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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 600 -1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 600-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla
presso il Tribunale di Torino, in persona del sostituto Parte_1
procuratore dott.ssa Virginie Tedeschi
- RICORRENTE- nei confronti di
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 [...]
, con P.I. e sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Controparte_2 P.IVA_1
Rubiana n. 14 – 10093, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Iudici
- CONVENUTO–
***
Con ricorso depositato il 12.11.2024, la presso il Tribunale di Parte_1
Torino ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale C.F._1 Controparte_2 (per errore materiale indicata nel ricorso come
[...] Controparte_2
”), con P.I. e sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Rubiana n. 14 –
[...] P.IVA_1
10093.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_3
19.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 22.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidati per la riscossione è pari a 2.286.457,91 euro
(euro 2.278.752,04 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 7.705,87 per “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 13.233,24 oggetto di definizione agevolata).
All'udienza tenutasi il 20.12.2024 il Pubblico Ministero ha chiesto termine per depositare prova della notifica o, qualora non andata a buon fine, per rinotificare ed il giudice relatore ha assegnato il termine richiesto, fissando successiva udienza al 28.1.2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati il 27 dicembre 2024 dalla polizia giudiziaria, giusta autorizzazione ex art. 41 co 3 CCII contenuta nel decreto di fissazione di udienza, stante l'impossibilità di notifica a mezzo pec attestata dalla Cancelleria il 18.11.2024.
Il convenuto si è costituito con difensore depositando memoria in data 21.1.2025 depositando le Dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023, 2022, 2021.
All'udienza del 28 gennaio 2025 parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il convenuto si è genericamente opposto e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della Procura ricorrente ex art. 38 CCII;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che l'impresa individuale ha la sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Rubiana n. 14 – 10093
(cfr. visura camerale del 18.11.2024 in atti);
- il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocato con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituito a mezzo di legale;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII del convenuto, attesa la titolarità di impresa individuale che esercita attività di installatore di impianti elettrici, come risulta dalla visura in atti;
2 - parte convenuta non appare qualificabile come impresa minore, non avendo fornito prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova
è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che dall'informativa trasmessa da , datata 19.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data CP_3
22.11.2024, risulta che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidati per la riscossione è pari a 2.286.457,91 euro (euro 2.278.752,04 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 7.705,87 per
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 13.233,24 oggetto di definizione agevolata). Pertanto, è certamente superata la soglia di cui all'art. 2 co 1 lett. m) CCII
(ammontare die debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, oltre che non contestata specificamente dal convenuto, si ricava dalla rilevantissima esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da , che trae origine dal 2004, nonchè l'assenza di pec CP_3
funzionante riscontrata dalla cancelleria al momento della tentata notifica del ricorso e dalla mancata indicazione da parte del convenuto di alcun attivo con cui poter soddisfare il debito citato;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di
[...]
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 CP_2
, con P.I. e sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Rubiana
[...] P.IVA_1
n. 14 – 10093; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
3 Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato Persona_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20 maggio 2025 alle ore 14.30 nell'aula 9 del Tribunale, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica o agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30.1.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile -
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 600-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto dalla
presso il Tribunale di Torino, in persona del sostituto Parte_1
procuratore dott.ssa Virginie Tedeschi
- RICORRENTE- nei confronti di
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 [...]
, con P.I. e sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Controparte_2 P.IVA_1
Rubiana n. 14 – 10093, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Iudici
- CONVENUTO–
***
Con ricorso depositato il 12.11.2024, la presso il Tribunale di Parte_1
Torino ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale C.F._1 Controparte_2 (per errore materiale indicata nel ricorso come
[...] Controparte_2
”), con P.I. e sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Rubiana n. 14 –
[...] P.IVA_1
10093.
ha trasmesso l'informativa richiesta con il decreto di fissazione di udienza, datata CP_3
19.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data 22.11.2024, con cui ha dichiarato che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidati per la riscossione è pari a 2.286.457,91 euro
(euro 2.278.752,04 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 7.705,87 per “importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 13.233,24 oggetto di definizione agevolata).
All'udienza tenutasi il 20.12.2024 il Pubblico Ministero ha chiesto termine per depositare prova della notifica o, qualora non andata a buon fine, per rinotificare ed il giudice relatore ha assegnato il termine richiesto, fissando successiva udienza al 28.1.2025.
Il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati il 27 dicembre 2024 dalla polizia giudiziaria, giusta autorizzazione ex art. 41 co 3 CCII contenuta nel decreto di fissazione di udienza, stante l'impossibilità di notifica a mezzo pec attestata dalla Cancelleria il 18.11.2024.
Il convenuto si è costituito con difensore depositando memoria in data 21.1.2025 depositando le Dichiarazioni dei redditi per gli anni 2023, 2022, 2021.
All'udienza del 28 gennaio 2025 parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il convenuto si è genericamente opposto e il giudice relatore ha riservato di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- sussiste la legittimazione della Procura ricorrente ex art. 38 CCII;
- questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 co 2 CCII, atteso che l'impresa individuale ha la sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Rubiana n. 14 – 10093
(cfr. visura camerale del 18.11.2024 in atti);
- il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stata ritualmente convocato con notifica effettuata nelle modalità sopra riportate, e si è costituito a mezzo di legale;
- sussistono i requisiti soggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII del convenuto, attesa la titolarità di impresa individuale che esercita attività di installatore di impianti elettrici, come risulta dalla visura in atti;
2 - parte convenuta non appare qualificabile come impresa minore, non avendo fornito prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. co 1 lett. d) CCII, il cui onere della prova
è posto a suo carico dall'art. 121 CCII. Al riguardo deve osservarsi che dall'informativa trasmessa da , datata 19.11.2024 ed inserita nel fascicolo telematico in data CP_3
22.11.2024, risulta che l'importo dei carichi iscritti al ruolo ed affidati per la riscossione è pari a 2.286.457,91 euro (euro 2.278.752,04 quale “importo scaduto comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali provvedimenti di sospensione/sgravio”, euro 7.705,87 per
“importi a ruolo non scaduti od in attesa di notifica” ed euro 13.233,24 oggetto di definizione agevolata). Pertanto, è certamente superata la soglia di cui all'art. 2 co 1 lett. m) CCII
(ammontare die debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000;
- è provato anche lo stato di insolvenza di cui all'art. 121 CCII, definito dall'art. 2 co 1 lett. b) come “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. La sussistenza dello stato di insolvenza, oltre che non contestata specificamente dal convenuto, si ricava dalla rilevantissima esposizione debitoria risultante dall'informativa trasmessa da , che trae origine dal 2004, nonchè l'assenza di pec CP_3
funzionante riscontrata dalla cancelleria al momento della tentata notifica del ricorso e dalla mancata indicazione da parte del convenuto di alcun attivo con cui poter soddisfare il debito citato;
- ai sensi dell'art. 49 co 5 CCII, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad Euro 30.000,00 tenuto conto delle risultanze dell'informativa trasmessa da . CP_3
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e rilevato che nella nomina del Curatore occorre tenere conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII.
P. Q. M.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della nei confronti di
[...]
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 CP_2
, con P.I. e sede legale a COLLEGNO (TO), in Via Rubiana
[...] P.IVA_1
n. 14 – 10093; nomina
Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Carlotta Pittaluga;
nomina
3 Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio, risulta allo stato Persona_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori Contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 20 maggio 2025 alle ore 14.30 nell'aula 9 del Tribunale, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
segnala al Curatore che, ex art. 10 co 2 bis CCII, deve tempestivamente assegnare un congruo termine al debitore se persona fisica o agli amministratori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale per indicare l'indirizzo pec al quale intendono ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, avvertendolo che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec o delle sue variazioni entro il termine assegnato per la comunicazione, o in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10 co 3 CCII;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore, nonché ai ricorrenti ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co 4, CCII.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30.1.2025
ll Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Carlotta Pittaluga) (dott. Enrico Astuni)
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