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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/02/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 579/2023 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2
avv. Luigi Maggiani appellanti contro
CP_1
avv. Mario Andreucci appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 121/2023 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 2 aprile 2023
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con distinti ricorsi, poi riuniti, i lavoratori e avevano convenuto la Parte_1 Parte_2
datrice avanti al Tribunale di Lucca affermando che: CP_1
- nell'ambito del CCNL Gas Acqua Utilitalia applicato dalla società, essi erano entrambi inquadrati come
Quadro;
- di riflesso a tale inquadramento, secondo l'art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, entrambi erano sottratti
1 alla disciplina limitativa in materia di orario di lavoro;
- per contro, di fatto la società applicava loro l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004, il quale stabiliva l'orario settimanale di 38 ore (da lunedì a giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00; venerdì dalle 08:00 alle 14:00);
- di conseguenza, quando, durante tali fasce orarie, essi avevano usufruito di permessi, la società aveva detratto loro il tempo corrispondente dal monte ore permessi, e quindi dalla retribuzione;
- invece, quando essi avevano lavorato oltre l'orario ordinario, non aveva mai pagato loro alcuna retribuzione straordinaria;
- in particolare, come risultava dal prospetto riepilogativo relativo agli ultimi 5 anni (doc. 2 ric. 1°), per permessi usufruiti durante l'orario di lavoro, le somme rispettivamente trattenute in busta paga ai ricorrenti erano state € 4.187,49 per ed € 1205,31 per Parte_1 Pt_2
- la condotta datoriale era illegittima poiché, nell'ambito della flessibilità dell'orario di lavoro dei quadri e degli impiegati direttivi (art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003), i permessi che non incidevano sull'obbligo minimo di prestazione, né sugli obiettivi e relativa programmazione aziendale, non dovevano intaccare nemmeno il monte ore permessi e quindi la retribuzione;
- infatti, la disciplina normativa dell'orario di lavoro dei quadri e impiegati direttivi non si riferiva all'adempimento di una prestazione oraria, bensì a mansioni di natura fiduciaria e specialistica da svolgere in vista di obiettivi aziendali;
di conseguenza tale disciplina, come non prevedeva la retribuzione straordinaria, nemmeno consentiva di detrarre dal monte ore permessi, e quindi dalla retribuzione ordinaria, eventuali assenze che non avessero fatto scendere la prestazione al di sotto del minimo (commisurato agli obiettivi e non al tempo);
- di fatto, nel periodo non prescritto degli ultimi 5 anni, le ore di permesso usufruite dai ricorrenti erano state ampiamente inferiori a quelle di straordinario svolto (come risultava dal tabulato delle presenze di entrambi i ricorrenti, prodotto come doc. 6 ric. 1°), e, tuttavia, le prime avevano inciso negativamente sul loro trattamento, mentre le seconde non avevano portato loro alcun vantaggio;
- inoltre, la prestazione minima del personale con funzione direttive, seppur soggetta al controllo datoriale sotto forma di necessità di autorizzazione da parte dei superiori, e relativa timbratura in ingresso/uscita, non poteva coincidere con l'orario fisso e prestabilito obbligatorio per gli altri dipendenti;
- ciò in quanto tale prestazione minima doveva essere calcolata con riferimento ad un tempo ampio, superiore al mese, tale da consentire compensazioni favorevoli allo stesso personale (evitando di penalizzare chi, per esempio, in un mese lavori un paio d'ore in meno rispetto al dovuto, nonostante nei
2 mesi precedenti o successivi superi il medesimo orario in misura anche maggiore);
- erano consentite eccezioni da parte della contrattazione collettiva, qualora anche al personale direttivo venisse imposto un orario fisso e predeterminato, ma in questo caso quanto ai permessi ed alla retribuzione straordinaria si sarebbe applicato lo stesso regime dei dipendenti non direttivi.
Ciò premesso, i ricorrenti avevano svolto le seguenti domande:
In tesi: flessibilità dell'orario di lavoro
Dichiarare che al regime orario del loro rapporto si applicava l'art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, e quindi essi non erano obbligati a rispettare l'orario di lavoro, predeterminato secondo fasce orarie fisse, oggetto dell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004.
Di conseguenza, avendo usufruito di permessi che non incidevano sulla prestazione oraria minima mensile, non dovevano subire la corrispondente riduzione del monte ore permessi e/o della retribuzione.
E, nei limiti della prescrizione, la società doveva essere condannata a restituire le somme relative alle ore di assenza che aveva detratto dalle buste paga degli stessi lavoratori.
In ipotesi: diritto alla retribuzione straordinaria
Qualora invece l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 fosse ritenuto applicabile anche al personale direttivo, e quindi fossero ritenute legittime le detrazioni dal monte ore permessi e di conseguenza dalla busta paga, considerato che dalla rilevazione delle presenze risultava che i permessi usufruiti erano stati inferiori al lavoro straordinario prestato, nei limiti della prescrizione, dichiarare che i ricorrenti avevano diritto alla retribuzione straordinaria, da quantificarsi in un separato giudizio.
La spa veva replicato che le domande erano entrambe infondate poiché: CP_1
- ai ricorrenti quali dipendenti con funzioni direttive non si applicava l'orario fisso e predeterminato oggetto dell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004;
- in linea generale, il loro inquadramento comportava una flessibilità degli orari di ingresso e di uscita, rispetto al diverso regime delle fasce orarie che il medesimo accordo aziendale aveva prestabilito per il resto dell'organico;
- in concreto, tuttavia, anche ai dipendenti con funzioni direttive si applicava il vincolo CP_1 dell'orario di lavoro per complessive 38 ore settimanali, che pure i ricorrenti dovevano rispettare, pur potendo entrare e uscire senza vincoli rispetto alle fasce orarie imposte al resto dell'organico;
- di conseguenza, per prassi aziendale, ai quadri erano richieste solo 2 timbrature giornaliere (l'ingresso mattutino e l'uscita pomeridiana) senza timbrature intermedie per le pause, mentre agli impiegati di 7° livello erano richieste 4 timbrature (ingresso/uscita della mattina, nonché ingresso/uscita del pomeriggio);
3 - per il resto, durante la giornata, il personale con funzioni direttive poteva gestire in modo discrezionale i momenti di presenza ed assenza, nel senso che in caso di uscite usufruiva del monte ore permessi, oppure prolungava l'orario di lavoro senza conseguenze sulla retribuzione in busta paga;
- la domanda dei ricorrenti aveva equivocato la flessibilità in ingresso/uscita, che caratterizzava le funzioni direttive esonerate dal vincolo di orario prestabilito, con la facoltà di assentarsi durante la giornata lavorativa, che invece non spettava poiché anch'essi dovevano prestare 38 ore settimanali, coordinando la propria prestazione con l'attività della unità operativa alla quale erano addetti.
Il Tribunale, con la sentenza appellata, aveva respinto in toto i ricorsi, così motivando:
- il CCNL aveva istituito una banca delle ore in caso di scelta di imputare il 50% delle ore prestate in eccedenza al normale orario ed il 50% a recuperi;
- secondo l'art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, al personale direttivo non si applicava la disciplina limitativa dell'orario normale di lavoro;
- quindi, in assenza di una disciplina collettiva, anche aziendale, che stabilisse l'orario del personale con funzione direttiva, l'orario minimo di quest'ultimo doveva essere individuato in relazione a quello degli addetti all'unità produttiva alla quale il Quadro/impiegato direttivo era assegnato: l'orario del
Quadro/impiegato direttivo era, infatti, collegato in modo funzionale alla responsabilità della medesima unità produttiva, pur essendo accompagnato da limitati ambiti di flessibilità in entrata;
- in assenza di disciplina collettiva, il personale con funzioni direttive si deve conformare alle esigenze aziendali anche quanto alla definizione dell'orario obbligatorio per i dipendenti, ed è quindi tenuto ad una prestazione correlata, nel minimo, all'orario normale applicabile a tutti gli addetti all'unità di appartenenza;
- il personale con funzioni direttive deve farsi autorizzare dal superiore l'eventuale permesso, e ciò sia per l'intensità del vincolo fiduciario del proprio rapporto correlato alla responsabilità che lo caratterizza, sia per “l'esempio che deve dare ai collaboratori con inquadramento inferiore”; in caso di assenza ingiustificata, è oggetto a richiami disciplinari e perdita del compenso;
- l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 prevedeva espressamente di essere applicato a tutto il personale, senza esclusione specifica per i dipendenti con funzioni direttive;
- per questi ultimi, lo stesso accordo aziendale richiamava il verbale del 10 novembre 2003, secondo il quale, non spettando il pagamento della prestazione oltre l'orario normale, il personale avrebbe avuto un bonus pari a 2 ore di permessi, da utilizzare nel mese successivo, purché in quello precedente avesse effettuato un numero eccedente di 20 ore oltre il normale orario di lavoro;
- ciò premesso, il ricorso era infondato, in tesi, perché le trattenute erano state effettuate per permessi
4 usufruiti nell'ambito dell'orario ordinario, che i ricorrenti avrebbero dovuto osservare per intero, ed in ipotesi, perché la retribuzione straordinaria poteva essere riconosciuta al personale con funzioni direttive solo qualora eccedesse i limiti della ragionevolezza, circostanza che in concreto doveva escludersi.
e avevano appellato la sentenza, chiedendone la Parte_1 Parte_2
riforma integrale con accoglimento di entrambe le domande respinte in primo grado.
In tesi: flessibilità dell'orario di lavoro
Secondo gli appellanti, la motivazione di rigetto del Tribunale era inconferente, poiché riferita a domande di contenuto diverso da quelle oggetto dei ricorsi introduttivi. Infatti, la sentenza sembrava respingere una
(ipotetica) domanda con la quale il personale con funzioni direttive avesse chiesto di lavorare meno degli altri dipendenti, ovvero di potersi assentare a proprio arbitrio durante l'orario di lavoro, senza concordare tali assenze con i superiori né timbrare i relativi ingressi/uscite.
Era invece scontato che la prestazione degli appellanti dovesse essere resa in modo congruo al ruolo professionale e alle connesse responsabilità, e che essi dovessero concordare con i superiori le singole assenze, nonché farle risultare da apposita timbratura.
Ciò premesso, il Tribunale non aveva colto il nucleo della pretesa, ovvero che gli appellanti, in quanto personale con funzioni direttive, ai sensi dell'art 17, comma 5, D. Lgs. 66/2003 dovevano essere sottratti ad un orario di lavoro prestabilito quale quello che l'accordo aziendale aveva imposto agli altri colleghi.
Gli appellanti, infatti, non dovevano prestare 38 ore settimanali (con la sola flessibilità in ingresso ed in uscita, come sostenuto nelle difese della società in primo grado), bensì avevano diritto ad una flessibilità più ampia nella quale, in caso di permessi che non incidessero sulla prestazione minima, non dovevano subire conseguenze negative.
E ciò di riflesso al fatto che, in caso di prestazione eccedente il minimo, non avrebbero ricevuto alcun compenso aggiuntivo per straordinario.
La prestazione minima esigibile dal personale con funzioni direttive non si basava sul rispetto di un vincolo orario, poiché la “quantità” delle ore di presenza doveva essere combinata con la “qualità” della prestazione resa in termini di efficienza. Ed a tal fine andava considerato un periodo superiore al mese, per consentire compensazioni ed evitare che il lavoratore fosse penalizzato nei mesi caratterizzati da debiti orari, senza ricevere alcun vantaggio in quelli caratterizzati dai crediti.
Il Tribunale, invece, oltre a travisare il contenuto della domanda qualificandola in modo erroneo, aveva anche trascurato che la documentazione prodotta (buste paga, doc. 1 ric. 1°, e tabulati delle presenze, doc. 6 ric. 1°) dimostrava che:
5 - ogni mese, le ore di straordinario degli appellanti erano superiori a quelle di assenza;
- ciò nonostante, la società aveva trattenuto puntualmente ogni assenza dal monte ore permessi e quindi dalla retribuzione, senza riconoscere invece alcuno straordinario.
Tale condotta datoriale era illegittima per violazione della flessibilità dei lavoratori con funzioni direttive di cui all'art. 17, comma 5, D. Lgs. 66/2003, che il Tribunale aveva del tutto svuotato di significato, riferendola in modo del tutto generico a quella limitata flessibilità che sarebbe prevista dallo stesso accordo aziendale del 18 febbraio 2004.
In ipotesi: diritto alla retribuzione straordinaria
Sempre secondo gli appellanti, la motivazione di rigetto della domanda di ipotesi era contraddittoria poiché partiva dalla premessa che al personale con funzioni direttive si applicasse l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004, affermazione che invece sembrava smentita nella precedente parte della sentenza (rigetto della domanda di tesi), dedicata alla diversa condizione del personale con funzioni direttive a cui non si applica alcun orario prestabilito.
Il Tribunale, inoltre, aveva errato ritenendo che l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 richiamasse il verbale del 10 novembre 2003, poiché quest'ultimo non era un accordo sindacale bensì si riferiva ad un incontro fra il Direttore Generale e le RSU, nel quale il primo aveva assolto l'obbligo di informativa in favore delle seconde, su modifiche che la società intendeva apportare all'organizzazione del lavoro.
Poiché il contenuto del verbale del 10 novembre 2003 non era stato concordato con le controparti, la società non aveva mai riconosciuto quanto ivi previsto in tema di bonus di 2 ore di permesso da utilizzare nel mese successivo a quello in cui era maturato lo straordinario di 20 ore eccedente l'orario.
Fermo restando che - se anche tale regola fosse stata concordata ed attuata - era evidente la sua insufficienza per respingere la domanda di lavoro straordinario.
Tornando quindi al contenuto dell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004, il Tribunale aveva citato Cass.
n. 18161/2018 e n. 12687/2016, ma di nuovo non ne aveva inteso il contenuto, trascurando che tali decisioni avevano riconosciuto il diritto del personale con funzioni direttive alla retribuzione straordinaria qualora il contratto collettivo stabilisse anche per loro un orario normale di lavoro.
Quindi, nel caso in esame, se l'accordo del 18 febbraio 2004 si applicava anche agli appellanti, essi non avevano necessità di dimostrare il superamento del limite di ragionevolezza, poiché la retribuzione straordinaria spettava loro quale mero riflesso del superamento dell'orario stabilito nel medesimo accordo.
La spa i era costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza. CP_1
§§§
6 Con la sentenza n. 687/2024, questa Corte si è già pronunciata in una causa del tutto analoga, con motivazioni valevoli anche per il presente caso.
Secondo il Collegio, le diverse questioni trattate negli atti delle parti e quindi nella sentenza devono essere riassunte nell'ordine che segue, necessario per costruire il percorso logico di una decisione di accoglimento parziale dell'appello.
La prima questione riguarda la soggezione dei dipendenti con funzioni direttive ad un orario di lavoro settimanale di 38 ore, ed in proposito:
- è pacifico che e siano dipendenti della società appellata con Parte_1 Parte_2
funzioni direttive, quale Quadro CCNL Gas Acqua Utilitalia;
- come espressamente previsto dall'art 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, gli appellanti sarebbero esenti dall'applicazione della disciplina limitativa dell'orario di lavoro, e quindi nemmeno avrebbero diritto alla retribuzione aggiuntiva per l'orario straordinario;
- tuttavia, integrando le prospettazioni in fatto delle parti, emerge che, come a tutti gli altri dipendenti con funzioni direttive, anche a e a la società appellata applica lo stesso orario di 38 ore Parte_1 Pt_2 settimanali, ribadito nell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 come riferibile a tutto l'organico (doc. 8 ric. 1°): da lunedì a giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00, venerdì dalle 08:00 alle 14:00;
- secondo il Collegio, la circostanza (enfatizzata nelle difese di che per prassi aziendale i CP_1
dipendenti con funzioni direttive abbiano una maggiore flessibilità in entrata ed in uscita rispetto al resto dei colleghi (i quali devono entrare alle 08:00, usufruire della pausa pranzo fissa di un'ora, e quindi uscire alle 17:00) non significa che i primi siano esenti da un regime orario della prestazione;
- piuttosto, tale prassi significa che, nell'ambito delle 38 ore settimanali che tutti sono tenuti a prestare, i dipendenti con funzioni direttive hanno maggiore facilità nel posticipare/anticipare i rispettivi orari di ingresso e uscita, usufruendo di una flessibilità che consente loro di compensare momenti di assenza, verificatisi durante tale orario, con permessi o con il prolungamento della presenza in servizio;
- nelle difese di entrambi i gradi, la stessa società appellata ha riconosciuto gli appellanti soggetti allo stesso orario di 38 ore settimanali che l'accordo aziendale assegna all'intero organico, aggiungendo tuttavia che, in virtù delle loro funzioni direttive, essi potevano “gestirsi l'orario di ingresso e di uscita” con maggiore flessibilità rispetto al resto dell'organico;
- in tal senso, era chiaro l'esempio richiamato nelle difese della società appellata (pag. 6/7 memoria di primo grado, pag. 12/13 memoria di secondo grado) a proposito del fatto che il lavoratore, in alcune giornate nelle quali era entrato la mattina con un'ora di ritardo (rispetto alle 8:00), aveva poi recuperato il
7 tempo corrispondente, compensandolo sia con 30 minuti di permesso sia con un'uscita pomeridiana posticipata di ulteriori 30 minuti (rispetto alle 17:00);
- tale esempio dimostra, quindi, che anche ai dipendenti con funzioni direttive si applica il medesimo regime orario previsto per il resto dell'organico, salva la maggiore flessibilità in ingresso/uscita, che comunque rappresenta una modalità con la quale tale regime si attua, e non una negazione dello stesso regime.
