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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1307/2021 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; , nata ad C.F._1 Controparte_1
AVEZZANO (AQ) il 18/06/1963, c.f. ; C.F._2
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_2
; , nata ad [...] il C.F._3 CP_3
17/10/1969, c.f. ; , nata ad C.F._4 CP_4
AUGUSTA il 13/05/1965, c.f. C.F._5 CP_5
, nata a [...] il [...], c.f.
[...]
; , nata ad [...] C.F._6 Controparte_6 il 24/09/1967, c.f. ; , nata a C.F._7 CP_7
CATANIA il 30/04/1964, c.f. ; C.F._8 CP_8
, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]
; , nata ad [...] il C.F._9 Controparte_9
23/10/1965, c.f. , nata ad C.F._10 Controparte_10
AUGUSTA il 20/05/1965, c.f. ; C.F._11 [...]
, nata ad [...] il [...], c.f. CP_11
; , nata ad [...] il C.F._12 Controparte_12
23/04/1970, c.f. ; , nata C.F._13 Controparte_13 ad AUGUSTA il 27/10/1968, c.f. ; C.F._14 CP_14
, nata ad [...] il [...], c.f.
[...]
; , nata ad [...] C.F._15 Controparte_15 il 02/04/1965, c.f. ; C.F._16 CP_16
, nata a [...] il [...], c.f. ;
[...] C.F._17
, nata ad [...] il [...], c.f. Controparte_17
; nato in [...] il C.F._18 CP_18
22/01/1964, c.f. ; , nata C.F._19 Controparte_19
a BOLSENA (VT) il 02/09/1969, c.f. C.F._20 [...]
nato a [...] il [...], c.f. CP_20
1 , nata ad [...] C.F._21 Controparte_21 il 11/05/1969, c.f. ; , nata ad C.F._22 Parte_2
AUGUSTA il 18/05/1967, c.f. ; C.F._23 Parte_3
nata in [...] il [...], c.f.
[...]
; tutti elettivamente domiciliato in VIA UNIONE C.F._24
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SERENA LAZZARO (c.f. ), che li rappresenta e difende per C.F._25 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrenti
contro
, c.f. , in persona del Controparte_22 P.IVA_1
Sindaco pro tempore
convenuto contumace
e contro
, Controparte_23
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_23 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._26
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note
2 prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con ricorso depositato in data 1.0.2021, i ricorrenti in epigrafe, assunti dal con contratti a tempo determinato e, Controparte_22 successivamente stabilizzati, convenivano in giudizio il CP_22
e l chiedendo ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti
[...] CP_23 relativamente al periodo in cui hanno svolto attività lavorativa in favore del in forza di contratto a tempo determinato poi Controparte_22 prorogato sino alla stipula di nuovo contratto a tempo indeterminato, ad aver liquidato il TFR per il medesimo periodo prestato per il rapporto a tempo determinato;
e la condanna dell' alla corresponsione del TFR CP_23 maturato negli anni di contribuzione da dipendenti con contratti a tempo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo. Si è costituita in giudizio l , contestando le domande attrici, CP_23 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito di non avere ricevuto i modelli tfr1 da parte dell'amministrazione datrice di lavoro ( e che, dunque, non era possibile per l'Ente procedere Controparte_22 alla liquidazione del chiesto TFR in quanto non si disponeva di alcuna documentazione utile a determinare la base di calcolo della prestazione richiesta.
Con le note dell'11.07.2024 << l' rappresenta che sulla scorta CP_23 dei modelli TFR1 pervenuti dall'amministrazione datore di lavoro, ha provveduto a liquidare la prestazione per alcuni dei ricorrenti, come da prospetto depositato telematicamente con distinta busta telematica. Si è in attesa di procedere alle ulteriori liquidazioni in forza dei documenti che perverranno dall'Amministrazione. All'esito dell'integrale pagamento per tutti i ricorrenti, potrà ben dichiararsi la cessazione della materia del contendere con regolazione di spese come per legge >>; parte ricorrente precisava, però, con le note del 2.09.2024 che nessuno dei ricorrenti aveva ricevuto alcunché da a titolo di TFR. CP_23
Non ha curato di costituirsi il sebbene Controparte_22 ritualmente convenuto.
3 Tanto premesso, si osserva che l'art. 2120 cod. civ. (così come sostituito dall'art. 1 della legge 29.05.1982 n. 297) dispone che: "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per
13,5 ....".
L'art. 2, della legge 335/95 prevedeva che:
"1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l' la CP_24 gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3- ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1".
3 e 4 (......omissis)
5. "Per i lavori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.
6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma,
4 anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto".
L'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici, sottoscritto il 29 luglio 1999 fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali, stabiliva il differimento del termine del 01.01.1999, cosicché poteva essere considerato di nuova assunzione con applicazione delle relative regole, anche il lavoratore assunto entro la data di entrata in vigore del DPCM previsto dalla legge 335/95.
L'art. 1, comma 6, del DPCM del 20.12.1999 n. 495700 (pubblicato sulla G.U. del 15.05.2000 n. 11) disponeva che: "il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per il dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) alla cessazione del servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297....".
Sostanzialmente, all'esito del processo di c.d. privatizzazione del pubblico impiego, permangono in regime di TFS di tipo pubblicistico i dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31.12.1995 e quelli assunti nel periodo 1.1.1996 - 31.12.2000, sebbene possano esercitare un'opzione per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR;
sono invece sottoposti al regime del TFR privatistico i dipendenti a tempo determinato assunti dopo il 30.05.2000; pertanto, a decorrere dal 30.05.2000, data di entrata in vigore del DPCM citato, ai rapporti a tempo determinato nell'ambito del pubblico impiego si applica l'art. 2120 c.c. Passando al merito della vertenza è incontestato fra le parti che:
- i ricorrenti sono stati assunti, in ragione di un contratto a tempo determinato, poi ripetutamente prorogato, in data posteriore al 30.05.2000 e pertanto sono integralmente sottoposti al regime privatistico del TFR;
5 - la gestione del trattamento di fine rapporto degli odierni istante era
(durante la vigenza dei contratti a termine) ed è (in forza delle assunzioni a tempo indeterminato successivamente perfezionatesi) rimessa alla gestione dell' (ora , Gestione ex ) alla quale mensilmente parte CP_24 CP_23 CP_24 datoriale versa le quote di spettanza del dipendente;
- in ragione delle sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato non si è verificata una mera trasformazione del preesistente vincolo negoziale a termine, ma la definitiva estinzione di quest'ultimo e la successiva "nascita" di un nuovo rapporto di lavoro integralmente distinto del precedente;
conf. Trib. Trapani, sez. lav., 26/01/2011, in Redazione
Giuffrè 2011.
Alla luce di quanto sopra la domanda formulata dalle parti ricorrenti può trovare accoglimento.
Conducono a tale determinazione alcune convergenti circostanze:
- l'art. 2120 cod. civ. , come modificato dalla legge 29 maggio 1982
n. 297, riconosce il diritto del lavoratore al TFR al momento della
"cessazione del rapporto di lavoro subordinato";
- l'art. 1 comma 6° del DPCM del 20.12.199 prevede che il trattamento di fine rapporto sia liquidato dall'INPDAP "alla cessazione dal servizio del lavoratore", in conformità a "quanto previsto" proprio "dalla legge 29 maggio 1982".
- erano definitivamente risolti i contratto a tempo determinato che legavano i ricorrente con le amministrazioni e "sorgevano" nuovi rapporti di lavoro questa volta a tempo indeterminato, del tutto distinto dai precedenti;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica), con circolare n. 5/2008 (allegato 4 del fascicolo dell'istante) ribadiva che "l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata nel bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio. ...
L'assunzione a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione, presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con altra o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La risoluzione del predetto
6 rapporto di lavoro determina la necessità di definire tutte le situazioni pendenti".
E appare, invero, condivisibile l'orientamento espresso dalla cit. Trib. Trapani, sez. lav., 26/01/2011, secondo cui:
<< a seguito del processo di privatizzazione del pubblico impiego, continuare ad attribuire al TFR natura meramente previdenziale ed assicurativa piuttosto che di retribuzione differita, appare, quantomeno limitatamente ai pubblici dipendenti assunti dopo il 30.04.2000, scelta anacronistica. In tal senso si è ripetutamente espressa anche la Corte di
Cassazione Sezione Lavoro (sentenza 12 luglio2004 n. 12868; 07 luglio
2004 n. 12532 19 aprile 2004, n. 7392) la quale ha ritenuto applicabile alla provvidenza economica in oggetto il regime proprio delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con riferimento, fra l'altro, alla materia degli accessori, come regolata dall'art. 16, comma 6, della legge 301.2.1991 n.
421 ed al regime delle spese processuali sotto il profilo dell'operatività dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Orientamento che trae spunto da alcune pronunce della Corte
Costituzionale (19 marzo 1993 n. 99; 18 luglio 1997 n. 243; 23 novembre
1999 n. 434), nelle quali, già prima dell'entrata in vigore della legge
335/95, si sottolineava come la funzione previdenziale delle somme dovute ai dipendenti pubblici alla cessazione del rapporto non ostacolasse il riconoscimento della natura oramai retributiva della stessa, senza che potesse rilevare in senso contrario la circostanza della sua erogazione da parte di un soggetto diverso dal datore di lavoro (elemento legato alla sola gestione dei fondi).
Inoltre anche nelle sentenze richiamate … a sostegno delle proprie argomentazioni dalla difesa dell' (cass. civile, sez. lav. 01 giugno CP_24
2005, n. 11687; cass. civile S.U. 11329/2005), la Corte di Cassazione, pur criticando e riformando il superiore orientamento del medesimo collegio, è costretta ad ammettere testualmente che "la struttura previdenziale del trattamento di fine rapporto è stata così definitivamente abbandonata, ma solo per i lavoratori assunti dalla data indicata [01 gennaio 1996 e poi
01.05.2000]"
Non bisogna poi dimenticare che la Corte di Cassazione Sezione lavoro con la sentenza n. 17987 del 06 agosto 2009 (anch'essa richiamata dall' ), con riferimento alla diversa problematica dei dipendenti CP_24 dell'ex Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed oggi di CP_25
) ha poi ribadito che: "l'indennità di buonuscita dovuta dopo il
[...]
7 28.2.1998 non è più l'indennità previdenziale retta dalle norme di cui al
D.P.R. n. 1032 del 1973, ma è divenuta una componente del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., ancorché continui ad esser dovuta dall' anziché dal datore di lavoro, secondo una scelta legislativa CP_26 giustificata dalle fonti di finanziamento della prestazione erogata. Ed infatti, dalla data anzidetta, scompare il tratto essenziale di una prestazione previdenziale, cioè la contribuzione a carico del datore di lavoro, secondo una previsione del tutto incompatibile con l'incidenza sull'ammontare della buonuscita degli incrementi retributivi attinenti al periodo successivo. Una conferma, non certo una smentita, è data dal previsto perdurare dell'imposizione del contributo a carico del soli lavoratori (peraltro in misura ridotta ed in via transitoria fino al
31.12.2002) anche per il periodo successivo al 28.2.1998 e non più, ovviamente, a titolo di rivalsa. Infatti, la previsione è stata scrutinata dalla
Corte costituzionale (sentenza n. 259 del 2002) nei denunciati profili di irragionevolezza sul presupposto che non vi corrispondesse alcuna controprestazione a favore di coloro che devono pagarlo, perché non attinente alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art.
2120 c.c., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita alla cui erogazione, per quanto a loro favore maturato prima del 28 febbraio
1998, i dipendenti postali continuano ad essere interessati >>
Rileva inoltre l'ente convenuto che il vincolo previdenziale può ritenersi cessato solo allorquando il rapporto di lavoro, alle dipendenze della medesima o di diversa amministrazione, si sia interrotto anche se per un solo giorno, circostanza non verificatasi nel caso di specie laddove i ricorrenti sono rimasti iscritti senza soluzione di continuità alla gestione va, però, osservato che la durata della precedente convenzione a CP_24 termine è, infatti, da considerare esclusivamente come ineludibile requisito di accesso alla procedura di "stabilizzazione" e non quale primo gradino di una carriera nella medesima o diversa amministrazione, con la conseguenza che l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, è priva di effettiva continuità rispetto al preesistente rapporto.
In sostanza, la natura della procedura di stabilizzazione colloca gli odierni ricorrenti in una posizione atipica sia sotto un profilo lavorativo (il rapporto si costituisce ex novo senza alcun riconoscimento del pregresso) che previdenziale (la posizione contributiva del dipendente nasce rinnovata con decorrenza dalla assunzione a tempo indeterminato).
8 Per tutte le ragioni esposte deve essere riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto con riferimento ai periodi lavorativi corrispondenti alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato precedentemente intercorsi, indicati in ricorso, con conseguente condanna dell' i Controparte_27
Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (oggi ) al pagamento in CP_23 favore dei ricorrenti di tale indennità; sulle relative somme dovrà essere corrisposta la maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, di cui all'art. 22 comma 36, l. 23 dicembre 1994 n.
724) a decorrere dalla data di scadenza del termine previso per l'adozione del provvedimento sulla domanda, in base al combinato disposto degli artt.
22 co. 36 L. 724/1994 e co. 2 e 4 D.L. 79/1997, conv. In L 140/1997.
Non può, peraltro, non rilevarsi quanto osservato da , ovvero CP_23 che l'Ente previdenziale si è trovato nella oggettiva difficoltà a quantificare il TFR per difetto di documentazione proveniente dal datore di lavoro, allo stato solo parzialmente utilmente sostituita da produzioni dei lavoratori.
La condanna qui emessa, pertanto, non può che mantenersi generica
(e la specificazione del dovuto è da ricollegarsi ad integrazioni documentali verso da parte del datore di lavoro dei ricorrenti e/o dei ricorrenti CP_23 medesimi).
Gli Enti convenuti dovranno rifondere le spese, secondo soccombenza (il perché non ha fornito a la Controparte_22 CP_23 documentazione necessaria, perché non ha provato di avere CP_23 corrisposto il TFR neanche ai lavoratori per cui sussisteva comunque adeguata documentazione), liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, tenuto contro che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1307/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto con riferimento ai periodi
9 lavorativi corrispondenti alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato precedentemente intercorsi, indicati in ricorso, condannando
l' , quale successore ex lege dell' al relativo pagamento, oltre CP_23 CP_24 agli accessori di cui in parte motiva, per i periodi per i quali non ha ancora provveduto;
condanna il e l' , in solido, al rimborso in Controparte_22 CP_23 favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 259,00 per spese vive, € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Serena Lazzaro. Siracusa, 10/01/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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