Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
n.13459/2019rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13459/2019 R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
nella persona del rapp.p.t. Sig. Parte_1 Parte_2
( ) e quale fideiussore, tutti rappresentati e CodiceFiscale_1 Parte_2 difesi dall'Avv. Riccardo Maria Pasquarella presso il quale ultimo elegge domicilio in
Napoli alla Via Lucilio n. 15 giusto mandato alleato all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
, nella persona del dott. , Controparte_1 CP_2
nella qualità di procuratore speciale della in forza di procura speciale, rappresentata e CP_1 difesa, giusta procura alle liti allegata su foglio a parte dall'avv. Ivan Filippelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Piazza G. Bovio n.22,
CONVENUTA
E
in persona della mandataria e procuratrice Controparte_3
speciale ex art. 77 c.p.c. in persona del Consigliere Delegato Daniele Controparte_4
SENTENZA 1
speciale in calce alla comparsa di intervento con studio in Via Nomentana, 78 a Roma,
INTERVENTORE
CONCLUSIONI : le parti concludevano come da note scritte depositate ex art 127 ter cp.c. per l'udienza come da verbale dell'udienza del 9.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio
[...]
, deducendo : Controparte_1
- l'istante è titolare, presso il , del conto corrente ordinario Controparte_1
n.25898/14 affidato con apertura di credito superiore ad euro5.000,00.
- socio della società, a responsabilità limitata, suo amministratore, risulta Parte_2 fideiussore per la Banca per l'importo concesso in apertura di credito;
- la volontà degli attori è procedere alla chiusura dei rapporti in essere con il riconoscimento reciproco di un saldo attivo/passivo che dovesse risultare all'esito della verifica della rendicontazione già richiesta ex art 119 Tub e non evasa dalla banca;
-dagli estratti conto nella disponibilità della cliente, è emerso che il contratto di apertura di conto corrente è affetto da usura originari;
manca di reciprocità; il tasso creditore non matura un Tae diverso dal tan (0,05/0,05); è prevista una commissione di massimo scoperto del 2% trimestrale e dunque pari al 8% annuale;
la somma del tasso e della cms (peraltro illegittima) supera il tasso soglia previsto al momento della stipula.
Ciò posto domandava :
1. verificato l'ordinando rendiconto, accertare e dichiarare che i contratti di conto corrente: risultano nulli per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso debitore, per assenza del tasso creditore, per capitalizzazione trimestrale solo passiva, per applicazione di commissione di massimo scoperto, per assenza di convenzione sulle variazioni e per mancata comunicazione periodica che non fosse occasionale – così applicandosi il tasso legale tempo per tempo maturato (o il tasso legale e poi quello BOT dalla sua applicazione), in assenza di cms e di capitalizzazione (fatta eccezione per i conti con violazioni ultrasoglia usura);
3. accertare e dichiarare che sui conti correnti sono stati applicati tassi ultrasoglia Legge AntiUsura sia sommandosi la commissione di Massimo scoperto al tasso applicato sia evitando tale sommatoria – così applicando per essi il tasso zero;
4. per l'effetto, ACCERTARE CHE, alla data odierna, alcun dare è determinato o determinabile;
5. ordinare il Rendiconto per i conti sopra menzionati al fine di accertare il
SENTENZA 2 saldo finale a liquidarsi (attivo o passivo), tenendo conto dell'obbligo di rendicontazione, dell'obbligo di tenuta delle relative scritture contabili, 6. per l'effetto: . in caso di rendicontazione corretta, fatte salve le eccezioni che saranno fatte, tenuto conto delle correnti eccezioni, accertare il saldo attivo o passivo da esso maturato e per l'effetto condannarne al pagamento la parte che risultasse soccombente;
in caso di saldo attivo, qualunque fosse il percorso di suo raggiungimento, condannare l'Istituto al risarcimento danni per lucro cessante per il pari importo dovesse emergere a credito della Scrivente
Contr Società 8. in via gradata, condannare la alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato e trattenuto a titolo di interessi tutti e di commissione di massimo scoperto, maturandi interessi legali e rivalutazione sino al soddisfo nell'importo che sarà individuato all'esito del rendiconto;
9. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa .
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava la domanda deducendone l'infondatezza atteso che :
-Il contratto risulta stipulato in forma scritta e pertanto l'eccezione di nullità ex adverso sollevata è infondata;
-Il contratto non era assistito da alcuna linea di credito e pertanto tutti i versamenti effettuati dal correntista in assenza di linea di credito avevano natura solutoria con conseguente prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione di quei versamenti aventi natura solutoria per il decorso del termine di 10 anni dalla data di annotazione sul conto corrente;
- le clausole del contratto prevedono la capitalizzazione e commissione di massimo scoperto sono valide e non vi è superamento del taso soglia usura .
Ciò posto domandava il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.09.2021 in qualità di successore della convenuta ex art 111 cp.c. si costituiva in giudizio Controparte_3
, rappresentando che con atto stipulato in data 25 novembre 2020, la
[...] CP_3
la hanno stipulato un atto di scissione in forza del Controparte_1 quale a partire dalla data di efficacia dell'1.12.2020, la beneficiaria è subentrata di CP_3
Contr pieno diritto alla scissa nella titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici ad essa assegnati . Con lettera del 18.3.2021, la ha comunicato alla CP_3
la cessione a proprio favore del credito vantato nei suoi confronti dalla Parte_1
Contr Banca MPS. Tanto premesso, associandosi alle difese spiegate dalla convenuta domandava il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
SENTENZA 3 Con ordinanza del 20.02.2020 il gi dott. Paolo Vassallo, rilevata la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto domanda fissava un termine agli attori per integrare l'atto di citazione .
Nel rispetto del termine assegnato gli attori integravano la domanda con atto depositato in data 25.03.2020, chiarendo che le domande spiegate attenevano ai rapporti di conto corrente n25898.14 e 631382.24 da considerarsi separatamente o uno come la continuazione dell'altro.
Assegnati i termini di cui all'art 183 VI co,c, dopo lo spirare degli stessi il gi nominava un ctu.
La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio .
In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente e in data 11.07.2024 era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Ciò posto, in via preliminare l'azione spiegata è da ritenersi procedibile essendo espletata la mediazione con esito negativo ( v verbale di mediazione depositato dagli attori in data
8.07.2019 ).
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva in merito alle domande spiegata dagli attori , la stessa va riconosciuta in capo all'interventrice , che nelle more del giudizio è CP_3
subentrata, per effetto di un atto di scissione con efficacia a far data dall' 1.12.2020, nella
Contr titolarità degli elementi attivi e passivi e dei rapporti giuridici facenti capo a ( v. doc. ti allegati alla comparsa di costituzione di ), cessione di cui veniva data comunicazione CP_3
al debitore principale in data 18.03.2021( v. all. 33 alla comparsa di costituzione )
Passando all'esame delle domande spiegate dagli attori , in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova ex art 2697 c.c. e stigmatizzati dalla Suprema
Corte nel cd principio di vicinanza della prova ( v. SU 13533/2001 ), stante l'inammissibilità dell'istanza di esibizione formulata ai sensi dell'art 210 cp.c., attesa l'estrema genericità della stessa, le domande spiegate dagli attori vanno rigettate in quanto infondate .
Sul punto mette conto evidenziare che la consulenza tecnica, pur non rientrando nella categoria dei mezzi di prova, afferisce all'istruzione probatoria.
L'attività del consulente, invero, può consistere (e generalmente consiste) nell'assistere il giudice nella valutazione tecnica delle prove raccolte (consulenza cd. deducente); ma può divenire essa stessa un mezzo di prova( consulenza cd "percipiente"), allorquando si traduca in indagine diretta a ricostruire dei fatti - sia sotto il profilo delle causa che sotto il profilo del loro svolgimento - per poi riportare al giudice quanto rilevato (v. Cass. n. 1763/2024).
SENTENZA 4 In considerazione del suo precipuo ruolo di integrazione dell'attività decisoria del giudice, la giurisprudenza di legittimità ha affermato costantemente che la consulenza tecnica non possa valere ad esonerare le parti dalla prova dei fatti posti a fondamento delle relative domande o eccezioni, sicché il giudice non la dispone ove con essa le parti intendano procedere ad un'indagine "esplorativa" intorno ad elementi o fatti non provati.
Quanto alla specifica materia che riguarda la ricostruzione del saldo di un conto corrente e dell'ambito dell'onere probatorio che grava sul correntista, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e CP_1
la ripetizione degli indebiti pagamenti - dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione - sul presupposto di dedotta nullità di clausole del contratto di conto corrente nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso, in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., che deve provare mediante il deposito degli estratti di conto corrente, la fondatezza dei fatti presupposto dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr., v. Cass. n.27378/2024; Cass. n. 30789 / 2023; Cass. n. 30661 /
2023; Cass. n. 28191 / 2023; Cass. n. 25417 / 2023; Cass. n. 11543 /2019; Cass. n. 30822 /
2018; Cass. n. 24948 / 2017).
Da ciò discende che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla (per effetto di addebiti da questa operati) nel (solo) periodo di CP_1
tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 10025 del 2023).
La prova dell'indebito, può, dunque, esser offerta anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la CTU (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n.
9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 / 2022; Cass.
n. 1538 /2022; Cass. 1040 / 2022): in tale ipotesi , la somma dovuta dalla sarà quella CP_1
di importo corrispondente a quello provato.
Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 37800 / 2022 ;
Cass. n. 7697/2023 e Cass. n. 12993/2023) 'l'estratto conto,..., non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia...non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni... e, per far fronte alla
SENTENZA 5 necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente
d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074; nel medesimo senso, Cass. 3 dicembre
2018, n.31187; v. altresì Cass. 2 maggio 2019 n.11543)... ( v. conforme Cass. n.
7697/2023 e Cass. n. 12993/2023. Ne deriva che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal "saldo a debito", risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti... In mancanza... dovrà assumersi, come dato di partenza, per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore'. ( v. da ultimo conforme Cass. civ. n. 27378/2024).
Alla luce dei summenzionati principi , va rilevato che nella fattispecie in esame, gli attori su cui incombeva l'onus probandi, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 25898.14, hanno prodotto agli atti solo copia del contratto , non depositando i relativi estratti conto.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 631382.24, cui fanno menzione gli attori nella nota integrativa dell'atto di citazione, non risultando depositato il contratto o altra documentazione inerente le condizioni economiche, non è dato saper, a fronte delle contestazioni formulate dalla convenuta, se si tratti del rapporto n. 15898.14 o di un rapporto distinto , non essendo a tal uopo sufficiente, sotto il profilo probatorio, la scarna e frammentaria documentazione relativa agli estratti conto di tale rapporto depositata agli atti e il contratto di affidamento del 2004 regolato sul conto corrente 15898.14 ( v. allegato alla comparsa di costituzione ) e il documento di rinegoziazione delle condizioni economiche del suddetto rapporto ( v. doc. alla memoria di replica ex art 183 VI n. 2 cp.c. della convenuta ).
Ne ' tale vulnus, dal punto di vista probatorio, a parere del Tribunale, puo' esser superata dalle risultanze della consulenza tecnica espletata in corso di causa, stante la precipua funzione di cui si è fatta menzione in precedenza attribuita a tale strumento probatorio e tenuto conto dello scarso e frammentario materiale probatorio su cui la stessa è stata eseguita .
Ciò posto, il Tribunale rigetta le domande spiegate dagli attori in quanto infondate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata .
SENTENZA 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda , pronunciando sulle domande proposte da
, nella persona del rapp.p.t. Sig. e Parte_1 Parte_2
nella qualità di fideiussore nei confronti di Parte_2 [...]
cui è subentrata ex art 111 cp.c decide ogni altra istanza e/o Controparte_1
eccezione rigettata e disattesa:
- rigetta le domande;
- condanna gli attori al pagamento in solido delle spese di lite che liquida in favore di in euro 5431,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso Controparte_1
spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014; in favore di n euro 3659,00 oltre CP_3
iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014
- condanna gli attori in solido al pagamento del compenso per intero liquidato al ctu pari a complessivi euro 1417,75 ( giusta decreto di liquidazione del 26.07.2021 )
Napoli, 16.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 7