Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1966, n. 2588
CASS
Sentenza 25 ottobre 1966

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L'intervento dei creditori, nella causa di opposizione allo stato passivo o in quella sorta per dichiarazione tardiva di credito (artt 98-101 legge fallimentare), non ha carattere di intervento adesivo dipendente, ma d'intervento autonomo, non essendo la loro posizione dipendente da quella dell'amministrazione fallimentare e mirando la loro presenza in giudizio alla tutela di un interesse proprio e diretto; e, pertanto, ammissibile l'appello di un creditore interventore contro la sentenza che ammette al passivo fallimentare il credito vantato da un altro soggetto, anche se gli organi del fallimento non abbiano, per proprio conto, impugnato la decisione. ( Cfr 3227/59).*

La sola esistenza di una societa di fatto tra piu persone non esclude che taluna di esse possa concludere contratti ed assumere obbligazioni per proprio conto, lasciando la societa estranea a tali rapporti. Di conseguenza, il socio che non abbia contrattato nel nome della societa, ma in nome proprio, obbliga solo se medesimo e non la societa. In caso di contestazione, spetta al creditore di provare che l'obbligazione contratta si riferisca, in realta, al patrimonio sociale. ( Cfr 251/61; 1768/56).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/1966, n. 2588
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2588
    Data del deposito : 25 ottobre 1966

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