Fatta questa premessa, la seconda questione controversa concerne la conseguente sorte delle domande di tesi e di ipotesi svolte da e Parte_1 Pt_2
Infatti, appurata la soggezione dei dipendenti con funzioni direttive ad un orario di lavoro settimanale, ne vanno verificate le conseguenze sulle diverse pretese dei lavoratori.
A tal fine rileva che:
- a e non si applica il regime di prestazione minima del personale con funzione Parte_1 Pt_2
direttive, genericamente richiamato in ricorso come alternativo, risultante di profili quantitativi e qualitativi delle mansioni proprie di chi sarebbe impegnato esclusivamente su obiettivi, svincolato dal rispetto di orari predeterminati;
- la domanda di tesi è infondata, poiché era corretto che non fossero retribuiti i permessi usufruiti da e nell'ambito dell'orario di lavoro, sia pur prestato in modo flessibile;
Parte_1 Pt_2
- era corretto altresì che, eventualmente, tali permessi fossero stati compensati in alternativa con inserimento nella contabilità del monte ore dei permessi fino a comportare detrazioni in busta paga (come da prospetti prodotti da entrambi i lavoratori, doc. 2 ric. 1°), o con prestazione di lavoro aggiuntivo corrispondente;
- la domanda di ipotesi, invece, è fondata poiché, a prescindere dalla relativa flessibilità in ingresso/uscita,
e erano soggetti a un orario settimanale il cui superamento inevitabilmente Parte_1 Pt_2
rappresenta straordinario, a prescindere dal fatto che sia o meno ragionevole quanto all'impegno quali- quantitativo esigibile da ogni lavoratore;
- secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7678/2021, n. 18161/2016, n. 12687/2016, n.
3038/2011, n. 11929/2003), i dipendenti con funzioni direttive hanno diritto alla retribuzione straordinaria qualora, anche per loro, la disciplina collettiva stabilisca un orario normale di lavoro, che in concreto venga superato, oppure qualora la durata della prestazione superi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute psicofisica garantita dalla Ccostituzione;
- nel caso in esame, è pacifico che e dovessero rispettare l'orario di 38 ore settimanali, Parte_1 Pt_2
8 mentre manca una puntuale dimostrazione del fatto che accordi individuali o collettivi di sorta prevedessero in loro favore un compenso forfettizzato, o altra indennità fondata sul superamento dell'orario ordinario, quali voci espressamente stabilite per la flessibilità di orario dei dipendenti con funzioni direttive
(Cass. n. 19299/2014, n. 16157/204);
- di conseguenza, se i permessi usufruiti nell'ambito delle 38 ore settimanali correttamente dovevano essere detratti dalla retribuzione (rigetto domanda di tesi), l'eventuale superamento delle medesime 38 ore doveva essere retribuito come straordinario (accoglimento domanda di ipotesi).
In conclusione, la domanda di ipotesi va accolta, poiché nel ricorso introduttivo e Parte_1 Pt_2
avevano dedotto che dai tabulati delle presenze (doc. 6 ric. 1°) risultavano orari di lavoro che superavano le
38 ore settimanali, pacificamente non retribuiti come straordinario, né altrimenti compensati dalla società con permessi.
L'affermazione non è stata contestata in modo specifico nella memoria di costituzione della società in primo grado, mentre sono tardive, oltre che generiche, le contestazioni svolte in memoria di costituzione in appello (pag. 17) a proposito del fatto che le allegazioni/prove fornite dai lavoratori in primo grado non dimostrerebbero l'an ed il quantum delle differenze rivendicate a titolo di straordinario nei limiti prescrizionali.
L'accoglimento parziale della domanda comporta la dichiarazione del diritto alla retribuzione delle ore di lavoro straordinarie e conseguente condanna (come da domanda, in termini generici), tesa al riconoscimento delle relative differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio nei limiti della prescrizione quinquennale.
In proposito, va precisato che nel separato giudizio lo straordinario dovrà essere accertato in applicazione della disciplina collettiva che regola il regime orario dei rapporti controversi, considerato come superamento dell'orario normale di 38 ore settimanali la sola misura oraria di prestazione che non sia già stata compensata, in tutto o in parte, con permessi contabilizzati nel relativo monte ore.
Spese di lite
Considerando la sorte del giudizio, si impone la compensazione per metà delle spese processuali di entrambi i gradi, con condanna della società appellata al pagamento della restante metà, liquidata nell'ambito dello scaglione di valore entro gli € 5.000,00 indicato nel ricorso introduttivo (pag. 11).
Infine, va disposta la distrazione in favore del procuratore Luigi Maggiani che si è dichiarato antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 - in parziale accoglimento dell'appello, respinge la domanda in tesi e accoglie la domanda in ipotesi e, per l'effetto, dichiara che, per il periodo non prescritto, gli appellanti hanno diritto alla maggiorazione dovuta per la prestazione straordinaria che superi l'orario ordinario di 38 ore settimanali, qualora già non compensata in tutto o in parte con permessi contabilizzati nel relativo monte orario;
- condanna la società appellata al pagamento dell'importo corrispondente da fare oggetto di separato giudizio;
- compensate per metà le spese di entrambi i gradi, condanna la società appellata al pagamento della restante metà, per tale quota liquidata in € 1.030,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e Cap, con distrazione in favore del procuratore Luigi Maggiani che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 3 dicembre 2024.
La Consigliera est. La Presidente dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
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In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro così composta: dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 579/2023 RG promossa da
, Parte_1 Parte_2
avv. Luigi Maggiani appellanti contro
CP_1
avv. Mario Andreucci appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 121/2023 del Tribunale di Lucca quale giudice del lavoro, pubblicata il 2 aprile 2023
all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con distinti ricorsi, poi riuniti, i lavoratori e avevano convenuto la Parte_1 Parte_2
datrice avanti al Tribunale di Lucca affermando che: CP_1
- nell'ambito del CCNL Gas Acqua Utilitalia applicato dalla società, essi erano entrambi inquadrati come
Quadro;
- di riflesso a tale inquadramento, secondo l'art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, entrambi erano sottratti
1 alla disciplina limitativa in materia di orario di lavoro;
- per contro, di fatto la società applicava loro l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004, il quale stabiliva l'orario settimanale di 38 ore (da lunedì a giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00; venerdì dalle 08:00 alle 14:00);
- di conseguenza, quando, durante tali fasce orarie, essi avevano usufruito di permessi, la società aveva detratto loro il tempo corrispondente dal monte ore permessi, e quindi dalla retribuzione;
- invece, quando essi avevano lavorato oltre l'orario ordinario, non aveva mai pagato loro alcuna retribuzione straordinaria;
- in particolare, come risultava dal prospetto riepilogativo relativo agli ultimi 5 anni (doc. 2 ric. 1°), per permessi usufruiti durante l'orario di lavoro, le somme rispettivamente trattenute in busta paga ai ricorrenti erano state € 4.187,49 per ed € 1205,31 per Parte_1 Pt_2
- la condotta datoriale era illegittima poiché, nell'ambito della flessibilità dell'orario di lavoro dei quadri e degli impiegati direttivi (art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003), i permessi che non incidevano sull'obbligo minimo di prestazione, né sugli obiettivi e relativa programmazione aziendale, non dovevano intaccare nemmeno il monte ore permessi e quindi la retribuzione;
- infatti, la disciplina normativa dell'orario di lavoro dei quadri e impiegati direttivi non si riferiva all'adempimento di una prestazione oraria, bensì a mansioni di natura fiduciaria e specialistica da svolgere in vista di obiettivi aziendali;
di conseguenza tale disciplina, come non prevedeva la retribuzione straordinaria, nemmeno consentiva di detrarre dal monte ore permessi, e quindi dalla retribuzione ordinaria, eventuali assenze che non avessero fatto scendere la prestazione al di sotto del minimo (commisurato agli obiettivi e non al tempo);
- di fatto, nel periodo non prescritto degli ultimi 5 anni, le ore di permesso usufruite dai ricorrenti erano state ampiamente inferiori a quelle di straordinario svolto (come risultava dal tabulato delle presenze di entrambi i ricorrenti, prodotto come doc. 6 ric. 1°), e, tuttavia, le prime avevano inciso negativamente sul loro trattamento, mentre le seconde non avevano portato loro alcun vantaggio;
- inoltre, la prestazione minima del personale con funzione direttive, seppur soggetta al controllo datoriale sotto forma di necessità di autorizzazione da parte dei superiori, e relativa timbratura in ingresso/uscita, non poteva coincidere con l'orario fisso e prestabilito obbligatorio per gli altri dipendenti;
- ciò in quanto tale prestazione minima doveva essere calcolata con riferimento ad un tempo ampio, superiore al mese, tale da consentire compensazioni favorevoli allo stesso personale (evitando di penalizzare chi, per esempio, in un mese lavori un paio d'ore in meno rispetto al dovuto, nonostante nei
2 mesi precedenti o successivi superi il medesimo orario in misura anche maggiore);
- erano consentite eccezioni da parte della contrattazione collettiva, qualora anche al personale direttivo venisse imposto un orario fisso e predeterminato, ma in questo caso quanto ai permessi ed alla retribuzione straordinaria si sarebbe applicato lo stesso regime dei dipendenti non direttivi.
Ciò premesso, i ricorrenti avevano svolto le seguenti domande:
In tesi: flessibilità dell'orario di lavoro
Dichiarare che al regime orario del loro rapporto si applicava l'art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, e quindi essi non erano obbligati a rispettare l'orario di lavoro, predeterminato secondo fasce orarie fisse, oggetto dell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004.
Di conseguenza, avendo usufruito di permessi che non incidevano sulla prestazione oraria minima mensile, non dovevano subire la corrispondente riduzione del monte ore permessi e/o della retribuzione.
E, nei limiti della prescrizione, la società doveva essere condannata a restituire le somme relative alle ore di assenza che aveva detratto dalle buste paga degli stessi lavoratori.
In ipotesi: diritto alla retribuzione straordinaria
Qualora invece l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 fosse ritenuto applicabile anche al personale direttivo, e quindi fossero ritenute legittime le detrazioni dal monte ore permessi e di conseguenza dalla busta paga, considerato che dalla rilevazione delle presenze risultava che i permessi usufruiti erano stati inferiori al lavoro straordinario prestato, nei limiti della prescrizione, dichiarare che i ricorrenti avevano diritto alla retribuzione straordinaria, da quantificarsi in un separato giudizio.
La spa veva replicato che le domande erano entrambe infondate poiché: CP_1
- ai ricorrenti quali dipendenti con funzioni direttive non si applicava l'orario fisso e predeterminato oggetto dell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004;
- in linea generale, il loro inquadramento comportava una flessibilità degli orari di ingresso e di uscita, rispetto al diverso regime delle fasce orarie che il medesimo accordo aziendale aveva prestabilito per il resto dell'organico;
- in concreto, tuttavia, anche ai dipendenti con funzioni direttive si applicava il vincolo CP_1 dell'orario di lavoro per complessive 38 ore settimanali, che pure i ricorrenti dovevano rispettare, pur potendo entrare e uscire senza vincoli rispetto alle fasce orarie imposte al resto dell'organico;
- di conseguenza, per prassi aziendale, ai quadri erano richieste solo 2 timbrature giornaliere (l'ingresso mattutino e l'uscita pomeridiana) senza timbrature intermedie per le pause, mentre agli impiegati di 7° livello erano richieste 4 timbrature (ingresso/uscita della mattina, nonché ingresso/uscita del pomeriggio);
3 - per il resto, durante la giornata, il personale con funzioni direttive poteva gestire in modo discrezionale i momenti di presenza ed assenza, nel senso che in caso di uscite usufruiva del monte ore permessi, oppure prolungava l'orario di lavoro senza conseguenze sulla retribuzione in busta paga;
- la domanda dei ricorrenti aveva equivocato la flessibilità in ingresso/uscita, che caratterizzava le funzioni direttive esonerate dal vincolo di orario prestabilito, con la facoltà di assentarsi durante la giornata lavorativa, che invece non spettava poiché anch'essi dovevano prestare 38 ore settimanali, coordinando la propria prestazione con l'attività della unità operativa alla quale erano addetti.
