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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. A. C. 1277 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1277 del Ruolo Generale per l'anno 2023, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 20.12.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Carmine Curatolo, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] c.f.. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Margherita Marcianò, giusta procura in atti
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI come in atti.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.112023, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, così come stabilite dalla sentenza del Tribunale Civile di Paola n. 200/2022, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 205/2023 del 21.02.2023, per cui allo stato deve corrispondere a la somma di euro 540,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1
di mantenimento dei figli ( nato in data [...], nato in Persona_1 Persona_2
data 03.11.1999 e nato in data [...]), oltre al 50% delle spese extra Persona_3 assegno, nonché la somma di € 150,00 mensili, a titolo di assegno divorzile.
Il ricorrente, a modifica delle condizioni di divorzio, ha chiesto di revocare tutte le predette statuizioni economiche, ad eccezione del contributo al mantenimento del figlio minore verso il quale ha proposto di corrispondere la somma di euro 180,00 Per_3 mensili sino all'età di 24 anni ove lo stesso proseguirà gli studi e 19 anni se deciderà di non proseguirli.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha dedotto il disagio economico derivante dalla necessità di provvedere al mantenimento di due figli nati da successiva relazione nel 2011 e nel 2019, dalle patologie che affliggono il figlio nato nel 2019 e che impediscono alla nuova compagna di lavorare, nonché l'intervenuta indipendenza economica dei figli e . Persona_1 Persona_2
Il Pubblico Ministero, con visto del 29.11.2023, nulla ha opposto.
Parte resistente, nel costituirsi, ha contestato ogni assunto del ricorrente e chiesto il rigetto della domanda.
In via temporanea e urgente è stato revoca l'obbligo del ricorrente di corrispondere il contributo paterno al mantenimento dei figli e . Per_2 Persona_1
All'udienza del 20.12.2024, in sede di precisazione delle conclusioni, parte resistente ha rinunciato agli atti limitatamente al contributo paterno al mantenimento del figlio e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire in camera Per_1
di consiglio.
***
2 Il Tribunale ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da parte ricorrente.
Nel caso di specie la cessazione dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio non è più in contestazione, mentre restano controversi tra le parti Persona_1
il mantenimento del figlio , la durata del contributo paterno al mantenimento Persona_2 per il figlio e l'assegno divorzile. Persona_3
Per la modifica delle condizioni di divorzio è necessaria la verifica della sussistenza di circostanze sopravvenute e della misura in cui queste abbiano alterato l'equilibrio raggiunto (Cass. Civ., Sez. VI, n. 124 del 2016).
I figli avuti dal ricorrente da relazione successiva al matrimonio erano già nati al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, come si legge nella stessa, e il ricorrente neppure deduce che le patologie di cui è affetto il figlio minore siano venute ad esistenza o a conoscenza dopo il divorzio.
I debiti asseritamene contratti anche per far fronte all'acquisto di una nuova casa e di una nuova automobile a seguito dell'assegnazione delle precedenti alla resistente non possono essere considerate spese sopravvenute, ma conseguenze economiche relative alle condizioni di divorzio già vigenti tra le parti.
Analogamente, nessun elemento sopravenuto può apprezzarsi con riferimento al mantenimento del figlio nato in data [...] e maggiorenne da pochi Persona_3
giorni, rispetto al quale non è contestata la sussistenza dei presupposti per il contributo paterno al mantenimento nonostante l'età. Il ricorrente, infatti, ha proposto di corrispondere la somma di euro 180,00 mensili sino all'età di 24 anni ove lo stesso proseguirà gli studi e 19 anni se deciderà di non proseguirli.
La domanda, così come formulata, non può essere accolta poiché ai provvedimenti con cui si stabilisce il contributo al mantenimento del figlio è applicabile il principio del rebus sic stantibus per cui, solo al variare dei presupposti per il riconoscimento del mantenimento stesso, il padre potrà agire per ottenere la eventuale modifica.
Parimenti, tutte le circostanze dedotte dal ricorrente con riferimento all'assegno divorzile sono già state esaminate dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha riconosciuto la spettanza del medesimo. Pertanto, neppure sotto questo profilo la domanda è accoglibile.
3 Resta, dunque, da esaminare la spettanza del contributo paterno al mantenimento del figlio , nato in data [...], di anni venticinque. Persona_2
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne, si registra un orientamento restrittivo della Suprema Corte, che ha evidenziato che “L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.” (Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
In particolare, è stato affermato che “tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma
l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale .”
