Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 381/2025 VG promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Casalpusterlengo (LO), Via Battisti n.34;
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Flavio Dalla Giovanna;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, nonché con successive note scritte per l'udienza del 20.05.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di scegliersi la propria residenza, con obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Casalpusterlengo (LO), Via Battisti n. 34, di cui i coniugi sono proprietari per ½, è assegnata alla sig.ra , con i mobili e gli arredi ivi contenuti. Parte_2
3) L'automobile Ford Fiesta targata DZ146XX già di proprietà della sig.ra resterà di Parte_2 proprietà ed in uso alla stessa, mentre l'automobile Toyota Yaris targata CW700YG già di proprietà del sig. resterà di proprietà ed in uso allo stesso;
Parte_1 Per_
4) La minore è affidata in modo esclusivo alla madre SI.ra , con abitazione e Parte_2 residenza principale presso la stessa, attesa l'assenza del padre dal territorio italiano per lunghi periodi per esigenze lavorative.
5) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano pagina 1 di 4
6) Il padre allorquando si assenterà dal territorio italiano potrà mantenere i contatti, anche quotidiani, con la figlia minore mediante video chiamate, mentre quando si troverà sul territorio italiano, previo avviso alla madre e in accordo con la stessa, trascorrerà detto periodo con la figlia Per_
, nei seguenti termini e salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della figlia:
i. i fine settimana alternati, dalle ore 17,30 circa del venerdì alle ore 18 della domenica;
ii. n. 2 pomeriggi infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori stessi e tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi;
iii. per 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
iv. per 6 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
v. Per giorni 4 consecutivi durante le festività Pasquali. Per_ 7) Quale contributo al mantenimento della figlia , il signor verserà alla signora Pt_1 Pt_2 tramite bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 05 di ogni mese, la complessiva somma di €
200,00 (duecento//00), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT a partire dal gennaio
2026.
8) Le parti, conformemente alle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal Consiglio Nazionale Forense, si danno reciprocamente atto che le spese comprese nel contributo di mantenimento di cui sopra sono: “vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio);
9) Relativamente alle spese straordinarie i coniugi concorreranno in misura del 50% ciascuno, richiamandosi anche in questo caso alle Linee Guida dinanzi citate e così:
a) SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private. Spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei figli, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate;
pagina 2 di 4 b) SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
- Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e distruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private;
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.”
Tali spese dovranno essere documentate e rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 15 giorni dalla richiesta.
9) L'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' verrà percepito direttamente CP_1 dalla signora cui spetterà per intero;
il sig. si impegna a consegnare tutti i Pt_2 Pt_1 documenti ed a sottoscrivere documentazione che venisse richiesta al fine di presentare la domanda CP_ all'
10) L'immobile sito in Casalpusterlengo (LO), via Cesare Battisti n. 54 - censito nel Nuovo Catasto
Edilizio Urbano di detto Comune al foglio 23, mapp. 390, sub. 2, piani T-1, cat. A/3, cl. 2, vani 5,5 - resterà intestato ad entrambi i coniugi, i quali si impegnano a contribuire al pagamento, nella misura del ½ ciascuno, delle rate mensili del mutuo ipotecario gravante sull'immobile, che vengono addebitate sul conto corrente cointestato n. 000101349970 acceso presso Unicredit Banca Spa,
Agenzia di Casalpusterlengo;
entrambi i coniugi, pertanto, si impegnano ad aprire un conto corrente personale e lasceranno attivo invece, fino all'estinzione del mutuo, il conto corrente cointestato n. 000101349970 acceso presso Unicredit Banca Spa, Agenzia di Casalpusterlengo, sul quale entrambi i coniugi accrediteranno mensilmente le rispettive quote di competenza.
11) I coniugi acconsentono ora per allora al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio loro e dei loro figli minorenni, pattuendo tuttavia che ogni viaggio all'estero debba essere previamente comunicato ed autorizzato da entrambi i genitori
12) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
13) le spese di lite sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di pagina 3 di 4 non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Casablanca (Marocco) in data 06/02/2004, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Casalpusterlengo (LO), con atto n. 12 Parte II Serie C Anno 2017. I coniugi sono affidatari e tutori della minore Persona_2 nata il [...].
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, appare ragionevole l'affido esclusivo della minore alla madre stante gli impegni lavorativi del padre. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Casablanca (MA) in data 06.02.2004, annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Casalpusterlengo (LO) con Atto n. 12, Parte II, Serie C,
Anno 2017;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalpusterlengo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 20/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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