Il Tribunale, con la sentenza appellata, aveva respinto in toto i ricorsi, così motivando:
- il CCNL aveva istituito una banca delle ore in caso di scelta di imputare il 50% delle ore prestate in eccedenza al normale orario ed il 50% a recuperi;
- secondo l'art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, al personale direttivo non si applicava la disciplina limitativa dell'orario normale di lavoro;
- quindi, in assenza di una disciplina collettiva, anche aziendale, che stabilisse l'orario del personale con funzione direttiva, l'orario minimo di quest'ultimo doveva essere individuato in relazione a quello degli addetti all'unità produttiva alla quale il Quadro/impiegato direttivo era assegnato: l'orario del
Quadro/impiegato direttivo era, infatti, collegato in modo funzionale alla responsabilità della medesima unità produttiva, pur essendo accompagnato da limitati ambiti di flessibilità in entrata;
- in assenza di disciplina collettiva, il personale con funzioni direttive si deve conformare alle esigenze aziendali anche quanto alla definizione dell'orario obbligatorio per i dipendenti, ed è quindi tenuto ad una prestazione correlata, nel minimo, all'orario normale applicabile a tutti gli addetti all'unità di appartenenza;
- il personale con funzioni direttive deve farsi autorizzare dal superiore l'eventuale permesso, e ciò sia per l'intensità del vincolo fiduciario del proprio rapporto correlato alla responsabilità che lo caratterizza, sia per “l'esempio che deve dare ai collaboratori con inquadramento inferiore”; in caso di assenza ingiustificata, è oggetto a richiami disciplinari e perdita del compenso;
- l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 prevedeva espressamente di essere applicato a tutto il personale, senza esclusione specifica per i dipendenti con funzioni direttive;
- per questi ultimi, lo stesso accordo aziendale richiamava il verbale del 10 novembre 2003, secondo il quale, non spettando il pagamento della prestazione oltre l'orario normale, il personale avrebbe avuto un bonus pari a 2 ore di permessi, da utilizzare nel mese successivo, purché in quello precedente avesse effettuato un numero eccedente di 20 ore oltre il normale orario di lavoro;
- ciò premesso, il ricorso era infondato, in tesi, perché le trattenute erano state effettuate per permessi
4 usufruiti nell'ambito dell'orario ordinario, che i ricorrenti avrebbero dovuto osservare per intero, ed in ipotesi, perché la retribuzione straordinaria poteva essere riconosciuta al personale con funzioni direttive solo qualora eccedesse i limiti della ragionevolezza, circostanza che in concreto doveva escludersi.
e avevano appellato la sentenza, chiedendone la Parte_1 Parte_2
riforma integrale con accoglimento di entrambe le domande respinte in primo grado.
In tesi: flessibilità dell'orario di lavoro
Secondo gli appellanti, la motivazione di rigetto del Tribunale era inconferente, poiché riferita a domande di contenuto diverso da quelle oggetto dei ricorsi introduttivi. Infatti, la sentenza sembrava respingere una
(ipotetica) domanda con la quale il personale con funzioni direttive avesse chiesto di lavorare meno degli altri dipendenti, ovvero di potersi assentare a proprio arbitrio durante l'orario di lavoro, senza concordare tali assenze con i superiori né timbrare i relativi ingressi/uscite.
Era invece scontato che la prestazione degli appellanti dovesse essere resa in modo congruo al ruolo professionale e alle connesse responsabilità, e che essi dovessero concordare con i superiori le singole assenze, nonché farle risultare da apposita timbratura.
Ciò premesso, il Tribunale non aveva colto il nucleo della pretesa, ovvero che gli appellanti, in quanto personale con funzioni direttive, ai sensi dell'art 17, comma 5, D. Lgs. 66/2003 dovevano essere sottratti ad un orario di lavoro prestabilito quale quello che l'accordo aziendale aveva imposto agli altri colleghi.
Gli appellanti, infatti, non dovevano prestare 38 ore settimanali (con la sola flessibilità in ingresso ed in uscita, come sostenuto nelle difese della società in primo grado), bensì avevano diritto ad una flessibilità più ampia nella quale, in caso di permessi che non incidessero sulla prestazione minima, non dovevano subire conseguenze negative.
E ciò di riflesso al fatto che, in caso di prestazione eccedente il minimo, non avrebbero ricevuto alcun compenso aggiuntivo per straordinario.
La prestazione minima esigibile dal personale con funzioni direttive non si basava sul rispetto di un vincolo orario, poiché la “quantità” delle ore di presenza doveva essere combinata con la “qualità” della prestazione resa in termini di efficienza. Ed a tal fine andava considerato un periodo superiore al mese, per consentire compensazioni ed evitare che il lavoratore fosse penalizzato nei mesi caratterizzati da debiti orari, senza ricevere alcun vantaggio in quelli caratterizzati dai crediti.
