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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, disposta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 2800/2023 R.G.L. promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Via
Enzo ed Elvira Sellerio n. 34 .
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della sede provinciale sito in Via Laurana n. 9, con gli avvocati
Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in notar di Roma. Per_1
- resistente
Oggetto: corresponsione indennità di disoccupazione agricola.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato domanda all' in data 24.02.2022 (cfr. alleg. 1) finalizzata alla CP_1
corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo
1 familiare per l'anno 2021, lamentava che l' non aveva ancora Controparte_2
definito la suddetta pratica, nonostante gli svariati solleciti e sebbene avesse dato prova del possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere quanto richiesto.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione del suddetto beneficio economico.
L' si costituiva in giudizio ed evidenziava di aver potuto esaminare la relativa CP_1
domanda solo a seguito della conclusione di un accertamento ispettivo su pregressi rapporti di lavoro del ricorrente, non oggetto della domanda, a seguito dei quali avrebbe esaminato l'istanza.
Con note di trattazione scritta del 21 gennaio 2025, l'istituto convenuto depositava provvedimento di liquidazione della domanda n. 2022918308720 relativa alla disoccupazione agricola e agli ANF per l'anno 2021 e chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa, disposta la trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione alla data di scadenza del termine del 15.04.2025 per il deposito di note.
Orbene, atteso che l ha provveduto in data 21 gennaio 2025 ad accogliere la CP_1
domanda di indennità di disoccupazione agricola e ANF, richiesta per l'anno 2021
(cfr. prod. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che i benefici economici oggetto di causa sono stati riconosciuti da parte dell' solo in seguito CP_1
all'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato nel mese di agosto
2023 e l' ha provveduto nel mese di gennaio 2025), costringendo, pertanto, la CP_1
parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese
(Cass. Civ. n. 27234/2017), in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
2 Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.200,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, dichiaratisi antistatari.
Termini Imerese, 16.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento, disposta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al nr° 2800/2023 R.G.L. promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Pollarà e Parte_1
Agostino Sansone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, Via
Enzo ed Elvira Sellerio n. 34 .
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio
Legale Distrettuale della sede provinciale sito in Via Laurana n. 9, con gli avvocati
Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in notar di Roma. Per_1
- resistente
Oggetto: corresponsione indennità di disoccupazione agricola.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.08.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato domanda all' in data 24.02.2022 (cfr. alleg. 1) finalizzata alla CP_1
corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo
1 familiare per l'anno 2021, lamentava che l' non aveva ancora Controparte_2
definito la suddetta pratica, nonostante gli svariati solleciti e sebbene avesse dato prova del possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere quanto richiesto.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione del suddetto beneficio economico.
L' si costituiva in giudizio ed evidenziava di aver potuto esaminare la relativa CP_1
domanda solo a seguito della conclusione di un accertamento ispettivo su pregressi rapporti di lavoro del ricorrente, non oggetto della domanda, a seguito dei quali avrebbe esaminato l'istanza.
Con note di trattazione scritta del 21 gennaio 2025, l'istituto convenuto depositava provvedimento di liquidazione della domanda n. 2022918308720 relativa alla disoccupazione agricola e agli ANF per l'anno 2021 e chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La causa, disposta la trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione alla data di scadenza del termine del 15.04.2025 per il deposito di note.
Orbene, atteso che l ha provveduto in data 21 gennaio 2025 ad accogliere la CP_1
domanda di indennità di disoccupazione agricola e ANF, richiesta per l'anno 2021
(cfr. prod. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso che i benefici economici oggetto di causa sono stati riconosciuti da parte dell' solo in seguito CP_1
all'instaurazione del presente giudizio (il ricorso è stato depositato nel mese di agosto
2023 e l' ha provveduto nel mese di gennaio 2025), costringendo, pertanto, la CP_1
parte ricorrente alla proposizione del giudizio al fine di soddisfare le proprie pretese
(Cass. Civ. n. 27234/2017), in virtù del principio della soccombenza virtuale, avuto riguardo al sopravvenuto soddisfacimento, in corso di causa, della pretesa di parte attrice, deve ritenersi verosimile, in un'ottica prognostica, che la domanda sarebbe stata accolta.
2 Deve pertanto condannarsi l' alla rifusione delle spese di lite, Controparte_2
liquidate come in dispositivo e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.200,00, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Rosaria Pollarà e Agostino Sansone, dichiaratisi antistatari.
Termini Imerese, 16.04.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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