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Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 268/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Provenzano Presidente
dott. Silvia Capitano Giudice
dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 268/2025 promosso da:
nato il [...] in [...] ed ivi residente, c.f. , Controparte_1 C.F._1
PEC rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., Email_1
Creditore procedente , elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Agrigento, alla via
Unità D'Italia 2/A;
RECLAMANTE/I
contro in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. CP_2 [...]
, con sede legale in Agrigento 92100, Piazza Fratelli Rosselli n.7, C.F. e P.Iva: , CP_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Giacomo Triolo, C.F. , PEC C.F._2
( ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Email_2
Agrigento Via P. Mattarella 305/I;
RECLAMATO/I
viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter cpc e sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 1. L'avv. ha promosso il procedimento esecutivo iscritto al n. 117/2024 Controparte_1
R.G. Es. mob. nei confronti della società procedendo in virtù del titolo CP_2
esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 18/12/2023 dal G.E.
del procedimento per espropriazione presso terzi iscritto al n. 500/2023 R.G. CP_4
2. La società nell'ambito della procedura esecutiva n. 117/2024 R.G.E., ha CP_2
proposto opposizione all'esecuzione esponendo:
a. di aver rivestito, nella precedente procedura esecutiva presso terzi n. 500/2023 nei confronti di , la qualifica di terzo pignorato;
Persona_1
b. che, nell'ambito di tale procedura esecutiva, era stata pronunciata in data
18/12/2023, in favore del creditore procedente Avv. ordinanza Controparte_1
di assegnazione in pagamento della somma di Euro 5.077,00 oltre alle spese;
c. che tale ordinanza sarebbe stata conosciuta dalla società solo in data CP_2
15/1/2024;
d. che il creditore Avv. avrebbe notificato alla atto di Controparte_1 CP_2
precetto e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi sulla base del titolo esecutivo costituito dalla predetta ordinanza di assegnazione;
e. che l'ordinanza di assegnazione sarebbe stata illegittima poiché:
i. il terzo pignorato avrebbe riferito “per via telefonica” al creditore procedente
Avv. prima della notifica del pignoramento presso terzi nei CP_1
confronti del di essere debitrice di quest'ultimo per un importo Per_1
inferiore alla somma poi assegnata e che il debito peraltro non era ancora sorto al momento del contatto telefonico;
ii. il terzo pignorato avrebbe trasmesso a mezzo e-mail all'avv. una CP_1
dichiarazione di terzo lasciata in bianco in relazione al quantum; l'avv.
avrebbe rassicurato il debitor debitoris dicendogli che sarebbe stato CP_1
Pagina 2 “il suo avvocato” in quella procedura e che avrebbe lui stesso completato la dichiarazione di terzo con l'importo esatto;
iii. successivamente, il legale rappresentante della e l'avv. CP_2
si sarebbero incontrati in un bar e il primo avrebbe consegnato al CP_1
secondo la dichiarazione di terzo sottoscritta in cui si indicava l'ammontare del debito nei confronti del in Euro 320,00; Per_1
iv. il legale rappresentante della avrebbe poi ricevuto dall'avv. CP_2
una comunicazione Whatsapp in cui si riferiva che era stata emessa CP_1
l'ordinanza di assegnazione per un importo ben maggiore dei 320 euro indicati nella dichiarazione di terzo;
tale ordinanza sarebbe stata poi trasmessa dall'Avv. all'indirizzo di posta elettronica già utilizzato CP_1
per precedenti comunicazioni tra le parti;
v. l'avv. avrebbe approfittato della fiducia riposta in lui dal legale CP_1
rappresentante della e della circostanza per la quale gli atti della CP_2
procedura esecutiva venivano notificati ad un indirizzo pec che sapeva non essere in concreto utilizzato dal debitor debitoris;
vi. l'avv. avrebbe inoltre taciuto, nella procedura esecutiva originaria, CP_1
di aver già ricevuto la somma di Euro 4.500,00 dal debitore, su un credito complessivo di Euro 6.000,00.
3. Sulla base di tali allegazioni ed argomentazioni, l'opponente ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva riferendo di aver assunto iniziative anche in sede disciplinare e penale.
4. Instaurato il contraddittorio con il creditore procedente, quest'ultimo ha depositato una memoria contestando il contenuto del ricorso in opposizione all'esecuzione. L'opposto ha in particolare contestato la prospettazione della parte ricorrente deducendo di non essersi mai proposto come suo avvocato e di non averlo mai incontrato di persona, né tantomeno di aver mai ricevuto informalmente la dichiarazione di terzo. L'opposto ha riferito di aver a sua
Pagina 3 volta sporto denuncia-querela nei confronti dell'opponente per il contenuto diffamatorio e calunnioso dell'opposizione. L'opposto ha inoltre eccepito che le questioni sottese all'opposizione avrebbero dovuto essere fatte valere con lo specifico rimedio dell'opposizione avverso l'ordinanza di Assegnazione del 18.12.2023 che, invece, non è
stata impugnata ed è divenuta definitiva.
5. Con ordinanza del 23/1/2025, il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione dell'opponente.
6. Con ricorso depositato in data 3/2/2025, l'avv. difeso in proprio, ha Controparte_1
proposto reclamo avverso quest'ultima ordinanza del GE del 23/1/2025 chiedendone la revoca.
7. In base alla prospettazione della parte reclamante, il G.E. avrebbe disposto la sospensione dell'esecuzione in difetto dei relativi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora e con motivazione insufficiente.
8. Per il reclamante i motivi di opposizione sarebbero evidentemente infondati e non sarebbe stata allegato né dimostrato alcun profilo di pericolo derivante dalla prosecuzione della procedura esecutiva.
9. L'odierno ricorrente ha chiesto pertanto la revoca dell'ordinanza di sospensione impugnata.
10. Si è costituita in giudizio la parte reclamata che ha contestato la fondatezza del reclamo chiedendone il rigetto.
11. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e che la sospensione sia stata disposta dal GE in mancanza dei relativi presupposti.
12. L'art. 624 c.p.c. attribuisce al GE il potere di sospendere il processo esecutivo, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., in presenza di gravi motivi. L'ampiezza della formula legislativa ha dato luogo a diverse interpretazioni tra le quali si è affermata, come maggioritaria, quella secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando valuta se sussistano i presupposti per concedere la sospensione ex art. 624 c.p.c., deve tener conto tanto del fumus
boni iuris, inteso come valutazione prognostica della verosimile fondatezza
Pagina 4 dell'opposizione, quanto del periculum in mora, inteso come il rischio per l'opponente di subire dall'esecuzione un ingiusto e irrimediabile pregiudizio.
13. Ciò chiarito, deve ritenersi che nel caso di specie l'opposizione non sia assistita da un adeguato fumus boni iurisd ed appaia invece connotata da evidenti profili di inammissibilità
ed infondatezza.
14. Sotto un primo profilo, va ricordato il principio di diritto in base al quale <
espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.
è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più
possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023
(Rv. 667838 - 01)).
15. Nel caso di specie, l'opponente non si è avvalso dello specifico rimedio conferitogli dall'ordinamento per contestare i vizi dell'ordinanza di assegnazione ed ha proposto una inammissibile opposizione esecutiva nell'ambito dell'esecuzione intrapresa dal creditore procedente in ragione dell'inadempimento del comando contenuto nell'ordinanza di assegnazione medesima.
16. L'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, peraltro, avrebbe dovuto essere proposta, nell'ambito della procedura esecutiva in cui fu pronunciata, nel termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., spirato venti giorni dopo la notificazione dell'ordinanza di assegnazione (18/12/2023), mentre l'opposizione qui in esame risulta essere stata proposta,
nell'ambito della successiva e diversa esecuzione promossa in virtù dell'ordinanza di assegnazione, con ricorso del 24/1/2024, successivo alla scadenza del predetto termine decadenziale.
Pagina 5 17. È evidentemente infondata, a tale riguardo, l'argomentazione della parte opponente per la quale il procedimento nel quale è stata adottata la predetta ordinanza di assegnazione sarebbe viziato in ragione dell'esecuzione delle relative notifiche ad indirizzo PEC che il creditore procedente sapeva non essere utilizzato dal debitor debitoris.
18. Ai sensi dell'art. 553 u.c. c.p.c., infatti, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi. Nel caso di specie, il terzo pignorato è una società di capitali certamente obbligata a tenere un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi. La ricevuta di avvenuta consegna della PEC è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati,
con la conseguente conoscenza legale del provvedimento in capo dal destinatario. Si è infatti affermato che, <
dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv.
649668 - 01)). Ne consegue l'irrilevanza delle circostanze riferite dall'opponente in relazione all'inutilizzo di fatto della casella PEC e alla disponibilità della relativa password
esclusivamente in capo ad un terzo consulente della società.
19. Sotto un ulteriore profilo, osserva il Collegio che, anche laddove l'opposizione potesse in ipotesi essere ritenuta ammissibile, questa sarebbe in ogni caso priva di fondamento in quanto:
a. non è stato in alcun modo dimostrato da parte dell'odierna società reclamata che il creditore procedente l'abbia effettivamente indotta in errore qualificandosi come suo difensore nella procedura esecutiva;
Pagina 6 b. neppure è stata in alcun modo dimostrata l'avvenuta comunicazione della dichiarazione di terzo in via “informale” al creditore procedente;
a quest'ultimo riguardo, peraltro, va ricordato che la dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. deve essere resa al creditore pignorante con comunicazione formale - cioè,
a mezzo lettera raccomandata o PEC - avendo la funzione, se positiva, di individuare il bene o il credito del debitore esecutato che forma oggetto dell'azione esecutiva;
ne consegue che detta dichiarazione, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli prescritti e inidonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente la sua esistenza e il suo contenuto, è da considerarsi "tamquam non esset", dovendosi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., alla fissazione di apposita udienza, in esito alla quale, in mancanza di dichiarazione del terzo e alle ulteriori condizioni indicate dalla citata norma, il credito pignorato si ha per non contestato secondo il meccanismo della "ficta confessio". (Principio affermato con riferimento ad una dichiarazione resa dal terzo via telefax) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16005
del 07/06/2023 (Rv. 667843 - 01)). Nel caso di specie, è pacifico che non vi sia stata alcuna dichiarazione di terzo comunicata al creditore pignorante nelle forme di legge con la conseguente irrilevanza delle circostanze esposte in merito alla consegna brevi
manu della dichiarazione;
c. neppure è stato dimostrato l'avvenuto pagamento, da parte del debitore originario di una parte del credito dell'odierno reclamante, non potendosi attribuire Per_1
alcun rilievo probatorio alla dichiarazione unilaterale dello stesso debitore in merito al quantum del debito residuo.
20. In definitiva, pare del tutto insussistente il presupposto del fumus boni iuris necessario ai fini della concessione del provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c..
Pagina 7 21. Il reclamo è pertanto fondato e l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione del processo esecutivo dev'essere revocata in quanto pronunciata in mancanza dei relativi presupposti, con assorbimento di ogni ulteriore questione posta dalle parti.
22. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo resa dal
G.E. della procedura iscritta al n. 117/2024 in data 23/1/2025;
- condanna la parte reclamata alla rifusione delle spese in favore della parte reclamante, spese che liquida in Euro 800,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 18/4/2025.
Il Giudice relatore dott. Enrico Legnini
Il Presidente
dott. Francesco Provenzano
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Provenzano Presidente
dott. Silvia Capitano Giudice
dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 268/2025 promosso da:
nato il [...] in [...] ed ivi residente, c.f. , Controparte_1 C.F._1
PEC rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., Email_1
Creditore procedente , elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Agrigento, alla via
Unità D'Italia 2/A;
RECLAMANTE/I
contro in persona del proprio amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. CP_2 [...]
, con sede legale in Agrigento 92100, Piazza Fratelli Rosselli n.7, C.F. e P.Iva: , CP_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Giacomo Triolo, C.F. , PEC C.F._2
( ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Email_2
Agrigento Via P. Mattarella 305/I;
RECLAMATO/I
viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter cpc e sentito il Giudice relatore in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Pagina 1 1. L'avv. ha promosso il procedimento esecutivo iscritto al n. 117/2024 Controparte_1
R.G. Es. mob. nei confronti della società procedendo in virtù del titolo CP_2
esecutivo costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 18/12/2023 dal G.E.
del procedimento per espropriazione presso terzi iscritto al n. 500/2023 R.G. CP_4
2. La società nell'ambito della procedura esecutiva n. 117/2024 R.G.E., ha CP_2
proposto opposizione all'esecuzione esponendo:
a. di aver rivestito, nella precedente procedura esecutiva presso terzi n. 500/2023 nei confronti di , la qualifica di terzo pignorato;
Persona_1
b. che, nell'ambito di tale procedura esecutiva, era stata pronunciata in data
18/12/2023, in favore del creditore procedente Avv. ordinanza Controparte_1
di assegnazione in pagamento della somma di Euro 5.077,00 oltre alle spese;
c. che tale ordinanza sarebbe stata conosciuta dalla società solo in data CP_2
15/1/2024;
d. che il creditore Avv. avrebbe notificato alla atto di Controparte_1 CP_2
precetto e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi sulla base del titolo esecutivo costituito dalla predetta ordinanza di assegnazione;
e. che l'ordinanza di assegnazione sarebbe stata illegittima poiché:
i. il terzo pignorato avrebbe riferito “per via telefonica” al creditore procedente
Avv. prima della notifica del pignoramento presso terzi nei CP_1
confronti del di essere debitrice di quest'ultimo per un importo Per_1
inferiore alla somma poi assegnata e che il debito peraltro non era ancora sorto al momento del contatto telefonico;
ii. il terzo pignorato avrebbe trasmesso a mezzo e-mail all'avv. una CP_1
dichiarazione di terzo lasciata in bianco in relazione al quantum; l'avv.
avrebbe rassicurato il debitor debitoris dicendogli che sarebbe stato CP_1
Pagina 2 “il suo avvocato” in quella procedura e che avrebbe lui stesso completato la dichiarazione di terzo con l'importo esatto;
iii. successivamente, il legale rappresentante della e l'avv. CP_2
si sarebbero incontrati in un bar e il primo avrebbe consegnato al CP_1
secondo la dichiarazione di terzo sottoscritta in cui si indicava l'ammontare del debito nei confronti del in Euro 320,00; Per_1
iv. il legale rappresentante della avrebbe poi ricevuto dall'avv. CP_2
una comunicazione Whatsapp in cui si riferiva che era stata emessa CP_1
l'ordinanza di assegnazione per un importo ben maggiore dei 320 euro indicati nella dichiarazione di terzo;
tale ordinanza sarebbe stata poi trasmessa dall'Avv. all'indirizzo di posta elettronica già utilizzato CP_1
per precedenti comunicazioni tra le parti;
v. l'avv. avrebbe approfittato della fiducia riposta in lui dal legale CP_1
rappresentante della e della circostanza per la quale gli atti della CP_2
procedura esecutiva venivano notificati ad un indirizzo pec che sapeva non essere in concreto utilizzato dal debitor debitoris;
vi. l'avv. avrebbe inoltre taciuto, nella procedura esecutiva originaria, CP_1
di aver già ricevuto la somma di Euro 4.500,00 dal debitore, su un credito complessivo di Euro 6.000,00.
3. Sulla base di tali allegazioni ed argomentazioni, l'opponente ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva riferendo di aver assunto iniziative anche in sede disciplinare e penale.
4. Instaurato il contraddittorio con il creditore procedente, quest'ultimo ha depositato una memoria contestando il contenuto del ricorso in opposizione all'esecuzione. L'opposto ha in particolare contestato la prospettazione della parte ricorrente deducendo di non essersi mai proposto come suo avvocato e di non averlo mai incontrato di persona, né tantomeno di aver mai ricevuto informalmente la dichiarazione di terzo. L'opposto ha riferito di aver a sua
Pagina 3 volta sporto denuncia-querela nei confronti dell'opponente per il contenuto diffamatorio e calunnioso dell'opposizione. L'opposto ha inoltre eccepito che le questioni sottese all'opposizione avrebbero dovuto essere fatte valere con lo specifico rimedio dell'opposizione avverso l'ordinanza di Assegnazione del 18.12.2023 che, invece, non è
stata impugnata ed è divenuta definitiva.
5. Con ordinanza del 23/1/2025, il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione dell'opponente.
6. Con ricorso depositato in data 3/2/2025, l'avv. difeso in proprio, ha Controparte_1
proposto reclamo avverso quest'ultima ordinanza del GE del 23/1/2025 chiedendone la revoca.
7. In base alla prospettazione della parte reclamante, il G.E. avrebbe disposto la sospensione dell'esecuzione in difetto dei relativi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora e con motivazione insufficiente.
8. Per il reclamante i motivi di opposizione sarebbero evidentemente infondati e non sarebbe stata allegato né dimostrato alcun profilo di pericolo derivante dalla prosecuzione della procedura esecutiva.
9. L'odierno ricorrente ha chiesto pertanto la revoca dell'ordinanza di sospensione impugnata.
10. Si è costituita in giudizio la parte reclamata che ha contestato la fondatezza del reclamo chiedendone il rigetto.
11. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il reclamo sia fondato e che la sospensione sia stata disposta dal GE in mancanza dei relativi presupposti.
12. L'art. 624 c.p.c. attribuisce al GE il potere di sospendere il processo esecutivo, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., in presenza di gravi motivi. L'ampiezza della formula legislativa ha dato luogo a diverse interpretazioni tra le quali si è affermata, come maggioritaria, quella secondo cui il giudice dell'esecuzione, quando valuta se sussistano i presupposti per concedere la sospensione ex art. 624 c.p.c., deve tener conto tanto del fumus
boni iuris, inteso come valutazione prognostica della verosimile fondatezza
Pagina 4 dell'opposizione, quanto del periculum in mora, inteso come il rischio per l'opponente di subire dall'esecuzione un ingiusto e irrimediabile pregiudizio.
13. Ciò chiarito, deve ritenersi che nel caso di specie l'opposizione non sia assistita da un adeguato fumus boni iurisd ed appaia invece connotata da evidenti profili di inammissibilità
ed infondatezza.
14. Sotto un primo profilo, va ricordato il principio di diritto in base al quale <
espropriazione presso terzi, avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.
è esperibile unicamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per contestare i vizi formali propri del provvedimento o degli atti che l'hanno preceduto, atteso che, una volta concluso il procedimento esecutivo con l'assegnazione del credito pignorato, non è più
possibile contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nelle forme dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..>> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15822 del 06/06/2023
(Rv. 667838 - 01)).
15. Nel caso di specie, l'opponente non si è avvalso dello specifico rimedio conferitogli dall'ordinamento per contestare i vizi dell'ordinanza di assegnazione ed ha proposto una inammissibile opposizione esecutiva nell'ambito dell'esecuzione intrapresa dal creditore procedente in ragione dell'inadempimento del comando contenuto nell'ordinanza di assegnazione medesima.
16. L'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, peraltro, avrebbe dovuto essere proposta, nell'ambito della procedura esecutiva in cui fu pronunciata, nel termine di decadenza ex art. 617 c.p.c., spirato venti giorni dopo la notificazione dell'ordinanza di assegnazione (18/12/2023), mentre l'opposizione qui in esame risulta essere stata proposta,
nell'ambito della successiva e diversa esecuzione promossa in virtù dell'ordinanza di assegnazione, con ricorso del 24/1/2024, successivo alla scadenza del predetto termine decadenziale.
Pagina 5 17. È evidentemente infondata, a tale riguardo, l'argomentazione della parte opponente per la quale il procedimento nel quale è stata adottata la predetta ordinanza di assegnazione sarebbe viziato in ragione dell'esecuzione delle relative notifiche ad indirizzo PEC che il creditore procedente sapeva non essere utilizzato dal debitor debitoris.
18. Ai sensi dell'art. 553 u.c. c.p.c., infatti, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi. Nel caso di specie, il terzo pignorato è una società di capitali certamente obbligata a tenere un indirizzo pec risultante da pubblici elenchi. La ricevuta di avvenuta consegna della PEC è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati,
con la conseguente conoscenza legale del provvedimento in capo dal destinatario. Si è infatti affermato che, <
dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società>> (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16365 del 21/06/2018 (Rv.
649668 - 01)). Ne consegue l'irrilevanza delle circostanze riferite dall'opponente in relazione all'inutilizzo di fatto della casella PEC e alla disponibilità della relativa password
esclusivamente in capo ad un terzo consulente della società.
19. Sotto un ulteriore profilo, osserva il Collegio che, anche laddove l'opposizione potesse in ipotesi essere ritenuta ammissibile, questa sarebbe in ogni caso priva di fondamento in quanto:
a. non è stato in alcun modo dimostrato da parte dell'odierna società reclamata che il creditore procedente l'abbia effettivamente indotta in errore qualificandosi come suo difensore nella procedura esecutiva;
Pagina 6 b. neppure è stata in alcun modo dimostrata l'avvenuta comunicazione della dichiarazione di terzo in via “informale” al creditore procedente;
a quest'ultimo riguardo, peraltro, va ricordato che la dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. deve essere resa al creditore pignorante con comunicazione formale - cioè,
a mezzo lettera raccomandata o PEC - avendo la funzione, se positiva, di individuare il bene o il credito del debitore esecutato che forma oggetto dell'azione esecutiva;
ne consegue che detta dichiarazione, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli prescritti e inidonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente la sua esistenza e il suo contenuto, è da considerarsi "tamquam non esset", dovendosi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., alla fissazione di apposita udienza, in esito alla quale, in mancanza di dichiarazione del terzo e alle ulteriori condizioni indicate dalla citata norma, il credito pignorato si ha per non contestato secondo il meccanismo della "ficta confessio". (Principio affermato con riferimento ad una dichiarazione resa dal terzo via telefax) (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16005
del 07/06/2023 (Rv. 667843 - 01)). Nel caso di specie, è pacifico che non vi sia stata alcuna dichiarazione di terzo comunicata al creditore pignorante nelle forme di legge con la conseguente irrilevanza delle circostanze esposte in merito alla consegna brevi
manu della dichiarazione;
c. neppure è stato dimostrato l'avvenuto pagamento, da parte del debitore originario di una parte del credito dell'odierno reclamante, non potendosi attribuire Per_1
alcun rilievo probatorio alla dichiarazione unilaterale dello stesso debitore in merito al quantum del debito residuo.
20. In definitiva, pare del tutto insussistente il presupposto del fumus boni iuris necessario ai fini della concessione del provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c..
Pagina 7 21. Il reclamo è pertanto fondato e l'ordinanza con cui è stata disposta la sospensione del processo esecutivo dev'essere revocata in quanto pronunciata in mancanza dei relativi presupposti, con assorbimento di ogni ulteriore questione posta dalle parti.
22. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza di sospensione del processo esecutivo resa dal
G.E. della procedura iscritta al n. 117/2024 in data 23/1/2025;
- condanna la parte reclamata alla rifusione delle spese in favore della parte reclamante, spese che liquida in Euro 800,00 oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 18/4/2025.
Il Giudice relatore dott. Enrico Legnini
Il Presidente
dott. Francesco Provenzano
Pagina 8