa. Peraltro, l' non ha né dedotto né fornito prova dei presunti CP_27 comportamenti illegittimi alla stessa ascrivibili, comportamenti insussistenti come dimostrato dall'avvenuta archiviazione del procedimento penale. Nei fatti, poi, è documentale che la stessa ha svolto la sua attività in favore di avendo avuto accesso ai conti correnti della società ed CP_7 E_ essendo stata dotata di un'apposita e-mail aziendale ( e di tesserino di Email_2 riconoscimento. L'appellata insiste, quindi, nella conferma della sentenza di primo grado, compresa la statuizione sulle spese processuali. La causa all'udienza del 15.4.2025 è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Questa Corte ha di recente già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni oggetto dell'odierno appello, con sentenza n. 253/2025 (Pres. Ravazzoni – est. pronunciata sull'omologa vicenda del Per_1 prepensionamento di già dipendente di con mansioni di impiegato Persona_2 CP_23 tecnico, dapprima trasferito ad altra società del gruppo (la ALL Music) a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. e, quindi, da ultimo, ceduto a e immediatamente distaccato presso CP_7
per il periodo dal 1.6.2011 al 31.12.2012, collocato in CIGS dal 21 al 27.6.2012 ed esodato CP_22 per prepensionamento, su domanda presentata in data 9.7.2012 dalla con effetto dal CP_7
30.6.2012. Non avendo motivo di discostarsi dall'orientamento già espresso sulla medesima casistica, il Collegio ne richiama di seguito le motivazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (con pagina 8 di 12 evidenza in grassetto dei tratti salienti), motivazioni senz'altro valide, con i dovuti adattamenti circostanziali, anche per il prepensionamento della CP_1
“L'oggetto della controversia è … costituito, nella presente fase processuale, dalla revoca del trattamento pensionistico, essendo venuta meno la pretesa restitutoria dei ratei in precedenza erogati.
Le motivazioni, in base alle quali il TRIBUNALE ha ritenuto detta revoca illegittima resistono, ad avviso della Corte, alle censure svolte dall' nell'atto di impugnazione, incentrate sull'affermata CP_27 natura fraudolenta dell'operazione sopra descritta, culminata nel pensionamento anticipato di X in base alla disciplina riservata al settore poligrafico.
Tale prospettazione non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, alla luce del ruolo assunto dal pensionato nella vicenda, il cui svolgimento è riconducibile in modo determinante a provvedimenti datoriali, peraltro basati sugli elencati accordi di carattere collettivo e provvedimenti ministeriali. E' stata, infatti, disporre il distacco di X, in attuazione del progetto di riorganizzazione – CP_7 denominato “MERAS” – oggetto dell'accordo dell'agosto del 2011. Altrettanto può affermarsi per la collocazione in CIGS, anch'essa concordata, all'espressa finalità dell'accesso al prepensionamento, con le rappresentanze sindacali, tramite il verbale del dicembre dello stesso anno, seguito dal conforme provvedimento del Ministero del Lavoro del gennaio 2012. Nel medesimo verbale, si affermava la permanenza dell'interesse al distacco delle risorse destinate al pensionamento anticipato, al fine di garantirne l'occupazione.
che si concludeva a seguito dell'ulteriore provvedimento, mediante il quale la datrice di Per_3
X la sospensione in CIGS dal 21 al 27.6.2012. Parte_5
Risolto consensualmente il rapporto, ha provveduto direttamente ad inoltrare la CP_7 menzionata richiesta di pensionamento anticipato. Non vi sono, quindi, elementi per ravvisare in capo al dipendente distaccato l'affermato intento fraudolento, anche alla luce della successione cronologica degli eventi, che ha visto la cessione del rapporto e il contestuale distacco precedere di molti mesi l'epilogo della vicenda, culminata nel pensionamento anticipato. Durante tale arco temporale, sono intervenuti i due accordi collettivi sopra menzionati, attestanti lo specifico interesse datoriale al distacco basato sul descritto progetto organizzativo.
In tale quadro, non è certamente possibile individuare in capo al lavoratore – coinvolto nell'operazione unitamente ad oltre settanta colleghi – la consapevolezza della sua natura fittizia e strumentale, sostenuta dall'odierno appellante. Né sorregge la tesi dell' l'affermata incompatibilità fra cassa integrazione e distacco, anche alla Pt_1 luce della circolare ministeriale, invocata dallo stesso nell'atto di appello. CP_27
Occorre, infatti, ricordare la finalità di salvaguardia occupazionale, espressamente indicata nel citato accordo del 5.12.2011 (doc. 5 conv. I gr.), volta a garantire ai lavoratori distaccati la regolare erogazione delle ordinarie retribuzioni, a carico della distaccante (v. lettera di distacco CP_7 1°.6.2011, doc. 15, I gr.), conformemente al disposto dell'art. 30, Dlgs 276/2003. Pt_1
Finalità che non contrasta con la circolare del Ministero del Lavoro n. 28 del 24/06/2005, la quale ha
– anzi – illustrato le condizioni relative alla legittima possibilità del datore di lavoro di ricorrere al distacco dei propri dipendenti come alternativa al ricorso alla cassa integrazione guadagni.
