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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 22/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANELLI CP_1 C.F._1
FAUSTO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
GIANELLI FAUSTO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 03/01/2025 dai coniugi predetti;
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- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale RG.N.1603/2024 definita con Sentenza n. 253/2024
pubblicata il 27/05/2024;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) RAPPORTI PERSONALI TRA I CONIUGI: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e la possibilità di fissare la residenza ove riterranno opportuno, specificandosi che da tempo i coniugi vivono già in abitazioni separate. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio /
rinnovo in proprio favore del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'estero.
pagina 2 di 4 2) LA CASA CONIUGALE La casa familiare, sita in Pavullo nel Frignano
(MO) Via le Fornaci n. 23, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla moglie, che provvederà in maniera autonoma a pagare le relative utenze domestiche e spese ordinarie di manutenzione.
3) RAPPORTI ECONOMICI FRA CONIUGI: I coniugi riconoscono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti per condurre una vita dignitosa e, quindi, dichiarano di rinunciare, così come rinunciano,
reciprocamente, a qualsivoglia contributo di mantenimento di ogni tipo, nel più ampio significato consentito dal codice civile. I coniugi dichiarano di avere già regolato tra di loro ogni elemento patrimoniale e di nulla dovere avere l'uno dall'altro.”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pievepelago (MO) il 16/12/1987
fra nato a [...] il [...] e nata CP_1 Controparte_2
a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 17/11/1962 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Pievepelago (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1987 Atto n. 3 Parte I
pagina 3 di 4 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
04/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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