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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/03/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 240 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Abbasanta ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv.
Franco Pani, Walter Pani e Ica Spano, che la rappresentano e difendono,
appellante
contro
(P.IVA. , già , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Ledda, che la rappresenta e difende,
appellata la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in Parte_1
totale riforma della sentenza n. 1364/2022, pubblicata il 24.5.2022, notificata il 25.5.2022 e della sentenza non definitiva pubblicata il 17.10.2017 n. 2993/2017:
…
IN VIA PREGIUDIZIALE:
1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della appartenendo il credito Parte_2
in contesa al Fallimento RO LI S.p.A., in persona del Curatore in carica Dr.
[...]
, essendo stato il contratto di locazione di ramo d'azienda Rog. Onano, Notaio in CP_3
Cagliari, Rep. 19251, Raccolta n. 10998, dichiarato risolto in data 31.10.2013.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuta ad la somma CP_2
ingiunta ed assolvere la Società da ogni avversa pretesa, in totale riforma della Parte_1
sentenza impugnata.
IN ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DOMANDA RICONVENZIONALE:
3) dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa per grave inadempimento e condannare la Società al pagamento del risarcimento del danno in favore della CP_2
Società della somma di € 156.381,59, oltre interessi legali. Parte_1
IN OGNI CASO:
4) ritenuta la sussistenza dell'ipotesi di cui agli artt. 91 e 96, 1° comma c.p.c., condannare la
Società non solo al pagamento delle spese ed onorari di lite del primo e del Controparte_2
secondo grado del giudizio, ma anche al risarcimento dei gravissimi danni subiti dalla Società
per effetto della presente causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre le spese Parte_1
di ATP liquidate nella misura di euro 8.674,00, oltre IVA e accessori di legge, costi provvisoriamente a carico della opponente”, con la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
nell'interesse della : l'Ecc.ma Corte adita voglia, contrariis reiectis, Controparte_4
rigettare integralmente l'appello ex adverso formulato confermando la sentenza appellate.
Con vittoria si spese ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2014, la aveva proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 777/2014, con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare, in favore della la complessiva somma di euro 121.000,00, Controparte_2
asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere oggetto del terzo stato di avanzamento dei lavori previsti dal contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato da destinare a media struttura di vendita, nel quale la stessa era succeduta CP_2
in virtù di un contratto di affitto di azienda da quest'ultima stipulato il 25 febbraio 2013 con la originaria appaltatrice, RO LI s.p.a.
La società opponente aveva, innanzi tutto, eccepito il difetto di legittimazione attiva della evidenziando che il contratto di appalto era stato risolto dalla Società per CP_2 Parte_1
inadempimento della società opposta con lettera raccomandata del 13 maggio 2013 … e la
stessa ha a sua volta dichiarato la risoluzione del contratto con distinte CP_2
raccomandate del 10.5.2013 e del 17.5.2013. La stessa aveva anche aggiunto che la Parte_1
società RO era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n.
77/2013 e che la con missiva del 31.10.2013 … comunicava di Parte_3
avvalersi della clausola contrattuale di risoluzione espressa e così di risolvere il contratto di affitto di azienda precedentemente concluso con la cosicché quest'ultima non era e CP_2
non è legittimata a poter pretendere, perché priva di titolo, alcun pagamento in forza del contratto di locazione di azienda …giacché lo stesso è stato dichiarato risolto Curatela del
Fallimento.
La , inoltre, dopo aver ripercorso le vicende contrattuali intercorse prima con Parte_1
RO e poi, dopo il contratto di affitto di azienda stipulato il 25 febbraio 2013, con la aveva contestato anche nel merito l'avversa pretesa, sostenendo, in estrema sintesi, CP_2
che l'appaltatrice non aveva adempiuto alle sue obbligazioni, tant'è che la struttura si trova
ancora nelle stesse condizioni lasciate dalla Euoteck LI s.p.a. e non aveva pagato le poche
opere realizzate, peraltro, in subappalto, … coinvolgendo la società committente nella
relativa responsabilità patrimoniale, cosicché non esiste alcun credito a favore di CP_2
La stessa , infine, aveva sostenuto di essere creditrice della somma di euro Parte_1
156.381,69 come risulta dalla lettera 15.1.2014 del Direttore dei Lavori, ing. Per_1
, e, sulla base di tali allegazioni, aveva così concluso: «In via pregiudiziale, 1)
[...]
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della appartenendo il credito in Parte_2
contesta al Fallimento RO LI S.p.A., in persona del Curatore in carica Dr.
[...]
, essendo stato il contratto di locazione di ramo d'azienda Rog. Onano, Notaio CP_3
in Cagliari, Rep. 19251, Raccolta n. 10998, dichiarato risolto in data 31.10.2013. In via
principale e nel merito: 2) Revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuta ad
la somma ingiunta ed assolvere la Società da ogni avversa pretesa. In CP_2 Parte_1
accoglimento della proposta domanda riconvenzionale: 3) condannare la al Parte_2
pagamento in favore della Società della somma di € 156.381,59, oltre interessi Parte_1
legali. In ogni caso: 4) ritenuta la sussistenza dell'ipotesi di cui agli artt. 91 e 96, 1ç comma
c.p.c. condannare la Società solo al pagamento delle spese ed onorari di Parte_4
lite, ma anche al risarcimento dei gravissimi danni subito dalla Società per effetto Parte_1
della presente causa, da liquidarsi in via equitativa».
La si era costituita in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
L'opposta aveva, innanzi tutto, recisamente contestato l'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva sottolineando che i lavori oggetto della contesa da cui è scaturito il
credito fatto valere con procedimento monitorio sono stati realizzati nel periodo compreso tra
il mese di marzo e il mese di aprile 2013, mentre la sentenza di fallimento è (…) di Luglio
2013 e il provvedimento di risoluzione del contratto di affitto d'azienda tra RO LI
s.p.a. e è del dicembre 2013 e richiamando l'articolo 6 del contratto di affitto Controparte_2
di azienda, il quale, pur prevedendo che, in caso di fallimento di una delle parti, la curatela avrebbe potuto determinare la risoluzione del rapporto, aveva cura di precisare che qualora
gli organi della procedura decidano di avvalersi di questa clausola risolutiva, gli effetti della
stessa decorreranno dallo assoggettamento del concedente e/o affittuario alla procedura
concorsuale, che, nel caso in esame, doveva ricondursi al 4 luglio 2013, data della sentenza adi fallimento.
La stessa opposta aveva poi ribadito che aveva effettivamente eseguito i lavori di cui reclamava il pagamento, aveva aggiunto che, a seguito di un accoro transattivo, stava effettuando i pagamenti in favore della subappaltatrice ed aveva contestato l'avversa domanda riconvenzionale (in quanto la sospensione dell'adempimento delle obbligazioni da parte di
era da addebitare a un rifiuto di di eseguire il Controparte_2 Parte_1
pagamento dovuto), concludendo, quindi, per il rigetto delle avverse pretese e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La peraltro, con successiva comparsa depositata il 17 luglio 2014 CP_2
(successivamente alla prima udienza), in subordine al rigetto dell'opposizione, aveva domandato che fosse acclarata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno Parte_1
patito da essa opposta e quantificato in € 121.000,00; in via ulteriormente subordinata, aveva domandato che fossero accertati la corretta esecuzione dei lavori di cui al terzo SAL e il mancato pagamento degli stessi, con conseguente ingiustificato arricchimento da parte della e condanna di quest'ultima al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma Parte_1
di € 121.000,00.
La società opposta, infine, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., dopo aver sottolineato che se è pur vero che la giurisprudenza è generalmente concordare nel non
considerare l'appalto un contratto ad esecuzione continuata o periodica, nella fattispecie in
argomento si ritiene che le prestazioni già eseguite debbano comunque essere liquidate nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, aveva così concluso: «In via principale: Rigettare tutte le domande formulate dall'opponente nei confronti
dell'opposta, siccome totalmente infondate sia in fatto che in diritto, respingendo
l'opposizione proposta e per l'effetto dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto,
accertando altresì in ogni caso l'obbligo dell'opponente di corrispondere all'opposta le somme richieste a titolo di pagamento delle opere eseguite, ovvero a titolo di “restitutio in
integrum”, ovvero ancora ai sensi dell'art. 936 c.c.; In via subordinata e salvo gravame: -
Accertare che la non ha adempiuto alla propria obbligazione di pagare il prezzo Parte_1
così come pattuito nel contratto di appalto (contratto base) del 24.02.2012 e del successivo
atto aggiuntivo del 18.03.2013 (atto aggiuntivo n. 3), e per l'effetto dichiarare risolti i
predetti contratti per grave inadempimento dell'opponente; - Conseguentemente dichiarare tenuta quest'ultima a corrispondere all'opposta la somma di € 121.000,00=, ovvero la
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche, eventualmente, in via
equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma .0 dovuta a titolo di risarcimento
dei danni conseguenti all'inadempimento, ovvero a titolo di “restitutio in integrum”, ovvero ancora ai sensi dell'art. 936 c.c.; In via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - Previo
accertamento dell'effettiva corretta esecuzione delle opere oggetto del contratto, così come indicate nello Stato di Avanzamento Lavori n. 3, del mancato pagamento delle stesse e del
conseguente ingiustificato arricchimento ottenuto dall'opponente, condannare quest'ultima a
corrispondere in favore di l'indennizzo dovuto a titolo di arricchimento Controparte_2
senza causa ex art. 2041 c.c., indennizzo quantificato in misura pari ad € 121.000,00= ovvero
nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche, eventualmente,
in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sulla domanda riconvenzionale ex
adverso formulata: – Dichiarare nulla e/o inammissibile la domanda riconvenzionale
formulata dall'opponente ed, in ogni caso, rigettarla siccome infondata sia in fatto che in
diritto; In ogni caso: - Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, anche monitorio, oltre spese generali al 15% ed spese generali al 15% ed accessori di legge».