Una volta raggiunta la maggiore età, pertanto, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Pare chiaro che l'esigenza è garantire il rispetto di un principio di autoresponsabilità e sostenibilità, tuttavia nell'ottica dell'effettiva capacità economica del figlio maggiorenne poiché, ove questa non sussistesse, si confermerebbe comunque l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
4 Peraltro, la stessa giurisprudenza ha del resto ormai accolto l'orientamento secondo il quale “si ritiene che il diritto al mantenimento venga meno quando i figli si inseriscono nel mondo del lavoro, dimostrando adeguata capacità lavorativa;
pertanto può considerarsi economicamente autosufficiente il figlio che svolga lavori anche stagionali
o a tempo determinato” (cfr. Tribunale Ancona sez. I, 15/02/2019, n.296, nonché Corte di Appello Catania, 03/11/2016, “L'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa: pertanto può considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori presso strutture alberghiere con contratti stagionali ed a tempo determinato”). Tale giurisprudenza è frutto della sempre maggiore valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che ha portato la Suprema Corte a concludere che persino per il figlio che perda il lavoro non si riattivi il diritto al mantenimento da parte del genitore (Cassazione civile , sez. I ,
16/05/2017, n. 12063, “Il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell'ex coniuge) di ottenere dall'altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.).
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità che tende a rivedere l'automatismo tra compimento della maggiore età e cessazione del diritto al mantenimento, affermando che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa
5 a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Di contro, la Suprema Corte ha anche chiarito che “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro. Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che
l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa” (Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27818).
In conclusione, nel caso di specie il tribunale deve valutare se l'età del figlio, il completamento del percorso di studi e le esperienze lavorative maturate siano idonee a dimostrare l'indipendenza economica dallo stesso raggiunta o il mancato raggiungimento per colpa del figlio stesso. Quanto all'onere della prova, si è affermato che “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che
l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.” (Cassazione civile sez.
I, 16/09/2024, n.24731).
Nel caso di specie è incontestato che il figlio , di venticinque anni, abbia da tempo Per_2
terminato gli studi. Dalla documentazione in atti si evince che lo stesso è stato assunto come aiuto cuoco per cinque ore nel fine settimana dal 17.03.2023 al 30.09.2023,
6 l'assunzione è stata poi prorogata fino al 31.10.2023 e poi ancora fino al 31.01.2024, con retribuzione oscillante tra 320,00 euro mensili e 350,00 euro mensili circa. Il figlio, dunque, risulta essersi affacciato al mondo del lavoro ed è riuscito a percepire entrate mensili di importo superiore al contributo paterno al mantenimento. Inoltre, parte resistente non ha dimostrato, pur essendone onerata, che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro nel 2024, non vi siano stati altri rapporti lavorativi né che il figlio si è attivato per il reperimento di nuova occupazione. In conclusione, l'età del figlio, il completamento del percorso di studi, le esperienze lavorative e l'assenza di prova circa l'eventuale successiva disoccupazione per causa non imputabile conducono a ritenere cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio.
Quanto alla decorrenza degli effetti della modifica, si osserva che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Pertanto, il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, con le modalità di cui alla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, fino alla modifica di tale provvedimento, non rilevando il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto. Pertanto, “la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza sarà collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo.” (Cassazione civile sez. I, 23/06/2023, n.18089). Nel caso di specie non vi sono ragioni per fissare la decorrenza degli effetti della modifica in momento diverso rispetto alla proposizione della domanda.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza definitiva nel giudizio di primo grado, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale Civile di Paola n. 200/2022, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 205/2023 del
21.02.2023,
7 1. revoca il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio
[...]
e per il figlio , a far data dal deposito della domanda, Per_1 Persona_2
lasciando inalterate le altre condizioni di divorzio;
2. respinge le altre domande di parte ricorrente;
3. compensa le spese processuali.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Federica Laino Giudice relatore dott.ssa Simona Scovotto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1277 del Ruolo Generale per l'anno 2023, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 20.12.2024 e vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Carmine Curatolo, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] c.f.. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Margherita Marcianò, giusta procura in atti
-RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI come in atti.
1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.112023, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, così come stabilite dalla sentenza del Tribunale Civile di Paola n. 200/2022, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 205/2023 del 21.02.2023, per cui allo stato deve corrispondere a la somma di euro 540,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1
di mantenimento dei figli ( nato in data [...], nato in Persona_1 Persona_2
data 03.11.1999 e nato in data [...]), oltre al 50% delle spese extra Persona_3 assegno, nonché la somma di € 150,00 mensili, a titolo di assegno divorzile.
Il ricorrente, a modifica delle condizioni di divorzio, ha chiesto di revocare tutte le predette statuizioni economiche, ad eccezione del contributo al mantenimento del figlio minore verso il quale ha proposto di corrispondere la somma di euro 180,00 Per_3 mensili sino all'età di 24 anni ove lo stesso proseguirà gli studi e 19 anni se deciderà di non proseguirli.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha dedotto il disagio economico derivante dalla necessità di provvedere al mantenimento di due figli nati da successiva relazione nel 2011 e nel 2019, dalle patologie che affliggono il figlio nato nel 2019 e che impediscono alla nuova compagna di lavorare, nonché l'intervenuta indipendenza economica dei figli e . Persona_1 Persona_2
Il Pubblico Ministero, con visto del 29.11.2023, nulla ha opposto.
Parte resistente, nel costituirsi, ha contestato ogni assunto del ricorrente e chiesto il rigetto della domanda.
In via temporanea e urgente è stato revoca l'obbligo del ricorrente di corrispondere il contributo paterno al mantenimento dei figli e . Per_2 Persona_1
All'udienza del 20.12.2024, in sede di precisazione delle conclusioni, parte resistente ha rinunciato agli atti limitatamente al contributo paterno al mantenimento del figlio e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire in camera Per_1
di consiglio.
***
2 Il Tribunale ritiene di accogliere parzialmente la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio avanzata da parte ricorrente.
Nel caso di specie la cessazione dell'obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio non è più in contestazione, mentre restano controversi tra le parti Persona_1
il mantenimento del figlio , la durata del contributo paterno al mantenimento Persona_2 per il figlio e l'assegno divorzile. Persona_3
Per la modifica delle condizioni di divorzio è necessaria la verifica della sussistenza di circostanze sopravvenute e della misura in cui queste abbiano alterato l'equilibrio raggiunto (Cass. Civ., Sez. VI, n. 124 del 2016).
I figli avuti dal ricorrente da relazione successiva al matrimonio erano già nati al momento della pronuncia della sentenza di divorzio, come si legge nella stessa, e il ricorrente neppure deduce che le patologie di cui è affetto il figlio minore siano venute ad esistenza o a conoscenza dopo il divorzio.
I debiti asseritamene contratti anche per far fronte all'acquisto di una nuova casa e di una nuova automobile a seguito dell'assegnazione delle precedenti alla resistente non possono essere considerate spese sopravvenute, ma conseguenze economiche relative alle condizioni di divorzio già vigenti tra le parti.
Analogamente, nessun elemento sopravenuto può apprezzarsi con riferimento al mantenimento del figlio nato in data [...] e maggiorenne da pochi Persona_3
giorni, rispetto al quale non è contestata la sussistenza dei presupposti per il contributo paterno al mantenimento nonostante l'età. Il ricorrente, infatti, ha proposto di corrispondere la somma di euro 180,00 mensili sino all'età di 24 anni ove lo stesso proseguirà gli studi e 19 anni se deciderà di non proseguirli.
La domanda, così come formulata, non può essere accolta poiché ai provvedimenti con cui si stabilisce il contributo al mantenimento del figlio è applicabile il principio del rebus sic stantibus per cui, solo al variare dei presupposti per il riconoscimento del mantenimento stesso, il padre potrà agire per ottenere la eventuale modifica.
Parimenti, tutte le circostanze dedotte dal ricorrente con riferimento all'assegno divorzile sono già state esaminate dalla Corte di Appello di Catanzaro, che ha riconosciuto la spettanza del medesimo. Pertanto, neppure sotto questo profilo la domanda è accoglibile.
3 Resta, dunque, da esaminare la spettanza del contributo paterno al mantenimento del figlio , nato in data [...], di anni venticinque. Persona_2
In tema di mantenimento del figlio maggiorenne, si registra un orientamento restrittivo della Suprema Corte, che ha evidenziato che “L'obbligo di mantenimento legale della prole cessa con la maggiore età del figlio in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, ed è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.” (Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17183).