In tale documento, sono stati ribaditi i presupposti per la legittimità del distacco secondo la disciplina contenuta nell'art. 30 D. lgs. cit., quali la temporaneità e l'interesse del distaccante: elementi espressamente indicati, nel caso di specie, dal citato accordo sindacale, nella prospettiva di gruppo, correttamente evidenziata dal primo Giudice in coerenza con quanto previsto dal citato verbale del
5.12.2011.
In tale atto negoziale collettivo viene, infatti, spiegato il collegamento fra i previsti distacchi ed il processo di riorganizzazione, espressamente accertato con il provvedimento autorizzativo della cassa integrazione, emesso dal competente Ministero il 13.1.2012.
pagina 9 di 12 Nello specifico, l'art. 1 di tale decreto prevede che “è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, per il periodo dal 5.9.2011 al 4.9.2013, della SPA A. NZ & C.” e l'art. 3 conclude affermando: “l'accertamento di cui al predetto art. 1 è finalizzato, altresì, al trattamento di pensionamento anticipato per un numero complessivo di n. 78 lavoratori poligrafici”. Nella citata circolare, viene, inoltre, ammessa la finalità di preservare l'occupazione e i livelli retributivi dei dipendenti, ravvisabile nella fattispecie oggetto di causa, nella quale l'effettiva incompatibilità fra i due istituti si manifesta unicamente al momento dell'effettiva sospensione del dipendente, disposta dalla datrice di lavoro tramite il provvedimento sopra citato.
Tale provvedimento integra, pertanto, con tutta evidenza la revoca del distacco per fatti concludenti, individuata nella pronuncia di primo grado in modo pienamente condivisibile.
La sospensione di X in CIGS, per quanto di breve durata, è stata – tuttavia – effettiva e concomitante con la cessazione del suo impiego presso la distaccataria. Al dipendente – distaccato per oltre un anno e poi collocato in cassa integrazione prima della cessazione del rapporto, sempre in base a provvedimenti della datrice di lavoro basati su accordi collettivi e provvedimenti ministeriali – non appare in alcun modo ascrivibile una condotta di carattere fraudolento. Va, del resto, evidenziato come i requisiti formali per l'accesso al pensionamento anticipato fossero pacificamente sussistenti, per quanto in parte generati dall'articolata operazione sopra descritta, organizzata dalla datrice di lavoro e gestita a livello collettivo e ministeriale. La revoca del trattamento pensionistico, disposta dall' , in via di autotutela, nei riguardi di X, CP_27 dopo oltre dieci anni dal suo riconoscimento, si pone, peraltro, in evidente contrasto con l'art. 21 nonies, l. n. 241/1990, secondo cui “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore
a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” E', poi, prevista dal Regolamento dell , richiamato dalla circolare n. 146/2006 (doc. 33 ric. I CP_27 gr.), la necessità che l'esercizio del potere di autotutela avvenga entro “un ragionevole limite temporale dall'emanazione del provvedimento” ed in “assenza di situazioni giuridiche consolidate in favore degli interessati” (art. 6, comma 1, lett. c), tali da determinare in capo al destinatario il legittimo affidamento sulla conformità alle norme giuridiche del provvedimento emanato.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto dalle parti.”. Codesto Collegio, fermo quanto già compiutamente argomentato nel precedente arresto, ritiene, in particolare, assorbenti i rilievi in merito all'assenza, all'origine dell'annullamento in autotutela della contribuzione figurativa CIGS per il periodo 25.7.2013-31.7.2013 (corrispondente, nella sostanza, ad una settimana lavorativa), di un comportamento illegittimo della lavoratrice/prepensionata, non essendovi elementi per ritenere che la fosse partecipe del disegno datoriale “truffaldino” ai CP_1 danni dell' prospettato dall , essendosi la stessa limitata ad adeguarsi alle indicazioni della Pt_1 CP_27 datrice di lavoro. Né possono considerarsi indicative di una compartecipazione fraudolenta all'operazione orchestrata dalla datrice di lavoro a livello di gruppo e concertata con le OO.SS., la mancata opposizione e le rinunzie della lavoratrice, cristallizzate in verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale.
