Sentenza 28 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 28/01/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01880/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7090 del 2024, proposto da
LE AN, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Ufficio Scolastico Provinciale Ambito Territoriale di Frosinone, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1195/2023, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 2395/2023 dal Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, pubblicata in data 20 settembre 2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1195/2023 (erroneamente indicata nell’epigrafe del ricorso con il n. 373/2023 pubbl. il 29/03/2023 RG n. 328/2023), nella parte in cui il Tribunale di Frosinone ha accolto la domanda n. R.G. 2395/2023 volta all’accertamento del diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docente, ed ha conseguentemente condannato l’intimato Ministero “al pagamento, in suo favore, dell’importo di euro 1100,42 a titolo di retribuzione professionale docenti per i periodi indicati, oltre interessi come per legge” .
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta - riferibile alla sola sorte capitale - i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme ad ella spettanti quale sorte capitale entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta la condanna del Ministero intimato al pagamento, oltre che delle somme evidenziate nel provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione (ad eccezione delle spese dell’originario giudizio), anche delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (cfr. Cons. Stato n. 1498/2017; TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018 e n. 4477/19), che sono liquidate come da dispositivo e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa di cui al successivo punto 6.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
6. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, di cui al precedente punto 4, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7090 del 2024, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a pagare alla ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento, la somma liquidata quale sorte capitale con la sentenza in epigrafe indicata.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, dichiaratisi antistatari, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO