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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 14039/2024 R.G.
* * *
Oggi 15/04/2025 h. 1435 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. MORSERO TITO e dott.ssa VITTORIA NICOLETTO ai fini della pratica forense per parte convenuta: avv. MELANO in sost avv. DE PASQUALE ANDREA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (atto di opposizione e memoria di replica) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte convenuta rimarca che l'opposizione non è fondata perché il rito è errato e ribadisce che i creditori al termine della procedura ppt avevano notificato prima l'ordinanza di assegnazione (28 maggio 2024) e poi atto di precetto e i motivi avversari dovevano essere formulati con opposizione agli atti esecutivi e nel merito ritiene che i pagamenti sono stati correttamente imputati ad altro titolo come da mail della controparte in relazione al primo pagamento (doc. 7). Richiama art. 1193 e 2560 c.c.
Parte opponente contesta.
e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 14039/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via del Carmine n. 15 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Tito Morsero che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
e elettivamente CP_1 CP_2 Controparte_3
domiciliato in Torino al Corso Vittorio Emanuele II n. 108 presso lo studio dell'avv. Andrea
De Pasquale come da procura alle liti in atti;
Parti resistenti
* * *
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “accertare e dichiarare anticipatamente estinto il credito portato dall'ordinanza che precede e per l'effetto assolvere la signora dalle pretese Parte_1 creditorie tutte tradotte nell'atto di precetto datato 12 luglio 2024 e notificato in pari data.
Con il favore delle spese di lite”. parti opposte: “respingere le avverse domande, in quanto tutte infondate;
confermare integralmente l'atto di precetto della cui opposizione trattasi. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Qualificazione giuridica della domanda.
Come già evidenziato nella fase cautelare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2023, n. 15822).
Per contro, visto che l'ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato, costituisce comunque un titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, si è ritenuto che “legittimamente quest'ultimo (ossia il terzo pignorato) si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto” (Cass. civ., Sez.
VI-III, 3 giugno 2015, n. 11493, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge).
2. Ricostruzione dei fatti.
Nel caso in esame, il titolo esecutivo è l'ordinanza emessa dal g.e. in data 24 maggio 2024 ex art. 553 c.p.c. cui ha fatto seguito la notificazione dell'atto di precetto in data 12 luglio
2024; la difesa di parte opponente non deduce vizi formali della stessa dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., ma si limita a dedurre di aver già interamente pagato tale debito. Da ciò consegue la legittimità dell'opposizione svolta e l'irrilevanza dell'omesso rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617, comma secondo, c.p.c.
La difesa di parte opponente ha altresì assolto al proprio onere probatorio in quanto ha provato di aver corrisposto, seppure in via rateale, ma comunque in data antecedente la notificazione dell'atto di precetto (12 luglio 2024), la maggior somma di € 10.560,86, e precisamente:
- bonifico bancario in data 8 febbraio 2024 di € 2.560,86 con causale PRIMA RATA
ESTINZIONE DEBITO;
Persona_1
- bonifico bancario in data 8 marzo 2024 di € 2.500,00 con causale SECONDA RATA
SALDO DEBITO;
- bonifico bancario in data 8 aprile 2024 di € 2.500,00 con causale TERZA RATA SU
QUATTRO ; Parte_1
- bonifico bancario in data 8 MAGGIO 2024 di € 2.500,00 con causale ULTIMA RATA A
SALDO DEL DEBITO.
In data successiva alla notificazione dell'atto di precetto, la debitrice opponente eseguiva due bonifici rispettivamente di € 2.460,00 in data 17 luglio 2024 e di € 40,00 in data 19 luglio 2024 con la causale: “saldo spese ordinanza ex art. 549 del 26 gennaio 2024”.
Considerato nella causale del primo bonifico viene fatto espresso riferimento al debito
[...]
” e che nelle altre causali viene indicato il numero successivo di rata di Per_1
pagamento, non pare corretta la tesi sostenuta dalla difesa di parte convenuta opposta di averne effettuato una differente imputazione poiché l'art. 1193, comma secondo, c.d. consente al creditore di procedere con tale modalità soltanto “in mancanza di dichiarazione” del debitore di quale debito intende soddisfare e nel caso in esame la debitrice ha effettuato tale dichiarazione in occasione di ciascun pagamento.
La sola circostanza che il difensore nel testo della mail di cui al doc. 7 con la quale viene inoltrata la copia del bonifico della prima rata abbia erroneamente indicato che il pagamento si riferisce “agli oneri processuali” non è sufficiente per ritenere che la dicitura apposta in sede di esecuzione del bonifico da parte della debitrice non contenga la differente imputazione di pagamento alla “prima rata estinzione debito ”. Per_1
3. Conclusioni.
Per i suesposti motivi, già spiegati nell'ordinanza cautelare non reclamata, si accoglie l'opposizione e, per l'effetto, si accerta e dichiara che parti opposte non hanno di ritti di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente.
4. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
5.2001,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le prime due fasi minima per le restanti).
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parti opposte non hanno il diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenute e condanna parti opposte al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 254,00 per esborsi, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 15 aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 14039/2024 R.G.
* * *
Oggi 15/04/2025 h. 1435 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. MORSERO TITO e dott.ssa VITTORIA NICOLETTO ai fini della pratica forense per parte convenuta: avv. MELANO in sost avv. DE PASQUALE ANDREA
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (atto di opposizione e memoria di replica) parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte convenuta rimarca che l'opposizione non è fondata perché il rito è errato e ribadisce che i creditori al termine della procedura ppt avevano notificato prima l'ordinanza di assegnazione (28 maggio 2024) e poi atto di precetto e i motivi avversari dovevano essere formulati con opposizione agli atti esecutivi e nel merito ritiene che i pagamenti sono stati correttamente imputati ad altro titolo come da mail della controparte in relazione al primo pagamento (doc. 7). Richiama art. 1193 e 2560 c.c.
Parte opponente contesta.
e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 14039/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino alla via del Carmine n. 15 presso lo Parte_1
studio dell'avv. Tito Morsero che la rappresenta e difende per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
e elettivamente CP_1 CP_2 Controparte_3
domiciliato in Torino al Corso Vittorio Emanuele II n. 108 presso lo studio dell'avv. Andrea
De Pasquale come da procura alle liti in atti;
Parti resistenti
* * *
Oggetto: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “accertare e dichiarare anticipatamente estinto il credito portato dall'ordinanza che precede e per l'effetto assolvere la signora dalle pretese Parte_1 creditorie tutte tradotte nell'atto di precetto datato 12 luglio 2024 e notificato in pari data.
Con il favore delle spese di lite”. parti opposte: “respingere le avverse domande, in quanto tutte infondate;
confermare integralmente l'atto di precetto della cui opposizione trattasi. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Qualificazione giuridica della domanda.
Come già evidenziato nella fase cautelare, la Corte di Cassazione ha chiarito che “avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2023, n. 15822).
Per contro, visto che l'ordinanza di assegnazione, anche se non idonea al giudicato, costituisce comunque un titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, si è ritenuto che “legittimamente quest'ultimo (ossia il terzo pignorato) si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto” (Cass. civ., Sez.
VI-III, 3 giugno 2015, n. 11493, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, erroneamente qualificando quale opposizione agli atti esecutivi e non all'esecuzione l'opposizione del terzo pignorato relativa alla non debenza e/o all'eccesso delle somme richieste con il precetto, l'aveva ritenuta inammissibile per decorrenza del termine di decadenza previsto dalla legge).
2. Ricostruzione dei fatti.
Nel caso in esame, il titolo esecutivo è l'ordinanza emessa dal g.e. in data 24 maggio 2024 ex art. 553 c.p.c. cui ha fatto seguito la notificazione dell'atto di precetto in data 12 luglio
2024; la difesa di parte opponente non deduce vizi formali della stessa dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., ma si limita a dedurre di aver già interamente pagato tale debito. Da ciò consegue la legittimità dell'opposizione svolta e l'irrilevanza dell'omesso rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 617, comma secondo, c.p.c.
La difesa di parte opponente ha altresì assolto al proprio onere probatorio in quanto ha provato di aver corrisposto, seppure in via rateale, ma comunque in data antecedente la notificazione dell'atto di precetto (12 luglio 2024), la maggior somma di € 10.560,86, e precisamente:
- bonifico bancario in data 8 febbraio 2024 di € 2.560,86 con causale PRIMA RATA
ESTINZIONE DEBITO;
Persona_1
- bonifico bancario in data 8 marzo 2024 di € 2.500,00 con causale SECONDA RATA
SALDO DEBITO;
- bonifico bancario in data 8 aprile 2024 di € 2.500,00 con causale TERZA RATA SU
QUATTRO ; Parte_1
- bonifico bancario in data 8 MAGGIO 2024 di € 2.500,00 con causale ULTIMA RATA A
SALDO DEL DEBITO.
In data successiva alla notificazione dell'atto di precetto, la debitrice opponente eseguiva due bonifici rispettivamente di € 2.460,00 in data 17 luglio 2024 e di € 40,00 in data 19 luglio 2024 con la causale: “saldo spese ordinanza ex art. 549 del 26 gennaio 2024”.
Considerato nella causale del primo bonifico viene fatto espresso riferimento al debito
[...]
” e che nelle altre causali viene indicato il numero successivo di rata di Per_1
pagamento, non pare corretta la tesi sostenuta dalla difesa di parte convenuta opposta di averne effettuato una differente imputazione poiché l'art. 1193, comma secondo, c.d. consente al creditore di procedere con tale modalità soltanto “in mancanza di dichiarazione” del debitore di quale debito intende soddisfare e nel caso in esame la debitrice ha effettuato tale dichiarazione in occasione di ciascun pagamento.
La sola circostanza che il difensore nel testo della mail di cui al doc. 7 con la quale viene inoltrata la copia del bonifico della prima rata abbia erroneamente indicato che il pagamento si riferisce “agli oneri processuali” non è sufficiente per ritenere che la dicitura apposta in sede di esecuzione del bonifico da parte della debitrice non contenga la differente imputazione di pagamento alla “prima rata estinzione debito ”. Per_1
3. Conclusioni.
Per i suesposti motivi, già spiegati nell'ordinanza cautelare non reclamata, si accoglie l'opposizione e, per l'effetto, si accerta e dichiara che parti opposte non hanno di ritti di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente.
4. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della semplicità della causa, degli incombenti svolti (omesso svolgimento di istruttoria orale e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i. (valore di causa: da €
5.2001,00 ad € 26.000,00, tariffa media per le prime due fasi minima per le restanti).
p.q.m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parti opposte non hanno il diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di parte opponente;
visto l'art. 91 c.p.c.
- dichiara tenute e condanna parti opposte al pagamento a favore di parte opponente delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.387,00 per competenze professionali (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale) ed € 254,00 per esborsi, oltre accessori di legge come richiesti.
Torino, 15 aprile 2025.
Il giudice
Ivana Peila