Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5074
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

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L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace resa nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo con la quale era stato confermata l'ingiunzione, pur essendo stato effettuato il pagamento della somma ingiunta, in un caso in cui l'ingiunzione era stata notificata dopo l'avvenuto pagamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5074
    Data del deposito : 25 maggio 1999

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