Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, pur se il pagamento della somma ingiunta sia stato effettuato dopo l'emissione dell'ingiunzione, salvo a pronunziare condanna al pagamento di una minor somma (la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace resa nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo con la quale era stato confermata l'ingiunzione, pur essendo stato effettuato il pagamento della somma ingiunta, in un caso in cui l'ingiunzione era stata notificata dopo l'avvenuto pagamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Vittorio DUVA - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LIBRERIA AMEDEO NUOVA LIVORNO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATONE 29, presso lo studio dell'avvocato PINUCCIA CALCATERRA, difesa dall'avvocato DOMENICO MAMONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASA EDITRICE CALDERINI SRL, con sede in Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENDICINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 326/97 del Giudice di pace di BOLOGNA, emessa il 01/03/97 e depositata il 06/03/97 (R.G. 3123/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Vittorio DUVA;
udito l'Avvocato Pinuccia CALCATERRA(per delega Avv. D. MAMONE;
udito l'Avvocato Mario MENDICINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Antonio LEO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.6.1996, la s.r.l. ER chiedeva al Giudice di pace di Bologna di ingiungere alla Libreria Amedeo Nuova il pagamento dell'importo di lire 524.296 (oltre a interessi legali e spese della procedura monitoria), come da note di debito e di accredito relative a fornitura di merce effettuata dalla istante. L'ingiunzione veniva emessa con decreto del 15.6.1996 che era notificato alla intimata il 28.6.1996.
Proponeva opposizione quest'ultima - con citazione del 24.7.1996 - , deducendo che l'importo richiesto era stato già pagato con postagiro;
chiedeva quindi dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti.
L'opposta, costituitasi, deduceva che la comunicazione dell'accredito della somma a mezzo di postagiro era pervenuta in data 24.6.1996 e quindi successivamente all'emissione del decreto e a parziale pagamento non essendo stati corrisposti gli interessi e le spese liquidate.
Con sentenza del 6.3.1997, l'adito Giudice rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Ricorre per cassazione la Libreria, in base a due motivi. Resiste con controricorso la Soc. ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ("falsa applicazione di norma di diritto") la ricorrente deduce:
- il pagamento (effettuato a mezzo di postagiro) è anteriore alla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo che non poteva essere confermato;
- la rinunzia al decreto espressa dalla Società opposta è stata dal Giudice erroneamente interpretata come mera proposta transattiva non accettata dalla intimata, mentre detta rinunzia era piena e incondizionata ed era incidente, oltre che sul processo, anche sul merito.
Con il secondo motivo ("omessa ed insufficiente motivazione della sentenza con ingiustificata discrasia tra le premesse e le conclusioni") la ricorrente deduce:
- il giudice dà atto della negligenza e della colpa del creditore e poi conclude confermando il decreto e condannando alle spese indipendentemente dal comportamento negligente e omissivo del creditore;
- è erroneo il rilievo formulato dal Giudice secondo cui non erano stati pagati gli interessi: nell'estratto conto non vi era richiesta di interessi e, d'altra parte, il creditore, con il ricevimento della somma, si è ritenuto soddisfatto tanto che ha rinunziato al decreto.
Le censure vanno accolte alla stregua delle seguenti formulazioni di carattere assorbente.
Anzitutto, l'impostazione data dal Giudice alla causa non è corretta sul piano processuale: l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché, una volta stabilito che anche solo in parte la pretesa è infondata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, mentre nella specie, il Giudice, pur avendo accertato che il pagamento della somma era stato effettuato (sia pure giungendo alla ER in data successiva alla emissione del decreto), ha confermato il decreto ingiuntivo che doveva invece essere revocato salvo a pronunziarsi condanna al pagamento di una minore somma (al riguardo è quindi fondata la doglianza relativa alla avvenuta conferma del decreto ingiuntivo).
Quanto alla incidenza - di per sè considerata - del pagamento in ordine al provvedimento monitorio il Giudice ha omesso di evidenziare la data di notifica del decreto ingiuntivo, riconoscendo invece una insostenibile decisività alla data (15.6.1996) in cui il decreto era stato emesso rispetto alla comunicazione del pagamento alla ER che sarebbe avvenuta il 24.6.1996: doveva avere rilevanza, rispetto alla detta comunicazione, proprio il fatto che il decreto era stato notificato (28.6.1996) quando ormai la ER aveva avuto conoscenza che il pagamento da parte della debitrice era stato effettuato, sicché si imponeva la revoca del decreto, e la motivazione adottata dal Giudice che ha ravvisato decisiva la data di emissione del decreto (antecedente alla conoscenza del pagamento), è solo apparente poiché non implica affatto la conferma del decreto ingiuntivo alla quale è pervenuto il Giudice medesimo, a fronte della notifica successiva al pagamento. In relazione ai rilievi assorbenti sopra precisati, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro Giudice di pace di Bologna per un nuovo esame.
Appare opportuno demandare al giudice di rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altro Giudice di pace di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso il 21 dicembre 1998 in Camera di Consiglio. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MAGGIO 1999.