Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01205/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2024, proposto dalla sig.ra EL De NO, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
per l'annullamento dell’ordinanza n. 2416 prot. n. 7929 del 2.2.2024 con la quale il Comune ha disposto la demolizione di opere edilizie e il ripristino dello stato dei luoghi, notificata alla ricorrente in data 09.02.2024, e di ogni atto, anche endo-procedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Scafati alla via Carlo d’Angiò, trav. De NO, identificato al f.llo 11 particella 411 sub 9.
1.1 Con verbale di accertamento il Comune ha rilevato la presenza di opere abusive ivi eseguite e consistenti, così come poi indicato nell’ordinanza di demolizione in : “ struttura composto in parte in legno del tipo lamellare (tetto) ad una falda con altezza min. di mt 2.00 e max di mt 2.60. - pareti perimetrali in muratura con relative aperture (porte e finestre). - sul confine sud in adiacenza alla predetta opera si rileva una tettoia totalmente aperta di circa mq 7.00. - l’abitazione principale occupa una superficie di mq 53.00 pari ad una volumetria di mc 121.00. Dalla consultazione telematica di Google Earth ne rileva l’impianto residenziale dall’anno 2017. Si precisa che per la tettoia accertata sul confine sud-est l’epoca di realizzazione è di recente costruzione ”.
2. Avverso l’ordinanza la sig.ra De NO ha proposto l’odierno ricorso affidandosi a tre motivi così rubricati “1. Violazione e falsa applicazione del DPR 380/01. Illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; 2. Ancora sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione art. 31 TUED; 3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/90”:
2.1 In estrema sintesi, oltre a talune censure (secondo e terzo motivo) di matrice prevalentemente formale, parte ricorrente ha rilevato che la p.lla indicata nel provvedimento impugnato non sarebbe esistente e da ciò ha desunto la violazione dell’art. 31 TUED in quanto l’ordinanza, a suo dire, non avrebbe adeguatamente descritto gli immobili oggetto dell’ingiunzione demolitoria; in secondo luogo parte ricorrente ha affermato che la tettoia realizzata e contestata dal Comune corrisponderebbe ad un’opera meramente pertinenziale e irrilevante sotto il profilo edilizio e urbanistico.
3. Il Comune si è costituito in resistenza chiedendo il rigetto del ricorso e soffermandosi sulle ragioni di infondatezza del gravame.
4. In vista dell’udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti insistendo nelle rispettive conclusioni.
All’odierna udienza, vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione depositata da entrambe le parti e richiamata nel verbale di udienza, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Preliminarmente, seguendo l’ordine logico espositivo della ricorrente va scrutinato il primo mezzo di gravame, con il quale è stata contestata l’inesistenza della p.lla 411 del foglio 11 indicata nell’ordinanza di demolizione.
7. Il Collegio condivide le argomentazioni fornite dal Comune il quale ha rilevato che i cespiti oggetto di causa siano stati adeguatamente identificati e descritti nell’ordinanza; la censura è comunque infondata a prescindere da un eventuale errore identificativo, che poi si risolverebbe in un mero errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la p.lla 411 del foglio 11 risulta esistente e regolarmente allibrata, seppure suddistinta in ulteriori particelle, tra cui la n. 9. Del tutto incongruente risulta la giurisprudenza richiamata nel ricorso in proposito, poiché si tratta di considerazioni afferenti vicende nelle quali risulta incerta la proprietà di un manufatto abusivo, che nulla hanno in comune con la questione oggetto di causa.
Del resto, al di là della precisione della specifica collocazione, alcun argomento utile potrebbe trarre la ricorrente da un pur eventuale errore di identificazione della particella. Innanzitutto i luoghi di causa sono stati esaustivamente descritti nell’ordinanza, contenendo anche il riferimento al numero civico. In secondo e decisivo luogo parte ricorrente ha avuto ben chiari i contenuti e l’indicazione dei luoghi oggetto di causa, tanto che si è difesa con considerazioni inequivocabilmente correlate al manufatto abusivo realizzato. Sul punto non si è mai dubitato del fatto che: “ L'errore nell'indicazione della particella catastale non infici l'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo nel caso in cui il ricorrente sia in grado di riconoscersi come destinatario del provvedimento sanzionatorio, di identificarne univocamente l'oggetto e di individuarne la lesività, trattandosi di una mera irregolarità ” (T.A.R. Umbria) sez. I, 21/01/2010, n.23).
Tanto basta a respingere il mezzo di gravame appena esaminato. Del resto, pur in presenza di un ipotetico errore identificativo, a fronte della sua acclarata irrilevanza, la motivazione del provvedimento, per come confezionato l’atto, risulta del tutto sufficiente a far inferire, ai sensi dell’art. 31 TUED “...”. Corrispondentemente la giurisprudenza è costante nell’affermare che “ Per giustificare l'ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale ” (TAR Campania, Napoli, sez. III, n.277/2023).
8. Nel secondo motivo parte ricorrente ha innanzitutto puntualizzato la natura esiziale delle opere contestate e segnatamente della tettoria prospiciente l’edificio abusivamente realizzato, per affermare che per la loro realizzazione non sarebbe stato necessario il permesso di costruire, con il corollario dell’illegittimità dell’ordine demolitorio costituente, a suo dire, sanzione sproporzionata rispetto all’entità delle stesse attività stesse. Il Collegio rileva come anche in tal caso vada condivisa la tesi comunale che si è soffermata a ribadire il principio costante secondo il quale le singole opere costituenti l’abuso vadano valutate nella loro complessità. Difatti, al cospetto di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere l’impatto urbanistico deve essere valutato in modo globale e non in termini atomistici. Da ultimo il Consiglio di Stato ha affermato che “ in materia di abusi edilizi, infatti, gli abusi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: l'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9052). E, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VII, 25 agosto 2023, n. 7939)” (Consiglio di Stato, sez. VII, 02 aprile 2024, n. 2990).
La giurisprudenza è inoltre chiara nel ritenere che : “ in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione”. (Consiglio di Stato, sez. II, 5 dicembre 2019, n. 8314).
8.1 Applicando i principi appena richiamati alla vicenda odierna, è agevole osservare che tra l’altro, stante le dimensioni dell’opera la stessa non poteva essere considerata come una mera pertinenza. In ogni caso va ricordato che la nozione di pertinenza amministrativa non incide di per sé sulla possibilità di edificare in assenza di permesso di costruire. E infatti “La qualifica di pertinenza urbanistica non è applicabile ad opere che funzionalmente si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera principale e non siano coessenziali alla stessa. Essa è configurabile solo allorquando sussista un oggettivo asservimento funzionale del manufatto rispetto all'opera principale, unitamente alla dimensione ridotta del medesimo; ai fini della qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistica rileva, pertanto, non solo l'aspetto "quantitativo", ossia la modesta dimensione dello stesso, ma anche quello qualitativo e funzionale inerente allo stretto rapporto di accessorietà rispetto all'opera principale” (Consiglio di Stato, Sez. sez. II, n.7937/2024).
9. Vista la natura vincolata e plurimotivata dell’atto, quanto sopra già basterebbe a respingere il ricorso. Non di meno, avverso le censure formali di carenza della motivazione e difetto d’istruttoria, il Collegio osserva quanto segue.
9.1 Rispetto al difetto d’istruttoria non v’è dubbio che, se non in fattispecie del tutto peculiari che qui non ricorrono, nei procedimenti de quibus non è dovuto l’avviso di avvio del procedimento né va garantita la partecipazione. Difatti “ L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ” (Consiglio di Stato sez. III, n. 2335/2025.
9.2 Quanto al difetto di motivazione, a respingere le argomentazioni della ricorrente basti il richiamo alle considerazioni svolte al precedente capo 7) a proposito della sufficienza della motivazione del provvedimento gravato ai fini della valutazione della sua legittimità. Elementi rinvenibili senza alcuno sforzo interpretativo nel provvedimento impugnato. In ogni caso può essere comunque ribadito che “ Ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n.1463/2024) .
10. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto perché infondato.
11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1800 (milleottocento,00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO