Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 17/05/2023, n. 1626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1626 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 01626/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01073/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Cernuto, con domicilio eletto presso il suo studio in Pace Del Mela, Via Libertà 63;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Previti, con domicilio eletto presso il suo studio in Messina, Via G. Grillo 61;
per la condanna
del Comune di -OMISSIS- alla restituzione del bene o al risarcimento del danno per una somma pari al valore venale del bene e alle altre voci risarcitorie, così come determinate in perizia, oltre interessi e rivalutazione dal momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Visti tutti gli atti della causa e le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
l ricorrente ha chiesto al Tribunale di condannare il Comune di -OMISSIS- alla restituzione del bene o al risarcimento del danno per una somma pari al valore venale del bene e alle altre voci risarcitorie, così come determinate in perizia, oltre interessi e rivalutazione dal momento in cui l’occupazione è divenuta illegittima, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo.
Nel ricorso, mediante richiamo all’originario atto di citazione per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con sentenza n. 517/2017 in data 22 febbraio 2017 il Tribunale di Messina, Sezione Civile, ha dichiarato sulla controversia in esame il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; b) l’interessato è proprietario di un terreno sito nel Comune di -OMISSIS- e censito in catasto al foglio 2, particella 201; c) in data 4 aprile 1985 il Comune intimata ha notificato l’ordinanza d’occupazione temporanea e d’urgenza n. 99 in data 30 marzo 1985 per l’esecuzione dei lavori di costruzione di una piazza nella località “-OMISSIS-” della frazione “-OMISSIS-”; d) l’ordinanza contemplava l’occupazione di metri quadri 40 del terreno in questione e in data 30 aprile 1985 il Comune ha redatto il relativo verbale anche in ordine allo stato di consistenza dei luoghi; e) l’Amministrazione ha ritenuto successivamente di ampliare la superficie oggetto dell’ordinanza, estendendo l’area occupata sino a metri quadri 115; f) decorso il periodo di occupazione legittima in data 30 aprile 1990, non è stato, tuttavia, adottato il prescritto provvedimento di esproprio e il Comune non ha corrisposto quanto dovuto per l’indennità di occupazione e per la definitiva acquisizione del bene, nonostante reiterati solleciti da parte dell’interessato.
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito; a) il ricorso è inammissibile in quanto l’interessato non ha specificato i motivi di gravame e le ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda; b) è intervenuta la violazione dell’art. 40 c.p.a., con riferimento alla corretta identificazione della parte ricorrente; c) è, comunque, maturata la prescrizione quinquennale con riferimento alla indennità di occupazione e al risarcimento del danno; c) la domanda di restituzione del bene, peraltro non motivata, non può esser accolta in quanto la proprietà dell’area si è trasferita al demanio comunale per intervenuta usucapione.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Nel ricorso è riportato analiticamente il contenuto, sia in fatto che in diritto, dell’originario atto di citazione, sicché appaiono chiare e intellegibili le ragioni poste a fondamento della domanda - su cui il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione - riproposta innanzi a questo Tribunale.
D’altronde, la previsione di cui all’art. 40, primo comma, lettera c), c.p.a., che impone l’indicazione dei “motivi specifici su cui si fonda il ricorso” deve interpretarsi avuto riguardo alla sua ratio sostanziale, la quale non consiste, ovviamente, nell’introdurre un vuoto formalismo nel processo, ma nel consentire al giudice e alle controparti di intendere quali siano le ragioni della pretesa azionata in giudizio, circostanza pienamente soddisfatta nel caso di specie, come dimostrato dalle articolate difese svolte dall’Amministrazione intimata in punto di merito.
L’eccezione sollevata sul punto dall’Amministrazione resistente, pertanto, è, a giudizio del Collegio, infondata.
Appare, invece, fondata la dedotta eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 40, primo comma, lettera a), atteso che la formulazione del ricorso non consente l’esatta individuazione della parte ricorrente.
Come, infatti, osservato dal Comune intimato, il ricorso risulta proposto da -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, codice fiscale -OMISSIS-, ma la procura a margine è stata conferita da -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- in data -OMISSIS-, residente in -OMISSIS-, codice fiscale -OMISSIS-.
Pertanto, non è chiaro chi sia effettivamente il ricorrente, sebbene il ricorso innanzi al giudice ordinario sia stato proposto da -OMISSIS-, come anche indicato nella prima pagina del ricorso in riassunzione (ma la proprietà dell’area potrebbe aver subito mutamenti nel tempo).
D’altronde, neppure è stato notificato e depositato un atto di rettifica dell’eventuale errore materiale, sicché il Tribunale non è in condizione di adottare una pronuncia che individui in modo non equivoco la parte in causa (la quale, se coincidesse con -OMISSIS-, secondo quanto affermato nell’intestazione del gravame, non avrebbe conferito procura al difensore, posto che la procura è stata sottoscritta da -OMISSIS-).
Per le considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della natura della presente pronuncia, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di NI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Francesco Elefante, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO