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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1819/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 marzo 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18199/2022 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Biancavilla Piazza Sgriccio n. 10, presso lo studio dell'avv. Antonino Pastanella, C.F.
(il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: fax C.F._2
095/524657, PEC , che lo rappr. e dif;
Email_1
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_1
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_1
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
CP_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.12.2022, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso ordinanza-ingiunzioneL'ORDINANZA-
INGIUNZIONE n. OI-000023276 , prot. 2800.22/02/2022,0025903, notificata il 15/03/2022 con la quale l'I.N.P.S. ha ordinato e ingiunto al sig di pagare la somma di euro 22.500,00, Parte_1
quale sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art.2, comma1-bis, del decreto-legge 12 set.
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 nov. 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali),
Deduceva l'opponente, l' infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca de tali ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS rassegnando che L'Inps ha rettificato l'ordinanza-ingiunzione opposta ai sensi dell'art. 23, DL 48/23 nonché ai sensi del Messaggio Inps n. 1931/2023 (v.
provvedimento di rettifica).
Ancora, l'INPS rappresentava che veniva dato atto che si era proceduto a rideterminare la sanzione
amministrativa stante la normativa successivamente intervenuta in materia. Si resta in attesa di
conoscere le determinazioni del ricorrente in ordine all'eventuale pagamento dell'importo ridotto.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
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Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l'INPS provveduto a rideterminare l'importo ingiunto di cui all'ordinanza opposta dalla misura di euro 19.006,60 a quella di euro 5000,00.
In seno alle note da ultimo depositate il ricorrente ha chiarito che a seguito dell'ennesimo
Provvedimento di rettifica dell'impugnata Ordinanza Ingiunzione da parte dell'INPS, con il quale il citato Ente ha rideterminato l'importo della sanzione irrogata nella misura di euro 751,05 da estinguersi con il pagamento, in misura ridotta entro sessanta giorni, di euro 375,53, pari alla metà
della sanzione amministrativa rideterminata – il sig. nonostante avesse già pagato le ritenute Pt_1
come dichiarato nel ricorso introduttivo, ha versato la suddetta somma.
In sostanza il ricorrente ha provveduto a pagare il suddetto importo così come ulteriormente rideterminato.
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato.
Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell'Inps volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, l'errore procedurale in cui è incorso l'ente previdenziale non è stato contestato da quest'ultimo.
L'INPS ha infatti notificato gli estremi della violazione agli interessati oltre il termine perentorio di
90 giorni.
Infatti, l'I.N.P.S. ha ricevuto gli atti dall'autorità giudiziaria il 7/12/2016 e ha notificato l'atto di accertamento in data 12/03/2017, dopo 90 giorni.
A tal proposito si richiama il d. lgs 8/2016, che al comma 3, dell'art. 9, stabilisce: “Se l'azione penale
è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1……..”; mentre il comma 4 afferma che “L'autorità
amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residente nel territorio della
Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 370 giorni
dalla ricezione degli atti”.
Che il suddetto termine di 90 giorni sia perentorio si ricava dall'art. 14, ultimo comma, legge 689/81,
applicabile in base all'art. 6 del d. lgs. 8/2016, il quale stabilisce che “L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto”.
Dunque, il termine di 90 giorni, previsto dal comma 4, dell'art. 9 del d.lgs 8/2016, entro il quale l'Autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati è un termine perentorio la cui inosservanza comporta, come nel caso, l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l'INPS alla loro rifusione nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l'Inps al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione.
Enna, 18.03.2025.