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 2993/2017, pubblicata il 17 ottobre 2017,
aveva rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della e Controparte_2
disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice di primo grado, dopo avere premesso che è dato incontestato tra le parti
(sebbene non risulti in alcun modo prodotto il relativo atto, situazione che ne preclude la
disamina ad opera di questo Tribunale) che il Curatore del Fallimento RO, con missiva
31.10.2013 (ricevuta all'indirizzo sociale della il 4.11.2013) ha dichiarato “di CP_2
avvalersi della clausola contrattuale di risoluzione espressa”, così risolvendo di diritto il
contratto di affitto del ramo di azienda a rogito Notaio Onano in data 25.2.2013 (v.
provvedimento G.D. in data 17.12.2013) e che del pari, può ritenersi dato incontroverso che
la risoluzione ex art.1456 c.c. sia stata azionata dal Curatore del Fallimento in riferimento
all'art. 6 del contratto di affitto in atti laddove prevede che “il contratto è altresì sottoposto
alla clausola risolutiva espressa dell'assoggettamento del concedente o dell'affittuario ad una qualsiasi procedura concorsuale …. Tuttavia tale clausola risolutiva potrà essere fatta
valere soltanto dagli organi della procedura concorsuale e determinerà la risoluzione di diritto di questo contratto nel momento in cui la dichiarazione di volersene avvalere … sarà
comunicata. Qualora gli organi della procedura decidano di avvalersi di questa clausola, gli
effetti della stessa decorreranno comunque a far data dall'assoggettamento del concedente
e/o dell'affittuario alla procedura concorsuale stessa”, aveva affermato che per l'effetto,
posto che i lavori per cui è richiesta di pagamento, sulla base delle allegazioni della opposta,
sono stati realizzati tra il mese di marzo e l'aprile 2013 (l'individuazione del periodo di
riferimento non è stata contestata dalla opponente) e, pertanto, prima dell'intervenuta
dichiarazione di fallimento (4.7.2013) nonché prima della comunicazione del Curatore
(30.10.2013 – 4.11.2013) in ossequio alla pattuizione di cui sopra deve, pur sempre
concludersi per il riconoscimento della legittimazione attiva della opposta (operando gli
effetti della risoluzione solo a far data dal 4.7.2013).
Lo stesso Giudice, inoltre, aveva affermato che a conclusioni difformi non potrebbe
giungersi neppure ove si ritenesse fondato l'assunto della opponente per cui “il titolo su cui poteva legittimamente fondarsi la pretesa di pagamento non è più operativo …. giacché il
diritto di di sostituirsi a RO e di pretendere i pagamenti poteva scaturire solo CP_2
dal contratto di locazione d'azienda che si è detto risolto”.
Ed invero, l'art.1458 c.c. dispone che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra
le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Pertanto, una volta ritenuta la risoluzione del contratto (ex artt.1453 e/o 1456 c.c.) in
forza della operatività retroattiva di essa (v. sopra) si verifica per ciascuno dei contraenti
una totale restitutio in integrum nel senso che tutti gli effetti del negozio vengono meno e con
essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera
giuridica dei contraenti stessi.
A questa regola non si sottrae neppure il contratto di appalto il quale, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può considerarsi un contratto ad esecuzione
continuata o periodica.
E pur tuttavia neppure può ritenersi che, per effetto della invocata risoluzione, nulla sia
dovuto all'appaltatore per le opere già (asseritamente) realizzate opponendosi che la
risoluzione, pur sempre, produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da
eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni già eseguite.
Ed allora, così riqualificata la domanda dell'opposta (non già di pagamento del prezzo ma di adempimento dell'obbligo restitutorio per equivalente pecuniario conseguente alla
risoluzione ex art.1456 c.c.: per una applicazione del principio v. Cass. 13405/2015) deve
correlativamente ritenersi (= confermarsi) la legittimazione attiva della società opposta.
L'opponente, all'udienza del 13 marzo 2018, aveva formulato espressa riserva di appello contro la predetta sentenza non definitiva, a norma dell'art. 340 c.p.c.
Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, prova testimoniale, interrogatorio formale ed una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n.
1365/2022 pubblicata il 24 maggio 2022, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 777/2014 e condannato la al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_2
91.819,10, oltre iva e interessi ex art. 4 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 27 giugno 2014 al saldo, rigettando ogni ulteriore domanda e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva, innanzi tutto, osservato che il corredo
probatorio in atti consente, poi, di individuare le forniture e le lavorazioni concretamente
effettuate dalla soc. opposta e, sulla base delle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, aveva, quindi, quantificato il credito della in complessivi euro € 91.819,10 CP_2
oltre IVA, somma alla quale dovevano essere aggiunti gli interessi ex art. 4 d.lgs. 231/2002
decorrenti dalla data della domanda al saldo. Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale, a fondamento della quale l'opponente aveva richiamato l'art. 8 del contratto aggiuntivo n. 3 del 18.3.2013, il Tribunale
aveva, innanzi tutto, evidenziato che dalla lettura del citato articolo contrattuale emergeva che
1) aveva riconosciuto il credito di per somme versate in acconto Controparte_2 Parte_1
e in supero rispetto ai lavori eseguiti da RO per € 133.848,60 e che 2) avrebbe Parte_1
dovuto recuperare dette somme nei successivi SAL, nella misura del 10% dell'importo di ogni
SAL consolidato e comunque con saldo in sede di ultimo SAL.
Il Tribunale, quindi, dopo avere premesso che le somme di cui al superiore punto 1)
attengono al contratto di appalto stipulato tra e RO: il versamento di Parte_1
detti importi è, pertanto, avvenuto in favore di altra parte estranea all'oggetto della presente
vertenza, a nulla rilevando il riconoscimento di tale credito da parte di aveva Controparte_2
affermato che il cit. art.8 non può dirsi più idoneo a disciplinare i rapporti tra le parti poiché,
a seguito della risoluzione del contratto di ramo di affitto d'azienda formulata dalla Curatela
del fallimento RO, il rapporto contrattuale tra e è conseguentemente Parte_1 CP_2
venuto meno, in forza della perdita di efficacia del contratto presupposto al loro rapporto
negoziale.
Lo stesso Tribunale, inoltre, aveva osservato che neppure vi è dimostrazione del fatto che
trattisi di debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ex art.2560 c.c.
Se questo è vero, deve correlativamente concludersi che alcuna rilevanza pratica può
attribuirsi all'originario riconoscimento del credito effettuato da per anticipazioni CP_2
versate a RO in eccesso rispetto ai lavori eseguiti (posto che , a tutela delle Parte_1
sue ragioni, ben avrebbe potuto e dovuto insinuarsi nel fallimento RO siccome trattasi
di debito proprio della società fallita).
Queste stesse argomentazioni (e non avendo la opponente fornito aliunde la dimostrazione
delle sue pretese) inducono a disattendere quanto invocato dalla a titolo di danno Parte_1 per il ritardo.
1.2 Avverso tali pronunce la ha proposto appello, affidato a quattro motivi Parte_1
di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione, intitolato Violazione ed erronea applicazione
dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 2558 c.c. per aver considerato la società CP_2
legittimata ad agire in giudizio nei confronti della , l'appellante ha criticato la Parte_1
decisione con la quale il Giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della affermando che il contratto d'affitto d'azienda è stato il CP_2
titolo contrattuale mediante il quale succeduta nel contratto d'appalto stipulato Parte_5
tra RO e l'odierna appellante e conseguentemente che sin dalla CP_2
comunicazione del Curatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa (31.10.2013) è
risultata essere non più titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di affitto di
ramo d'azienda stipulato con RO LI, tra cui necessariamente devono essere riportati anche gli effetti del contratto d'appalto stipulato con per i lavori eseguiti presso il Parte_1
cantiere di Serramanna, la cui titolarità deve essere ricondotta alla sfera giuridica di
RO LI e più specificamente alla sua curatela fallimentare, (…) ritenuto che il
contratto d'appalto era da ritenersi, al momento dell'avvenuta risoluzione della locazione
aziendale (31.10.2013), retrocesso -come gli altri beni di cui al ramo aziendale locato- in
capo al Fallimento in virtù dell'art. 2558 c.c., che deve trovare applicazione anche nella fase
della restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente, quando il relativo rapporto sia
venuto per naturale scadenza o in quanto convenzionalmente risolto, come nel caso di specie
(clausola risolutiva espressa).
Con il secondo motivo di gravame, intitolato Violazione ed erronea applicazione dell'art.
183, 6° comma c.p.c. e/o omessa motivazione per aver fondato la decisione su una domanda
inammissibile in quanto proposta tardivamente, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva riqualificato la domanda dell'opposta in termini di domanda di adempimento dell'obbligo restitutorio per equivalente pecuniario conseguente alla risoluzione ex art. 1456 c.c., osservando che il procedimento monitorio …
aveva ad oggetto la richiesta di esatto adempimento contrattuale consistente nel pagamento
di euro 121.000, per aver eseguito la consistenza delle opere previste dal terzo stato
d'avanzamento, come previsto nel contratto d'appalto e che solo con la comparsa depositata il 17 luglio 2014 la aveva per la prima volta avanzato la domanda di risarcimento, di CP_2
arricchimento senza causa e restitutio in integrum, le quali, pertanto, dovevano essere considerate nuove e, in quanto tali, inammissibili.
Con il terzo articolato motivo, intitolato violazione ed erronea applicazione dell'art. 1453
c.c., per aver rigettato la domanda riconvenzionale dell'appellante di risarcimento del danno
a seguito del grave inadempimento di , l'appellante ha censurato la sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente lamentando la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Giudice laddove,
dapprima, nell'argomentare sul difetto di legittimazione attiva, aveva ritenuto che CP_2
fosse legittimata a pretendere il pagamento delle opere eseguite (indipendentemente dal fatto
che le stesse avessero o meno raggiunto la consistenza pattuita per meritare il pagamento del
prezzo) sul presupposto che la risoluzione non potesse avere effetto liberatorio per le opere
già eseguite, per poi con le stesse argomentazioni ritenere che l'appellante non potesse
rivendicare il risarcimento del danno per inadempimento a chi effettivamente lo ha cagionato
( ), sull'opposto presupposto che a seguito della risoluzione del contratto di CP_2
locazione aziendale le parti sarebbero state liberate dalle rispettive obbligazioni anche quelle
risarcitorie conseguenti al grave inadempimento contrattuale. Secondo la , in vero, Parte_1
se …- come di fatto ha statuito in sentenza - la risoluzione del contratto d'affitto di ramo
d'azienda non avesse l'effetto di liberare la committente dal pagamento del prezzo, alla stessa stregua, avrebbe dovuto accogliere la domanda avanzata da di risarcimento Parte_1
del danno, ritenuto che la risoluzione del contratto di locazione aziendale non avrebbe
liberato dalla responsabilità per i danni da questa cagionati a seguito CP_2
dell'inadempimento contrattuale, tertium non datur . A ben vedere, ha proseguito l'appellante, poiché a norma dell'art. 2558 c.c. il contratto d'appalto de quo – trattandosi,
come detto, di c.d. contratti di impresa in corso di esecuzione - è stato ceduto all'affittuario
del ramo d'azienda ( ), l'affitto e/o la cessione aziendale non può comportare la CP_2
scissione del rapporto con il terzo contraente ceduto in due sub rapporti distinti (uno con
EU e uno con ), ciascuno dei quali con un titolare dello 'status' di CP_2
creditore/debitore, ma, invero, deve comportare il pieno subingresso del cessionario
( ) nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente CP_2
(EU) (Cass. n. 2961/2013). Quindi, a prescindere dall'esistenza dell'atto aggiuntivo n.
3 - che esiste e non è contestato -, il pagamento del prezzo eseguito durante il contratto in
favore del cedente prima dell'affitto d'azienda, avrebbe dovuto avere efficacia nei confronti
del cessionario dopo l'affitto d'azienda.
Con il quarto motivo, intitolato violazione ed erronea applicazione dell'art. 112, c.p.c. per
aver riconosciuto l'applicazione degli interessi moratori mai richiesti ne' nel decreto
ingiuntivo ne' nei successivi atti di causa, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice aveva riconosciuto alla società , oltre al pagamento CP_2
della somma di euro 91.819,10 oltre IVA, gli interessi moratori, sebbene l'opposta non avesse
mai richiesto negli atti introduttivi il riconoscimento degli interessi moratori, limitandosi a
richiedere l'applicazione degli “interessi”.
(già si è costituta in giudizio e ha resistito. Controparte_1 Controparte_2
2.1 Orbene, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che la con Parte_1
contratto di appalto sottoscritto il 24 febbraio 2012, aveva affidato alla RO LI s.p.a. l'esecuzione dei lavori per la costruzione di un complesso commerciale nella zona P.I.P. di
Serramanna. In base agli accordi originari, i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il
31 luglio 2012, ma tale termine era stato successivamente prorogato al 31 ottobre 2012 (atto aggiuntivo n. 1 del 13 giugno 2012, doc. 10 di parte opponente) e, poi, al 31 marzo 2013 (atto aggiuntivo n. 2 del 9 gennaio 2013, doc. 11 di parte opponente).
Con atto pubblico stipulato il 25 febbraio 2013, la RO LI s.p.a. aveva concesso in affitto alla fino al 25 febbraio 2017, il ramo d'azienda avente ad oggetto, in Controparte_2
particolare, “l'esecuzione in appalto di lavori generali di costruzione, manutenzione e
ricostruzione di edifici …” (doc. 12 di parte opponente). L'affitto, oltre ai beni mobili che arredano e corredano il ramo d'azienda e le rimanenze, comprendeva una serie di rapporti contrattuali specificamente indicati in un documento allegato (l'allegato “D”), tra i quali era incluso anche il contratto di appalto con la , ma non anche i crediti ed i debiti Parte_1
aziendali (art. 2 del contratto di affitto).
A seguito della conclusione del contratto di affitto di ramo d'azienda, tanto la RO (in qualità di appaltatrice-cedente) quanto la (in qualità di affittuaria) avevano dato Controparte_2
notizia alla dell'operazione compiuta e, segnatamente, dell'avvenuta Parte_1
novazione soggettiva del contratto di appalto (docc. 13 e 14 di parte opponente).
Il 18 marzo 2013, col terzo atto aggiuntivo al contratto di appalto stipulato il 24 febbraio
2012, la e la avevano, quindi, precisato “tempi, modalità di esecuzione e Parte_1 CP_2
rapporti economico-finanziari”, stabilendo, in particolare, che i lavori devono essere ripresi
entro e non oltre il giorno 25/3/2013 ed entro il giorno 31/03/2013 dovrà, comunque,
improrogabilmente essere ultimato e completato il montaggio della struttura; con lo stesso atto era stata poi prevista una penale di euro 1.000,00 a carico di per ogni Controparte_2
giorno di ritardo (art. 2) e quest'ultima aveva anche espressamente “riconosciuto il credito di
per somme versate, IN ACCONTO E IN SUPERO RISPETTO AI LAVORI AD Parte_1 OGGI ESEGUITI, ad RO LI Spa, credito pari a Euro 133.848,60 (diconsi Euro
Centrotrentatremilaottocentoquarantotto/60) compreso di IVA al 21%, che sarà totalmente
recuperato da nei successivi stati di avanzamento dei lavori nella misura del Parte_1
10% dell'importo di ogni SAL consolidato e comunque con saldo in sede di ultimo SAL” (doc.
15 di parte opponente).
La , peraltro, con lettera raccomandata spedita il 15 maggio 2013 e ricevuta dalla Parte_1
il 20 maggio 2013, aveva lamentato che dalla fine del mese di marzo alla data CP_2
odierna non è stata realizzata alcuna opera prevista nel contratto e, essendo grave ed
irreparabile l'inadempimento, aveva comunicato all'appaltatrice di ritenere risolto il
contratto stipulato con la Società il 18.3.2013 e di conseguenza quello Controparte_2
d'appalto stipulato il 24.2.2012, con le ovvie conseguenze previste dall'art. 1453 c.c. (doc. 1 di parte opponente); analoga iniziativa era stata assunta dalla la quale, con raccomandata CP_2
del 17 maggio 2013, aveva dichiarato risolto il contratto (doc. 2 di parte opponente). Il 30 maggio
2013, quindi, le parti o i loro tecnici avevano pacificamente effettuato un sopralluogo nel cantiere per redigere congiuntamente lo stato di consistenza dei lavori (il quale, tuttavia, non era stato poi effettivamente compilato).
In seguito, con sentenza n. 77 depositata il 4 luglio 2013, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della RO LI S.p.A. (doc. 3 di parte opponente) ed il Curatore
fallimentare, alla stregua delle concordi allegazioni delle parti, con missiva del 31 ottobre
2013 (non prodotta) aveva dichiarato di voler risolvere il contratto di affitto del ramo di azienda invocando l'art.6 del medesimo contratto, il quale prevedeva che “questo contratto è
altresì sottoposto alla clausola risolutiva dell'assoggettamento del concedente e/o
dell'affittuario ad una qualsiasi procedura concorsuale, ivi compreso il concordato
preventivo. Tuttavia, tale condizione risolutiva potrà essere fatta valere soltanto dagli organi
della procedura concorsuale e determinerà la risoluzione di diritto di questo contratto nel momento in cui la dichiarazione di volersene avvalere del competente organo della
procedura concorsuale sarà comunicata all'altra parte. Qualora gli organi della procedura
decidano di avvalersi di questa clausola risolutiva gli effetti della stessa decorreranno a far
data dallo assoggettamento del concedente e/o affittuario alla procedura concorsuale”.
2.2 In questo quadro, dunque, appare evidente che il primo motivo di gravame (Violazione
ed erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 2558 c.c. per aver
considerato la società Impredia legittimata ad agire in giudizio nei confronti della ) Parte_1
sia infondato.
I lavori di cui la (ora ) aveva reclamato il pagamento, Controparte_2 Controparte_1
infatti, erano stati pacificamente eseguiti tra il mese di marzo e di aprile 2013.
Nel mese di maggio 2013, d'altra parte, il rapporto contrattuale di appalto per cui è causa era stato definitivamente caducato in conseguenza delle contrapposte manifestazioni di volontà dirette a risolverlo, le quali, pur non rispondenti alle ipotesi tipiche di risoluzione di diritto ed estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse,
erano, tuttavia, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale, con la conseguenza che la stessa aveva certamente maturato il diritto al pagamento del CP_2
corrispettivo dei lavori eseguiti, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum".
Nessuna rilevanza in senso contrario, d'altro canto, può essere attribuita al fatto che successivamente il Curatore del Fallimento RO, con la missiva del 31 ottobre 2013,
aveva comunicato alla di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 6 del CP_2
contratto di affitto di azienda e, dunque, di volere determinare la risoluzione di diritto di
questo contratto, giacché, per espressa pattuizione negoziale, gli effetti di una simile dichiarazione erano destinati a prodursi a far data dall'assoggettamento del Concedente e/o
affittuario alla procedura concorsuale, ovvero a far data dal 4 luglio 2013 (data del fallimento della RO), in un momento, quindi, successivo alla maturazione del credito oggetto di causa.
L'art. 79 l. fall., del resto, nel prevedere che il fallimento non è causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati, certamente non contemplava una retroattività più ampia (Cass. 10 ottobre 2019, n. 25470).
2.3 Come si è accennato, l'appellante, ha sostenuto che le domande della CP_2
proposte con la comparsa depositata il 17 luglio 2014, tra le quali anche quella di restitutio in integrum, dovevano essere considerate nuove e, in quanto tali, inammissibili, ma anche tale motivo di impugnazione è infondato.
La modificazione della domanda ammessa in corso di causa, infatti, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. (Cass. 21
novembre 2017, n. 27566).
La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183
c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo,
in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi
(Cass. 21 marzo 2024, n. 7592).
2.4 In questo quadro, dunque, in difetto di censure in ordine alle operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di primo grado, la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha affermato che la aveva maturato un credito nei confronti della CP_2
opponente di complessivi € 91.819,10 + IVA, deve essere confermata.
2.5 La stessa Impredia, peraltro, con il terzo atto aggiuntivo al contratto di appalto sottoscritto il 18 marzo 2013 aveva espressamente “riconosciuto il credito di Parte_1
per somme versate, IN ACCONTO E IN SUPERO RISPETTO AI LAVORI AD OGGI
ESEGUITI, ad RO LI Spa, credito pari a Euro 133.848,60 (diconsi Euro
Centrotrentatremilaottocentoquarantotto/60) compreso di IVA al 21%.
La cessione del contratto, del resto, a differenza della cessione del credito (che ha un effetto più circoscritto), opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, cosicché, nel caso in esame, la per effetto del contratto di affitto di azienda, era succeduta alla RO anche in CP_2
tale posizione debitoria.
Le parti, in verità, nel terzo atto aggiuntivo poc'anzi richiamato, avevano previsto che la avrebbe dovuto recuperare le somme pagate in anticipo nei successivi SAL, Parte_1
nella misura del 10% dell'importo di ogni SAL consolidato e comunque con saldo in sede di
ultimo SAL, ma lo scioglimento anticipato del contratto di appalto aveva determinato l'immediata esigibilità dell'intero credito restitutorio, divenuto oggetto della domanda riconvenzionale proposta alla . Parte_1
La , a questo proposito, ha sostenuto che la domanda riconvenzionale Controparte_1
così come formulata in primo grado da è nulla poiché inammissibilmente Parte_1
generica, ma tale conclusione non può essere condivisa, anche perché le già sufficienti indicazioni contenute nell'atto di citazione (a partire dal paragrafo “L”) avevano comunque trovato chiara precisazione nella lettera datata 15 gennaio 2014 sottoscritta dal direttore dei lavori (specificamente richiamata nello stesso atto (si veda la pagina 13) e ritualmente prodotta come documento n. 27), ove il professionista aveva fatto presente che non solo non è corretto parlare di maggiori lavori eseguiti, ma da quanto si è potuto accertare Parte_1
vanta a tutt'oggi un credito per anticipazioni effettuate pari ad euro 156.381,59 (IVA
compresa): si sottolinea, inoltre, come già all'art. 8 dell'Atto Aggiuntivo n. 3 del 18/03/2013 stipulato tra ed quest'ultima ha riconosciuto un credito per somme Parte_1 CP_2
versate, in acconto e supero rispetto ai lavori eseguiti alla data del 18/03/2013, pari ad
133.848,60 (IVA compresa) a favore di e che quest'ultima non ha potuto Parte_1
recuperare in quanto il contratto è stato risolto.
In tema di domanda giudiziale, del resto, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3363).
La , in verità, ha anche sostenuto che l'opposta ha del tutto Controparte_1
legittimamente sospeso i lavori oggetto del contratto, ex art. 1460 c.c., in conseguenza del
rifiuto – risultato illegittimo – della di pagare i lavori sino a quel momento Parte_1
realizzati, anche – e soprattutto – per consentire all'appaltatore di pagare il subappaltatore
che aveva fornito la struttura prefabbricata (Consultecna), aggiungendo poi che il fatto poi
che il contratto sia stato risolto dall'allora per inadempimento della committente CP_2
determina il fatto che quest'ultima non può pretendere di riavere indietro la caparra versata
proprio a garanzia del suo inadempimento, ma anche tale difesa non appare certamente convincente: al riguardo, basti osservare, da un lato, che il Direttore dei Lavori aveva negato di avere predisposto e sottoscritto lo Stato di Avanzamento Lavori ed il certificato di pagamento a lui attribuiti e posti a fondamento del ricorso monitorio (presentando apposita querela il 17 ottobre 2014 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nuoro) e,
dall'altro lato, che il corrispettivo per i lavori eseguiti dalla Impredia, così come calcolati dal CTU, non aveva comunque superato la soglia prevista dall'art. 8, comma 3, del contratto di appalto, secondo il quale il pagamento doveva avvenire per stati di avanzamento lavori ogni
qualvolta l'importo degli stessi avrà raggiunto l'importo di euro 150.000,00.
In definitiva, dunque, il terzo motivo di impugnazione deve essere accolto e, per l'effetto,
deve dichiararsi che la è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 133.848,60. La , in verità, ha sostenuto di essere Parte_1
creditrice di una somma maggiore (euro € 156.381,59), ma tale maggior pretesa appare in contrasto con quanto concordemente indicato dalle parti nel più volte menzionato atto aggiuntivo.
2.6 I reciproci crediti devono essere dichiarati compensati fino al limite della concorrenza e la deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della differenza, pari ad euro 22.739,49, oltre agli interessi al saggio legale dalla
[...]
domanda al saldo.
2.7 Il quarto motivo di gravame risulta evidentemente assorbito.
2.8 La secondo il criterio della soccombenza, deve essere Controparte_1
condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 1364/22 del Tribunale di Cagliari:
1) dichiara che la ha maturato un credito nei confronti della Controparte_1
pari a complessivi € 91.819,10 + IVA;
Parte_1
2) dichiara che la è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 133.848,60, 3) dichiara compensati i reciproci crediti fino al limite della concorrenza e condanna la al pagamento, in favore della della differenza, Controparte_1 Parte_1
pari ad euro 22.739,49, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
4) condanna la alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, Controparte_1
che liquida per il primo grado in complessivi euro 14.460,00, di cui euro 14.103,00
per onorari, e per il secondo grado in complessivi euro 11.156,00, di cui euro 9.991,00
per onorari, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge ed oltre alle spese di consulenza tecnica, disponendo la distrazione in favore degli avv. Franco Pani, Walter
Pani e Ica Spano.
Così deciso in Cagliari in data 5 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 240 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2022
promossa da
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Abbasanta ed elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv.
Franco Pani, Walter Pani e Ica Spano, che la rappresentano e difendono,
appellante
contro
(P.IVA. , già , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Ledda, che la rappresenta e difende,
appellata la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in Parte_1
totale riforma della sentenza n. 1364/2022, pubblicata il 24.5.2022, notificata il 25.5.2022 e della sentenza non definitiva pubblicata il 17.10.2017 n. 2993/2017:
…
IN VIA PREGIUDIZIALE:
1) dichiarare il difetto di legittimazione attiva della appartenendo il credito Parte_2
in contesa al Fallimento RO LI S.p.A., in persona del Curatore in carica Dr.
[...]
, essendo stato il contratto di locazione di ramo d'azienda Rog. Onano, Notaio in CP_3
Cagliari, Rep. 19251, Raccolta n. 10998, dichiarato risolto in data 31.10.2013.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
2) revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuta ad la somma CP_2
ingiunta ed assolvere la Società da ogni avversa pretesa, in totale riforma della Parte_1
sentenza impugnata.
IN ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DOMANDA RICONVENZIONALE:
3) dichiarare la risoluzione del contratto d'appalto per cui è causa per grave inadempimento e condannare la Società al pagamento del risarcimento del danno in favore della CP_2
Società della somma di € 156.381,59, oltre interessi legali. Parte_1
IN OGNI CASO:
4) ritenuta la sussistenza dell'ipotesi di cui agli artt. 91 e 96, 1° comma c.p.c., condannare la
Società non solo al pagamento delle spese ed onorari di lite del primo e del Controparte_2
secondo grado del giudizio, ma anche al risarcimento dei gravissimi danni subiti dalla Società
per effetto della presente causa, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre le spese Parte_1
di ATP liquidate nella misura di euro 8.674,00, oltre IVA e accessori di legge, costi provvisoriamente a carico della opponente”, con la distrazione delle spese in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
nell'interesse della : l'Ecc.ma Corte adita voglia, contrariis reiectis, Controparte_4
rigettare integralmente l'appello ex adverso formulato confermando la sentenza appellate.
Con vittoria si spese ed onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2014, la aveva proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 777/2014, con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare, in favore della la complessiva somma di euro 121.000,00, Controparte_2
asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere oggetto del terzo stato di avanzamento dei lavori previsti dal contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato da destinare a media struttura di vendita, nel quale la stessa era succeduta CP_2
in virtù di un contratto di affitto di azienda da quest'ultima stipulato il 25 febbraio 2013 con la originaria appaltatrice, RO LI s.p.a.
La società opponente aveva, innanzi tutto, eccepito il difetto di legittimazione attiva della evidenziando che il contratto di appalto era stato risolto dalla Società per CP_2 Parte_1
inadempimento della società opposta con lettera raccomandata del 13 maggio 2013 … e la
stessa ha a sua volta dichiarato la risoluzione del contratto con distinte CP_2
raccomandate del 10.5.2013 e del 17.5.2013. La stessa aveva anche aggiunto che la Parte_1
società RO era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con la sentenza n.
77/2013 e che la con missiva del 31.10.2013 … comunicava di Parte_3
avvalersi della clausola contrattuale di risoluzione espressa e così di risolvere il contratto di affitto di azienda precedentemente concluso con la cosicché quest'ultima non era e CP_2
non è legittimata a poter pretendere, perché priva di titolo, alcun pagamento in forza del contratto di locazione di azienda …giacché lo stesso è stato dichiarato risolto Curatela del
Fallimento.
La , inoltre, dopo aver ripercorso le vicende contrattuali intercorse prima con Parte_1
RO e poi, dopo il contratto di affitto di azienda stipulato il 25 febbraio 2013, con la aveva contestato anche nel merito l'avversa pretesa, sostenendo, in estrema sintesi, CP_2
che l'appaltatrice non aveva adempiuto alle sue obbligazioni, tant'è che la struttura si trova
ancora nelle stesse condizioni lasciate dalla Euoteck LI s.p.a. e non aveva pagato le poche
opere realizzate, peraltro, in subappalto, … coinvolgendo la società committente nella
relativa responsabilità patrimoniale, cosicché non esiste alcun credito a favore di CP_2
La stessa , infine, aveva sostenuto di essere creditrice della somma di euro Parte_1
156.381,69 come risulta dalla lettera 15.1.2014 del Direttore dei Lavori, ing. Per_1
, e, sulla base di tali allegazioni, aveva così concluso: «In via pregiudiziale, 1)
[...]
dichiarare il difetto di legittimazione attiva della appartenendo il credito in Parte_2
contesta al Fallimento RO LI S.p.A., in persona del Curatore in carica Dr.
[...]
, essendo stato il contratto di locazione di ramo d'azienda Rog. Onano, Notaio CP_3
in Cagliari, Rep. 19251, Raccolta n. 10998, dichiarato risolto in data 31.10.2013. In via
principale e nel merito: 2) Revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuta ad
la somma ingiunta ed assolvere la Società da ogni avversa pretesa. In CP_2 Parte_1
accoglimento della proposta domanda riconvenzionale: 3) condannare la al Parte_2
pagamento in favore della Società della somma di € 156.381,59, oltre interessi Parte_1
legali. In ogni caso: 4) ritenuta la sussistenza dell'ipotesi di cui agli artt. 91 e 96, 1ç comma
c.p.c. condannare la Società solo al pagamento delle spese ed onorari di Parte_4
lite, ma anche al risarcimento dei gravissimi danni subito dalla Società per effetto Parte_1
della presente causa, da liquidarsi in via equitativa».
La si era costituita in giudizio contestando il fondamento dell'opposizione e Controparte_2 chiedendone il rigetto.
L'opposta aveva, innanzi tutto, recisamente contestato l'avversa eccezione di difetto di legittimazione attiva sottolineando che i lavori oggetto della contesa da cui è scaturito il
credito fatto valere con procedimento monitorio sono stati realizzati nel periodo compreso tra
il mese di marzo e il mese di aprile 2013, mentre la sentenza di fallimento è (…) di Luglio
2013 e il provvedimento di risoluzione del contratto di affitto d'azienda tra RO LI
s.p.a. e è del dicembre 2013 e richiamando l'articolo 6 del contratto di affitto Controparte_2
di azienda, il quale, pur prevedendo che, in caso di fallimento di una delle parti, la curatela avrebbe potuto determinare la risoluzione del rapporto, aveva cura di precisare che qualora
gli organi della procedura decidano di avvalersi di questa clausola risolutiva, gli effetti della
stessa decorreranno dallo assoggettamento del concedente e/o affittuario alla procedura
concorsuale, che, nel caso in esame, doveva ricondursi al 4 luglio 2013, data della sentenza adi fallimento.
La stessa opposta aveva poi ribadito che aveva effettivamente eseguito i lavori di cui reclamava il pagamento, aveva aggiunto che, a seguito di un accoro transattivo, stava effettuando i pagamenti in favore della subappaltatrice ed aveva contestato l'avversa domanda riconvenzionale (in quanto la sospensione dell'adempimento delle obbligazioni da parte di
era da addebitare a un rifiuto di di eseguire il Controparte_2 Parte_1
pagamento dovuto), concludendo, quindi, per il rigetto delle avverse pretese e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La peraltro, con successiva comparsa depositata il 17 luglio 2014 CP_2
(successivamente alla prima udienza), in subordine al rigetto dell'opposizione, aveva domandato che fosse acclarata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno Parte_1
patito da essa opposta e quantificato in € 121.000,00; in via ulteriormente subordinata, aveva domandato che fossero accertati la corretta esecuzione dei lavori di cui al terzo SAL e il mancato pagamento degli stessi, con conseguente ingiustificato arricchimento da parte della e condanna di quest'ultima al pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma Parte_1
di € 121.000,00.
La società opposta, infine, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., dopo aver sottolineato che se è pur vero che la giurisprudenza è generalmente concordare nel non
considerare l'appalto un contratto ad esecuzione continuata o periodica, nella fattispecie in
argomento si ritiene che le prestazioni già eseguite debbano comunque essere liquidate nonostante l'avvenuta risoluzione del contratto d'affitto d'azienda, aveva così concluso: «In via principale: Rigettare tutte le domande formulate dall'opponente nei confronti
dell'opposta, siccome totalmente infondate sia in fatto che in diritto, respingendo
l'opposizione proposta e per l'effetto dichiarare la legittimità del decreto ingiuntivo opposto,
accertando altresì in ogni caso l'obbligo dell'opponente di corrispondere all'opposta le somme richieste a titolo di pagamento delle opere eseguite, ovvero a titolo di “restitutio in
integrum”, ovvero ancora ai sensi dell'art. 936 c.c.; In via subordinata e salvo gravame: -
Accertare che la non ha adempiuto alla propria obbligazione di pagare il prezzo Parte_1
così come pattuito nel contratto di appalto (contratto base) del 24.02.2012 e del successivo
atto aggiuntivo del 18.03.2013 (atto aggiuntivo n. 3), e per l'effetto dichiarare risolti i
predetti contratti per grave inadempimento dell'opponente; - Conseguentemente dichiarare tenuta quest'ultima a corrispondere all'opposta la somma di € 121.000,00=, ovvero la
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche, eventualmente, in via
equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma .0 dovuta a titolo di risarcimento
dei danni conseguenti all'inadempimento, ovvero a titolo di “restitutio in integrum”, ovvero ancora ai sensi dell'art. 936 c.c.; In via ulteriormente subordinata e salvo gravame: - Previo
accertamento dell'effettiva corretta esecuzione delle opere oggetto del contratto, così come indicate nello Stato di Avanzamento Lavori n. 3, del mancato pagamento delle stesse e del
conseguente ingiustificato arricchimento ottenuto dall'opponente, condannare quest'ultima a
corrispondere in favore di l'indennizzo dovuto a titolo di arricchimento Controparte_2
senza causa ex art. 2041 c.c., indennizzo quantificato in misura pari ad € 121.000,00= ovvero
nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche, eventualmente,
in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sulla domanda riconvenzionale ex
adverso formulata: – Dichiarare nulla e/o inammissibile la domanda riconvenzionale
formulata dall'opponente ed, in ogni caso, rigettarla siccome infondata sia in fatto che in
diritto; In ogni caso: - Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, anche monitorio, oltre spese generali al 15% ed spese generali al 15% ed accessori di legge».
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 2993/2017, pubblicata il 17 ottobre 2017,
aveva rigettato l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della e Controparte_2
disposto con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Il Giudice di primo grado, dopo avere premesso che è dato incontestato tra le parti
(sebbene non risulti in alcun modo prodotto il relativo atto, situazione che ne preclude la
disamina ad opera di questo Tribunale) che il Curatore del Fallimento RO, con missiva
31.10.2013 (ricevuta all'indirizzo sociale della il 4.11.2013) ha dichiarato “di CP_2
avvalersi della clausola contrattuale di risoluzione espressa”, così risolvendo di diritto il
contratto di affitto del ramo di azienda a rogito Notaio Onano in data 25.2.2013 (v.
provvedimento G.D. in data 17.12.2013) e che del pari, può ritenersi dato incontroverso che
la risoluzione ex art.1456 c.c. sia stata azionata dal Curatore del Fallimento in riferimento
all'art. 6 del contratto di affitto in atti laddove prevede che “il contratto è altresì sottoposto
alla clausola risolutiva espressa dell'assoggettamento del concedente o dell'affittuario ad una qualsiasi procedura concorsuale …. Tuttavia tale clausola risolutiva potrà essere fatta
valere soltanto dagli organi della procedura concorsuale e determinerà la risoluzione di diritto di questo contratto nel momento in cui la dichiarazione di volersene avvalere … sarà
comunicata. Qualora gli organi della procedura decidano di avvalersi di questa clausola, gli
effetti della stessa decorreranno comunque a far data dall'assoggettamento del concedente
e/o dell'affittuario alla procedura concorsuale stessa”, aveva affermato che per l'effetto,
posto che i lavori per cui è richiesta di pagamento, sulla base delle allegazioni della opposta,
sono stati realizzati tra il mese di marzo e l'aprile 2013 (l'individuazione del periodo di
riferimento non è stata contestata dalla opponente) e, pertanto, prima dell'intervenuta
dichiarazione di fallimento (4.7.2013) nonché prima della comunicazione del Curatore
(30.10.2013 – 4.11.2013) in ossequio alla pattuizione di cui sopra deve, pur sempre
concludersi per il riconoscimento della legittimazione attiva della opposta (operando gli
effetti della risoluzione solo a far data dal 4.7.2013).
Lo stesso Giudice, inoltre, aveva affermato che a conclusioni difformi non potrebbe
giungersi neppure ove si ritenesse fondato l'assunto della opponente per cui “il titolo su cui poteva legittimamente fondarsi la pretesa di pagamento non è più operativo …. giacché il
diritto di di sostituirsi a RO e di pretendere i pagamenti poteva scaturire solo CP_2
dal contratto di locazione d'azienda che si è detto risolto”.
Ed invero, l'art.1458 c.c. dispone che la risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra
le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali
l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Pertanto, una volta ritenuta la risoluzione del contratto (ex artt.1453 e/o 1456 c.c.) in
forza della operatività retroattiva di essa (v. sopra) si verifica per ciascuno dei contraenti
una totale restitutio in integrum nel senso che tutti gli effetti del negozio vengono meno e con
essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera
giuridica dei contraenti stessi.
A questa regola non si sottrae neppure il contratto di appalto il quale, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, non può considerarsi un contratto ad esecuzione
continuata o periodica.
E pur tuttavia neppure può ritenersi che, per effetto della invocata risoluzione, nulla sia
dovuto all'appaltatore per le opere già (asseritamente) realizzate opponendosi che la
risoluzione, pur sempre, produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da
eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni già eseguite.
Ed allora, così riqualificata la domanda dell'opposta (non già di pagamento del prezzo ma di adempimento dell'obbligo restitutorio per equivalente pecuniario conseguente alla
risoluzione ex art.1456 c.c.: per una applicazione del principio v. Cass. 13405/2015) deve
correlativamente ritenersi (= confermarsi) la legittimazione attiva della società opposta.
L'opponente, all'udienza del 13 marzo 2018, aveva formulato espressa riserva di appello contro la predetta sentenza non definitiva, a norma dell'art. 340 c.p.c.
Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, prova testimoniale, interrogatorio formale ed una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n.
1365/2022 pubblicata il 24 maggio 2022, aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 777/2014 e condannato la al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_2
91.819,10, oltre iva e interessi ex art. 4 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 27 giugno 2014 al saldo, rigettando ogni ulteriore domanda e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva, innanzi tutto, osservato che il corredo
probatorio in atti consente, poi, di individuare le forniture e le lavorazioni concretamente
effettuate dalla soc. opposta e, sulla base delle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio, aveva, quindi, quantificato il credito della in complessivi euro € 91.819,10 CP_2
oltre IVA, somma alla quale dovevano essere aggiunti gli interessi ex art. 4 d.lgs. 231/2002
decorrenti dalla data della domanda al saldo. Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale, a fondamento della quale l'opponente aveva richiamato l'art. 8 del contratto aggiuntivo n. 3 del 18.3.2013, il Tribunale
aveva, innanzi tutto, evidenziato che dalla lettura del citato articolo contrattuale emergeva che
1) aveva riconosciuto il credito di per somme versate in acconto Controparte_2 Parte_1
e in supero rispetto ai lavori eseguiti da RO per € 133.848,60 e che 2) avrebbe Parte_1
dovuto recuperare dette somme nei successivi SAL, nella misura del 10% dell'importo di ogni
SAL consolidato e comunque con saldo in sede di ultimo SAL.
Il Tribunale, quindi, dopo avere premesso che le somme di cui al superiore punto 1)
attengono al contratto di appalto stipulato tra e RO: il versamento di Parte_1
detti importi è, pertanto, avvenuto in favore di altra parte estranea all'oggetto della presente
vertenza, a nulla rilevando il riconoscimento di tale credito da parte di aveva Controparte_2
affermato che il cit. art.8 non può dirsi più idoneo a disciplinare i rapporti tra le parti poiché,
a seguito della risoluzione del contratto di ramo di affitto d'azienda formulata dalla Curatela
del fallimento RO, il rapporto contrattuale tra e è conseguentemente Parte_1 CP_2
venuto meno, in forza della perdita di efficacia del contratto presupposto al loro rapporto
negoziale.
Lo stesso Tribunale, inoltre, aveva osservato che neppure vi è dimostrazione del fatto che
trattisi di debiti risultanti dai libri contabili obbligatori ex art.2560 c.c.
Se questo è vero, deve correlativamente concludersi che alcuna rilevanza pratica può
attribuirsi all'originario riconoscimento del credito effettuato da per anticipazioni CP_2
versate a RO in eccesso rispetto ai lavori eseguiti (posto che , a tutela delle Parte_1
sue ragioni, ben avrebbe potuto e dovuto insinuarsi nel fallimento RO siccome trattasi
di debito proprio della società fallita).
Queste stesse argomentazioni (e non avendo la opponente fornito aliunde la dimostrazione
delle sue pretese) inducono a disattendere quanto invocato dalla a titolo di danno Parte_1 per il ritardo.
1.2 Avverso tali pronunce la ha proposto appello, affidato a quattro motivi Parte_1
di gravame.
Con il primo motivo di impugnazione, intitolato Violazione ed erronea applicazione
dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 2558 c.c. per aver considerato la società CP_2
legittimata ad agire in giudizio nei confronti della , l'appellante ha criticato la Parte_1
decisione con la quale il Giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della affermando che il contratto d'affitto d'azienda è stato il CP_2
titolo contrattuale mediante il quale succeduta nel contratto d'appalto stipulato Parte_5
tra RO e l'odierna appellante e conseguentemente che sin dalla CP_2
comunicazione del Curatore di avvalersi della clausola risolutiva espressa (31.10.2013) è
risultata essere non più titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di affitto di
ramo d'azienda stipulato con RO LI, tra cui necessariamente devono essere riportati anche gli effetti del contratto d'appalto stipulato con per i lavori eseguiti presso il Parte_1
cantiere di Serramanna, la cui titolarità deve essere ricondotta alla sfera giuridica di
RO LI e più specificamente alla sua curatela fallimentare, (…) ritenuto che il
contratto d'appalto era da ritenersi, al momento dell'avvenuta risoluzione della locazione
aziendale (31.10.2013), retrocesso -come gli altri beni di cui al ramo aziendale locato- in
capo al Fallimento in virtù dell'art. 2558 c.c., che deve trovare applicazione anche nella fase
della restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente, quando il relativo rapporto sia
venuto per naturale scadenza o in quanto convenzionalmente risolto, come nel caso di specie
(clausola risolutiva espressa).
Con il secondo motivo di gravame, intitolato Violazione ed erronea applicazione dell'art.
183, 6° comma c.p.c. e/o omessa motivazione per aver fondato la decisione su una domanda
inammissibile in quanto proposta tardivamente, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva riqualificato la domanda dell'opposta in termini di domanda di adempimento dell'obbligo restitutorio per equivalente pecuniario conseguente alla risoluzione ex art. 1456 c.c., osservando che il procedimento monitorio …
aveva ad oggetto la richiesta di esatto adempimento contrattuale consistente nel pagamento
di euro 121.000, per aver eseguito la consistenza delle opere previste dal terzo stato
d'avanzamento, come previsto nel contratto d'appalto e che solo con la comparsa depositata il 17 luglio 2014 la aveva per la prima volta avanzato la domanda di risarcimento, di CP_2
arricchimento senza causa e restitutio in integrum, le quali, pertanto, dovevano essere considerate nuove e, in quanto tali, inammissibili.
Con il terzo articolato motivo, intitolato violazione ed erronea applicazione dell'art. 1453
c.c., per aver rigettato la domanda riconvenzionale dell'appellante di risarcimento del danno
a seguito del grave inadempimento di , l'appellante ha censurato la sentenza CP_2
impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente lamentando la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Giudice laddove,
dapprima, nell'argomentare sul difetto di legittimazione attiva, aveva ritenuto che CP_2
fosse legittimata a pretendere il pagamento delle opere eseguite (indipendentemente dal fatto
che le stesse avessero o meno raggiunto la consistenza pattuita per meritare il pagamento del
prezzo) sul presupposto che la risoluzione non potesse avere effetto liberatorio per le opere
già eseguite, per poi con le stesse argomentazioni ritenere che l'appellante non potesse
rivendicare il risarcimento del danno per inadempimento a chi effettivamente lo ha cagionato
( ), sull'opposto presupposto che a seguito della risoluzione del contratto di CP_2
locazione aziendale le parti sarebbero state liberate dalle rispettive obbligazioni anche quelle
risarcitorie conseguenti al grave inadempimento contrattuale. Secondo la , in vero, Parte_1
se …- come di fatto ha statuito in sentenza - la risoluzione del contratto d'affitto di ramo
d'azienda non avesse l'effetto di liberare la committente dal pagamento del prezzo, alla stessa stregua, avrebbe dovuto accogliere la domanda avanzata da di risarcimento Parte_1
del danno, ritenuto che la risoluzione del contratto di locazione aziendale non avrebbe
liberato dalla responsabilità per i danni da questa cagionati a seguito CP_2
dell'inadempimento contrattuale, tertium non datur . A ben vedere, ha proseguito l'appellante, poiché a norma dell'art. 2558 c.c. il contratto d'appalto de quo – trattandosi,
come detto, di c.d. contratti di impresa in corso di esecuzione - è stato ceduto all'affittuario
del ramo d'azienda ( ), l'affitto e/o la cessione aziendale non può comportare la CP_2
scissione del rapporto con il terzo contraente ceduto in due sub rapporti distinti (uno con
EU e uno con ), ciascuno dei quali con un titolare dello 'status' di CP_2
creditore/debitore, ma, invero, deve comportare il pieno subingresso del cessionario
( ) nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente CP_2
(EU) (Cass. n. 2961/2013). Quindi, a prescindere dall'esistenza dell'atto aggiuntivo n.
3 - che esiste e non è contestato -, il pagamento del prezzo eseguito durante il contratto in
favore del cedente prima dell'affitto d'azienda, avrebbe dovuto avere efficacia nei confronti
del cessionario dopo l'affitto d'azienda.
Con il quarto motivo, intitolato violazione ed erronea applicazione dell'art. 112, c.p.c. per
aver riconosciuto l'applicazione degli interessi moratori mai richiesti ne' nel decreto
ingiuntivo ne' nei successivi atti di causa, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice aveva riconosciuto alla società , oltre al pagamento CP_2
della somma di euro 91.819,10 oltre IVA, gli interessi moratori, sebbene l'opposta non avesse
mai richiesto negli atti introduttivi il riconoscimento degli interessi moratori, limitandosi a
richiedere l'applicazione degli “interessi”.
(già si è costituta in giudizio e ha resistito. Controparte_1 Controparte_2
2.1 Orbene, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che la con Parte_1
contratto di appalto sottoscritto il 24 febbraio 2012, aveva affidato alla RO LI s.p.a. l'esecuzione dei lavori per la costruzione di un complesso commerciale nella zona P.I.P. di
Serramanna. In base agli accordi originari, i lavori avrebbero dovuto essere completati entro il
31 luglio 2012, ma tale termine era stato successivamente prorogato al 31 ottobre 2012 (atto aggiuntivo n. 1 del 13 giugno 2012, doc. 10 di parte opponente) e, poi, al 31 marzo 2013 (atto aggiuntivo n. 2 del 9 gennaio 2013, doc. 11 di parte opponente).
Con atto pubblico stipulato il 25 febbraio 2013, la RO LI s.p.a. aveva concesso in affitto alla fino al 25 febbraio 2017, il ramo d'azienda avente ad oggetto, in Controparte_2
particolare, “l'esecuzione in appalto di lavori generali di costruzione, manutenzione e
ricostruzione di edifici …” (doc. 12 di parte opponente). L'affitto, oltre ai beni mobili che arredano e corredano il ramo d'azienda e le rimanenze, comprendeva una serie di rapporti contrattuali specificamente indicati in un documento allegato (l'allegato “D”), tra i quali era incluso anche il contratto di appalto con la , ma non anche i crediti ed i debiti Parte_1
aziendali (art. 2 del contratto di affitto).
A seguito della conclusione del contratto di affitto di ramo d'azienda, tanto la RO (in qualità di appaltatrice-cedente) quanto la (in qualità di affittuaria) avevano dato Controparte_2
notizia alla dell'operazione compiuta e, segnatamente, dell'avvenuta Parte_1
novazione soggettiva del contratto di appalto (docc. 13 e 14 di parte opponente).
Il 18 marzo 2013, col terzo atto aggiuntivo al contratto di appalto stipulato il 24 febbraio
2012, la e la avevano, quindi, precisato “tempi, modalità di esecuzione e Parte_1 CP_2
rapporti economico-finanziari”, stabilendo, in particolare, che i lavori devono essere ripresi
entro e non oltre il giorno 25/3/2013 ed entro il giorno 31/03/2013 dovrà, comunque,
improrogabilmente essere ultimato e completato il montaggio della struttura; con lo stesso atto era stata poi prevista una penale di euro 1.000,00 a carico di per ogni Controparte_2
giorno di ritardo (art. 2) e quest'ultima aveva anche espressamente “riconosciuto il credito di
per somme versate, IN ACCONTO E IN SUPERO RISPETTO AI LAVORI AD Parte_1 OGGI ESEGUITI, ad RO LI Spa, credito pari a Euro 133.848,60 (diconsi Euro
Centrotrentatremilaottocentoquarantotto/60) compreso di IVA al 21%, che sarà totalmente
recuperato da nei successivi stati di avanzamento dei lavori nella misura del Parte_1
10% dell'importo di ogni SAL consolidato e comunque con saldo in sede di ultimo SAL” (doc.
15 di parte opponente).
La , peraltro, con lettera raccomandata spedita il 15 maggio 2013 e ricevuta dalla Parte_1
il 20 maggio 2013, aveva lamentato che dalla fine del mese di marzo alla data CP_2
odierna non è stata realizzata alcuna opera prevista nel contratto e, essendo grave ed
irreparabile l'inadempimento, aveva comunicato all'appaltatrice di ritenere risolto il
contratto stipulato con la Società il 18.3.2013 e di conseguenza quello Controparte_2
d'appalto stipulato il 24.2.2012, con le ovvie conseguenze previste dall'art. 1453 c.c. (doc. 1 di parte opponente); analoga iniziativa era stata assunta dalla la quale, con raccomandata CP_2
del 17 maggio 2013, aveva dichiarato risolto il contratto (doc. 2 di parte opponente). Il 30 maggio
2013, quindi, le parti o i loro tecnici avevano pacificamente effettuato un sopralluogo nel cantiere per redigere congiuntamente lo stato di consistenza dei lavori (il quale, tuttavia, non era stato poi effettivamente compilato).