In particolare, è stato affermato che “tra le evenienze che comportano il sorgere del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma
l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sè idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale .”
Una volta raggiunta la maggiore età, pertanto, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Pare chiaro che l'esigenza è garantire il rispetto di un principio di autoresponsabilità e sostenibilità, tuttavia nell'ottica dell'effettiva capacità economica del figlio maggiorenne poiché, ove questa non sussistesse, si confermerebbe comunque l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
4 Peraltro, la stessa giurisprudenza ha del resto ormai accolto l'orientamento secondo il quale “si ritiene che il diritto al mantenimento venga meno quando i figli si inseriscono nel mondo del lavoro, dimostrando adeguata capacità lavorativa;
pertanto può considerarsi economicamente autosufficiente il figlio che svolga lavori anche stagionali
o a tempo determinato” (cfr. Tribunale Ancona sez. I, 15/02/2019, n.296, nonché Corte di Appello Catania, 03/11/2016, “L'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa: pertanto può considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori presso strutture alberghiere con contratti stagionali ed a tempo determinato”). Tale giurisprudenza è frutto della sempre maggiore valorizzazione del principio di autoresponsabilità, che ha portato la Suprema Corte a concludere che persino per il figlio che perda il lavoro non si riattivi il diritto al mantenimento da parte del genitore (Cassazione civile , sez. I ,
16/05/2017, n. 12063, “Il diritto del coniuge separato (o, in questo caso, dell'ex coniuge) di ottenere dall'altro coniuge (o ex coniuge) un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (come, nella specie, il fatto del licenziamento), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno.).
Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità che tende a rivedere l'automatismo tra compimento della maggiore età e cessazione del diritto al mantenimento, affermando che “in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa
5 a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
Di contro, la Suprema Corte ha anche chiarito che “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto vanno presi in considerazioni alcuni presupposti: l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, e il suo impegno nel cercare un lavoro. Qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che
l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa” (Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n.27818).
In conclusione, nel caso di specie il tribunale deve valutare se l'età del figlio, il completamento del percorso di studi e le esperienze lavorative maturate siano idonee a dimostrare l'indipendenza economica dallo stesso raggiunta o il mancato raggiungimento per colpa del figlio stesso. Quanto all'onere della prova, si è affermato che “in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che
l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.” (Cassazione civile sez.
I, 16/09/2024, n.24731).
Nel caso di specie è incontestato che il figlio , di venticinque anni, abbia da tempo Per_2
terminato gli studi. Dalla documentazione in atti si evince che lo stesso è stato assunto come aiuto cuoco per cinque ore nel fine settimana dal 17.03.2023 al 30.09.2023,
6 l'assunzione è stata poi prorogata fino al 31.10.2023 e poi ancora fino al 31.01.2024, con retribuzione oscillante tra 320,00 euro mensili e 350,00 euro mensili circa. Il figlio, dunque, risulta essersi affacciato al mondo del lavoro ed è riuscito a percepire entrate mensili di importo superiore al contributo paterno al mantenimento. Inoltre, parte resistente non ha dimostrato, pur essendone onerata, che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro nel 2024, non vi siano stati altri rapporti lavorativi né che il figlio si è attivato per il reperimento di nuova occupazione. In conclusione, l'età del figlio, il completamento del percorso di studi, le esperienze lavorative e l'assenza di prova circa l'eventuale successiva disoccupazione per causa non imputabile conducono a ritenere cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio.
Quanto alla decorrenza degli effetti della modifica, si osserva che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Pertanto, il diritto a percepirlo di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, con le modalità di cui alla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, fino alla modifica di tale provvedimento, non rilevando il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto. Pertanto, “la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza sarà collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo.” (Cassazione civile sez. I, 23/06/2023, n.18089). Nel caso di specie non vi sono ragioni per fissare la decorrenza degli effetti della modifica in momento diverso rispetto alla proposizione della domanda.
La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, con sentenza definitiva nel giudizio di primo grado, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale Civile di Paola n. 200/2022, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 205/2023 del
21.02.2023,
7 1. revoca il contributo al mantenimento dovuto dal ricorrente per il figlio
[...]
e per il figlio , a far data dal deposito della domanda, Per_1 Persona_2
lasciando inalterate le altre condizioni di divorzio;
2. respinge le altre domande di parte ricorrente;
3. compensa le spese processuali.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente
Filippo Leonardo
Il Giudice relatore
Federica Laino
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