TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 168
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost. e art. 3 L. 241/1990. Violazione art. 4 Regolamento Comune San GI del NI.

    Il Tribunale ha ritenuto che il regolamento conferisce discrezionalità all'ente nell'utilizzo combinato dei criteri di vicinanza e analogia demografica. La scelta di privilegiare il criterio demografico, basata sulla maggiore popolazione del Comune di San LO in Galdo, è stata ritenuta ragionevole e adeguatamente motivata.

  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost. e art. 3 L. 241/1990. Violazione artt. 9 L. 3/2003 e 3 L. 350/2003. Violazione art. 2 Regolamento Comune San GI del NI.

    Il Tribunale ha ritenuto che le qualifiche siano omogenee, dato che l'area degli istruttori comprende la categoria C e che l'agente di polizia locale è un profilo esemplificativo. La ricorrente non ha fornito elementi che dimostrino significative disomogeneità nei requisiti o nelle competenze.

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Settima, pubblicata il 12 gennaio 2026. La ricorrente ha contestato l'utilizzo della graduatoria del Comune di San Bartolomeo in Galdo per l'assunzione di un istruttore di polizia locale, sostenendo che avrebbe dovuto essere utilizzata quella del Comune di Castelpagano, dove si era classificata al quinto posto tra gli idonei. Le questioni giuridiche sollevate riguardano la violazione dei principi di trasparenza e concorsualità, nonché l'asserita illegittimità della scelta dell'amministrazione di privilegiare la graduatoria di un altro ente sulla base di criteri demografici.

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che il regolamento del Comune di San Giorgio del Sannio conferisce ampia discrezionalità nell'applicazione dei criteri di selezione, consentendo l'uso combinato di criteri di vicinanza e di entità demografica. La scelta di privilegiare la graduatoria di San Bartolomeo in Galdo è stata ritenuta ragionevole, considerando la popolazione significativamente più numerosa di quel Comune. Inoltre, il giudice ha sottolineato che non vi erano evidenze di disomogeneità tra le qualifiche richieste per le due posizioni, confermando la legittimità dell'operato dell'amministrazione. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e senza condanna alle spese, data l'assenza di controparti costituite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 168
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 168
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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