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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1150/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
indirizzo telematico presso il Difensore Parte_2
APPELLANTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121 e 132
c.p.c., 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Si trascrive il fatto dall'impugnata sentenza: “il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso il verbale n. n. ATX0001049716 ed elevato dalla Polizia Stradale di
Cremona per violazione dell'art. 142 comma 9 cds , perché il conducente del veicolo tg
FT392MV di proprietà del “ conduceva il veicolo alla velocità di 185 km/h ridotti a Pt_1
175,75 km/h per la decurtazione del 5%, superando così di oltre 60 km/h il limite di 130 km/h imposti dal tipo di strada”. ( Autostrada A21 direzione nord km 181,1 Comune di Monticelli
d'Ongina ). L'accertamento avveniva con il sistema di misura della velocità con autovelox mod
106 Marca matr. omologato nel 2017 ( come attestato nel verbale) Controparte_2 P.IVA_2
La violazione non veniva immediatamente contestata. Emerge dal verbale che lo strumento era stato sottoposto a taratura annuale in data 9-6-2022 e la verifica di funzionalità avveniva in data 20-6-2022. Sostiene parte opponente l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto lo strumento utilizzato era stato sottoposto ad omologazione da parte del MIT e non dal MISE.”.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni:
“L'unica questione controversa è la mancata omologazione ad opera del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione, che risulta piuttosto semplicemente omologata solo dal MIT. In ordine al primo motivo di contestazione infatti occorre rilevare che ai sensi dell'art. 201 comma 1 ter CdS. 'Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1- bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati. Nel caso in esame il verbale si attesta l'esistenza del provvedimento di omologa e degli estremi del pagina 2 di 5 provvedimento. Il verbale fa fede fino a querela di falso. La ha prodotto in giudizio CP_1
la dichiarazione di conformità dell'apparecchio in oggetto al campione omologato ed approvato dal MIT. La competenza ad emettere l'approvazione e/o l'omologazione non è del
MISE ai sensi dell'art. 45 comma 6 cds. Secondariamente, il MISE stesso, con la nota ufficiale n. 4460 del 08/06/2021, ha dovuto declinare ufficialmente la propria competenza in questo ambito, richiamando espressamente quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2009. Il verbale va confermato limitando la sanzione al minimo edittale”
2. Propone appello il , rilevando che: “è errata l'affermazione del Giudice di Pt_1
prime cure che ha inteso far derivare l'avvenuta omologazione del prototipo di che trattasi –
esclusivamente – in quanto attestato dagli operanti nel verbale, essendo peraltro probabile che essi abbiano utilizzato il termine “omologazione” confondendo con l'avvenuta “approvazione”
del prototipo.”; che “andrà quindi dichiarata la mancata omologazione o quantomeno l'assenza di prova - da parte della Amministrazione - circa l'avvenuta omologazione dell'autovelox n.
106 di che trattasi non avendo la stessa prodotto il certificato di omologazione e relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come previsto dal citato art. 192 comma 7 del Regolamento
di Attuazione del C.d.S.”; che, in definitiva, “manca la prova circa l'avvenuta omologazione ad opera del MISE e relativa pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 197 C.d.S.; manca altresì
la prova circa l'avvenuta approvazione con Decreto del MIT, atteso che dalla lettura della
“dichiarazione di conformità” vengono menzionati non meglio precisati “protocolli”; alcuna indicazione circa il Decreto Ministeriale di approvazione (come peraltro è fatto per altri modelli pure indicati) ed il nome del fabbricante, ai sensi dell'art. 192 co. 7 C.d.S.”.
Non si costituiva in appello l'Amministrazione.
3. L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento.
Sul punto è sufficiente osservare che gli agenti accertatori hanno attestato di aver verificato, prima di procedere al controllo, il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Questa circostanza, oggetto di percezione diretta da parte loro pagina 3 di 5 (è un'attività da loro compiuta), andava contestata con querela di falso. Discutere
della differenza tra omologazione e approvazione, sulla competenza di un Ministero
piuttosto che di un altro, può essere un interessante esercizio dialettico per gli appassionati della materia ma non incide sulla questione principale oggetto del giudizio: la rilevazione della velocità tenuta dal veicolo del (185 km/h) Pt_1
era sbagliata? Ha il conducente, già in primo grado, contestato questa rilevazione fornendo elementi idonei a dimostrare che procedeva ad una velocità non superiore a 130 km/h (il fatto è avvenuto sulla A21)? No. Si è limitato ad affermare che manca la prova dell'omologazione dell'apparecchiatura da parte del competente Ministero.
Avrebbe potuto assumere le conseguenti iniziative nei confronti dell'affermazione –
a questo punto temeraria se non dolosa, per il principio di non contraddizione – degli agenti di Polizia, pubblici ufficiali, che l'apparecchiatura era perfettamente funzionante. Avrebbe potuto offrire elementi di prova circa l'impossibilità del proprio veicolo di raggiungere quella velocità (es. per cilindrata e caratteristiche tecniche) ;
avrebbe potuto chiedere di esibire i registri relativi alle infrazioni rilevate a carico di altri automobilisti nella medesima sessione di controllo, al fine di far emergere eventuali contestazioni implausibili (es. velocità di 185 km/h di una Fiat 600) che avrebbero potuto costituire utili indici presuntivi (se non dimostrativi ictu oculi ) di un malfunzionamento dell'apparecchiatura e dunque del macroscopico errore di giudizio di ufficiali di Polizia talmente sprovveduti da non distinguere un dispositivo guasto da uno funzionante. Ma in assenza di tutto questo, dovendosi necessariamente prendere atto – ex art. 2700 c.c. – che l'apparecchiatura funzionava bene, è difficile ipotizzare che per oscure ragioni abbia smesso di farlo proprio al passaggio dell'autovettura del . Solo in seguito si sarebbe potuto discutere della Pt_1
competenza del MISE o del MIT sull'omologazione di quel dispositivo e/o sulla sua totale inattendibilità e inaffidabilità. La sentenza di primo grado, ancorchè per motivazioni parzialmente diverse e con le vedute integrazioni, è dunque meritevole pagina 4 di 5 di conferma perché sostanzialmente corretta.
Irripetibili le spese, per la contumacia dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello; irripetibili le spese.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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