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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 124/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1630/2023 pubblicata il 7.11.2023
TRA
(avv.to Abbattista Angelo Michele) Parte_1
E
(avv.to Francavilla Stefano) Parte_2
All'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
OSSERVA
Il conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trani, la società Parte_2 [...]
esponendo che: CP_1
- con atto per notaio da Bisceglie del 9.7.2018, la società in Persona_1 Parte_2
bonis (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani pubblicata il 9.7.2019) aveva venduto alla la piena proprietà di alcuni terreni edificabili, siti nel Parte_1
Comune di Terlizzi, c.da San Giuliano, della complessiva estensione di mq 4.986 (in catasto terreni del Comune di Terlizzi al fg. 34, p.lle da 727 a 743);
- le parti avevano dichiarato che il prezzo di vendita, pattuito in complessivi euro 224.981,01,
era stato corrisposto anteriormente alla stipula non direttamente alla ma ai Parte_2 lavoratori dipendenti di quest'ultima in qualità di suoi creditori come da documentazione allegata all'atto di vendita (n. 250 buste-paga di lavoratori dipendenti;
n. 4 bonifici in favore di
Enel Energia s.p.a.; n. 9 assegni bancari emessi in favore di lavoratori dipendenti e un fornitore;
assegno emesso in favore di;
Controparte_2 pagina 1 di 5 - che detto atto di vendita era revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L.F., avendo le parti fatto ricorso a un mezzo anomalo di pagamento (datio in solutum), sussistendo inoltre un danno in re ipsa per i creditori concorsuali;
- che detto atto era revocabile, in ogni caso, ai sensi dell'art. 66 L.F., ricorrendone i presupposti di legge.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Trani di “
1. accertare e dichiarare, in via principale,ex art. 67 comma 1 n. 2 L. Fall. ed in via subordinata ex art. 66 L. Fall., l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di compravendita per Notar del Persona_1
09.07.2018 (Rep 1905 – Racc. 1363), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Trani in data
17.07.2018 sub n. 12411 Reg. part. e n. 16355 Reg. gen., avente ad oggetto il trasferimento, in favore della dei suoli in territorio del Comune di Terlizzi, contrada “San Giuliano”, Parte_1
individuati in catasto al foglio 34, p.lle 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 743, in quanto integrante atto estintivo del debito pecuniario indicato in narrativa, effettuato dalla società poi fallita, con mezzo anormale di pagamento;
2. per l'effetto, ordinare alla
il rilascio dei predetti suoli nella disponibilità giuridica e materiale della Curatela Parte_1 attrice, per l'espletamento di attività conservative e di liquidazione;
3. condannare la convenuta
[...] al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda ed instando per il Parte_1
rigetto.
Chiedeva in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda principale, la condanna della
Curatela alla restituzione dell'importo versato a titolo di corrispettivo.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1630/2023 pubblicata il 7.11.2023, accoglieva la domanda principale e condannava la società convenuta al rilascio dei suoli oggetto di vendita.
Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la al pagamento delle spese in CP_1 favore dell'Erario.
Argomentava che la vendita era stata stipulata il 9.7.2018, ovvero nell'anno precedente il fallimento della dichiarato con sentenza del 9.7.2019, considerando, altresì, che il cd. periodo Parte_2
sospetto retroagiva all'anno anteriore al 30.1.2019 data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (cf. visura camerale, in atti).
Evidenziava, altresì, che le parti avevano pagato il prezzo attraverso una datio in solutum consistente nell'adempimento diretto – da parte della debitrice – di pagamenti in favore di alcuni dei creditori, discrezionalmente individuati dalla società in bonis.
pagina 2 di 5 Aggiungeva che la G.D.N. Agency non poteva ignorare lo stato di insolvenza per essersi resa disponibile ad offrire sostegno finanziario alla mediante il pagamento diretto di alcuni dei Parte_2
debiti societari.
Argomentava, ad ulteriore conferma della scientia decoctionis, che: il socio unico della
[...]
era marito di nonchè socio unico ed Parte_1 Parte_3 Controparte_3
amministratore della la aveva sede in un immobile di proprietà della Parte_2 Parte_1
società sito a Terlizzi in via Balbo n. 7; il 29.12.2017 la aveva trasferito Parte_2 Parte_2 un ramo dell'azienda alla dalla pubblicazione dei bilanci degli esercizi 2017 e Parte_1
2018 e del rapporto della Centrale Rischi emergevano procedure esecutive mobiliari pendenti ed iscrizioni pregiudizievoli agevolmente rilevabili tramite visure ipotecarie.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Tribunale aveva CP_1
erroneamente omesso di ritenere che tra le parti della vendita immobiliare era intercorsa una delegazione di pagamento, con imputazione al versamento del prezzo, dei pagamenti eseguiti dall'acquirente in favore di creditori della parte venditrice.
Lamentava, altresì, l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale.
Si costituiva la Curatela contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza di condanna della al CP_1
pagamento delle spese in favore dell'Erario e non già in favore della Curatela avendo quest'ultima, il giorno precedente la pubblicazione della sentenza (06.11.2023), depositato provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo non è fondato.
Parte appellante inquadra la modalità di pagamento del prezzo della vendita nello schema della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 cc.
Con la corresponsione del prezzo di acquisto l'appellante avrebbe estinto l'obbligazione gravante sulla società alienante (la in bonis) nei confronti dei suoi lavoratori dipendenti giusta delega Parte_2 ricevuta da quest'ultima.
Deduceva, altresì, che poiché il pagamento da parte della non era avvenuto con CP_1
denaro della società successivamente fallita, né la predetta aveva proposto azione di rivalsa, non vi era alcun pregiudizio per il ceto creditorio.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, agli effetti dell'azione revocatoria fallimentare, costituiscono mezzi anormali di pagamento, come tali suscettibili di essere revocati, le pagina 3 di 5 cessioni di merci, la datio in solutum ed in genere tutti gli atti in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. In particolare, nell'ipotesi di pagamento da parte di un terzo del debito di un soggetto successivamente fallito, l'anomalia del pagamento va individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, corrisponda l'accordo intercorso fra il terzo ed il fallito allo schema tipico della delegazione o a quello dell'accollo
(cfr per tutte Cass.Sez. 1, Sentenza n. 6358 del 09/12/1980).
Orbene, nel caso di specie, l'assunto dell'appellante non solo è sprovvisto di riscontro documentale ma non consente di superare il perimetro del mezzo anomalo di pagamento alla luce della complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, quale effetto finale di altre forme negoziali (Cassazione civile sez. I, 03/02/2006, n.2441).
Il trasferimento dei fondi edificabili ha permesso alla società debitrice di sottrarre alla garanzia degli altri creditori gli unici beni ancora aggredibili (in quanto non ipotecati) e da altro lato ha consentito alla di recuperare (sia pure in parte) un credito destinato alla falcidia del concorso. Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in materia di revocatoria fallimentare, con la datio in solutum praticata per estinguere un debito preesistente, il danno per i creditori concorsuali "è in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo” (Cassazione civile sez. VI,
14/05/2018 n.11652).
Nel caso di specie, è pacifico, quindi, il danno arrecato al ceto creditorio.
La appellante, peraltro, ha depositato perizia stragiudiziale, a firma del geom. , CP_1 CP_4 che ha stimato i fondi oggetto di compravendita in € 169.524,00 a fronte del corrispettivo dichiarato in contratto di € 224.981,01.
Il Tribunale ha, dunque, ricostruito il requisito della scientia decoctionis da parte dell'appellante sia dal sostegno finanziario offerto alla fallita, sia dalle seguenti circostanze: il socio unico della
[...]
era marito di nonchè socio unico ed Parte_1 Parte_3 Controparte_3
amministratore della la aveva sede in un immobile di proprietà Parte_2 Controparte_1
della società sito a Terlizzi in via Balbo n. 7; il 29.12.2017 la aveva Parte_2 Parte_2 trasferito un ramo dell'azienda alla dalla pubblicazione dei bilanci degli esercizi Pt_1 Parte_1
2017 e 2018 e del rapporto della Centrale Rischi emergeva la sussistenza di procedure esecutive mobiliari pendenti e di iscrizioni pregiudizievoli agevolmente rilevabili tramite visure ipotecarie.
Trattasi di emergenze univocamente sintomatiche della conoscenza, da parte della società appellante, dello stato di decozione dell'appellata, avverso le quali alcuna censura è stata sollevata.
pagina 4 di 5 Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Ed infatti, il credito invocato è anteriore alla dichiarazione di fallimento della e come Parte_2
tale non si sottrae al regime concorsuale ed al procedimento di verifica ex artt. 93 e s.s. L.F. (in tal senso il dettato dell'art. 70 comma 2 L.F.), né può essere ritenuto un credito “prededucibile”, perché privo dei requisiti essenziali di cui all'art. 111 bis L.F.
Rimane, infine, privo di riscontri il presunto “credito privilegiato” sui realizzi dalla vendite in sede fallimentare degli immobili oggetto di revocatoria, così come prospettato dall'appellante per la prima volta in sede di gravame.
L'appello principale va, pertanto, rigettato.
Va accolto, invece, l'appello incidentale avendo la Curatela depositato provvedimento di revoca del precedente decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono, a carico dell'appellante principale, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1630/2023 pubblicata il CP_1
7.11.2023 e sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, dalla
[...]
così decide: Controparte_5
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata condanna la
[...]
al pagamento delle spese di primo grado, come già liquidate, in favore della Parte_1
; Pt_2
- conferma per il resto l'impugnata pronuncia;
- condanna la al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_5
[...
delle spese del grado che liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante principale, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari del 4.03.2023
Il Presidente Dott. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 124/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1630/2023 pubblicata il 7.11.2023
TRA
(avv.to Abbattista Angelo Michele) Parte_1
E
(avv.to Francavilla Stefano) Parte_2
All'udienza del 18.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione
OSSERVA
Il conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trani, la società Parte_2 [...]
esponendo che: CP_1
- con atto per notaio da Bisceglie del 9.7.2018, la società in Persona_1 Parte_2
bonis (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trani pubblicata il 9.7.2019) aveva venduto alla la piena proprietà di alcuni terreni edificabili, siti nel Parte_1
Comune di Terlizzi, c.da San Giuliano, della complessiva estensione di mq 4.986 (in catasto terreni del Comune di Terlizzi al fg. 34, p.lle da 727 a 743);
- le parti avevano dichiarato che il prezzo di vendita, pattuito in complessivi euro 224.981,01,
era stato corrisposto anteriormente alla stipula non direttamente alla ma ai Parte_2 lavoratori dipendenti di quest'ultima in qualità di suoi creditori come da documentazione allegata all'atto di vendita (n. 250 buste-paga di lavoratori dipendenti;
n. 4 bonifici in favore di
Enel Energia s.p.a.; n. 9 assegni bancari emessi in favore di lavoratori dipendenti e un fornitore;
assegno emesso in favore di;
Controparte_2 pagina 1 di 5 - che detto atto di vendita era revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 L.F., avendo le parti fatto ricorso a un mezzo anomalo di pagamento (datio in solutum), sussistendo inoltre un danno in re ipsa per i creditori concorsuali;
- che detto atto era revocabile, in ogni caso, ai sensi dell'art. 66 L.F., ricorrendone i presupposti di legge.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di Trani di “
1. accertare e dichiarare, in via principale,ex art. 67 comma 1 n. 2 L. Fall. ed in via subordinata ex art. 66 L. Fall., l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della massa dei creditori, dell'atto di compravendita per Notar del Persona_1
09.07.2018 (Rep 1905 – Racc. 1363), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Trani in data
17.07.2018 sub n. 12411 Reg. part. e n. 16355 Reg. gen., avente ad oggetto il trasferimento, in favore della dei suoli in territorio del Comune di Terlizzi, contrada “San Giuliano”, Parte_1
individuati in catasto al foglio 34, p.lle 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 743, in quanto integrante atto estintivo del debito pecuniario indicato in narrativa, effettuato dalla società poi fallita, con mezzo anormale di pagamento;
2. per l'effetto, ordinare alla
il rilascio dei predetti suoli nella disponibilità giuridica e materiale della Curatela Parte_1 attrice, per l'espletamento di attività conservative e di liquidazione;
3. condannare la convenuta
[...] al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda ed instando per il Parte_1
rigetto.
Chiedeva in via riconvenzionale, in caso di accoglimento della domanda principale, la condanna della
Curatela alla restituzione dell'importo versato a titolo di corrispettivo.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1630/2023 pubblicata il 7.11.2023, accoglieva la domanda principale e condannava la società convenuta al rilascio dei suoli oggetto di vendita.
Rigettava la domanda riconvenzionale e condannava la al pagamento delle spese in CP_1 favore dell'Erario.
Argomentava che la vendita era stata stipulata il 9.7.2018, ovvero nell'anno precedente il fallimento della dichiarato con sentenza del 9.7.2019, considerando, altresì, che il cd. periodo Parte_2
sospetto retroagiva all'anno anteriore al 30.1.2019 data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese (cf. visura camerale, in atti).
Evidenziava, altresì, che le parti avevano pagato il prezzo attraverso una datio in solutum consistente nell'adempimento diretto – da parte della debitrice – di pagamenti in favore di alcuni dei creditori, discrezionalmente individuati dalla società in bonis.
pagina 2 di 5 Aggiungeva che la G.D.N. Agency non poteva ignorare lo stato di insolvenza per essersi resa disponibile ad offrire sostegno finanziario alla mediante il pagamento diretto di alcuni dei Parte_2
debiti societari.
Argomentava, ad ulteriore conferma della scientia decoctionis, che: il socio unico della
[...]
era marito di nonchè socio unico ed Parte_1 Parte_3 Controparte_3
amministratore della la aveva sede in un immobile di proprietà della Parte_2 Parte_1
società sito a Terlizzi in via Balbo n. 7; il 29.12.2017 la aveva trasferito Parte_2 Parte_2 un ramo dell'azienda alla dalla pubblicazione dei bilanci degli esercizi 2017 e Parte_1
2018 e del rapporto della Centrale Rischi emergevano procedure esecutive mobiliari pendenti ed iscrizioni pregiudizievoli agevolmente rilevabili tramite visure ipotecarie.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello la contestando che il Tribunale aveva CP_1
erroneamente omesso di ritenere che tra le parti della vendita immobiliare era intercorsa una delegazione di pagamento, con imputazione al versamento del prezzo, dei pagamenti eseguiti dall'acquirente in favore di creditori della parte venditrice.
Lamentava, altresì, l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale.
Si costituiva la Curatela contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza di condanna della al CP_1
pagamento delle spese in favore dell'Erario e non già in favore della Curatela avendo quest'ultima, il giorno precedente la pubblicazione della sentenza (06.11.2023), depositato provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L'appello non può essere accolto.
Il primo motivo non è fondato.
Parte appellante inquadra la modalità di pagamento del prezzo della vendita nello schema della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 cc.
Con la corresponsione del prezzo di acquisto l'appellante avrebbe estinto l'obbligazione gravante sulla società alienante (la in bonis) nei confronti dei suoi lavoratori dipendenti giusta delega Parte_2 ricevuta da quest'ultima.
Deduceva, altresì, che poiché il pagamento da parte della non era avvenuto con CP_1
denaro della società successivamente fallita, né la predetta aveva proposto azione di rivalsa, non vi era alcun pregiudizio per il ceto creditorio.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, agli effetti dell'azione revocatoria fallimentare, costituiscono mezzi anormali di pagamento, come tali suscettibili di essere revocati, le pagina 3 di 5 cessioni di merci, la datio in solutum ed in genere tutti gli atti in cui il denaro entra in funzione non quale strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata e indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali. In particolare, nell'ipotesi di pagamento da parte di un terzo del debito di un soggetto successivamente fallito, l'anomalia del pagamento va individuata nella complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, estraneo alle comuni relazioni commerciali, corrisponda l'accordo intercorso fra il terzo ed il fallito allo schema tipico della delegazione o a quello dell'accollo
(cfr per tutte Cass.Sez. 1, Sentenza n. 6358 del 09/12/1980).
Orbene, nel caso di specie, l'assunto dell'appellante non solo è sprovvisto di riscontro documentale ma non consente di superare il perimetro del mezzo anomalo di pagamento alla luce della complessità del meccanismo satisfattorio posto in essere, quale effetto finale di altre forme negoziali (Cassazione civile sez. I, 03/02/2006, n.2441).
Il trasferimento dei fondi edificabili ha permesso alla società debitrice di sottrarre alla garanzia degli altri creditori gli unici beni ancora aggredibili (in quanto non ipotecati) e da altro lato ha consentito alla di recuperare (sia pure in parte) un credito destinato alla falcidia del concorso. Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità “in materia di revocatoria fallimentare, con la datio in solutum praticata per estinguere un debito preesistente, il danno per i creditori concorsuali "è in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa a causa dell'atto dispositivo” (Cassazione civile sez. VI,
14/05/2018 n.11652).
Nel caso di specie, è pacifico, quindi, il danno arrecato al ceto creditorio.
La appellante, peraltro, ha depositato perizia stragiudiziale, a firma del geom. , CP_1 CP_4 che ha stimato i fondi oggetto di compravendita in € 169.524,00 a fronte del corrispettivo dichiarato in contratto di € 224.981,01.
Il Tribunale ha, dunque, ricostruito il requisito della scientia decoctionis da parte dell'appellante sia dal sostegno finanziario offerto alla fallita, sia dalle seguenti circostanze: il socio unico della
[...]
era marito di nonchè socio unico ed Parte_1 Parte_3 Controparte_3
amministratore della la aveva sede in un immobile di proprietà Parte_2 Controparte_1
della società sito a Terlizzi in via Balbo n. 7; il 29.12.2017 la aveva Parte_2 Parte_2 trasferito un ramo dell'azienda alla dalla pubblicazione dei bilanci degli esercizi Pt_1 Parte_1
2017 e 2018 e del rapporto della Centrale Rischi emergeva la sussistenza di procedure esecutive mobiliari pendenti e di iscrizioni pregiudizievoli agevolmente rilevabili tramite visure ipotecarie.
Trattasi di emergenze univocamente sintomatiche della conoscenza, da parte della società appellante, dello stato di decozione dell'appellata, avverso le quali alcuna censura è stata sollevata.
pagina 4 di 5 Anche il secondo motivo non può essere accolto.
Ed infatti, il credito invocato è anteriore alla dichiarazione di fallimento della e come Parte_2
tale non si sottrae al regime concorsuale ed al procedimento di verifica ex artt. 93 e s.s. L.F. (in tal senso il dettato dell'art. 70 comma 2 L.F.), né può essere ritenuto un credito “prededucibile”, perché privo dei requisiti essenziali di cui all'art. 111 bis L.F.
Rimane, infine, privo di riscontri il presunto “credito privilegiato” sui realizzi dalla vendite in sede fallimentare degli immobili oggetto di revocatoria, così come prospettato dall'appellante per la prima volta in sede di gravame.
L'appello principale va, pertanto, rigettato.
Va accolto, invece, l'appello incidentale avendo la Curatela depositato provvedimento di revoca del precedente decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata in assenza di istruttoria).
Sussistono, a carico dell'appellante principale, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1630/2023 pubblicata il CP_1
7.11.2023 e sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, dalla
[...]
così decide: Controparte_5
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata condanna la
[...]
al pagamento delle spese di primo grado, come già liquidate, in favore della Parte_1
; Pt_2
- conferma per il resto l'impugnata pronuncia;
- condanna la al pagamento, in favore della CP_1 Controparte_5
[...
delle spese del grado che liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, a carico dell'appellante principale, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari del 4.03.2023
Il Presidente Dott. Maria Mitola
Il consigliere est.
Dott.ssa Alessandra Piliego
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