TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 597/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Sandro D'Aloisio, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Clementina De Virgiliis, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi ad accordo già in atti.
Il P.M., con nota del 24/3/2025, ha espresso parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/7/2024 il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la convenuta alle medesime condizioni di cui alla separazione.
Con memoria di costituzione del 25/10/2024 la resistente ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione, compresa la previsione dell'assegno di mantenimento corrisposto dal ricorrente alla coniuge.
La prima udienza di comparizione è stata rinviata per consentire la comparizione personale del ricorrente. Alla successiva udienza del 22/1/2025, cui pure il ricorrente non è comparso, il Giudice delegato ha ordinato il deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12, comma III, c.p.c. e rinviato alla successiva udienza del
19/3/2025.
Nelle more, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, che hanno depositato, sottoscritto da entrambi i coniugi,
i quali hanno chiesto “la trasformazione della loro domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da contenzioso a consensuale, alle condizioni della separazione personale, ad eccezione di quanto contenuto nel punto 6 dell'accordo di separazione sottoscritto dalle parti, nel quale è stabilito quanto segue: << 6) disporre a carico di un contributo mensile per il Pt_1 mantenimento di moglie e figlia minore di € 600 ( di cui 400 per la figlia ed € 200 per la moglie) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della bambina e sino ad una stabile attività lavorativa della moglie;
assegno da versarsi in favore della
entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico su conto CP_1 corrente [...], l'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat;
le spese straordinarie elencate nel protocollo del Tribunale di Vasto saranno pagare in parti uguali da essi genitori;
spese tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza >>. In luogo di tale pattuizione le parti dichiarano di voler concordare il pagamento della somma 2
complessiva di € 600,00 mensili, a titolo di mantenimento della sola figlia minore;
con conseguente rinuncia ad ogni pretesa della CP_1 all'assegno divorzile e a qualsiasi somma dovuta in conseguenza del matrimonio. Sicché le parti pattuiscono che venga: << disposto a carico di un contributo mensile per il mantenimento Parte_1 della figlia minore di € 600,00, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della bambina;
assegno da versarsi in favore della entro il giorno 10 di ogni mese mediante CP_1 bonifico su conto corrente già conosciuto ed indicato, l'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat;
le spese straordinarie elencate nel protocollo del Tribunale di Vasto saranno pagare in parti uguali da essi genitori;
spese tutte concordate e documentate, tranne quelle di estrema urgenza;
con rinuncia della
ad ogni altra pretesa economica ed in particolare ad ogni CP_1 pretesa di assegno divorzile>>”.
L'udienza del 19/3/2025 è stata, quindi, sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., con cui le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni riportandosi all'accordo già in atti.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione ed essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale, conclusasi con sentenza del 18/11/2023.
Risulta, inoltre, pacifico dalla concorde prospettazione delle parti che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere ricostituita.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine
3
pubblico e sono conformi agli interessi morali e materiali della figlia minore . Per_1
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'audizione della minore, posto che le predette condizioni risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della predetta minore.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da richiesta congiunta delle parti.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cupello (CH) per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 597/2024, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Cupello (CH) l'1/12/2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cupello
(CH) al n. 12 P. II, Serie A dell'anno 2007;
− ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di
Cupello (CH), previa trasmissione a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 26/3/2025.
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott.ssa Maria Elena Faleschini
4