Articolo 2089 del Codice civile
Articolo 2088Articolo 2090
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19 aprile 1942
Art. 2089.

(Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore).

Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche' promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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