Il Tribunale, invece, oltre a travisare il contenuto della domanda qualificandola in modo erroneo, aveva anche trascurato che la documentazione prodotta (buste paga, doc. 1 ric. 1°, e tabulati delle presenze, doc. 6 ric. 1°) dimostrava che:
5 - ogni mese, le ore di straordinario degli appellanti erano superiori a quelle di assenza;
- ciò nonostante, la società aveva trattenuto puntualmente ogni assenza dal monte ore permessi e quindi dalla retribuzione, senza riconoscere invece alcuno straordinario.
Tale condotta datoriale era illegittima per violazione della flessibilità dei lavoratori con funzioni direttive di cui all'art. 17, comma 5, D. Lgs. 66/2003, che il Tribunale aveva del tutto svuotato di significato, riferendola in modo del tutto generico a quella limitata flessibilità che sarebbe prevista dallo stesso accordo aziendale del 18 febbraio 2004.
In ipotesi: diritto alla retribuzione straordinaria
Sempre secondo gli appellanti, la motivazione di rigetto della domanda di ipotesi era contraddittoria poiché partiva dalla premessa che al personale con funzioni direttive si applicasse l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004, affermazione che invece sembrava smentita nella precedente parte della sentenza (rigetto della domanda di tesi), dedicata alla diversa condizione del personale con funzioni direttive a cui non si applica alcun orario prestabilito.
Il Tribunale, inoltre, aveva errato ritenendo che l'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 richiamasse il verbale del 10 novembre 2003, poiché quest'ultimo non era un accordo sindacale bensì si riferiva ad un incontro fra il Direttore Generale e le RSU, nel quale il primo aveva assolto l'obbligo di informativa in favore delle seconde, su modifiche che la società intendeva apportare all'organizzazione del lavoro.
Poiché il contenuto del verbale del 10 novembre 2003 non era stato concordato con le controparti, la società non aveva mai riconosciuto quanto ivi previsto in tema di bonus di 2 ore di permesso da utilizzare nel mese successivo a quello in cui era maturato lo straordinario di 20 ore eccedente l'orario.
Fermo restando che - se anche tale regola fosse stata concordata ed attuata - era evidente la sua insufficienza per respingere la domanda di lavoro straordinario.
Tornando quindi al contenuto dell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004, il Tribunale aveva citato Cass.
n. 18161/2018 e n. 12687/2016, ma di nuovo non ne aveva inteso il contenuto, trascurando che tali decisioni avevano riconosciuto il diritto del personale con funzioni direttive alla retribuzione straordinaria qualora il contratto collettivo stabilisse anche per loro un orario normale di lavoro.
Quindi, nel caso in esame, se l'accordo del 18 febbraio 2004 si applicava anche agli appellanti, essi non avevano necessità di dimostrare il superamento del limite di ragionevolezza, poiché la retribuzione straordinaria spettava loro quale mero riflesso del superamento dell'orario stabilito nel medesimo accordo.
La spa i era costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza. CP_1
§§§
6 Con la sentenza n. 687/2024, questa Corte si è già pronunciata in una causa del tutto analoga, con motivazioni valevoli anche per il presente caso.
Secondo il Collegio, le diverse questioni trattate negli atti delle parti e quindi nella sentenza devono essere riassunte nell'ordine che segue, necessario per costruire il percorso logico di una decisione di accoglimento parziale dell'appello.
La prima questione riguarda la soggezione dei dipendenti con funzioni direttive ad un orario di lavoro settimanale di 38 ore, ed in proposito:
- è pacifico che e siano dipendenti della società appellata con Parte_1 Parte_2
funzioni direttive, quale Quadro CCNL Gas Acqua Utilitalia;
- come espressamente previsto dall'art 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003, gli appellanti sarebbero esenti dall'applicazione della disciplina limitativa dell'orario di lavoro, e quindi nemmeno avrebbero diritto alla retribuzione aggiuntiva per l'orario straordinario;
- tuttavia, integrando le prospettazioni in fatto delle parti, emerge che, come a tutti gli altri dipendenti con funzioni direttive, anche a e a la società appellata applica lo stesso orario di 38 ore Parte_1 Pt_2 settimanali, ribadito nell'accordo aziendale del 18 febbraio 2004 come riferibile a tutto l'organico (doc. 8 ric. 1°): da lunedì a giovedì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:00, venerdì dalle 08:00 alle 14:00;
- secondo il Collegio, la circostanza (enfatizzata nelle difese di che per prassi aziendale i CP_1
dipendenti con funzioni direttive abbiano una maggiore flessibilità in entrata ed in uscita rispetto al resto dei colleghi (i quali devono entrare alle 08:00, usufruire della pausa pranzo fissa di un'ora, e quindi uscire alle 17:00) non significa che i primi siano esenti da un regime orario della prestazione;
- piuttosto, tale prassi significa che, nell'ambito delle 38 ore settimanali che tutti sono tenuti a prestare, i dipendenti con funzioni direttive hanno maggiore facilità nel posticipare/anticipare i rispettivi orari di ingresso e uscita, usufruendo di una flessibilità che consente loro di compensare momenti di assenza, verificatisi durante tale orario, con permessi o con il prolungamento della presenza in servizio;
- nelle difese di entrambi i gradi, la stessa società appellata ha riconosciuto gli appellanti soggetti allo stesso orario di 38 ore settimanali che l'accordo aziendale assegna all'intero organico, aggiungendo tuttavia che, in virtù delle loro funzioni direttive, essi potevano “gestirsi l'orario di ingresso e di uscita” con maggiore flessibilità rispetto al resto dell'organico;
- in tal senso, era chiaro l'esempio richiamato nelle difese della società appellata (pag. 6/7 memoria di primo grado, pag. 12/13 memoria di secondo grado) a proposito del fatto che il lavoratore, in alcune giornate nelle quali era entrato la mattina con un'ora di ritardo (rispetto alle 8:00), aveva poi recuperato il
7 tempo corrispondente, compensandolo sia con 30 minuti di permesso sia con un'uscita pomeridiana posticipata di ulteriori 30 minuti (rispetto alle 17:00);
- tale esempio dimostra, quindi, che anche ai dipendenti con funzioni direttive si applica il medesimo regime orario previsto per il resto dell'organico, salva la maggiore flessibilità in ingresso/uscita, che comunque rappresenta una modalità con la quale tale regime si attua, e non una negazione dello stesso regime.
Fatta questa premessa, la seconda questione controversa concerne la conseguente sorte delle domande di tesi e di ipotesi svolte da e Parte_1 Pt_2
Infatti, appurata la soggezione dei dipendenti con funzioni direttive ad un orario di lavoro settimanale, ne vanno verificate le conseguenze sulle diverse pretese dei lavoratori.
A tal fine rileva che:
- a e non si applica il regime di prestazione minima del personale con funzione Parte_1 Pt_2
direttive, genericamente richiamato in ricorso come alternativo, risultante di profili quantitativi e qualitativi delle mansioni proprie di chi sarebbe impegnato esclusivamente su obiettivi, svincolato dal rispetto di orari predeterminati;
- la domanda di tesi è infondata, poiché era corretto che non fossero retribuiti i permessi usufruiti da e nell'ambito dell'orario di lavoro, sia pur prestato in modo flessibile;
Parte_1 Pt_2
- era corretto altresì che, eventualmente, tali permessi fossero stati compensati in alternativa con inserimento nella contabilità del monte ore dei permessi fino a comportare detrazioni in busta paga (come da prospetti prodotti da entrambi i lavoratori, doc. 2 ric. 1°), o con prestazione di lavoro aggiuntivo corrispondente;
- la domanda di ipotesi, invece, è fondata poiché, a prescindere dalla relativa flessibilità in ingresso/uscita,
e erano soggetti a un orario settimanale il cui superamento inevitabilmente Parte_1 Pt_2
rappresenta straordinario, a prescindere dal fatto che sia o meno ragionevole quanto all'impegno quali- quantitativo esigibile da ogni lavoratore;
- secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7678/2021, n. 18161/2016, n. 12687/2016, n.
3038/2011, n. 11929/2003), i dipendenti con funzioni direttive hanno diritto alla retribuzione straordinaria qualora, anche per loro, la disciplina collettiva stabilisca un orario normale di lavoro, che in concreto venga superato, oppure qualora la durata della prestazione superi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute psicofisica garantita dalla Ccostituzione;
- nel caso in esame, è pacifico che e dovessero rispettare l'orario di 38 ore settimanali, Parte_1 Pt_2
8 mentre manca una puntuale dimostrazione del fatto che accordi individuali o collettivi di sorta prevedessero in loro favore un compenso forfettizzato, o altra indennità fondata sul superamento dell'orario ordinario, quali voci espressamente stabilite per la flessibilità di orario dei dipendenti con funzioni direttive
(Cass. n. 19299/2014, n. 16157/204);
- di conseguenza, se i permessi usufruiti nell'ambito delle 38 ore settimanali correttamente dovevano essere detratti dalla retribuzione (rigetto domanda di tesi), l'eventuale superamento delle medesime 38 ore doveva essere retribuito come straordinario (accoglimento domanda di ipotesi).
In conclusione, la domanda di ipotesi va accolta, poiché nel ricorso introduttivo e Parte_1 Pt_2
avevano dedotto che dai tabulati delle presenze (doc. 6 ric. 1°) risultavano orari di lavoro che superavano le
38 ore settimanali, pacificamente non retribuiti come straordinario, né altrimenti compensati dalla società con permessi.
L'affermazione non è stata contestata in modo specifico nella memoria di costituzione della società in primo grado, mentre sono tardive, oltre che generiche, le contestazioni svolte in memoria di costituzione in appello (pag. 17) a proposito del fatto che le allegazioni/prove fornite dai lavoratori in primo grado non dimostrerebbero l'an ed il quantum delle differenze rivendicate a titolo di straordinario nei limiti prescrizionali.
L'accoglimento parziale della domanda comporta la dichiarazione del diritto alla retribuzione delle ore di lavoro straordinarie e conseguente condanna (come da domanda, in termini generici), tesa al riconoscimento delle relative differenze di retribuzione, da accertare in separato giudizio nei limiti della prescrizione quinquennale.
In proposito, va precisato che nel separato giudizio lo straordinario dovrà essere accertato in applicazione della disciplina collettiva che regola il regime orario dei rapporti controversi, considerato come superamento dell'orario normale di 38 ore settimanali la sola misura oraria di prestazione che non sia già stata compensata, in tutto o in parte, con permessi contabilizzati nel relativo monte ore.
Spese di lite
Considerando la sorte del giudizio, si impone la compensazione per metà delle spese processuali di entrambi i gradi, con condanna della società appellata al pagamento della restante metà, liquidata nell'ambito dello scaglione di valore entro gli € 5.000,00 indicato nel ricorso introduttivo (pag. 11).
Infine, va disposta la distrazione in favore del procuratore Luigi Maggiani che si è dichiarato antistatario.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 - in parziale accoglimento dell'appello, respinge la domanda in tesi e accoglie la domanda in ipotesi e, per l'effetto, dichiara che, per il periodo non prescritto, gli appellanti hanno diritto alla maggiorazione dovuta per la prestazione straordinaria che superi l'orario ordinario di 38 ore settimanali, qualora già non compensata in tutto o in parte con permessi contabilizzati nel relativo monte orario;
- condanna la società appellata al pagamento dell'importo corrispondente da fare oggetto di separato giudizio;
- compensate per metà le spese di entrambi i gradi, condanna la società appellata al pagamento della restante metà, per tale quota liquidata in € 1.030,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre spese generali 15%, Iva e Cap, con distrazione in favore del procuratore Luigi Maggiani che si è dichiarato antistatario.
Firenze, 3 dicembre 2024.
La Consigliera est. La Presidente dr. Nicoletta Taiti dr. Maria Lorena Papait
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