In seguito, con sentenza n. 77 depositata il 4 luglio 2013, il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il fallimento della RO LI S.p.A. (doc. 3 di parte opponente) ed il Curatore
fallimentare, alla stregua delle concordi allegazioni delle parti, con missiva del 31 ottobre
2013 (non prodotta) aveva dichiarato di voler risolvere il contratto di affitto del ramo di azienda invocando l'art.6 del medesimo contratto, il quale prevedeva che “questo contratto è
altresì sottoposto alla clausola risolutiva dell'assoggettamento del concedente e/o
dell'affittuario ad una qualsiasi procedura concorsuale, ivi compreso il concordato
preventivo. Tuttavia, tale condizione risolutiva potrà essere fatta valere soltanto dagli organi
della procedura concorsuale e determinerà la risoluzione di diritto di questo contratto nel momento in cui la dichiarazione di volersene avvalere del competente organo della
procedura concorsuale sarà comunicata all'altra parte. Qualora gli organi della procedura
decidano di avvalersi di questa clausola risolutiva gli effetti della stessa decorreranno a far
data dallo assoggettamento del concedente e/o affittuario alla procedura concorsuale”.
2.2 In questo quadro, dunque, appare evidente che il primo motivo di gravame (Violazione
ed erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 2558 c.c. per aver
considerato la società Impredia legittimata ad agire in giudizio nei confronti della ) Parte_1
sia infondato.
I lavori di cui la (ora ) aveva reclamato il pagamento, Controparte_2 Controparte_1
infatti, erano stati pacificamente eseguiti tra il mese di marzo e di aprile 2013.
Nel mese di maggio 2013, d'altra parte, il rapporto contrattuale di appalto per cui è causa era stato definitivamente caducato in conseguenza delle contrapposte manifestazioni di volontà dirette a risolverlo, le quali, pur non rispondenti alle ipotesi tipiche di risoluzione di diritto ed estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, attese le contrastanti premesse,
erano, tuttavia, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale, con la conseguenza che la stessa aveva certamente maturato il diritto al pagamento del CP_2
corrispettivo dei lavori eseguiti, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum".
Nessuna rilevanza in senso contrario, d'altro canto, può essere attribuita al fatto che successivamente il Curatore del Fallimento RO, con la missiva del 31 ottobre 2013,
aveva comunicato alla di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 6 del CP_2
contratto di affitto di azienda e, dunque, di volere determinare la risoluzione di diritto di
questo contratto, giacché, per espressa pattuizione negoziale, gli effetti di una simile dichiarazione erano destinati a prodursi a far data dall'assoggettamento del Concedente e/o
affittuario alla procedura concorsuale, ovvero a far data dal 4 luglio 2013 (data del fallimento della RO), in un momento, quindi, successivo alla maturazione del credito oggetto di causa.
L'art. 79 l. fall., del resto, nel prevedere che il fallimento non è causa di scioglimento del
contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni,
corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è
determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati, certamente non contemplava una retroattività più ampia (Cass. 10 ottobre 2019, n. 25470).
2.3 Come si è accennato, l'appellante, ha sostenuto che le domande della CP_2
proposte con la comparsa depositata il 17 luglio 2014, tra le quali anche quella di restitutio in integrum, dovevano essere considerate nuove e, in quanto tali, inammissibili, ma anche tale motivo di impugnazione è infondato.
La modificazione della domanda ammessa in corso di causa, infatti, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c. (Cass. 21
novembre 2017, n. 27566).
La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183
c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo,
in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi
(Cass. 21 marzo 2024, n. 7592).
2.4 In questo quadro, dunque, in difetto di censure in ordine alle operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice di primo grado, la decisione del Tribunale, nella parte in cui ha affermato che la aveva maturato un credito nei confronti della CP_2
opponente di complessivi € 91.819,10 + IVA, deve essere confermata.
2.5 La stessa Impredia, peraltro, con il terzo atto aggiuntivo al contratto di appalto sottoscritto il 18 marzo 2013 aveva espressamente “riconosciuto il credito di Parte_1
per somme versate, IN ACCONTO E IN SUPERO RISPETTO AI LAVORI AD OGGI
ESEGUITI, ad RO LI Spa, credito pari a Euro 133.848,60 (diconsi Euro
Centrotrentatremilaottocentoquarantotto/60) compreso di IVA al 21%.
La cessione del contratto, del resto, a differenza della cessione del credito (che ha un effetto più circoscritto), opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, cosicché, nel caso in esame, la per effetto del contratto di affitto di azienda, era succeduta alla RO anche in CP_2
tale posizione debitoria.
Le parti, in verità, nel terzo atto aggiuntivo poc'anzi richiamato, avevano previsto che la avrebbe dovuto recuperare le somme pagate in anticipo nei successivi SAL, Parte_1
nella misura del 10% dell'importo di ogni SAL consolidato e comunque con saldo in sede di
ultimo SAL, ma lo scioglimento anticipato del contratto di appalto aveva determinato l'immediata esigibilità dell'intero credito restitutorio, divenuto oggetto della domanda riconvenzionale proposta alla . Parte_1
La , a questo proposito, ha sostenuto che la domanda riconvenzionale Controparte_1
così come formulata in primo grado da è nulla poiché inammissibilmente Parte_1
generica, ma tale conclusione non può essere condivisa, anche perché le già sufficienti indicazioni contenute nell'atto di citazione (a partire dal paragrafo “L”) avevano comunque trovato chiara precisazione nella lettera datata 15 gennaio 2014 sottoscritta dal direttore dei lavori (specificamente richiamata nello stesso atto (si veda la pagina 13) e ritualmente prodotta come documento n. 27), ove il professionista aveva fatto presente che non solo non è corretto parlare di maggiori lavori eseguiti, ma da quanto si è potuto accertare Parte_1
vanta a tutt'oggi un credito per anticipazioni effettuate pari ad euro 156.381,59 (IVA
compresa): si sottolinea, inoltre, come già all'art. 8 dell'Atto Aggiuntivo n. 3 del 18/03/2013 stipulato tra ed quest'ultima ha riconosciuto un credito per somme Parte_1 CP_2
versate, in acconto e supero rispetto ai lavori eseguiti alla data del 18/03/2013, pari ad
133.848,60 (IVA compresa) a favore di e che quest'ultima non ha potuto Parte_1
recuperare in quanto il contratto è stato risolto.
In tema di domanda giudiziale, del resto, l'identificazione della "causa petendi" va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5, c.p.c. (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3363).
La , in verità, ha anche sostenuto che l'opposta ha del tutto Controparte_1
legittimamente sospeso i lavori oggetto del contratto, ex art. 1460 c.c., in conseguenza del
rifiuto – risultato illegittimo – della di pagare i lavori sino a quel momento Parte_1
realizzati, anche – e soprattutto – per consentire all'appaltatore di pagare il subappaltatore
che aveva fornito la struttura prefabbricata (Consultecna), aggiungendo poi che il fatto poi
che il contratto sia stato risolto dall'allora per inadempimento della committente CP_2
determina il fatto che quest'ultima non può pretendere di riavere indietro la caparra versata
proprio a garanzia del suo inadempimento, ma anche tale difesa non appare certamente convincente: al riguardo, basti osservare, da un lato, che il Direttore dei Lavori aveva negato di avere predisposto e sottoscritto lo Stato di Avanzamento Lavori ed il certificato di pagamento a lui attribuiti e posti a fondamento del ricorso monitorio (presentando apposita querela il 17 ottobre 2014 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nuoro) e,
dall'altro lato, che il corrispettivo per i lavori eseguiti dalla Impredia, così come calcolati dal CTU, non aveva comunque superato la soglia prevista dall'art. 8, comma 3, del contratto di appalto, secondo il quale il pagamento doveva avvenire per stati di avanzamento lavori ogni
qualvolta l'importo degli stessi avrà raggiunto l'importo di euro 150.000,00.
In definitiva, dunque, il terzo motivo di impugnazione deve essere accolto e, per l'effetto,
deve dichiararsi che la è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 133.848,60. La , in verità, ha sostenuto di essere Parte_1
creditrice di una somma maggiore (euro € 156.381,59), ma tale maggior pretesa appare in contrasto con quanto concordemente indicato dalle parti nel più volte menzionato atto aggiuntivo.
2.6 I reciproci crediti devono essere dichiarati compensati fino al limite della concorrenza e la deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
della differenza, pari ad euro 22.739,49, oltre agli interessi al saggio legale dalla
[...]
domanda al saldo.
2.7 Il quarto motivo di gravame risulta evidentemente assorbito.
2.8 La secondo il criterio della soccombenza, deve essere Controparte_1
condannata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri medi per le cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 1364/22 del Tribunale di Cagliari:
1) dichiara che la ha maturato un credito nei confronti della Controparte_1
pari a complessivi € 91.819,10 + IVA;
Parte_1
2) dichiara che la è creditrice nei confronti della della Parte_1 Controparte_1
complessiva somma di euro 133.848,60, 3) dichiara compensati i reciproci crediti fino al limite della concorrenza e condanna la al pagamento, in favore della della differenza, Controparte_1 Parte_1
pari ad euro 22.739,49, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo;
4) condanna la alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, Controparte_1
che liquida per il primo grado in complessivi euro 14.460,00, di cui euro 14.103,00
per onorari, e per il secondo grado in complessivi euro 11.156,00, di cui euro 9.991,00
per onorari, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge ed oltre alle spese di consulenza tecnica, disponendo la distrazione in favore degli avv. Franco Pani, Walter
Pani e Ica Spano.
Così deciso in Cagliari in data 5 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco