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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4370/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cellerino Camilla del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 22/09/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 39, Parte I, Anno 2018. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 11 del 10.01.2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 22.07.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Casale Monferrato (AL) il 22/09/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto pagina 2 di 4 Comune all'Atto n. 39, Parte I, Anno 2018, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che l'immobile sito in Casale Monferrato (AL), Via E. Cabiati n. 19, di proprietà di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, verrà posto in vendita al prezzo di euro 90.000,00; eventuali ribassi verranno concordati dai coniugi, tenendo conto delle indicazioni degli agenti immobiliari, a cui i coniugi stessi si rivolgeranno per la vendita dell'immobile. A tal fine, i signori e hanno concordato di conferire, non Pt_1 Parte_2 depositato il ricorso e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla data del deposito del ricorso stesso, incarico all'Agenzia Immobiliare Nuova Soluzione Case di Anzalone Alessandro. Il primo incarico avrà durata di mesi sei, decorsi i quali, i coniugi rivaluteranno eventualmente il rapporto con la medesima agenzia oppure ne contatteranno altra. I costi dell'APE e della Relazione di regolarità edilizia e catastale saranno sostenuti in parti uguali da entrambi i coniugi. Decorso un anno dal conferimento del primo incarico, se l'immobile non dovesse essere alienato, i coniugi rivaluteranno la situazione ovvero ciascuno dei due coniugi valuterà di acquistare la quota di proprietà dell'altro, oppure decideranno se e quale di essi abiterà nell'immobile in questione;
2. DÀ ATTO che il ricavato dalla vendita dell'immobile verrà impiegato per estinguere il mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile stesso, e l'eventuale residuo verrà diviso dai signori e in parti uguali tra di loro;
qualora il ricavato dalla vendita fosse Pt_1 Parte_2 insufficiente ad estinguere il mutuo, la somma necessaria per l'estinzione del mutuo in questione verrà corrisposta alla banca mutuataria dai coniugi, in parti uguali tra loro, nella misura del 50% ciascuno;
3. DÀ ATTO che le rate del mutuo di cui si è detto continueranno ad essere pagate dai coniugi stessi, nella misura del 50% ciascuno, sino alla vendita dell'immobile o, comunque, nell'ipotesi in cui l'immobile stesso rimanesse invenduto, fino all'estinzione del mutuo medesimo;
4. DÀ ATTO che la sig.ra continuerà ad abitare l'immobile in questione per Parte_2 il periodo in cui l'immobile stesso sarà posto in vendita e più precisamente per 1 anno dalla data di deposito del ricorso;
5. DÀ ATTO che durante il periodo di permanenza della sig.ra presso l'immobile Parte_2 sito in Casale Monferrato (AL), Via E. Cabiati n. 19, la stessa corrisponderà al sig. Pt_1 un'indennità mensile di euro 150,00 fatto salvo quanto previsto al punto 6. Durante il medesimo periodo, saranno a carico della sig.ra le spese di conduzione, come ad Parte_2 esempio, le spese condominiali ordinarie, ecc., mentre, saranno a carico dei signori Pt_1
e , nella misura del 50% ciascuno, le spese di proprietà, come ad esempio la Parte_2 somma di euro 40,28 mensili quale debito contratto per spese condominiali straordinarie pregresse, le spese condominiali di proprietà, ecc. In caso di mancato versamento di due mensilità, di tale indennità, la sig.ra dovrà rilasciare libero da persone e cose Parte_2
l'immobile in questione, fatto espressamente salvo il diritto di compensare quanto dovuto a titolo di indennità con le somme eventualmente dovute dal Sig. a sensi e per gli Pt_1 effetti delle obbligazioni di cui al presente ricorso a soggetti terzi versandole ella stessa;
6. DÀ ATTO che a definizione dei pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 i coniugi hanno concordato che la sig. non Parte_2
pagina 3 di 4 avrebbe versato quanto previsto al punto n. 5, per il mese di gennaio 2025 avrebbe versato la somma di euro 100,00 e a partire da febbraio 2025 verserà i 150,00 mensili euro previsti dal punto n. 5;
7. DÀ ATTO che la divisione degli arredi dell'immobile, che sono e rimangono di proprietà di entrambi i coniugi, verrà effettuata al momento della vendita dello stesso o, comunque, quando verrà rivalutata la situazione, come previsto alla condizione n. 1;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciproche pretese di mantenimento da avanzare;
9. DÀ ATTO che con l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra i rapporti patrimoniali tra i coniugi devono intendersi integralmente definiti e regolati, ferme però sempre e comunque le obbligazioni derivanti dalla comproprietà del bene immobile e dalla sottoscrizione dell'atto di mutuo come per legge;
10. DÀ ATTO che le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
Sezione Civile
N. R.G. VG 4370/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Cellerino Camilla del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c. I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 22/09/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 39, Parte I, Anno 2018. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 11 del 10.01.2025 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 22.07.2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Casale Monferrato (AL) il 22/09/2018, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto pagina 2 di 4 Comune all'Atto n. 39, Parte I, Anno 2018, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che l'immobile sito in Casale Monferrato (AL), Via E. Cabiati n. 19, di proprietà di entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, verrà posto in vendita al prezzo di euro 90.000,00; eventuali ribassi verranno concordati dai coniugi, tenendo conto delle indicazioni degli agenti immobiliari, a cui i coniugi stessi si rivolgeranno per la vendita dell'immobile. A tal fine, i signori e hanno concordato di conferire, non Pt_1 Parte_2 depositato il ricorso e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla data del deposito del ricorso stesso, incarico all'Agenzia Immobiliare Nuova Soluzione Case di Anzalone Alessandro. Il primo incarico avrà durata di mesi sei, decorsi i quali, i coniugi rivaluteranno eventualmente il rapporto con la medesima agenzia oppure ne contatteranno altra. I costi dell'APE e della Relazione di regolarità edilizia e catastale saranno sostenuti in parti uguali da entrambi i coniugi. Decorso un anno dal conferimento del primo incarico, se l'immobile non dovesse essere alienato, i coniugi rivaluteranno la situazione ovvero ciascuno dei due coniugi valuterà di acquistare la quota di proprietà dell'altro, oppure decideranno se e quale di essi abiterà nell'immobile in questione;
2. DÀ ATTO che il ricavato dalla vendita dell'immobile verrà impiegato per estinguere il mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile stesso, e l'eventuale residuo verrà diviso dai signori e in parti uguali tra di loro;
qualora il ricavato dalla vendita fosse Pt_1 Parte_2 insufficiente ad estinguere il mutuo, la somma necessaria per l'estinzione del mutuo in questione verrà corrisposta alla banca mutuataria dai coniugi, in parti uguali tra loro, nella misura del 50% ciascuno;
3. DÀ ATTO che le rate del mutuo di cui si è detto continueranno ad essere pagate dai coniugi stessi, nella misura del 50% ciascuno, sino alla vendita dell'immobile o, comunque, nell'ipotesi in cui l'immobile stesso rimanesse invenduto, fino all'estinzione del mutuo medesimo;
4. DÀ ATTO che la sig.ra continuerà ad abitare l'immobile in questione per Parte_2 il periodo in cui l'immobile stesso sarà posto in vendita e più precisamente per 1 anno dalla data di deposito del ricorso;
5. DÀ ATTO che durante il periodo di permanenza della sig.ra presso l'immobile Parte_2 sito in Casale Monferrato (AL), Via E. Cabiati n. 19, la stessa corrisponderà al sig. Pt_1 un'indennità mensile di euro 150,00 fatto salvo quanto previsto al punto 6. Durante il medesimo periodo, saranno a carico della sig.ra le spese di conduzione, come ad Parte_2 esempio, le spese condominiali ordinarie, ecc., mentre, saranno a carico dei signori Pt_1
e , nella misura del 50% ciascuno, le spese di proprietà, come ad esempio la Parte_2 somma di euro 40,28 mensili quale debito contratto per spese condominiali straordinarie pregresse, le spese condominiali di proprietà, ecc. In caso di mancato versamento di due mensilità, di tale indennità, la sig.ra dovrà rilasciare libero da persone e cose Parte_2
l'immobile in questione, fatto espressamente salvo il diritto di compensare quanto dovuto a titolo di indennità con le somme eventualmente dovute dal Sig. a sensi e per gli Pt_1 effetti delle obbligazioni di cui al presente ricorso a soggetti terzi versandole ella stessa;
6. DÀ ATTO che a definizione dei pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 i coniugi hanno concordato che la sig. non Parte_2
pagina 3 di 4 avrebbe versato quanto previsto al punto n. 5, per il mese di gennaio 2025 avrebbe versato la somma di euro 100,00 e a partire da febbraio 2025 verserà i 150,00 mensili euro previsti dal punto n. 5;
7. DÀ ATTO che la divisione degli arredi dell'immobile, che sono e rimangono di proprietà di entrambi i coniugi, verrà effettuata al momento della vendita dello stesso o, comunque, quando verrà rivalutata la situazione, come previsto alla condizione n. 1;
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere reciproche pretese di mantenimento da avanzare;
9. DÀ ATTO che con l'adempimento delle obbligazioni di cui sopra i rapporti patrimoniali tra i coniugi devono intendersi integralmente definiti e regolati, ferme però sempre e comunque le obbligazioni derivanti dalla comproprietà del bene immobile e dalla sottoscrizione dell'atto di mutuo come per legge;
10. DÀ ATTO che le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 23/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Simona Francese
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