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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/08/2025, n. 11945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11945 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.20723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Cecilia Pratesi Presidente
ON SS IU
NO LA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20723/2024, promossa da:
, Parte_1 nata il [...] nella Federazione Russa assistito dall'avv. Alessia Leschiutta ricorrente contro
Controparte_1 nato il [...] in [...] assistito dall'avv.to Maria Anna Pedevillano resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in data 13 dicembre 2019 in Torrevieja (Spagna). Dall'unione matrimoniale sono nati i figli classe Per_1
2018) e (classe 2020). Persona_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale da rappresentando che nel tempo la Controparte_1 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Controparte_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 4 giugno 2025 la ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione, nulla osservando sul punto il resistente. Il IU relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Va anzitutto premesso che il convenuto costituito nulla ha eccepito in ordine alla giurisdizione del giudice italiano sicché tale questione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 218/1995, non risulta rilevabile d'ufficio.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è del tutto venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra
[...]
e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Poiché la causa è ancora da istruire con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, ne è stata già disposta
2 la trattazione in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 4 giugno 2025 e con rinvio all'udienza dell'11 dicembre 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 28 luglio 1990 nella Federazione Russa, e nato il 22 Controparte_1 novembre 1979 in Marocco, i quali hanno contratto matrimonio in data 13 dicembre 2019 in Torrevieja (Spagna);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa.
Demanda la Cancelleria per le comunicazioni ai sensi del d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Roma il 21 agosto 2025
Si comunichi
Il IU estensore
NO LA
Il Presidente
Cecilia Pratesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Cecilia Pratesi Presidente
ON SS IU
NO LA IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20723/2024, promossa da:
, Parte_1 nata il [...] nella Federazione Russa assistito dall'avv. Alessia Leschiutta ricorrente contro
Controparte_1 nato il [...] in [...] assistito dall'avv.to Maria Anna Pedevillano resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno contratto matrimonio in data 13 dicembre 2019 in Torrevieja (Spagna). Dall'unione matrimoniale sono nati i figli classe Per_1
2018) e (classe 2020). Persona_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale da rappresentando che nel tempo la Controparte_1 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Controparte_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
All'udienza del 4 giugno 2025 la ricorrente ha richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla separazione, nulla osservando sul punto il resistente. Il IU relatore ha quindi riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Va anzitutto premesso che il convenuto costituito nulla ha eccepito in ordine alla giurisdizione del giudice italiano sicché tale questione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 218/1995, non risulta rilevabile d'ufficio.
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune ed è del tutto venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra
[...]
e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Parte_1 Controparte_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Poiché la causa è ancora da istruire con riguardo agli ulteriori aspetti, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, connessi alla separazione, ne è stata già disposta
2 la trattazione in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 4 giugno 2025 e con rinvio all'udienza dell'11 dicembre 2025.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
il 28 luglio 1990 nella Federazione Russa, e nato il 22 Controparte_1 novembre 1979 in Marocco, i quali hanno contratto matrimonio in data 13 dicembre 2019 in Torrevieja (Spagna);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa.
Demanda la Cancelleria per le comunicazioni ai sensi del d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Roma il 21 agosto 2025
Si comunichi
Il IU estensore
NO LA
Il Presidente
Cecilia Pratesi
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