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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2089.
(Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore).
Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche' promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.
(Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore).
Se l'imprenditore non osserva gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, in modo da determinare grave danno all'economia nazionale, gli organi corporativi, dopo aver compiuto le opportune indagini e richiesto all'imprenditore i chiarimenti necessari, possono disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la corte d'appello di cui fa parte la magistratura del lavoro competente per territorio, perche' promuova eventualmente i provvedimenti indicati nell'art. 2091.
Commentari • 10
- 1. L'impresa genitorialeA.V · https://www.studiocataldi.it/ · 19 luglio 2020 · 124.42034
[…] La resilienza permette al bambino di ricostruirsi (così nella Charte du Bureau International Catholique de l'Enfance del 2007). L'art. 2089 cod. civ., anche abrogato, è rubricato “Inosservanza degli obblighi dell'imprenditore” e richiama le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi genitoriali che non sono solo le conseguenze civilistiche (per esempio la decadenza dalla potestà sui figli, art. 330 cod. civ.) e penalistiche ma il feed-back dei figli, che possono rivelarsi i “peggiori giudici inappellabili”. […]
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Giurisprudenza • 33
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1622Provvedimento: […] sub 2 in primo grado era stata eccepita l'omessa indicazione degli immobili gravati da ipoteca prevista dall'art. 2089 c.c., particolarmente necessaria nel caso di specie atteso lo stato dissesto del Comune.Leggi di più...
- art. 19 d.p.r. 602/1973·
- art. 22 d.lgs. 546/1992·
- art. 81 d.lgs. 77/1995·
- art. 243 bis tuel·
- art. 77 d.p.r. 602/1973·
- art. 2089 c.c.·
- art. 76 d.p.r. 602/1973·
- art. 50 d.p.r. 602/1973·
- inammissibilità appello·
- ultra petizione·
- compensazione spese·
- omessa notificazione·
- cessazione materia del contendere·
- iscrizione ipotecaria·
- art. 21 d.p.r. 602/1973