Va, al riguardo, ribadito che la complessiva operazione risulta essere stata accreditata ab origine dagli stessi sindacati, che, in data 4.8.2011, hanno sottoscritto con la un verbale di accordo, che CP_7 prevedeva uscite negoziate concordate su base individuale dietro pagamenti d'incentivo all'esodo e/o, per i lavoratori in possesso dei requisiti, mediante accesso diretto al trattamento di pensionamento anticipato.
pagina 10 di 12 L'avallo dei sindacati, per quanto qui di rilievo, ha senz'altro concorso a ingenerare nei lavoratori coinvolti nell'operazione riorganizzativa aziendale un affidamento meritevole di tutela sulla legittimità della gestione della loro vicenda lavorativa e del loro accesso al pensionamento, affidamento sicuramente incompatibile con la compartecipazione dolosa prospettata dall' . Pt_1 Decisivo al fine di escludere qualsiasi profilo di collusione con le finalità illecite paventate dall CP_27
è quanto evidenziato dal PM, avuto riguardo alla specifica posizione della nella richiesta di CP_1 archiviazione, le cui motivazione sono state integralmente richiamate dal GIP del Tribunale di Roma nel decreto di archiviazione del procedimento penale avuto riguardo alla specifica posizione della motivazioni già trascritte nella sentenza di primo grado e qui di seguito nuovamente riportate, CP_1 in quanto tali da fugare ogni dubbio sullo stato soggettivo dell'appellata: “Ancora più fragile la prova di una consapevolezza delle finalità dell'avvenuto trasferimento per la posizione di CP_1 addetta di nel settore della contabilità aziendale, fatturazione e pagamenti il cui contratto CP_23 veniva ceduto il 31 maggio 2011 a NZ & C SpA con distacco presso la sede di Milano della
. L'indagata riferisce che le società con sede a Milano del gruppo, tra cui le CP_26 CP_7 società radiofoniche, avevano una interazione e una trattazione analoga delle questioni contabili che
l'aveva portata negli anni a processare anche documentazione contabile relativa a società del gruppo diverse da quella di partenza. Riferisce inoltre che dal momento del trasferimento della contabilità delle società e ALL MUSIC nel 2012 aveva perso completamente la competenza ad occuparsi CP_22 di tali società concentrandosi su sua formale datrice di lavoro. Risulta dalla CP_7 documentazione prodotta dalla indagata (allegati 4 e 5) che avesse perso le credenziali per le società transitate a Roma e soprattutto che nei suoi confronti fosse operativa la procedura di controllo cassa per la a dimostrazione della effettività del suo trasferimento. Neppure per la CP_7 CP_1 dimostrato che avesse avuto contezza della situazione aziendale delle diverse società del gruppo al momento della cessione del contratto. Infatti, se teoricamente avrebbe avuto la possibilità di impugnare la cessione del contratto, lavorando da anni nel gruppo, in assenza di modifiche sostanziali della sua situazione lavorativa e delle sue mansioni, la mancata opposizione non è elemento sufficiente a dimostrare la sua consapevole adesione cioè l'elemento soggettivo, oltre 'ogni ragionevole dubbio. La stessa considerazione è stata fatta dal giudice del lavoro tribunale di Milano sezione lavoro, che argomenta sul a mancata prova da parte dell' della fittizietà del rapporto di lavoro.” (vd. docc. 1 Pt_1
e 2 fascicolo appellata).
Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Tribunale ha ravvisato l'applicabilità, alla fattispecie controversa, dell'art. 1-bis del D.L. 108/2002, conv. in legge n. 172/2002, a mente del quale: “
1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell' Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento, da parte dell' Pt_1 Pt_1 della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall direttamente nei confronti dell'impresa.”. Pt_1
Come correttamente osservato dal primo giudice tale disposizione, nel disciplinare le conseguenze della revoca della CIGS (qui neppure disposta dal Ministero, considerato che l' ha provveduto Pt_1 autonomamente in autotutela all'annullamento del relativo periodo di contribuzione) e, nel prevedere, per quanto qui di rilievo, che, in caso di assenza, all'origine del provvedimento, di comportamenti illegittimi dei lavoratori, questi non ne subiscano pregiudizi (con conseguente riconoscimento e mantenimento dell'erogata indennità e della contribuzione previdenziale figurativa e corresponsione delle eventuali prestazioni accessorie), è espressione di un principio generale, applicabile anche in caso d'insussistenza originaria dei relativi presupposti.
pagina 11 di 12 La sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma, anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali.
In applicazione del principio di soccombenza segue, nel dispositivo, la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, liquidate sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato da ultimo dal DM 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, al suo grado di complessità e all'assenza di attività istruttoria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1890/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA e IVA;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 15/4/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Maria Rosaria Cuomo
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