CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3181/2024 estensore Dott.ssa Sara Manuela Moglia promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
PESSI, dell'avv. GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA ( e dall'avv. C.F._1
RAFFAELE FABOZZI ( ) elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._2
CORSO MONFORTE 15 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 CP_3
), (C.F. , C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_6
), (C.F. , C.F._8 Controparte_7 C.F._9 [...]
(C.F. ), rappresentati ei difesi dall'avv. LUCA CP_8 C.F._10
SILVESTRI e dell'avv. ERNESTO MARIA CIRILLO ( elettivamente C.F._11
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA N.16 presso i difensori
APPELLATI
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav., Dott.ssa Sara Manuela Moglia, n. 3181/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 4713/2024, pubblicata in data 20 giugno 2024, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettandole domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale dedotto da controparte nel ricorso di primo grado perché generico e/o documentale e/o valutativo oltre che irrilevante ai fini della decisione della causa;
invia di mero subordine, in caso di accoglimento anche parziale della predetta richiesta istruttoria, si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria;
- ci si oppone alla richiesta di “esibizione e consegna di tutti i cedolini paga e di ogni alto documento relativo al rapporto di lavoro de quo per ogni singolo ricorrente” dedotta da controparte nel ricorso di primo grado, non essendoci contestazione sulla misura del superminimo assorbito, ed essendo una richiesta irrilevante ai fini della decisione della causa;
si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione pagina 2 di 16 “Vero è che”.
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
PER GLI APPELLATI
Per tutto quanto sopra gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
In via istruttoria ci riportiamo alle istanze di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 3181/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 4713/2024, pubblicata in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Controparte_1 Controparte_2
, , , ,
[...] Parte_2 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e contro , ha così deciso:
[...] Controparte_8 Parte_1 accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla Parte_1
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
[...]
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dei Difensori distrattarî, liquidate in complessivi € 4000, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
pagina 3 di 16 - che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi stipendiali;
- che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del
23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza Parte_1
delle deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, richiamato un precedente del medesimo ufficio, ha ravvisato nel caso di specie gli estremi dell'uso aziendale, essendo pacifico che per un significativo arco temporale la società non aveva disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Tale condotta aveva riguardato l'intera platea dei lavoratori, configurando, pertanto, una condotta costantemente reiterata nonché generalizzata.
Qualificata come uso aziendale la condotta della società, ad avviso del primo Giudice,
l'accordo ponte del 23.11.2017, anche nel punto in cui introduceva la nuova voce dell'Elemento Retributivo Separato, non comportava un recesso concordato o unilaterale dall'uso aziendale.
Ha, quindi, accolto le domande dei ricorrenti, dichiarando non assorbibili i superminimi in godimento e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza.
Con il primo articolato motivo di gravame (“Sull'insussistenza di alcun uso aziendale - erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del pagina 4 di 16 Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, e che anzi in molti casi vi fosse stata esplicita pattuizione di non assorbibilità, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e ritenuto dal primo Giudice.
Con il secondo motivo (rubricato “Erroneità della sentenza per non aver ritenuto “superabile”
l'uso aziendale asseritamente rilevato”) critica la sentenza nella parte in cui, Parte_1
oltre ad aver erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile, ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del
23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Si duole dell'effetto paradossale a suo dire discendente dalle argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui la medesima “fonte” (ossia il comportamento tenuto dalla società) risulterebbe idonea a fondare la prassi, ma inidonea a fondare una disdetta unilaterale. Deduce di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo pagina 5 di 16 (peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
L'appellante sottolinea, da un lato, il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'accordo ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato e, dall'altro, che, in ogni caso, la mancata attuazione dell'assorbimento per molti anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS – nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo, incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza., non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
Nell'ottica dell'appello, anche la ritenuta disomogeneità dell'ERS rispetto agli aumenti contrattuali collettivi non può essere d'ostacolo della tesi dell'appellante, poiché l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi voce retributiva oggetto dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non operando alcun divieto in materia. L'assenza di un divieto in tal senso troverebbe conferma anche negli arresti della giurisprudenza, che non specificano quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, così confermando la possibilità di assorbire il superminimo mediante qualsiasi voce economica.
Par Con il terzo motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la a ricostituire il superminimo fino a gennaio 2018 nonché al versamento delle somme assorbite
pagina 6 di 16 da febbraio 2018”) parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della ”, avendo Pt_1 la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui non ha esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituendosi ritualmente in giudizio in data 24.2.2025, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, con ampie citazioni giurisprudenziali.
All'udienza del 12.6.2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le recenti sentenze di questa Corte che si è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023,
724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 254/2024,
411/2024, 512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024).
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti risalenti nel tempo) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti in primo grado); i vari
CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi (doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado); documenti attestanti le procedure di mobilità del 2008 e del 2009, nonché accordo di solidarietà del 2013; i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti pagina 7 di 16 retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati sub doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da , la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del Pt_1
superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass.,
17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio 2008 n. 19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano
pagina 8 di 16 meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204:
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza
(cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, non ha puntualmente contestato, nella Pt_1 memoria di costituzione avanti il Tribunale e neppure in sede di gravame, l'allegazione dei lavoratori circa il fatto che mai prima del febbraio 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed pagina 9 di 16 aumenti contrattuali, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo nei confronti dei dipendenti che avevano in godimento un simile trattamento ad personam. Sono pertanto rinvenibili nella fattispecie gli elementi costitutivi dell'uso aziendale, come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ed in particolare la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti di una vasta platea di dipendenti (il mancato assorbimento del superminimo), protratto per un periodo pluriennale e posto in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo. Da ciò discende l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi astrattamente ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale (dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio:
“Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per
pagina 10 di 16 l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta Pt_1
da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo giudice, della natura dell'E.R.S.: l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017 - indipendentemente dal giudizio di incomparabilità tra superminimo ed E.R.S., formulato dal Tribunale e censurato da parte appellante.
Per tutte le ragioni esposte l'esaminato motivo di gravame deve essere respinto.
pagina 11 di 16 L'orientamento di questa Corte d'Appello è stato recentemente confermato dalla Suprema
Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Corte di Appello, così Parte_1
affermando:
“5.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, consistito nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali successivi, non costituisce oggetto di valida censura, del resto preclusa dal disposto dell'art. 360, comma 4, c.p.c. in tema di << doppia conforme>>.
5.2. Invero, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in relazione al disposto dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sostanzialmente trasfuso nella previsione di cui all'art.
360, comma 4, c.p.c., attualmente vigente, orientamento al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (
Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come nello specifico non avvenuto.
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità,
l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che
pagina 12 di 16 postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n.
5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia
l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità
o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua
pagina 13 di 16 evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo di
pagina 14 di 16 programma del 23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “ coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il
Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento
(illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del
”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta dalla Corte Pt_1 di appello ( v. sentenza, penultima pagina).”
***
Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui impugna la sentenza per non aver Pt_1 esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente, il primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. L'eccezione è infondata, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n.
92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro,
pagina 15 di 16 all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte d'Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
***
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3181/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 6.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3181/2024 estensore Dott.ssa Sara Manuela Moglia promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
PESSI, dell'avv. GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA ( e dall'avv. C.F._1
RAFFAELE FABOZZI ( ) elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._2
CORSO MONFORTE 15 presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 CP_3
), (C.F. , C.F._5 CP_4 C.F._6 CP_5
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_6
), (C.F. , C.F._8 Controparte_7 C.F._9 [...]
(C.F. ), rappresentati ei difesi dall'avv. LUCA CP_8 C.F._10
SILVESTRI e dell'avv. ERNESTO MARIA CIRILLO ( elettivamente C.F._11
domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA N.16 presso i difensori
APPELLATI
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav., Dott.ssa Sara Manuela Moglia, n. 3181/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 4713/2024, pubblicata in data 20 giugno 2024, non notificata, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettandole domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termini di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di
Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale dedotto da controparte nel ricorso di primo grado perché generico e/o documentale e/o valutativo oltre che irrilevante ai fini della decisione della causa;
invia di mero subordine, in caso di accoglimento anche parziale della predetta richiesta istruttoria, si chiede comunque di essere ammessi a prova contraria;
- ci si oppone alla richiesta di “esibizione e consegna di tutti i cedolini paga e di ogni alto documento relativo al rapporto di lavoro de quo per ogni singolo ricorrente” dedotta da controparte nel ricorso di primo grado, non essendoci contestazione sulla misura del superminimo assorbito, ed essendo una richiesta irrilevante ai fini della decisione della causa;
si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione pagina 2 di 16 “Vero è che”.
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
PER GLI APPELLATI
Per tutto quanto sopra gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
In via istruttoria ci riportiamo alle istanze di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 3181/2024 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 4713/2024, pubblicata in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , Controparte_1 Controparte_2
, , , ,
[...] Parte_2 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e contro , ha così deciso:
[...] Controparte_8 Parte_1 accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla Parte_1
in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018;
[...]
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
3) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dei Difensori distrattarî, liquidate in complessivi € 4000, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
pagina 3 di 16 - che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi stipendiali;
- che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del
23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza Parte_1
delle deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, richiamato un precedente del medesimo ufficio, ha ravvisato nel caso di specie gli estremi dell'uso aziendale, essendo pacifico che per un significativo arco temporale la società non aveva disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Tale condotta aveva riguardato l'intera platea dei lavoratori, configurando, pertanto, una condotta costantemente reiterata nonché generalizzata.
Qualificata come uso aziendale la condotta della società, ad avviso del primo Giudice,
l'accordo ponte del 23.11.2017, anche nel punto in cui introduceva la nuova voce dell'Elemento Retributivo Separato, non comportava un recesso concordato o unilaterale dall'uso aziendale.
Ha, quindi, accolto le domande dei ricorrenti, dichiarando non assorbibili i superminimi in godimento e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza.
Con il primo articolato motivo di gravame (“Sull'insussistenza di alcun uso aziendale - erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del pagina 4 di 16 Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, e che anzi in molti casi vi fosse stata esplicita pattuizione di non assorbibilità, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e ritenuto dal primo Giudice.
Con il secondo motivo (rubricato “Erroneità della sentenza per non aver ritenuto “superabile”
l'uso aziendale asseritamente rilevato”) critica la sentenza nella parte in cui, Parte_1
oltre ad aver erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile, ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del
23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Si duole dell'effetto paradossale a suo dire discendente dalle argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui la medesima “fonte” (ossia il comportamento tenuto dalla società) risulterebbe idonea a fondare la prassi, ma inidonea a fondare una disdetta unilaterale. Deduce di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo pagina 5 di 16 (peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
L'appellante sottolinea, da un lato, il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'accordo ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato e, dall'altro, che, in ogni caso, la mancata attuazione dell'assorbimento per molti anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS – nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo, incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza., non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
Nell'ottica dell'appello, anche la ritenuta disomogeneità dell'ERS rispetto agli aumenti contrattuali collettivi non può essere d'ostacolo della tesi dell'appellante, poiché l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi voce retributiva oggetto dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non operando alcun divieto in materia. L'assenza di un divieto in tal senso troverebbe conferma anche negli arresti della giurisprudenza, che non specificano quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, così confermando la possibilità di assorbire il superminimo mediante qualsiasi voce economica.
Par Con il terzo motivo (“Erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la a ricostituire il superminimo fino a gennaio 2018 nonché al versamento delle somme assorbite
pagina 6 di 16 da febbraio 2018”) parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della ”, avendo Pt_1 la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui non ha esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituendosi ritualmente in giudizio in data 24.2.2025, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, con ampie citazioni giurisprudenziali.
All'udienza del 12.6.2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le recenti sentenze di questa Corte che si è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023,
724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 254/2024,
411/2024, 512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024).
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti risalenti nel tempo) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti in primo grado); i vari
CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi (doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado); documenti attestanti le procedure di mobilità del 2008 e del 2009, nonché accordo di solidarietà del 2013; i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti pagina 7 di 16 retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati sub doc. 3 fascicolo ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da , la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del Pt_1
superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass.,
17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio 2008 n. 19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano
pagina 8 di 16 meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204:
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza
(cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, non ha puntualmente contestato, nella Pt_1 memoria di costituzione avanti il Tribunale e neppure in sede di gravame, l'allegazione dei lavoratori circa il fatto che mai prima del febbraio 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed pagina 9 di 16 aumenti contrattuali, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo nei confronti dei dipendenti che avevano in godimento un simile trattamento ad personam. Sono pertanto rinvenibili nella fattispecie gli elementi costitutivi dell'uso aziendale, come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ed in particolare la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti di una vasta platea di dipendenti (il mancato assorbimento del superminimo), protratto per un periodo pluriennale e posto in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo. Da ciò discende l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi astrattamente ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale (dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio:
“Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per
pagina 10 di 16 l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta Pt_1
da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo giudice, della natura dell'E.R.S.: l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017 - indipendentemente dal giudizio di incomparabilità tra superminimo ed E.R.S., formulato dal Tribunale e censurato da parte appellante.
Per tutte le ragioni esposte l'esaminato motivo di gravame deve essere respinto.
pagina 11 di 16 L'orientamento di questa Corte d'Appello è stato recentemente confermato dalla Suprema
Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Corte di Appello, così Parte_1
affermando:
“5.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, consistito nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali successivi, non costituisce oggetto di valida censura, del resto preclusa dal disposto dell'art. 360, comma 4, c.p.c. in tema di << doppia conforme>>.
5.2. Invero, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in relazione al disposto dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sostanzialmente trasfuso nella previsione di cui all'art.
360, comma 4, c.p.c., attualmente vigente, orientamento al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (
Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come nello specifico non avvenuto.
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità,
l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. È stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che
pagina 12 di 16 postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n.
5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia
l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità
o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua
pagina 13 di 16 evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo di
pagina 14 di 16 programma del 23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “ coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il
Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento
(illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del
”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta dalla Corte Pt_1 di appello ( v. sentenza, penultima pagina).”
***
Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui impugna la sentenza per non aver Pt_1 esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente, il primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. L'eccezione è infondata, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n.
92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro,
pagina 15 di 16 all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte d'Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
***
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3181/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 6.000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 12.6.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 16 di 16