Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5909 del 2025, proposto da
NI AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianni Emilio Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San GI del NI, Comune di San LO in Galdo, Comune di Castelpagano, non costituiti in giudizio;
nei confronti
GI PE, UC De IO, LI OR, NI DA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
a. della determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di San GI del NI n. 35 del 18.07.2025 (R.G. n. 460) non notificata e pubblicata nell'albo pretorio del suddetto Ente (per gg. 15) in data 21.7.2025, nella parte in cui ha disposto l'individuazione e l'utilizzo della graduatoria del Comune di San LO in Galdo (approvata con determinazione n. 85 (R.G. n. 860) del 27.12.2024 per il profilo di Istruttore Polizia Locale, acquisita al prot. n. 10768 dell'11.7.2025 con le attestazioni di validità previste dal dettato regolamentare), in luogo della graduatoria del Comune di Castelpagano;
b. della delibera di G.C. del Comune di San GI del NI n. 96 del 22.7.2025, non notificata, pubblicata nell'Albo Pretorio del suddetto Comune in data 23.8.2025, di approvazione dello schema di accordo con il Comune di San LO in Galdo per utilizzo graduatoria per copertura 1 posto istruttore vigilanza - settore polizia locale;
c. della deliberazione della G.C. del Comune di San LO in Galdo n. 68 del 28.07.2025, non notificata, pubblicata nell'Albo Pretorio del suddetto Ente in data 28.7.2025 (per gg. 10), di approvazione dello schema di accordo per l'utilizzo della graduatoria per la copertura di 1 posto istruttore polizia locale, da inserire nel settore tecnico;
c.1. dell'accordo/convenzione successivamente stipulato tra i due Enti;
d. della determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di San GI del NI n. 50 (N.R.G. 548) del 22.08.2025 relativa all'approvazione del verbale n.1 del colloquio del 21.8.2025 e alla nomina del vincitore (Sig. PE GI) della procedura selettiva di cui alla determina n. 21 del 4.6.2025;
e. delle determinazioni del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di San GI del NI n. 55 del 27.08.2025, avente ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato del dipendente Sig. PE GI, nato a [...] il [...], C.F. [...], e di approvazione dello schema di contratto, e n. 58 del 08.09.2025, recante impegno e liquidazione spesa per la predetta assunzione.
f. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi:
f.1 l'esito del colloquio, nonché la domanda di partecipazione e i relativi allegati presentati dal controinteressato PE GI;
f.2) il regolamento per l'utilizzo di graduatorie di altri enti del Comune di S. GI del NI (approvato con delibera giuntale n. 27 del 08.10.2024), per quanto possa occorrere e nell'ambito dell'interesse dedotto.
PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto stipulato tra il signor PE e il Comune di San GI del NI, giusta determina dell'Ente locale n. 55 del 27.8.2025;
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto della ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria degli idonei per la copertura di un posto di istruttore del settore vigilanza, approvata dal Comune di Castelpagano con
determina n. 34, N.R.G. 228, del 3.9.2024, mediante utilizzo della suddetta graduatoria da parte del Comune di San GI del NI, giusta determina del predetto Ente locale
n. 21 del 4.6.2025, recante approvazione avviso manifestazione interesse utilizzo graduatorie altri Enti, per un posto di istruttore amministrativo del settore vigilanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa VI NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso notificato il 29/10/2025 e depositato il successivo 5/11/25 la ricorrente – classificatasi al quinto posto tra gli idonei non vincitori del concorso pubblico per esami indetto dal Comune di Castelpagano con determinazione n. 14 del 6.4.2024 per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (50%) e indeterminato con profilo di "Istruttore amministrativo/Vigilanza" (Area Istruttori, ex categoria C), da inserire nel Settore/Entrate/Commercio/Vigilanza, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e, segnatamente, la determinazione del Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di San GI del NI n. 35 del 18.07.2025, nella parte in cui ha disposto l'individuazione e l'utilizzo della graduatoria del Comune di San LO in Galdo approvata con determinazione n. 85 (R.G. n. 860) del 27.12.2024 per il profilo di Istruttore Polizia Locale, in luogo della graduatoria del Comune di Castelpagano.
A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente ha formulato le censure di seguito sintetizzate:
I- VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE ART. 4 – COMMI 2 E 4, REGOLAMENTO COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 27/2024. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA VALUTAZIONE DELLE GRADUATORIE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
II - VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DELL’ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE ARTT. 9, COMMA 1 LEGGE N. 3/2003 E 3, COMMA 61 LEGGE N. 350/2003; ART. 2 – COMMA 4, REGOLAMENTO COMUNE SAN GIORGIO DEL SANNIO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 27/2024 E DEL PRINCIPIO DI OMOGENEITA’ DEI PROFILI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Sulla scorta di quanto precede, la AN ha quindi chiesto all’adita A.G. di annullare gli atti impugnati, dichiarare inefficace il contratto stipulato tra il Comune di San GI del NI e l’odierno controinteressato PE GI, nonché accertarsi il suo diritto ad essere ricompresa nella graduatoria del Comune di Castelpagano con conseguente utilizzo da parte del Comune di San GI del NI.
2 - Nessuno dei Comuni e dei controinteressati intimati ha preso parte alla lite.
3 - Alla camera di consiglio del 27/11/2025 il ricorso è transitato in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., nonché - ex art. 73 co. 3 c.p.a. - di possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione.
4 - In limine litis , il Tribunale è dell’avviso che sussista la giurisdizione del G.A. in conformità con recenti pronunce in fattispecie sovrapponibili alla vicenda in esame, in cui la giurisdizione è stata trattenuta dal giudice amministrativo, pur senza esplicita pronuncia sul punto ( Tar Campania – Salerno – sez. III, sent. n. 1462/25, e Tar Campania – Salerno – sez. I, sent. n. 1583/2021).
5 - Venendo al merito della questione per la quale è causa, giova dar conto della normativa rilevante e, in particolare:
- dell’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 che prevede, in materia di programmazione delle assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici, che “le amministrazioni pubbliche (…) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
- dell’art. 9 della L. n. 3/2003 che dispone che “le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;
- dell’art. 14, comma 4 bis, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 che statuisce quanto segue: “le amministrazioni pubbliche (…) che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni”.
Come visto, a condizione che pre-esista un accordo tra le Amministrazioni interessate, un ente può discrezionalmente determinarsi nel senso di utilizzare la graduatoria di altro ente ancora efficace.
In argomento, è stato affermato che “ la scelta dell’Amministrazione di avvalersi della graduatoria di un concorso espletato da altra Amministrazione ha natura discrezionale (v. TAR Lazio Sez. III^ sent. n°9708/2004) e soggiace alle stesse regole e limitazioni generali che valgono per ogni altra scelta discrezionale, ad iniziare dal rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Carta Costituzionale” (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, Deliberazione n. 124/2013/PAR). Le disposizioni normative che facoltizzano gli enti locali allo scorrimento di graduatorie di altri enti (art. 9, comma 1, della l. n. 3 del 2003 e art. 3, comma 61, della l. n. 350 del 2003) vanno peraltro interpretate alla luce dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione, e in particolare della regola della concorsualità “teleologicamente e funzionalmente rivolta alla selezione del maggior numero possibile di candidati – posti in condizione di parità – per la scelta dei migliori, ovvero dei candidati più meritevoli e professionalmente dotati ” – Tar Campania, Salerno, sez. I, sent. cit.
5.1 - In punto di fatto, va rimarcato che la doglianza principale della ricorrente investe l’applicazione dei criteri dell’art. 4 del Regolamento adottato dal Comune di San GI del NI per l’utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti, da cui è derivata la individuazione - asseritamene illegittima – della graduatoria del Comune di San LO in Galdo, in luogo di quella del Comune di Castelpagano in cui risulta inserita la AN.
Nello specifico, l’art. 4, dopo avere stabilito criteri di priorità geografica in ambito provinciale/regionale (collocando al primo posto le graduatorie di enti aventi sede nella provincia di Benevento) ha chiarito: “Nell'ambito dei criteri enunciati nel comma 2 … si terrà conto: a) dell'appartenenza all'ente che ha la sede più vicina; e b) dell'appartenenza all'ente di analoga entità demografica. Tali criteri possono essere utilizzati anche in forma combinata”.
Il Comune di San GI del NI ha giustificato la propria scelta rappresentando che la distanza che lo separa dai due Comuni di Castelpagano e San LO in Galdo è sostanzialmente equivalente (49 km – 52 km), ma che quest’ultimo Comune ha una popolazione di oltre 4.000 abitanti, “più vicina” a quella di San GI del NI (cfr. determina n. 35/2025 in atti).
Secondo la prospettazione ricorsuale, essendo il Comune di Castelpagano più vicino a San GI del NI, è illegittimo che abbia prevalso il Comune di San LO in Galdo sulla base del solo criterio demografico.
5.1.1 - La censura attorea non è condivisibile.
Il citato regolamento riserva ampia discrezionalità all’ente utilizzatore rispetto alla combinazione del criterio della vicinanza con quello della “analoga entità demografica”: in base alla lettera del regolamento, infatti, i due criteri non risultano elencati secondo un ordine preferenziale e, soprattutto, l’Amministrazione potrebbe effettuare la scelta sulla base di uno solo dei due criteri (utilizzabili, infatti, “anche” in forma combinata).
Nel caso di specie, come anticipato, il Comune di San GI del NI ha ritenuto prevalente il criterio demografico, motivando la scelta della graduatoria del Comune di San LO in Galdo in ragione della “popolazione significativamente più numerosa e quindi vicina a quella del Comune di San GI del NI” (4.235 abitanti rispetto a 1331 abitanti di Castelpagano). I dati indicati dall’Amministrazione non risultano smentiti in ricorso e costituiscono ragionevole supporto alla scelta amministrativa, tenuto conto delle similarità delle esigenze organizzative e funzionali tra due Comuni con analoga “dimensione” demografica. Né risulta gravata la previsione regolamentare in base alla quale può porsi alla base della scelta un unico criterio ovvero i due criteri possono essere oggetto di “bilanciamento”.
5.1.2 - Anche la seconda censura va disattesa.
A mezzo degli atti impugnati, il Comune di San GI del NI ha deliberato l’assunzione di un Istruttore amministrativo di vigilanza – ex cat. C - utilizzando la graduatoria del Comune di San LO in Galdo relativa al concorso per un posto di istruttore di polizia locale (ovvero “istruttore” secondo la classificazione ccnl 2016/2018 – cat. Giuridica C, ex posizione economica C1).
Con riferimento alla censurata non corrispondenza tra le suindicate qualifiche, va osservato che:
- in base alla tabella B (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) l’“area degli istruttori” ricomprende anche la cat. C – C1 del precedente sistema di classificazione;
- l’“agente di polizia locale” è annoverato a titolo esemplificativo tra i profili della categoria;
- la ricorrente nulla allega circa eventuali e significative disomogeneità tra le due posizioni con riguardo ai requisiti di accesso o alle competenze richieste in base alla nuove declaratorie professionali ex ccnl 2019/2021.
6 - Per le suesposte ragioni, il gravame va respinto.
7 - Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituita in resistenza alcuna delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU NA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
VI NZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NZ | MA AU NA |
IL SEGRETARIO