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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 62/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 62 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del giorno 13.11.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
BONADUCE CORRADO presso il cui studio sito in Terlizzi alla via Carignano n.8 elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DI RELLA CP_1
LUIGI presso il cui studio sito in Ruvo di Puglia alla via Duca della Vittoria n.4 elettivamente domicilia;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 13.11.2024 in cui hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, delle condizioni previste nell'accordo depositato telematicamente il 21.10.2024, come modificate all'udienza del 13.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
É, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione omologata con decreto del 4.7.2017, pubblicato in pari data, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Trani.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione
(separazione, anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni dalle parti pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione, con revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Pt_1
Quanto alla richiesta di cancellazione della trascrizione del decreto del 4.7.2017, rilevato che non vi
è prova agli atti dell'avvenuta trascrizione del provvedimento di assegnazione e che pertanto nulla debba essere ordinato al conservatore in ordine alla trascrizione, rilevato che in ogni caso le parti possano provvedere autonomamente alla trascrizione del presente provvedimento di revoca della casa coniugale, il Collegio è esonerato dal provvedere sulla richiesta.
Le spese processuali vanno infine compensate integralmente come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, garantito l'intervento in causa del p.m.:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Ruvo di Puglia il 6.10.2011 trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune sotto il
[...]
n. 99, parte II, serie A, anno 2011 alle condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 21.10.2024, modificate a verbale del 13.11.2024 condizioni tutte che ivi devono intendersi richiamate e trascritte;
b) revoca l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 03/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Emanuela Gallo dr. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott. Laura Cantore Giudice
Dott. Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 62 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del giorno 13.11.2024, vertente sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
BONADUCE CORRADO presso il cui studio sito in Terlizzi alla via Carignano n.8 elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DI RELLA CP_1
LUIGI presso il cui studio sito in Ruvo di Puglia alla via Duca della Vittoria n.4 elettivamente domicilia;
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Trani
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 13.11.2024 in cui hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con recepimento, quanto alle statuizioni accessorie, delle condizioni previste nell'accordo depositato telematicamente il 21.10.2024, come modificate all'udienza del 13.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda principale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
É, infatti, provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione omologata con decreto del 4.7.2017, pubblicato in pari data, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Trani.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione
(separazione, anzi, esplicitamente confermata) dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che le condizioni dalle parti pattuite non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole minore, per cui possono essere poste a base della presente decisione, con revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della Pt_1
Quanto alla richiesta di cancellazione della trascrizione del decreto del 4.7.2017, rilevato che non vi
è prova agli atti dell'avvenuta trascrizione del provvedimento di assegnazione e che pertanto nulla debba essere ordinato al conservatore in ordine alla trascrizione, rilevato che in ogni caso le parti possano provvedere autonomamente alla trascrizione del presente provvedimento di revoca della casa coniugale, il Collegio è esonerato dal provvedere sulla richiesta.
Le spese processuali vanno infine compensate integralmente come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, garantito l'intervento in causa del p.m.:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a Ruvo di Puglia il 6.10.2011 trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune sotto il
[...]
n. 99, parte II, serie A, anno 2011 alle condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 21.10.2024, modificate a verbale del 13.11.2024 condizioni tutte che ivi devono intendersi richiamate e trascritte;
b) revoca l'assegnazione della casa coniugale alla Pt_1
c) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 03/12/2024
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Emanuela Gallo dr. Giuseppe Rana