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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4387/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
e
C.F. ) Parte_3 C.F._3
e
C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato SABRINA DI PUCCIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale San Concordio n. 399/D, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. dichiarare cessato o comunque revocare l'obbligo del sig. padre, di Parte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli e quanto ad € 150,00 Pt_3 Pt_4 mensili ciascuno e quanto ad € 600,00 versati mensilmente alla sig.ra a titolo di Parte_2 mantenimento dei figli, essendo entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. disporre la revoca o cessazione dell'assegnazione della casa familiare, identificata al Catasto Urbano dell'Agenzia Territoriale di Lucca foglio 99, mappale 433 sub 5 con relativi accessori,
1 pertinenze e resedi alla sig.ra con conseguente restituzione della piena Parte_2 disponibilità dell'immobile al Sig. proprietario esclusivo». Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 311/2021 del 24/3/2021, pubblicata in data 31/3/2021 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2
e
C.F. ) Parte_3 C.F._3
e
C.F. ) Parte_4 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato SABRINA DI PUCCIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), Viale San Concordio n. 399/D, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. dichiarare cessato o comunque revocare l'obbligo del sig. padre, di Parte_1 corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli e quanto ad € 150,00 Pt_3 Pt_4 mensili ciascuno e quanto ad € 600,00 versati mensilmente alla sig.ra a titolo di Parte_2 mantenimento dei figli, essendo entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
2. disporre la revoca o cessazione dell'assegnazione della casa familiare, identificata al Catasto Urbano dell'Agenzia Territoriale di Lucca foglio 99, mappale 433 sub 5 con relativi accessori,
1 pertinenze e resedi alla sig.ra con conseguente restituzione della piena Parte_2 disponibilità dell'immobile al Sig. proprietario esclusivo». Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti hanno congiuntamente richiesto la modifica delle statuizioni di divorzio - di cui alla sentenza del Tribunale di Lucca n. 311/2021 del 24/3/2021, pubblicata in data 31/3/2021 - alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei ricorrenti - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni congiunte, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 5, cod. proc. civ. - è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473- bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse delle medesime sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la loro volontà. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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